Le differenze tra dichiarazione di successione e accettazione eredità — idealista/news


A seguito del decesso di una persona è necessario ottemperare ad una serie di formalità burocratiche e fiscali per la corretta gestione del patrimonio che era in capo al de cuius. In questo contesto, è importante soffermarsi su un dettaglio da molti trascurato, ossia la differenza tra la dichiarazione di successione e l’accettazione eredità: la prima serve per comunicare i beni all’Agenzia delle Entrate e calcolare le imposte, mentre la seconda è l’atto giuridico volontario con cui si diventa eredi a tutti gli effetti. Presentare la pratica fiscale aggiorna i registri catastali ma non comporta l’assunzione dei debiti. L’accettazione ha invece valore civilistico e manifesta la volontà diretta di acquisire i beni.

Nel diritto successorio italiano, la dichiarazione di successione e l’accettazione dell’eredità sono due adempimenti distinti che rispondono a funzioni, normative e sedi completamente differenti.

Parametro Dichiarazione di Successione Accettazione dell’Eredità
Natura Fiscale / Amministrativa Civilistica / Giuridica
Riferimento normativo D.Lgs. 346/1990 Art. 470 e segg. Codice Civile
Termine tassativo 12 mesi dall’apertura della successione 10 anni (prescrizione ex art. 480 c.c.)
Sede di presentazione Agenzia delle Entrate (invio telematico) Notaio o Cancelleria del Tribunale
Effetto sui debiti Nessuno (non rende responsabili dei debiti) Irrevocabile (salvo beneficio d’inventario)
Costi medi indicativi Imposte d’atto + eventuale onorario per la voltura catastale Onorario notarile (da 1.000 euro a 2.500 euro + IVA/imposte)

Qual è il documento che attesta l’accettazione dell’eredità?

L’attestazione formale varia in base alle modalità con cui è stata manifestata la volontà di accettare:

  • accettazione espressa: è rappresentata da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata redatta da un notaio, oppure da una dichiarazione resa davanti al cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (art. 475 c.c.). Tale atto viene poi inserito nel Registro delle Successioni e, in presenza di beni immobili, trascritto nei Registri Immobiliari (art. 2648 c.c.) a cura del notaio;
  • accettazione tacita: non è un atto formale unico, ma si evince da atti che presuppongono la volontà di accettare (es. vendita di un bene ereditario, voltura catastale, prelievo dal conto del defunto). In sede di successione e vendita di immobili, si rende indispensabile redigere una trascrizione dell’accettazione tacita per garantire la continuità delle trascrizioni (art. 2650 c.c.).

Ecco un fac simile dell’atto di accettazione dell’eredità;

REPUBBLICA ITALIANA

REP. N. […] / RACC. N. […]

L’anno […], il giorno […] del mese di […] avanti a me Dott. […], Notaio iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di […], nel mio studio in […], è presente:

[Nome e Cognome del Chiamato], nato/a a […] il […], residente in […], C.F. […].

PREMESSO CHE:

  • In data […] si è aperta in […] la successione del Sig. […], nato a […] il […], codice fiscale […].
  • Il Sig. […] è chiamato all’eredità in forza di [legge / testamento pubblicato il…].

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL COMPARANTE DICHIARA:

Di accettare puramente e semplicemente l’eredità devolutagli in morte del Sig. […], assumendo a tutti gli effetti di legge la qualità di erede a titolo universale.

Le spese del presente atto, inerenti e dipendenti, si pongono a carico del dichiarante.

Letto, approvato e sottoscritto.

Che differenza c’è tra successione e eredità?

Sebbene usabili come sinonimi nel linguaggio comune, i due termini identificano aspetti distinti della vicenda successoria:

  • la successione: è il procedimento giuridico che si apre al momento della morte (art. 456 c.c.) e determina il trasferimento della titolarità dei rapporti giuridici. Può svolgersi a titolo universale (erede) o a titolo particolare (legatario) ed essere regolata dalla legge (successione legittima) o da un atto di ultima volontà (successione testamentaria);
  • l’eredità: è l’oggetto della successione, vale a dire l’insieme dell’asse ereditario (patrimonio netto o lordo) composto da attività (immobili, quote societarie, saldi bancari, titoli, diritti reali) e passività (mutui, passivi fiscali, spese di cura del defunto, debiti chirografari).

Cosa significa accettazione eredità per successione

L’espressione descrive la fase in cui il chiamato all’eredità concretizza il subentro nella posizione del defunto. È importante valutare cosa succede se non si fa l’accettazione dell’eredità: il chiamato rimane semplice chiamato e non acquisisce la qualità di erede. Decorsi 10 anni (o i termini speciali previsti dall’ex art. 485 del Codice Civile), il diritto si prescrive e l’eredità si devolve ai chiamati di grado successivo.

Va ricordato un principio cardine della materia: l’accettazione dell’eredità è obbligatoria per chiunque voglia disporre giuridicamente e definitivamente dei beni o dei saldi bancari del de cuius, in quanto la sola chiamata non trasferisce automaticamente i diritti proprietari.

Modalità e profili operativi

Le modalità attraverso le quali si concretizza sono le seguenti:

  • accettazione espressa: formalizzata tramite atto notarile o cancelleria;
  • successione e accettazione tacita di eredità: qualora il chiamato compia un atto di disposizione (es. vendita di un immobile pervenuto per successione), la legge richiede la contestuale trascrizione dell’accettazione tacita presso i registri ommobiliari per tutelare i terzi acquirenti;
  • accettazione con beneficio d’inventario: prevista obbligatoriamente per minori, interdetti ed enti, ma consigliata quando vi sia dubbio sulla presenza di debiti. Richiede l’inventario redatto dal cancelliere o da un notaio ed evita la confusione dei patrimoni;
  • accettazione eredità più eredi: quando vi sono più chiamati, ciascuno può accettare in tempi e modalità differenti. Tuttavia, la presentazione della sola dichiarazione di successione da parte di un coerede beneficia anche gli altri ai fini fiscali, ma non costituisce accettazione implicitamente estendibile agli altri chiamati sul piano civile.

Termini e scadenze inderogabili

I termini e le scadenze da rispettare sono:

  • dichiarazione di successione: entro 12 mesi dal decesso per evitare sanzioni amministrative ed esattoriali dall’Agenzia delle Entrate;
  • prescrizione del diritto di accettare: 10 anni dall’apertura della successione (art. 480 c.c.);
  • eccezione (chiamato in possesso dei beni): ai sensi dell’art. 485 del Codice Civile, chi si trova nel possesso anche di un solo bene ereditario (es. convivente nella casa del de cuius) ha 3 mesi dalla morte per redigere l’inventario e 40 giorni successivi per dichiarare se rinuncia o accetta con beneficio. In assenza di tali atti, il chiamato viene considerato erede puro e semplice per legge.

Costi notarili e imposte

I costi per la regolarizzazione del patrimonio ereditario si dividono in spese fiscali e onorari professionali.

Costi della dichiarazione di successione

Oltre all’eventuale imposta di successione (che prevede franchigie di 1 milione di euro per coniuge e parenti in linea retta con aliquota al 4%), in presenza di immobili sono sempre dovute:

  • imposta ipotecaria: 2% del valore catastale degli immobili (oppure quota fissa di 200 euro se prima casa per almeno un erede);
  • imposta catastale: 1% del valore catastale (oppure quota fissa di 200 euro se prima casa);
  • imposta di bollo, tributi speciali e voltura catastale: circa 150 – 300 euro.

Costi notarili dell’accettazione dell’eredità

Per l’accettazione espressa o la trascrizione dell’accettazione tacita, i costi da sostenere variano in base alla modalità prescritta:

  • accettazione espressa da notaio: l’onorario notarile per l’atto pubblico oscilla mediamente tra 600 euro e 1.500 euro (oltre IVA), a cui si aggiungono la tassa d’archivio, l’imposta di registro (200 euro), l’imposta ipotecaria (200 euro) e i diritti di segreteria;
  • trascrizione accettazione tacita: solitamente contestuale alla compravendita dell’immobile ereditato. Il costo presunto per la sola nota di trascrizione in Conservatoria varia tra 300 euro e 600 euro per singolo immobile/atto;
  • accettazione in cancelleria del tribunale: in alternativa al notaio, l’accettazione espressa può essere resa davanti al Cancelliere del Tribunale versando la marca da bollo (16,00 euro) e l’imposta di registro di 200,00 euro.


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Pierpaolo Molinengo

Source link

Di