quando la malattia non è un infortunio


La Cassazione assolve le assicurazioni private con una logica spietata. Il virus uccide, ma per i giudici manca il trauma. A pagare sono le famiglie.

Un uomo perde la vita a causa del virus Sars-Cov-2. La sua compagna, madre di un figlio minore e annientata dal lutto, bussa alla porta della propria agenzia di assicurazioni. La famiglia possiede una polizza infortuni che prevede un indennizzo di centomila euro in caso di morte accidentale. L’aspettativa legittima è incassare la somma per garantire un futuro sicuro al bambino. La compagnia, con algida precisione aziendale, respinge la richiesta al mittente. Inizia così una lunga e logorante battaglia legale che approda fino alla terza sezione civile della Corte di Cassazione. Con la sentenza numero 22774 del 6 luglio 2026, i giudici supremi confermano il rifiuto. Essi stabiliscono che l’infezione virale non è un infortunio, bensì una semplice malattia. Il decreto “Cura Italia”, che aveva qualificato il contagio come infortunio sul lavoro, viene confinato al solo perimetro del diritto pubblico. Per i contratti privati, quel decreto non ha alcun valore. La decisione si rivela inattaccabile sotto il profilo della fredda forma giuridica. Nella sostanza materiale, al contrario, assistiamo al trionfo dei cavilli sintattici sui diritti fondamentali dei cittadini. Il diritto si trasforma in uno scudo per i bilanci delle compagnie assicurative e abbandona la famiglia del defunto a mani vuote.

La promessa tradita

Il cittadino acquista una polizza infortuni per un motivo lampante. Egli desidera tutelare i propri risparmi e i propri cari da eventi mortali improvvisi. Il contratto assicurativo definisce l’infortunio come un evento dovuto a una causa fortuita, violenta ed esterna. Questa triade di aggettivi descrive in modo scientifico e inequivocabile l’azione di un patogeno letale. Il contagio è fortuito, poiché colpisce le vittime a caso. L’azione è violenta, in quanto aggredisce i polmoni e l’intero organismo nel giro di pochissimi giorni. L’origine è palesemente esterna, attraverso l’inalazione di aria infetta. Lo Stato italiano stesso, mosso da un principio morale di solidarietà e dovere civico, ha equiparato il Covid a un evento traumatico sul luogo di lavoro. La realtà giurisprudenziale, però, demolisce l’intera architettura logica a tutela del cittadino. I magistrati operano una dissezione chirurgica delle parole. Essi richiamano la rigida e antiquata divisione tra il ramo “malattia” e il ramo “infortuni” tipica del mercato privato. La compagnia incassa premi per anni, ma nel momento della tragedia sfrutta la mancanza di una copertura esplicita per i virus. La promessa di sicurezza svanisce davanti a un formalismo inaccettabile.

Il paradosso del trauma mancante

Il cuore della sentenza ruota attorno al concetto di traumaticità esterna. I giudici pretendono un impatto fisico diretto, una ferita sanguinante, un osso rotto o uno scontro veicolare. Se un aggressore invisibile penetra attraverso il respiro e distrugge le cellule umane, per il diritto civile manca il “trauma”. Questa interpretazione rappresenta una visione ottocentesca della medicina e della scienza. Un veleno inalato per sbaglio in una fabbrica viene considerato un infortunio a tutti gli effetti. Un virus mortale inalato sul medesimo posto di lavoro rientra invece nella categoria della malattia. Questa acrobazia argomentativa persegue un solo scopo reale. Il sistema blinda la stabilità finanziaria delle imprese assicuratrici. La Corte afferma addirittura che l’infezione pandemica era senza precedenti a memoria d’uomo, e per tale ragione non rientrava nel rischio assicurato. Questa singola motivazione rappresenta la contraddizione più atroce dell’intera sentenza. Il contratto di assicurazione nasce esattamente per tutelare l’individuo dal rischio estremo e imprevedibile.

I vizi di una giurisprudenza insensibile

L’impostazione ermetica della Cassazione porta con sé difetti strutturali di enorme portata:

  • ignora la brutalità oggettiva dell’aggressione patogena sul corpo umano e la degrada a banale patologia;

  • crea una insanabile e assurda frattura tra le norme di solidarietà dello Stato e il cinismo normativo dei contratti privati;

  • favorisce un ingiustificato arricchimento per le compagnie a danno esclusivo dei contraenti più deboli;

  • punisce i cittadini per non aver inserito nei contratti clausole specifiche contro virus all’epoca del tutto inesistenti.

Le conseguenze pratiche

Il peso di questa decisione ricade in modo disastroso sulla vita quotidiana e sulle future scelte delle famiglie italiane.

Il doppio binario dell’infermiera

Un’infermiera si ammala in reparto durante un turno massacrante e muore a causa del Covid. Lo Stato interviene tramite l’Inail e liquida in tempi rapidi una rendita ai superstiti. L’ente pubblico agisce in questo modo perché qualifica il contagio come infortunio sul lavoro, in piena obbedienza al decreto Cura Italia. Il marito della vittima bussa all’assicurazione privata con cui la moglie aveva stipulato da tempo una polizza infortuni. L’agenzia rifiuta ogni indennizzo e sventola la pronuncia della Cassazione come uno scudo impenetrabile. La famiglia si scontra con una schizofrenia giuridica intollerabile. Lo stesso identico evento mortale, generato dal medesimo patogeno nello stesso istante, riceve due sentenze opposte. Per il diritto pubblico si tratta di un infortunio violento. Per il diritto privato è una patologia non indennizzabile. La legge perde ogni credibilità logica.

La trappola semantica per il futuro

Un giovane artigiano stipula oggi una polizza infortuni per garantirsi una rendita contro ogni aggressione esterna improvvisa. Tra cinque anni compare un nuovo batterio fulminante a diffusione aerea. L’artigiano si contagia e riporta danni respiratori permanenti che gli impediscono di lavorare. La compagnia assicurativa tirerà fuori dal cassetto la sentenza 22774. Gli uffici legali dell’agenzia opporranno la totale mancanza di un evento traumatico materiale. Essi useranno l’assenza di una lesione contundente per negare decine di migliaia di euro al lavoratore ormai invalido. La Cassazione ha appena regalato alle multinazionali un passepartout per respingere in automatico i sinistri legati a qualsiasi emergenza sanitaria futura.

L’estinzione del diritto di causa

Un normale cittadino apprende la notizia di questa chiusura definitiva. Egli ha perso la moglie a causa del virus e possiede un contratto identico a quello analizzato dalla Corte. Il suo avvocato di fiducia è costretto a sconsigliare qualsiasi azione legale. La giurisprudenza di legittimità ha tracciato un confine invalicabile e nessun tribunale ordinario oserà smentire l’orientamento consolidato della terza sezione civile. Il vedovo rinuncia alla causa per non rischiare di pagare anche le decine di migliaia di euro di spese per la soccombenza in giudizio. L’ingiustizia interpretativa si trasforma in un muro di cemento contro l’accesso ai tribunali.




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 Angelo Greco

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