Il calcolo delle ferie cambia in base alla distribuzione dell’orario settimanale: chi lavora cinque giorni deve applicare un coefficiente di conversione.
Chi lavora dal lunedì al venerdì, con la cosiddetta settimana corta, si chiede spesso se il proprio monte ferie venga conteggiato allo stesso modo di chi lavora su sei giorni, dal lunedì al sabato. Molti si domandano se chi lavora su settimana corta perda giorni di ferie rispetto a chi lavora sei giorni, e la risposta richiede di capire come funziona il meccanismo di conversione previsto dalla contrattazione collettiva. Le ferie possono essere espresse in settimane, giornate, giorni di calendario, giorni lavorativi oppure ore, e quando il contratto collettivo commisura la durata delle ferie a un orario distribuito su sei giornate, chi lavora su cinque giorni deve applicare un coefficiente di riproporzionamentopari a 1,20, in modo da non ricevere un trattamento deteriore rispetto a chi lavora sull’intera settimana.
Da cosa può dipendere la durata delle ferie secondo la contrattazione collettiva?
La contrattazione collettiva può stabilire la durata delle ferie in base a una serie di parametri diversi, tra cui l’anzianità di servizio maturata dal lavoratore e la qualifica contrattuale assunta. Il Ccnl Metalmeccanica Industria, ad esempio, prevede che in generale i lavoratori maturino per ogni anno di servizio un periodo di ferie pari a quattro settimane, ma quelli che maturano un’anzianità oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti hanno diritto a un giorno in più, mentre quelli che superano i 18 anni di servizio hanno diritto a un’intera settimana aggiuntiva.
Come funzionano le disposizioni transitorie previste dal Ccnl Metalmeccanica Industria?
Lo stesso contratto collettivo prevede due disposizioni transitorie rilevanti. I lavoratori in forza al 31 dicembre 2007, ai quali si applicava la Disciplina speciale, Parte prima, riservata agli operai, iniziano a maturare a partire dal 1° gennaio 2008 l’anzianità di servizio necessaria per ottenere il giorno aggiuntivo di ferie oltre i 10 anni e fino a 18 anni compiuti, oppure la settimana aggiuntiva oltre i 18 anni. Ai lavoratori in forza alla stessa data viene inoltre riconosciuto, dal 1° gennaio 2008, un giorno aggiuntivo di ferie rispetto alle quattro settimane, in presenza dei requisiti di dieci anni di anzianità aziendale e 55 anni di età.
Un operaio, a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte prima, in forza al 31 dicembre 2007, inizia a maturare da quella data l’anzianità necessaria per ottenere la settimana aggiuntiva di ferie. Poiché tale anzianità decorre dal 1° gennaio 2008, al 31 dicembre 2025 il lavoratore ha raggiunto i diciotto anni di servizio utili, con decorrenza effettiva della settimana aggiuntiva dal 1° gennaio 2026.
Come si individua lo scaglione di anzianità rilevante per il calcolo delle ferie?
Per individuare lo scaglione di anzianità di servizio ai fini del calcolo delle ferie spettanti, occorre computare il periodo trascorso dalla data di assunzione del lavoratore, comprendendovi l’eventuale periodo di prova, fino al momento della maturazione delle ferie, e non fino a quello della loro effettiva fruizione. Nel computo dell’anzianità si deve tenere conto anche dei periodi normalmente utili al calcolo dell’anzianità di servizio e dei periodi di sospensione della prestazione lavorativa per intervento della cassa integrazione, fatte salve le diverse previsioni contenute nella contrattazione collettiva applicabile.
Quali periodi rientrano nell’anzianità di servizio anche in assenza di lavoro effettivo?
L’anzianità di servizio decorre dal momento in cui ha inizio l’esecuzione del contratto fino alla data di cessazione del rapporto, e viene computata in presenza di lavoro effettivo, comprendendo anche le pause e i momenti di sospensione finalizzati a ritemprare le energie psicofisiche del lavoratore, come ferie, festività e riposi settimanali e giornalieri. La legge e, in alcuni casi, la contrattazione collettiva, la prassi amministrativa e la giurisprudenza individuano ulteriori situazioni in cui l’anzianità decorre anche in mancanza di una prestazione lavorativa effettiva, tra cui malattia, infortunio, congedo di maternità e paternità, congedo parentale, permessi per malattia del bambino, congedo matrimoniale, aspettative per cariche pubbliche, permessi per persone con disabilità e richiamo alle armi.
Come si calcolano concretamente le ferie quando l’anzianità cambia scaglione durante l’anno?
Il Ccnl Credito offre un esempio applicativo utile. La norma prevede un periodo annuale di ferie pari a 25 giorni lavorativi con oltre 10 anni di anzianità, 22 giorni da oltre 5 e fino a 10 anni, e 20 giorni dall’anno successivo all’assunzione fino a 5 anni. Un dipendente di banca che compia i 10 anni di servizio il 31 luglio 2026 maturerà, dal 1° gennaio al 31 luglio, sette dodicesimi di 22 giorni, pari a 12,83 giorni, e dal 1° agosto al 31 dicembre, cinque dodicesimi di 25 giorni, pari a 10,42 giorni, per un totale complessivo di 23,25 giorni di ferie maturate nel corso dell’anno.
Il cambio di qualifica durante l’anno segue lo stesso criterio di calcolo?
Nel caso di cambiamento di qualifica intervenuto nel corso del periodo di maturazione delle ferie, il calcolo dei giorni spettanti può essere effettuato secondo le stesse modalità appena illustrate per l’anzianità di servizio, a meno che la contrattazione collettiva applicabile fornisca istruzioni più dettagliate e specifiche in merito a questa particolare ipotesi.
Come si converte il monte ferie tra settimana corta e settimana lunga?
Diversi contratti collettivi commisurano la durata delle ferie a giorni lavorativi riferiti a un orario settimanale distribuito su sei giornate, generalmente dal lunedì al sabato. Per le aziende che operano in regime di settimana corta, cioè su cinque giorni, generalmente dal lunedì al venerdì, occorre provvedere al riproporzionamento del periodo di ferie mediante il coefficiente 1,20, attribuendo cioè 1,20 giornate di ferie godute per ogni giorno di assenza. Il Ccnl Terziario Confcommercio/Confesercenti prevede, ad esempio, che il personale abbia diritto a un periodo di ferie annuali di 26 giorni lavorativi, considerando comunque la settimana lavorativa di sei giorni dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie, indipendentemente dalla distribuzione effettiva dell’orario di lavoro.
Un lavoratore con orario dal lunedì al venerdì usufruisce di due settimane di ferie. Applicando il coefficiente 1,20, gli verranno detratte 12 giornate di ferie dal monte maturato, calcolate moltiplicando 1,2 per 10 giorni di calendario. Se invece usufruisce di sole 3 giornate, gliene verranno conteggiate 3,6, sempre applicando lo stesso coefficiente di conversione.
Come si calcolano le ferie per chi lavora su un numero di giorni ancora diverso?
Il meccanismo di conversione si applica anche a distribuzioni orarie particolari. Se il lavoratore svolge l’attività su tre giorni alla settimana, ad esempio lunedì, mercoledì e venerdì, per ogni giorno di assenza gli verranno conteggiate 2 giornate di ferie godute, secondo la proporzione 1 a 3 uguale a X a 6, che riflette il rapporto tra i giorni effettivamente lavorati e i sei giorni convenzionalmente considerati dal contratto collettivo per il computo delle ferie.
Alcuni contratti collettivi definiscono criteri di conteggio ancora più dettagliati?
Il Ccnl Alimentari Industria fornisce un esempio di disciplina particolarmente analitica. Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di riposo retribuito nella misura di 22 giorni lavorativi, corrispondenti a 173 ore, in caso di distribuzione dell’orario settimanale su cinque giorni, oppure 26 giorni lavorativi, sempre pari a 173 ore, in caso di distribuzione su sei giorni. Per il viaggiatore o piazzista, la norma prevede 22 giorni lavorativi sia nel caso di prestazione distribuita su cinque giornate intere, sia su quattro giornate intere e due mezze giornate: in quest’ultimo caso, la giornata di ferie coincidente con la prevista mezza giornata di prestazione viene calcolata in ragione di mezza giornata di ferie, garantendo così una corrispondenza precisa tra l’orario effettivamente previsto e il valore attribuito a ciascuna giornata di riposo.
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Angelo Greco
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