Durante le ferie si ha diritto alla stessa retribuzione del lavoro svolto?


Non sempre la busta paga di agosto coincide con quella degli altri mesi: alcune voci retributive possono legittimamente mancare durante le ferie.

Chi si appresta a godere delle proprie ferie annuali si aspetta, comprensibilmente, di ritrovare in busta paga lo stesso importo percepito lavorando. Molti si chiedono se durante le ferie si abbia diritto alla stessa retribuzione del lavoro svolto, e la risposta richiede una distinzione precisa. La legge impone al datore di lavoro di corrispondere un trattamento economico anche in assenza di prestazione lavorativa, ma gli elementi concreti che compongono questa retribuzione feriale dipendono in larga parte da cosa prevede il contratto collettivo applicato, e non tutte le voci ordinariamente percepite devono necessariamente confluire nel calcolo delle ferie.

Quali elementi compongono la retribuzione da corrispondere durante le ferie?

Gli elementi costitutivi della retribuzione feriale sono generalmente individuati dalla contrattazione collettiva e dal patto individuale, come chiarito dalla Cassazione con la sentenza n. 5408/2003. Rientrano generalmente gli elementi tipici della paga, quali i minimi tabellari, l’ex indennità di contingenza, l’Edr, i superminimi individuali e collettivi e gli scatti di anzianità, mentre restano esclusi quelli di natura meramente occasionale. Quando il contratto collettivo applicato fa riferimento, ai fini della liquidazione delle ferie, alla retribuzione “globale di fatto”, in essa devono essere ricompresi tutti gli elementi che normalmente e di fatto vengono corrisposti al lavoratore, tra cui l’indennità per lavoro straordinario continuativo, l’indennità per lavoro notturno a turni periodici e l’indennità sostitutiva di mensa.

Cosa prevede il Ccnl Terziario Confcommercio sulla retribuzione feriale?

Il Ccnl Terziario Confcommercio stabilisce che durante il periodo feriale debba essere corrisposta al lavoratore la retribuzione di fatto, composta dalla paga base nazionale conglobata, dall’indennità di contingenza, dai terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti, dagli eventuali scatti di anzianità e da altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva, oltre a tutti gli elementi retributivi aventi carattere continuativo, con esclusione dei rimborsi spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o “una tantum” e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali.

Un lavoratore retribuito in parte a provvigione va in ferie per due settimane. Secondo il Ccnl Terziario Confcommercio, il datore di lavoro dovrà corrispondergli, per quel periodo, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi del negozio o del reparto, oppure, se lavora da solo, la media mensile delle proprie provvigioni degli ultimi dodici mesi.

È possibile escludere alcune voci retributive dal calcolo delle ferie senza violare la Costituzione?

La mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposte durante lo svolgimento dell’attività lavorativa non contrasta di per sé con il principio costituzionale della sufficienza della retribuzione, la cui applicazione resta comunque sempre controllabile dal giudice, come chiarito dalla Cassazione con la sentenza n. 1823/2004. Va tuttavia segnalata la sentenza n. 20216 del 23 giugno 2022, con cui la Cassazione ha dichiarato la nullità, riferita al periodo minimo di ferie annuali pari a quattro settimane, di una clausola del Ccnl Trasporto aereo che escludeva l’indennità di volo integrativa dalla base di computo della retribuzione da corrispondere durante il periodo feriale.

La retribuzione delle ferie deve sempre coincidere con quella dei giorni lavorati?

Un contributo interpretativo recente arriva dalla Cassazione con la sentenza n. 18529/2026, secondo cui durante le ferie la retribuzione può non coincidere con quella dei giorni di lavoro. Questa pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza comunitaria e nazionale, secondo cui, in base all’art. 7 della direttiva 2003/88/Ce, al lavoratore deve essere assicurata una retribuzione paragonabile a quella corrisposta nei giorni lavorativi, senza che questo principio imponga una perfetta coincidenza degli importi. Il contrasto con i principi dell’Unione europea si configura soltanto quando la diminuzione della retribuzione risulti, in concreto, significativa.

Quando l’esclusione di una voce retributiva dalle ferie produce un effetto dissuasivo vietato?

Il passaggio più innovativo di questa decisione riguarda il rilievo attribuito all’accertamento concreto e autonomo dell’effetto dissuasivo. Non basta verificare che una voce retributiva sia funzionalmente collegata alle mansioni svolte e ordinariamente corrisposta per affermare, in via automatica, il diritto alla sua inclusione nella retribuzione feriale. L’esclusione di una voce, infatti, non determina di per sé un effetto dissuasivo: occorre valutare, caso per caso e sulla base di riscontri oggettivi, se la sua mancata corresponsione determini uno scostamento di entità tale da poter concretamente indurre il lavoratore a rinunciare al godimento delle ferie.

Come cambia il calcolo tra lavoratori con paga mensile e lavoratori con paga oraria?

I lavoratori con paga mensile hanno generalmente diritto alla normale retribuzione mensile durante il godimento delle ferie, fermo restando che è sempre opportuno verificare contrattualmente la retribuzione spettante, poiché il contratto collettivo applicato potrebbe prevedere una retribuzione feriale inferiore a quella corrisposta durante la prestazione lavorativa. Per i lavoratori con paga oraria, si deve invece moltiplicare il numero di ore di ferie fruite per la paga oraria, il cui importo va sempre determinato in base alla contrattazione collettiva; nel cedolino paga la retribuzione per ferie dovrà essere indicata separatamente rispetto a quella per le ore lavorate. Nel caso di adozione del regime cosiddetto “mensilizzato ad ore”, occorre dividere la retribuzione mensile prevista contrattualmente per la liquidazione delle ferie per le ore lavorabili nel mese, determinando così la retribuzione oraria per ferie, operare una trattenuta sulla retribuzione corrente pari al numero di ore di assenza per ferie, e corrispondere infine la retribuzione per le ferie effettivamente godute nel mese.

Cosa succede quando un lavoratore fruisce di più ferie di quelle effettivamente maturate?

La retribuzione feriale deve essere commisurata ai giorni o alle ore di ferie effettivamente maturati, e non a quelli goduti. Quando il lavoratore fruisce di un periodo di ferie superiore al saldo esistente al momento del godimento, il datore di lavoro può, in base a quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dagli usi aziendali, pagare l’intera retribuzione mensile e detrarre dal successivo periodo di maturazione i giorni goduti in eccesso, oppure pagare la retribuzione mensile decurtata di una somma corrispondente ai giorni di ferie goduti in più.

Un dipendente ha maturato 26 giorni di ferie nel 2025, ma ne ha fruiti 30. Se nel 2026 matura altri 27 giorni, il datore di lavoro può sottrarre i 4 giorni goduti in eccesso, riconoscendogli quindi 23 giorni di ferie spettanti per il nuovo anno, in alternativa a una trattenuta economica diretta sulla busta paga del mese in cui l’eccedenza si è verificata.

Quando deve essere pagata la retribuzione feriale rispetto al periodo di ferie?

Salvo alcune eccezioni, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione per le ferie godute, la quale, stando a quanto disposto dall’art. 7 della Convenzione Oil n. 132/70, dovrebbe essere pagata al lavoratore prima dell’inizio del periodo di congedo. Nella prassi, tuttavia, la maggior parte dei contratti collettivi nazionali e di secondo livello, insieme agli usi aziendali diffusi, prevede che il datore di lavoro corrisponda la retribuzione feriale unitamente a quella corrente riferita al periodo di paga nel corso del quale le ferie sono state effettivamente fruite.

La retribuzione delle ferie è soggetta a contributi e Irpef come la retribuzione ordinaria?

Per quanto riguarda il regime fiscale e contributivo, la retribuzione corrisposta per le ferie godute rientra sia nella base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti ai fini di legge, sia in quella rilevante per il calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali. Resta invece estranea a questa trattazione l’indennità sostitutiva per ferie non godute, che segue un regime fiscale e contributivo distinto rispetto alla retribuzione feriale ordinaria qui esaminata.

Il lavoratore part time ha diritto alla stessa retribuzione feriale del lavoratore a tempo pieno?

Il lavoratore assunto con contratto part time non può ricevere un trattamento economico meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno inquadrato nello stesso livello contrattuale, in applicazione del principio di non discriminazione. Ne discende che il lavoratore a tempo parziale beneficia della stessa durata del periodo di ferie annuali spettante al lavoratore a tempo pieno, ma ha diritto a un importo di retribuzione feriale riproporzionato rispetto all’orario di lavoro ridotto effettivamente osservato. Nell’ipotesi di contratto part time di tipo verticale, caratterizzato dall’alternanza di periodi lavorati a periodi di inattività, si rende inoltre necessario riproporzionare anche il monte ferie complessivamente spettante, in coerenza con la durata della prestazione lavorativa prevista dal contratto individuale.




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 Angelo Greco

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