Il ddl che vuole contrastare il fondamentalismo, ma minaccia la libertà religiosa


Nell’ultima settimana parlamentare in vista della sospensione estiva vi propongo il ddl C. 1385​  (abbinati, i ddl C. 2562​ e C. 2702​) recante “Disposizioni in materia di contrasto del fondamentalismo religioso”. Presentato da un gruppo di parlamentari della maggioranza nel 2023, assegnato alla Commissione Affari istituzionali della Camera, è da alcuni mesi nell’ordine dei lavori. 

Il vero obiettivo? Il fondamentalismo islamico

Colpisce anzitutto l’apparente discrasia tra la relazione illustrativa dedicata per lo più al contrasto del fondamentalismo religioso islamico (il vero obiettivo del testo), e i 14 articoli della proposta di legge, che non ne fa cenno per ovvi motivi di legittimità costituzionale. 

Ne consiglio la lettura, la relazione contiene comunque dati utili alle nostre riflessioni. Sono 13 le confessioni che hanno stipulato un’intesa con lo Stato italiano, e non ne esiste ancora una con la confessione religiosa islamica, mancando un centro istituzionalizzato di riferimento. Sempre nella relazione si cita un’indagine a cura di Openpolis  secondo  la quale nel 2021 erano  più di  750mila i cittadini di  confessione musulmana, con la previsione che nel 2030 la popolazione musulmana raggiungerà la  cifra di 3 milioni di aderenti, pari a oltre il 5% della popolazione complessiva. Gia  oggi  l’islam in Italia è la seconda religione più diffusa dopo il cristianesimo, il nostro Paese si pone al terzo posto per presenza musulmana dopo Francia e Germania.

Formazione imam e luoghi di culto

Positivamente si cita il “Patto nazionale per un Islam italiano” sottoscritto nel  febbraio 2017 da nove associazioni rappresentative dei fedeli di religione islamica, redatto con la  collaborazione del Consiglio per i rapporti  con l’islam italiano e recepito dal ministero dell’Interno.
Tuttavia  – a detta dei proponenti – molti dei punti richiamati dal documento  necessitano di una più puntuale e specifica disciplina, riguardo in particolare la formazione degli imam e delle  guide religiose,  e la costruzione di luoghi di culto. 

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La  proposta di legge si prefigura – sempre secondo  i proponenti – come un valido strumento per “proseguire nell’azione di contrasto dei fenomeni di radicalismo religioso, anche attraverso forme di collaborazione che offrano alle autorità e alle istituzioni strumenti di interpretazione di un fenomeno che minaccia sicurezza della collettività, ivi compresi i cittadini e residenti di fede islamica”.  

I 14 articoli del ddl

Andiamo più nel merito. Il testo si compone di 14 gli articoli che si riferiscono agli articoli 8, 17,18 e 19 della Costituzione. Viene istituito l’albo nazionale dei ministri di culto, dei formatori spirituali e delle guide di culto appartenenti  alle confessioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato italiano. Sono dettagliati i requisiti richiesti per iscriversi all’albo: la conoscenza della lingua italiana, la residenza in Italia da almeno 5 anni, la maggiore età, l’assenza di sentenze definitive di condanna, la conoscenza e la condivisione della carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione. Non solo, si chiede nella richiesta l’esposizione dei principi religiosi ai quali si ispira l’attività svolta nel luogo di culto, indicazioni di eventuali attività d’insegnamento e l’autorità religiosa dalla quale si dipende.

Le verifiche del prefetto e le sanzioni penali

Il prefetto verificherà che non esistano collegamenti del soggetto richiedente con organizzazioni terroristiche, dopodiché procederà alla verifica del possesso dei requisiti. L’iscrizione all’albo comporterà sanzioni penali fino a 5 anni se la predicazione del ministro di culto istiga all’odio e alla violenza. La predicazione deve essere svolta in lingua italiana, la violazione è punita con una sanzione amministrativa da 2mila a 10mila euro.

È istituito il registro nazionale dei luoghi di culto presso il ministero degli Interni al quale si accede con una lunga serie di  adempimenti formali, nonché con l’esposizione dei principi religiosi a cui si ispira il luogo e l’indicazione delle materie di insegnamento. Al governo viene data la delega di definire i requisiti generali degli statuti delle confessioni o associazioni religiose degli enti che intendono realizzare edifici di culto e attrezzature destinate ai servizi religiosi. 

Per i nuovi luoghi di culto oltre al progetto serve l’elenco dei finanziatori

Se non sono state stipulate intese con lo Stato, le Regioni possono autorizzare la costruzione o la ristrutturazione di un edificio come luogo di culto a condizione che l’associazione presenti il progetto e l’elenco dei finanziatori. La regione dovrà redigere un piano di insediamento di nuovi edifici di culto tenuto conto del numero di stranieri residenti regolarmente nel territorio, l’edificio non può essere costruito  nel raggio di 1 km se è già presente l’edificio di un’altra religione, non possono essere utilizzati in luoghi aperti strumenti per diffusione di suoni e immagini, va garantito il rispetto della tipologia edilizia tipica del territorio.

Le regioni che rilasciano l’autorizzazione di un nuovo edificio destinato al culto possono procedere solo previa approvazione con referendum da parte della popolazione del comune competente.  

Un dubbio: che fine fa la libertà religiosa?

Mi fermo qui e vi pongo alcuni interrogativi: davvero questa sequenza di norme rispetta la libertà religiosa, architrave della nostra democrazia, tutelata proprio da quegli articoli che i proponenti citano? Chi mai riuscirà a costruire nuovi luoghi di culto secondo questa procedura? E perché richiedere i principi religiosi a cui ci si riferisce nella predicazione? Chi  deciderà la congruenza? Non basterebbe  piuttosto una dichiarazione di adesione, chiara e netta, ai principi costituzionali?  Perché la gestione delle confessioni religiose è affidata al ministero degli Interni? Che c’entra? 

Un invito mi sento di farlo ai cittadini residenti nel nostro Paese di fede musulmana: trovate la via per firmare l’intesa con lo Stato Italiano perché sia salvaguardata la libertà religiosa di tutti, con un’adesione certa ai principi della nostra Carta e alle leggi della Repubblica.

Nell’immagine in apertura l’interno della Moschea Al-Wahid in occasione dell’iftar, a Milano – Foto Alessandro Contaldo/LaPresse

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 Antonietta Nembri

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