cosa rischiano i minorenni con il nuovo Ddl Sicurezza


Fermo preventivo nei luoghi della movida, divieto di aggregazione e carcere fino a 5 anni per i danneggiamenti di gruppo: cosa prevede il nuovo disegno di legge varato dal Governo.

Il nuovo Ddl sicurezza presentato dal Governo a luglio 2026 introduce una stretta contro baby gang, vandalismi e violenze nei luoghi della movida. Ma cosa rischiano concretamente i minorenni?

Le misure annunciate comprendono il fermo preventivo anche nei confronti dei minorenni, il divieto di aggregazione disposto dal Questore e pene fino a cinque anni di reclusione per i danneggiamenti commessi da almeno cinque persone; ma queste sono solo ipotesi astratte, mentre noi cercheremo di scendere nel concreto, spiegando, ad esempio, se i ragazzi possono essere portati in commissariato anche senza avere commesso un reato, o se è sufficiente trovarsi insieme ad altri giovani per ricevere un divieto di aggregazione, e se la pena carceraria prevista è davvero effettiva.

Prima di rispondere occorre fare una precisazione fondamentale: quello approvato dal Consiglio dei ministri il 14 luglio 2026 è un disegno di legge, non un decreto-legge immediatamente efficace. Le nuove disposizioni dovranno quindi essere esaminate e approvate dal Parlamento e potranno essere modificate durante l’iter legislativo. Al momento, dunque, le nuove sanzioni e limitazioni della libertà personale non sono ancora operative.

Essere in una baby gang é reato?

Nel Codice penale non esiste un reato chiamato “appartenenza a una baby gang”. L’espressione viene utilizzata nel linguaggio giornalistico per indicare gruppi di ragazzi che commettono aggressioni, rapine, minacce, danneggiamenti o altri episodi di violenza.

La legge non può quindi punire un ragazzo soltanto perché frequenta un determinato gruppo. Per arrivare a una responsabilità penale devono essere accertate condotte specifiche, come la partecipazione a un’aggressione, il danneggiamento di un bene, il porto di un’arma o il contributo concreto alla commissione di un altro reato.

Il nuovo Ddl interviene, tuttavia, anche prima della commissione di un reato, rafforzando gli strumenti amministrativi di prevenzione a disposizione delle forze dell’ordine e del Questore.

Cos’è il nuovo fermo preventivo e dove si applica

La prima misura riguarda il cosiddetto fermo di prevenzione, che non deve essere confuso con l’arresto o con il fermo di una persona gravemente indiziata di un delitto. Si tratta dell’accompagnamento presso gli uffici di polizia e del temporaneo trattenimento di una persona per svolgere accertamenti, quando esistano «elementi concreti» che facciano ritenere possibile una condotta pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il fermo preventivo, quindi, non equivale a una condanna e non presuppone necessariamente che sia già stato commesso un reato. Rappresenta però una vera limitazione temporanea della libertà personale, che – come diremo meglio tra poco – deve essere fondata su elementi concreti, motivata e sottoposta al controllo dell’autorità giudiziaria.

Il Governo vuole estendere l’utilizzo dello strumento alle operazioni di polizia effettuate nei luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone, come piazze, stazioni, locali e zone della movida, coinvolgendo espressamente anche i minorenni.

La presentazione politica del nuovo Ddl parla specificamente di estensione del fermo di prevenzione ai minorenni. In realtà, la novità di luglio rispetto ai precedenti Decreti Sicurezza consiste soprattutto nell’ampliamento del contesto nel quale lo strumento potrebbe essere utilizzato: non soltanto durante manifestazioni pubbliche nelle quali esista un pericolo attuale per l’ordine pubblico, ma anche durante specifiche operazioni di prevenzione nei luoghi affollati e nelle aree della movida.

Quando un ragazzo può essere portato in Commissariato

Quanto agli elementi concreti che giustificano l’accompagnamento e il trattenimento negli uffici di polizia, non è sufficiente un’impressione generica o il semplice modo di vestire del ragazzo. Il pericolo per la sicurezza pubblica deve emergere da circostanze oggettive, quali il possesso di armi o oggetti atti a offendere, la presenza di caschi, passamontagna o strumenti utilizzati per rendere difficile il riconoscimento, precedenti penali o di polizia per reati violenti, contro il patrimonio, in materia di armi o stupefacenti.

Un’altra novità sta nel fatto che la misura restrittiva potrà essere applicata anche dagli agenti della Polizia locale quando siano specificamente impiegati in servizi di ordine e sicurezza pubblica e operino con la qualifica di agenti di pubblica sicurezza.

Quanto può durare il fermo preventivo?

L’attuale articolo 11-bis del decreto-legge n. 59 del 1978 consente l’accompagnamento negli uffici di polizia per il tempo strettamente necessario agli accertamenti e, comunque, per non più di dodici ore.

Il pubblico ministero deve essere immediatamente informato dell’accompagnamento, delle ragioni che lo hanno giustificato e del successivo rilascio. Se ritiene che manchino i presupposti previsti dalla legge, deve ordinare subito la liberazione della persona trattenuta.

Quando l’accompagnamento riguarda un minorenne, la comunicazione deve essere effettuata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. I genitori o gli altri esercenti la responsabilità genitoriale devono essere informati senza ritardo e invitati a prendere in consegna il ragazzo al momento del rilascio.

Divieto di aggregazione: cos’è e quando si applica

Un’altra misura prevista dal nuovo Ddl è il cosiddetto divieto di aggregazione, che dovrebbe essere disposto dal Questore insieme all’avviso orale previsto dal Codice antimafia.

Anche in questo caso non si tratta di un divieto generale per i giovani di incontrarsi, frequentare una piazza o uscire insieme agli amici. Secondo il testo illustrato dal Governo, la misura potrebbe essere applicata quando un gruppo formato da almeno cinque persone tenga, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, comportamenti intimidatori, gravemente molesti o violenti contro persone o cose.

Il destinatario dovrebbe inoltre trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:

  • essere già stato sottoposto, nei cinque anni precedenti, a misure di prevenzione o a provvedimenti previsti per la tutela della sicurezza urbana;
  • avere riportato, anche con sentenza non ancora definitiva, una condanna per delitti contro la persona o contro il patrimonio commessi in luogo pubblico.

Il Questore potrebbe così vietare al singolo destinatario di tornare a radunarsi con una o più persone appartenenti allo stesso gruppo.

Danneggiamenti in gruppo: quando si rischia il carcere

La conseguenza penale più pesante prevista dal Ddl riguarda il danneggiamento commesso da almeno cinque persone riunite.

La proposta elaborata dal Governo modifica l’articolo 635 del Codice penale e introduce una specifica ipotesi aggravata per chi, insieme ad almeno altre quattro persone, distrugge, disperde o deteriora beni mobili o immobili altrui.

Potrebbero rientrare nella norma, ad esempio, i raid vandalici contro vetrine e saracinesche, automobili e motocicli, panchine, cestini dei rifiuti e altri arredi urbani, dehors di bar e ristoranti, autobus, treni e stazioni, edifici pubblici o privati.

La pena prevista è la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni, accompagnata da una multa fino a 15.000 euro. Il massimo edittale, però, non rappresenta la pena che viene automaticamente inflitta: il giudice deve stabilire la sanzione concreta tenendo conto della gravità del fatto, del valore e dell’entità dei danni, del ruolo svolto da ciascun partecipante, dei precedenti e delle eventuali circostanze aggravanti o attenuanti.

Inoltre, la presenza sul posto non rende automaticamente responsabili del danneggiamento tutti i ragazzi che si trovano nelle vicinanze. Per contestare il concorso nel reato deve essere dimostrato che il singolo abbia fornito un contributo consapevole alla condotta: ad esempio rompendo materialmente un bene, aiutando gli autori, bloccando l’intervento di altre persone, facendo da palo oppure incoraggiando e rafforzando intenzionalmente l’azione del gruppo.

Pertanto, anche chi non colpisce materialmente la vetrina o l’automobile può rispondere del reato quando la sua condotta abbia agevolato consapevolmente l’azione degli altri secondo le regole generali sul concorso di persone previste dagli articoli 110 e seguenti del Codice penale.

Arresto immediato e flagranza differita

Per il danneggiamento commesso da almeno cinque persone il Ddl prevede anche la possibilità dell’arresto facoltativo in flagranza. Rimane facoltativo (non obbligatorio) perché la polizia giudiziaria deve valutarne la necessità tenendo conto della gravità del fatto e della pericolosità della persona.

Gli agenti possono quindi arrestare i presunti responsabili sorpresi mentre stanno compiendo il danneggiamento o immediatamente dopo, quando ricorrono i presupposti stabiliti dalla legge, e specialmente quando il responsabile viene prontamente inseguito dalla polizia e trovato con cose o tracce da cui appare che ha commesso il reato poco prima.

La proposta estende però la cosiddetta flagranza differita: significa che l’arresto potrebbe avvenire anche dopo la conclusione del raid vandalico o delle aggressioni, sulla base di fotografie, video, riprese di videosorveglianza o altra documentazione acquisita nell’immediatezza dei fatti e dalla quale sia possibile identificare con sufficiente certezza i responsabili.

Cosa succede se l’autore del reato è minorenne?

Le pene indicate dal Ddl descrivono il trattamento previsto in generale per il reato, ma nei confronti dei minorenni continuano ad applicarsi le regole speciali sulla responsabilità e sul processo penale minorile.

In particolare, chi non aveva ancora compiuto 14 anni al momento del fatto non è penalmente imputabile e non può essere condannato a una pena detentiva (art. 97 c.p.). Il ragazzo che ha compiuto 14 anni ma non ancora 18 può invece essere ritenuto responsabile se possedeva la capacità di intendere e di volere, ma, in caso di condanna, potrà avere una diminuzione della pena (art. 98 c.p.).

Il procedimento minorile mantiene una finalità prevalentemente educativa, non punitiva: possono trovare applicazione istituti come l’irrilevanza del fatto, il perdono giudiziale, la sospensione del processo con messa alla prova e le misure alternative alla detenzione.

Il carcere minorile non è quindi una conseguenza automatica per i ragazzi che delinquono, neppure quando la pena astrattamente prevista arriva fino a cinque anni o più, secondo la nuova ipotesi di reato di danneggiamento. Ciò non significa che il fatto sia privo di conseguenze. Nei casi più gravi possono essere disposte misure cautelari e, in seguito a una condanna, anche una pena detentiva.

In concreto, per arrivare al carcere (o per evitarlo) molto dipenderà dal ruolo del ragazzo, dalla violenza della condotta, dai precedenti penali, dal percorso educativo e dalla disponibilità a riparare il danno.

Chi paga i danni provocati dalla baby gang?

In base alle regole sulla responsabilità civile, il proprietario dell’automobile, il commerciante con la vetrina distrutta, il Comune o l’azienda di trasporto possono chiedere il risarcimento dei danni subiti. Il risarcimento può comprendere non soltanto il costo materiale della riparazione, ma anche ulteriori conseguenze economiche dimostrate, come la sospensione dell’attività commerciale o il mancato utilizzo del bene.

Quando l’autore è minorenne, possono inoltre sorgere responsabilità civili in capo ai genitori o agli altri soggetti tenuti alla sua educazione e vigilanza, secondo le regole previste dal Codice civile. Il rischio economico può quindi essere molto superiore alla multa penale di 15.000 euro.

Il Ddl abbassa l’età della responsabilità penale?

Il pacchetto sicurezza approvato il 14 luglio 2026 e che abbiamo discusso non abbassa l’età dell’imputabilità, che resta tuttora fissata a 14 anni. Non deve essere confuso con un diverso disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri il 23 luglio 2026, che propone di modificare il criterio con cui viene valutata la capacità di intendere e di volere dei ragazzi tra 14 e 18 anni (te ne abbiamo parlato in “Imputabilità dei minori: cosa cambia col nuovo Ddl del Governo“), né con la proposta di legge per abbassare l’età imputabile a 13 anni. Anche queste proposte non sono ancora legge e dovranno passare dal Parlamento per l’approvazione.

Quando entreranno in vigore le nuove misure?

Al momento nessun ragazzo può essere condannato sulla base della nuova aggravante o ricevere il nuovo divieto di aggregazione soltanto perché il Consiglio dei ministri ha approvato il testo.

Il Parlamento dovrà approvare il disegno di legge. Soltanto dopo l’approvazione definitiva, la promulgazione del Presidente della Repubblica, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e il decorso dell’eventuale termine previsto per l’entrata in vigore le disposizioni diventeranno applicabili.

Inoltre, per il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole, le nuove pene non potranno essere applicate ai danneggiamenti commessi prima dell’entrata in vigore della legge.




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 Paolo Remer

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