Presidente: Pilla – Estensore: Miccoli
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 giugno 2024 il Giudice di pace di Sala Consilina ha assolto gli imputati F. Rosa, M. Pietro e T. Rosa dal reato di cui all’art. 582 c.p. (Capo A) nonché gli imputati F. Rosa e T. Rosa dal reato di cui all’art. 612 c.p. (Capo B).
A seguito dell’appello proposto dalla costituita parte civile Ta. Emilia avverso la decisione del Giudice di pace, il Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica, con sentenza del 27 marzo 2025, in riforma della impugnata sentenza, ha dichiarato F., M. e T. civilmente responsabili dei reati rispettivamente ascritti, condannandoli al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile e alla liquidazione delle spese processuali.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso F., M. e T. congiuntamente con atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia, deducendo i motivi enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma primo, disp. att. c.p.p.
2.1. Con il primo motivo comune è stata denunziata la violazione di legge in relazione all’art. 603, comma 3-bis, c.p.p.
In particolare, evidenziano i ricorrenti che il Tribunale ha ribaltato il precedente giudizio, sia pure ai soli effetti civili, senza procedere alla rinnovazione della istruttoria con riguardo al contributo dichiarativo determinante ai fini della decisione, in violazione del disposto di cui all’art. 603, comma 3-bis, c.p.p.
2.2. Con il secondo motivo è stata denunziata violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’assenza di una motivazione rafforzata.
Nell’ipotesi di ribaltamento dell’esito decisorio in senso sfavorevole all’imputato è onere del giudice dell’impugnazione procedere ad una rigorosa motivazione (c.d. motivazione rafforzata) che sia in grado di disarticolare le argomentazioni che hanno condotto il primo giudice ad una pronunzia assolutoria.
Nell’ipotesi di specie manca siffatta motivazione.
2.3. Con il terzo motivo è stata denunziata violazione di legge quanto al giudicato penale assolutorio.
Il giudice dell’impugnazione, nel condannare agli effetti civili i ricorrenti, ha “riconosciuto la penale responsabilità” degli stessi, senza considerare che l’accertamento della responsabilità in ragione della impugnazione della parte civile può essere solo incidentale e operare ai fini civili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per le ragioni di seguito esposte, con trasmissione degli atti al giudice civile competente affinché provveda alla prosecuzione del giudizio in grado di appello ai sensi dell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p.
2. In via preliminare, deve escludersi l’inammissibilità dei motivi di ricorso.
Il primo motivo deduce un vizio riconducibile all’applicazione dei principi affermati dalle Sezioni unite nella sentenza Cremonini, secondo cui il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di una diversa valutazione dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva è tenuto, anche d’ufficio, a disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, anche successivamente all’introduzione del comma 3-bis dell’art. 603 c.p.p. ad opera della l. 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. un., n. 22065 del 28 gennaio 2021, Cremonini, Rv. 281228).
La deduzione di tale vizio rende l’impugnazione idonea a radicare il giudizio di legittimità dinanzi a questa Corte.
3. Una volta radicato il processo, compete al Collegio verificare – anche d’ufficio – la correttezza dello sviluppo processuale, ivi compreso il rispetto delle disposizioni che disciplinano il riparto di giurisdizione e di competenza funzionale tra giudice penale e giudice civile nella fase dell’impugnazione.
In tale prospettiva, assume rilievo decisivo la circostanza, risultante dagli atti, che la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva all’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Ciò posto, occorre definire l’ambito applicativo dell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dall’art. 33 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il quale stabilisce che, quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, ove l’impugnazione non sia dichiarata inammissibile, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente, che decide utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.
Le Sezioni unite hanno chiarito che tale disposizione si applica alle impugnazioni relative ai soli interessi civili nei procedimenti nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta successivamente al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della riforma (Sez. un., n. 38481 del 25 maggio 2023, D., Rv. 285036).
Nel solco di tale arresto, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che la norma introduce un meccanismo di tra[n]slatio iudicii che si attiva ogniqualvolta l’impugnazione investa esclusivamente le statuizioni civili, imponendo al giudice penale dell’impugnazione di arrestarsi alla sola verifica della non inammissibilità.
Ne deriva, in termini sistematici, che:
– il giudice penale dell’impugnazione è privo di potere decisorio sul merito delle domande risarcitorie;
– il rinvio al giudice civile integra un atto dovuto una volta superato il vaglio di ammissibilità;
– la prosecuzione davanti al giudice civile si realizza in continuità funzionale con la fase penale, mediante utilizzazione del compendio probatorio già acquisito.
La devoluzione della cognizione al giudice civile non comporta l’instaurazione di un autonomo giudizio, ma attua una fisiologica continuità tra fase penale e fase civile, coerente con la ratio della riforma, volta a ricondurre le pretese risarcitorie alla loro sede naturale (Sez. 5, n. 8207 del 28 gennaio 2026, Cella, non mass.).
Conseguentemente, in presenza di un’impugnazione ai soli effetti civili, ogni decisione di merito resa dal giudice penale integra violazione di legge, risolvendosi nell’esercizio di una funzione non più attribuita dall’ordinamento.
4. Alla luce dei principi così delineati, deve rilevarsi che, nel caso di specie, il Tribunale di Lagonegro ha fatto non corretta applicazione della disciplina richiamata.
Il giudice di secondo grado, infatti, una volta ritenuta l’ammissibilità dell’impugnazione – come dimostrato dal suo accoglimento – avrebbe dovuto limitarsi a disporre la trasmissione degli atti al giudice civile competente in grado di appello, in applicazione dell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., attesa la data di costituzione della parte civile.
Ha invece pronunciato nel merito sulle domande risarcitorie, pervenendo ad una condanna ai fini civili che esorbitava dalla propria sfera di attribuzioni.
La decisione impugnata si pone, pertanto, in violazione della disciplina processuale, avendo il giudice penale di appello esercitato un sindacato pieno sul merito delle pretese civilistiche in difetto di potestas iudicandi.
5. Dalle considerazioni che precedono discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., in quanto adottata in carenza di potestas iudicandi sulla responsabilità civile.
In applicazione del principio regolatore della fattispecie, questa Corte è tenuta a adottare il provvedimento che il giudice di appello avrebbe dovuto emettere, disponendo la trasmissione degli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai fini della prosecuzione del giudizio ai sensi dell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p.
Deve, infatti, escludersi la possibilità di disporre la trasmissione degli atti alla competente sezione civile della Corte di cassazione, giacché tale soluzione determinerebbe un’alterazione del modello legale dei gradi di giurisdizione, traducendosi nell’indebita pretermissione del giudizio di merito in sede civile e nella conseguente compressione del diritto delle parti al doppio grado di giurisdizione.
Invero, l’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. deve essere interpretato in coerenza sistematica con i principi ordinatori del processo civile, che configurano una struttura sequenziale per gradi di cognizione, nonché con la ratio della riforma, che – attraverso il meccanismo della tra[n]slatio iudicii – persegue l’obiettivo di riallocare la cognizione sulle pretese civilistiche dinanzi al giudice naturale, senza incidere sulla fisiologica articolazione del sistema dei rimedi.
In tale prospettiva, la nozione di “prosecuzione” del giudizio va intesa in senso tecnico-processuale quale inserimento della controversia nel segmento funzionale del processo civile individuato secondo le ordinarie regole di competenza e di grado, con conseguente necessaria devoluzione al giudice civile di appello, quale giudice naturalmente deputato alla cognizione nella fase considerata.
In proposito va ricordato che questa Corte ha condivisibilmente ritenuto che è affetta da abnormità strutturale l’ordinanza ex art. 573, comma 1-bis, c.p.p. con cui il giudice di appello, nel rimettere le parti innanzi al giudice civile per la prosecuzione del giudizio, imponga loro di provvedere alla sua “riassunzione” davanti a quest’ultimo, posto che l’indicata disposizione ne prevede la mera traslazione dal settore penale a quello civile, senza soluzione di continuità o necessità di iniziative delle parti (Sez. 2, n. 29552 del 9 luglio 2025, Autostrade, Rv. 288451-01).
6. Va dunque conclusivamente affermato che, in presenza dei presupposti applicativi di cui all’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., ove l’impugnazione concerna esclusivamente le statuizioni civili, il giudice penale dell’appello, una volta esclusa l’inammissibilità dell’impugnazione, è privo di potestas iudicandi sul merito delle domande risarcitorie ed è tenuto a disporre la tra[n]slatio iudicii al giudice civile competente; la prosecuzione del giudizio deve aver luogo dinanzi al giudice civile individuato secondo le ordinarie regole di competenza e di grado, con esclusione della devoluzione diretta alla Corte di cassazione, al fine di assicurare il rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Depositata il 19 maggio 2026.
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