Quando si può revocare una donazione per ingratitudine?


Come annullare un atto di generosità se il beneficiario commette gravi offese o danni. Ecco i tempi e le condizioni previsti dalla legge.

Spesso si pensa che un regalo sia per sempre. In termini giuridici, quando si conclude un contratto, questo produce effetti che non possono essere cancellati, salvo accordo contrario tra le parti o specifiche eccezioni di legge. Tuttavia, l’ordinamento prevede situazioni particolari in cui il comportamento del beneficiario cambia radicalmente dopo aver ricevuto il bene, rendendo ingiusto il mantenimento del beneficio ottenuto. Il codice civile permette al donante di sciogliere il vincolo attraverso un’azione legale specifica, nata per sanzionare comportamenti moralmente inaccettabili. Non basta però un semplice litigio familiare o una mancanza di riconoscenza generica per riavere indietro i propri beni. La legge richiede la presenza di fatti precisi e gravi, verificatisi necessariamente dopo la firma dell’atto. Molti cittadini si chiedono quando si può revocare una donazione per ingratitudine. La legge consente l’esercizio di un diritto potestativo: una facoltà che dipende dalla volontà unilaterale del donante (o dei suoi eredi) ma che richiede necessariamente una sentenza costitutiva del giudice per togliere efficacia al contratto.

Quali sono le cause che permettono la revoca?

La regola generale stabilisce che il contratto ha forza di legge tra le parti e si scioglie solo per mutuo dissenso o cause ammesse dalla legge (art. 1372 c.c.). Per le donazioni, l’articolo 800 del codice civile introduce due cause specifiche di scioglimento: l’ingratitudine e la sopravvenienza di figli. Queste circostanze devono verificarsi in un momento successivo alla stipula della donazione. Se i fatti erano già noti al donante nel momento in cui ha effettuato il regalo, questi saranno irrilevanti ai fini della revoca. In quel caso, si potrebbe al massimo valutare un annullamento per errore sulle qualità del ricevente, ma solo se ne ricorrono i presupposti giuridici. In sostanza, spetta solo al donante decidere liberamente se perdonare o agire in giudizio per far cessare gli effetti della liberalità.

Cosa si intende per ingratitudine verso il donante?

La legge individua tassativamente i comportamenti che giustificano il ripensamento, richiamando in parte le regole successorie. Si fa riferimento ai casi che rendono una persona indegna di ricevere l’eredità (art. 463 c.c.) e ad altre ipotesi specifiche previste dall’articolo 801 del codice civile. L’ingratitudine si configura legalmente quando il donatario si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante, ha dolosamente arrecato un grave pregiudizio al suo patrimonio oppure gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti. È importante notare che l’ingiuria rilevante in sede civile è un concetto più ampio rispetto al reato previsto dal codice penale: comprende soprusi e atteggiamenti che dimostrano una totale mancanza di rispetto, secondo la realtà dei rapporti sociali.

Quando l’offesa diventa ingiuria grave?

Per ottenere la revoca non basta un insulto verbale. La giurisprudenza spiega che l’ingiuria grave deve consistere in un comportamento che lede in modo rilevante il patrimonio morale del donante. Deve trattarsi di un’offesa esteriore, resa palese ai terzi, che manifesta un sentimento durevole di avversione e disistima per le qualità morali e la dignità del benefattore. Tale comportamento deve ripugnare alla coscienza collettiva (Cass. civ., sez. II, sent. n. 22013/2016). Per fare un esempio concreto, nell’ambito di una coppia, l’infedeltà o la fine della convivenza non bastano. I giudici hanno chiarito che l’ingratitudine scatta non per la relazione extraconiugale in sé, ma se questa viene ostentata pubblicamente, anche davanti a estranei e familiari, umiliando il coniuge donante. Al contrario, non è stata considerata ingratitudine la richiesta formale, fatta dal figlio al padre, di lasciare la casa donata divenuta oggetto di contesa nella separazione dei genitori (Cass. civ., sez. II, sent. n. 7487/2011).

Il danno economico e il rifiuto degli alimenti bastano?

Oltre all’offesa morale, la legge punisce il danno economico intenzionale. Il pregiudizio al patrimonio del donante deve essere grave e arrecato con il deliberato proposito di danneggiarlo (dolo). Non è necessario che il fatto costituisca un delitto, ma serve una proporzione tra l’entità del patrimonio e il danno, che deve essere effettivo e non solo temuto. Un’altra causa di revoca è il rifiuto indebito di prestare gli alimenti (artt. 433 e 436 c.c.). Se il donante si trova in stato di bisogno e il donatario, che sarebbe obbligato per vincoli familiari, si rifiuta di aiutarlo pur potendo farlo, la donazione può essere revocata. È interessante notare che la revoca per ingratitudine può applicarsi anche alle persone giuridiche (società o enti), tranne che per il rifiuto degli alimenti: in questo caso serve un nesso causale diretto tra il fatto dannoso commesso dall’organo dell’ente e le finalità dell’ente stesso.

Entro quanto tempo bisogna agire in giudizio?

L’azione legale deve essere proposta entro tempi molto stretti, previsti a pena di decadenza e non di prescrizione, per garantire certezza ai rapporti giuridici. Il donante o i suoi eredi devono agire entro un anno dal giorno in cui sono venuti a conoscenza del fatto che consente la revocazione (art. 802, comma 1, c.c.). Il termine inizia a decorrere non da quando si ha una notizia vaga, ma dal momento in cui si acquisisce una piena e sicura consapevolezza dell’atto ingrato (Cass. civ., sez. II, sent. n. 1090/2007). Esiste un’eccezione: se il donatario ha commesso omicidio volontario contro il donante o gli ha impedito dolosamente di revocare l’atto, il termine di un anno per gli eredi decorre dal giorno in cui hanno avuto notizia della causa o dal passaggio in giudicato della sentenza penale che accerta i fatti.




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 Angelo Greco

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