L’ordine di demolizione di un abuso edilizio si prescrive mai?


Nel diritto italiano né l’ordine penale né l’ordinanza amministrativa di demolizione si prescrivono per il solo decorso del tempo. A incidere sulla loro sorte sono condono, sanatoria o acquisizione, non la prescrizione.

Un fabbricato abusivo sorge da decenni. Il proprietario è stato condannato penalmente anni fa, e nella sentenza c’era anche l’ordine di demolire. Oppure il Comune ha emesso un’ordinanza di demolizione che non è mai stata eseguita. Ci si chiede: dopo tanto tempo, quell’ordine è ancora valido? Si è prescritto? Il proprietario può dormire sonni tranquilli?

L’ordine di demolizione di un abuso edilizio si prescrive mai? La risposta del diritto italiano è no, salvo sopravvenienze specifiche. Né l’ordine disposto dal giudice penale in una sentenza di condanna, né l’ordinanza emessa dal Comune o dalla Regione si estinguono per il solo trascorrere del tempo. Non si applica la prescrizione penale, non si applica la prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative, e non esiste un termine generale di decadenza per il potere demolitorio della pubblica amministrazione. Ciò che può neutralizzare questi ordini non è il tempo, ma un condono, una sanatoria, un’acquisizione al patrimonio pubblico o altri atti incompatibili.

La natura giuridica dell’ordine di demolizione: non è una pena

Il punto di partenza per capire perché l’ordine di demolizione non si prescrive è comprendere cosa sia dal punto di vista giuridico. La risposta non è intuitiva.

Quando il giudice penale condanna qualcuno per reati edilizi — costruzione senza permesso, difformità dal progetto autorizzato — e nella sentenza ordina la demolizione ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia), quell’ordine non è una pena accessoria ai sensi dell’art. 19 cod. pen., né una misura di sicurezza. È una sanzione amministrativa di carattere reale, con funzione ripristinatoria: serve a eliminare l’abuso e a ristabilire lo stato dei luoghi, non a punire il responsabile.

La Cassazione penale ha affermato questo principio in modo consolidato, tra le altre con le sentenze n. 36387/2015 e n. 41498/2016 della Terza Sezione: l’ordine di demolizione è una sanzione amministrativa ripristinatoria, non una pena, e proprio perché non è una pena non è soggetto alla prescrizione delle pene prevista dall’art. 173 cod. pen.

Non si applica nemmeno la prescrizione quinquennale dell’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che regola le sanzioni amministrative pecuniarie: quella norma riguarda le sanzioni in denaro di natura punitiva, non le misure ripristinatorie reali.

L’ordine penale di demolizione: quando può essere emesso e quando no

Per quanto riguarda l’ordine di demolizione contenuto in una sentenza penale, il primo aspetto da chiarire è il presupposto per emetterlo.

Il giudice penale può disporre la demolizione solo se c’è una sentenza di condanna. Se il reato edilizio si prescrive prima che la condanna venga pronunciata, il giudice non può emettere l’ordine: la sola declaratoria di prescrizione del reato non è sufficiente. La Cassazione ha affermato questo principio con le sentenze n. 50441/2015 e n. 756/2011 della Terza Sezione.

Questo significa che la prescrizione del reato — che nel campo edilizio matura normalmente nel giro di qualche anno — può impedire l’ordine di demolizione penale se interviene prima della condanna definitiva. Ma se la condanna è già intervenuta, e la sentenza è diventata irrevocabile, la successiva estinzione della pena non travolge l’ordine. L’ordine continua a esistere e a produrre effetti.

Morte del condannato: la pena si estingue, l’ordine no

Un caso particolarmente significativo riguarda la morte del condannato. L’art. 171 cod. pen. stabilisce che la morte del reo prima della condanna o dopo di essa estingue la pena. Ma l’ordine di demolizione — che non è una pena — non segue questa regola.

La Cassazione, con la sentenza n. 3861/2011 della Terza Sezione, ha affermato che la morte del reo non determina la revoca dell’ordine di demolizione. L’ordine sopravvive e continua a essere efficace nei confronti di chi subentra nel diritto sul bene: eredi, legatari, acquirenti successivi. Proprio perché è una misura reale rivolta al manufatto — non alla persona del condannato — segue il bene ovunque esso vada.

Questo ha conseguenze concrete: chi acquista un immobile su cui pende un ordine di demolizione penale non esecutato non può pensare di essere al riparo perché il condannato originario è morto o ha ceduto il bene.

Il giudice dell’esecuzione: quando può intervenire

Dopo che la sentenza è diventata irrevocabile e l’ordine di demolizione è stato emesso, il giudice dell’esecuzione può essere chiamato a intervenire su di esso. Ma solo in casi specifici.

Il giudice dell’esecuzione non può emettere ex novo un ordine di demolizione che il giudice della cognizione abbia omesso: quello è un errore materiale da correggere con una procedura diversa. Può invece essere adito per chiedere la revoca o la sospensione dell’ordine, ma solo se sopravvengono o emergono atti amministrativi incompatibili con l’esecuzione: un condono edilizio, una sanatoria, l’acquisizione del bene al patrimonio comunale. In questi casi il giudice valuta la legittimità di quegli atti e, se li ritiene validi, può revocare o sospendere l’ordine.

Se si prevede che tali atti possano sopravvenire a breve, il giudice può anche sospendere temporaneamente l’esecuzione in attesa che la situazione si chiarisca. Si tratta di una misura cautelare che evita demolizioni che poi potrebbero rivelarsi inutili.

L’ordinanza amministrativa di demolizione: un potere permanente

Sul versante amministrativo, la disciplina è contenuta principalmente negli artt. 31 e 40 del d.P.R. 380/2001 e nell’art. 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo.

L’art. 40 del d.P.R. 380/2001 attribuisce alla Regione il potere di ordinare la demolizione delle opere abusive, assegnando al responsabile un termine per adempiere a proprie spese. Scaduto inutilmente quel termine, l’amministrazione dispone l’esecuzione in danno: fa eseguire i lavori da terzi e poi recupera i costi dall’inadempiente.

Non esiste in questa norma — né nell’art. 31 né nell’art. 21-ter della legge 241/1990 — un termine massimo entro cui il potere demolitorio deve essere esercitato, a pena di decadenza o di estinzione per prescrizione. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8/2017, ha qualificato l’ordine di demolizione come “ablazione obbligatoria a carattere ripristinatorio”, confermandone la natura amministrativa non penale e la permanenza finché persiste l’abuso.

La logica è la stessa dell’ordine penale: ciò che determina la permanenza del potere demolitorio non è il tempo trascorso dall’abuso, ma la persistenza dell’abuso stesso. Finché il manufatto illegittimo esiste, il potere di ordinarne la demolizione sussiste.

Prescrizione del reato e potere amministrativo: due piani separati

Un punto che genera spesso confusione è il rapporto tra la prescrizione del reato edilizio e il potere amministrativo di ordinare la demolizione.

La prescrizione del reato riguarda esclusivamente il profilo penale: la responsabilità personale, la pena, le eventuali pene accessorie. Non incide sul piano amministrativo, che opera in modo autonomo.

Anche se il reato edilizio si è prescritto da anni — anche se nessuno può più essere condannato per quell’abuso — il Comune o la Regione conservano il potere di emettere o eseguire un’ordinanza di demolizione. L’abuso edilizio è una violazione dell’ordinamento urbanistico che persiste fino a quando l’opera illegittima esiste, indipendentemente da quanto tempo sia passato dalla sua costruzione.

Questo principio emerge in modo coerente dall’orientamento sia della giurisprudenza penale che di quella amministrativa: la separazione tra piano penale e piano amministrativo fa sì che la sanatoria del primo non implichi la sanatoria del secondo.

Cosa può neutralizzare l’ordine di demolizione: le eccezioni

Se né l’ordine penale né quello amministrativo si prescrivono per il decorso del tempo, cosa può invece neutralizzarli?

La risposta è: provvedimenti di sanatoria, condono edilizio, acquisizione del bene al patrimonio pubblico, o altri atti incompatibili con la demolizione.

Il condono edilizio — legge 28 febbraio 1985, n. 47; legge 23 dicembre 1994, n. 724; legge 24 novembre 2003, n. 326 — consente di regolarizzare retroattivamente opere abusive, a fronte del pagamento di un’oblazione. Se il condono viene concesso, l’abuso è sanato e l’ordine di demolizione — sia penale che amministrativo — perde il suo oggetto.

L’acquisizione al patrimonio comunale, prevista dall’art. 31 del d.P.R. 380/2001 come conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, modifica la situazione giuridica del bene: l’immobile diventa di proprietà pubblica, e l’ordine di demolizione può essere compatibile o incompatibile con la nuova destinazione decisa dall’ente.

In sede penale, il giudice dell’esecuzione verifica se questi atti siano stati adottati legittimamente e se siano realmente incompatibili con la demolizione. Non basta che l’atto esista: deve essere valido e produrre effetti che rendano concretamente ineseguibile o ingiustificata la demolizione.

Il quadro sintetico

L’ordine di demolizione disposto dal giudice penale con la sentenza di condanna non si prescrive. Non è soggetto alla prescrizione delle pene, non è soggetto alla prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative, sopravvive alla morte del condannato e segue il bene nelle successive vicende traslative. Se il reato si è prescritto prima della condanna, l’ordine non è mai stato emesso; se la condanna c’è già stata con l’ordine, la successiva estinzione della pena non lo travolge.

L’ordinanza di demolizione emessa dal Comune o dalla Regione non ha termini di prescrizione o di decadenza: il potere demolitorio persiste finché l’abuso esiste. La prescrizione del reato edilizio non incide sul potere amministrativo.

Ciò che può neutralizzare entrambi è un condono, una sanatoria, un’acquisizione pubblica o altri atti incompatibili. Non il tempo.




#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Angelo Greco

Source link

Di