Corte costituzionale, sentenza 24 luglio 2026, n. 149



Presidente: Amoroso – Redattrice: Sciarrone Alibrandi

[…] nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 58-quater, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promossi dal Magistrato di sorveglianza di Bologna, nei procedimenti di sorveglianza ad istanza di S. B., con ordinanze del 15 luglio 2025, iscritte rispettivamente ai numeri 180 e 181 del registro ordinanze 2025 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2025, la cui trattazione è stata fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 4 maggio 2026.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udita nella camera di consiglio del 20 maggio 2026 la Giudice relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi;

deliberato nella camera di consiglio del 20 maggio 2026.

RITENUTO IN FATTO

1.- Con ordinanza del 15 luglio 2025 (reg. ord. n. 180 del 2025), il Magistrato di sorveglianza di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 58-quater, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), «nella parte in cui prevede che “il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento della ripresa dell’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca di cui al comma 2” invece di stabilire che “[i]l divieto di concessione dei benefici opera per un periodo pari alla metà della pena residua e, comunque, non oltre tre anni, e decorre dal momento della ripresa dell’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca di cui al comma 2″».

2.- Nel giudizio a quo, S. B. – detenuto in espiazione di un anno di reclusione, a decorrere dal 20 dicembre 2024 e fino al 19 dicembre 2025 – ha avanzato istanza di ammissione all’esecuzione della pena presso il domicilio di una terza persona, ai sensi dell’art. 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199 (Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi).

In precedenza, S. B. era stato già sottoposto all’esecuzione delle pene di un anno e sei mesi di reclusione e di quattro mesi di arresto, oggetto di provvedimento di cumulo emesso dall’autorità giudiziaria competente, facendo ingresso in carcere il 25 luglio 2022.

Era poi stato ammesso, sussistendone i presupposti, alla misura dell’esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi dell’art. 1 della legge n. 199 del 2010, a decorrere dal 9 gennaio 2023.

Tale beneficio era stato revocato in data 13 febbraio 2024 dal Tribunale di sorveglianza di Brescia, «per condotte incongrue avvenute nel corso della misura».

Espiato in istituto il residuo di pena, S. B. era stato scarcerato il 9 aprile 2024.

Successivamente, la Procura competente aveva posto in esecuzione l’attuale titolo di privazione della libertà, sospendendo l’ordine di carcerazione ai sensi dell’art. 656, comma 5, del codice di procedura penale e trasmettendo gli atti al Tribunale di sorveglianza di Venezia.

Quest’ultimo, preso atto della revoca della precedente misura alternativa, aveva dichiarato inammissibili, in applicazione del divieto previsto dalla disposizione censurata, domande di concessione di misure alternative analoghe a quelle avanzate nel presente giudizio principale, determinando «l’avvio dell’esecuzione inframuraria».

Analogo esito d’inammissibilità hanno avuto altre domande riproposte presso l’Ufficio e il Tribunale di sorveglianza di Bologna.

3.- Il rimettente osserva che, sempre in applicazione della disposizione censurata, anche il giudizio a quo dovrebbe essere definito con una declaratoria di inammissibilità. Ove, invece, venissero accolte le questioni nei termini prospettati, gli effetti della revoca in cui è incorso l’istante «sarebbero ad oggi esauriti» e la relativa domanda potrebbe quindi essere vagliata nel merito; ciò che integrerebbe il requisito della rilevanza, ritenuto sussistente anche quando l’auspicata pronuncia di accoglimento impone al giudice un diverso percorso argomentativo, «pur rimanendo in ipotesi identico l’esito del giudizio», fermo restando che, per il rimettente, gli elementi valutativi a sua disposizione «potrebbero già in questa sede adombrare l’effettiva ricorrenza delle condizioni per la concessione del beneficio» richiesto.

In ogni caso, si aggiunge, a rendere irrilevanti le questioni sollevate non basterebbe neppure l’eventuale scarcerazione dell’istante prima della conclusione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, che resta indifferente alle evenienze successive all’ordinanza di rimessione.

4.- Ciò premesso, il Magistrato di sorveglianza di Bologna, in primo luogo, ricostruisce puntualmente il quadro normativo e giurisprudenziale pertinente.

4.1.- Ricorda che il comma 1 dell’art. 58-quater ordin. penit. prevede un generale divieto di concessione di benefici penitenziari al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di condotte di evasione ai sensi dell’art. 385 del codice penale, mentre il successivo comma 2 estende l’applicazione di questo divieto anche al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca delle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47, comma 11, ordin. penit.), della detenzione domiciliare (art. 47-ter, comma 6, ordin. penit.) e della semilibertà (art. 51, primo comma, ordin. penit.), nei casi in cui «l’affidato, il detenuto domiciliare o il semilibero», durante la fruizione del beneficio, abbiano tenuto comportamenti contrari alla legge o alle prescrizioni appositamente dettate, tali da risultare incompatibili con la prosecuzione della misura.

Il comma 3 del medesimo art. 58-quater ordin. penit. si occupa della durata di tale divieto, stabilendola nella misura fissa di tre anni, decorrenti, nell’ipotesi di evasione, dal ripristino dell’esecuzione della pena, mentre, nel caso di revoca di precedente misura alternativa, dalla data di adozione del relativo provvedimento.

La richiamata complessiva disciplina, aggiunge il rimettente, risulta applicabile anche «alla misura dell’esecuzione [della] pena presso il domicilio», per effetto dell’espresso richiamo, contenuto nel comma 8 dell’art. 1 della legge n. 199 del 2010, a numerose disposizioni dell’ordinamento penitenziario, sebbene «in quanto compatibili»; tra tali disposizioni vi sono, infatti, quelle previste da molti commi degli artt. 47-ter (inclusi i commi 4 e 6, che si occupano dell’applicazione e della revoca della detenzione domiciliare) e l’intero art. 58-quater (ad eccezione del solo comma 7-bis, che si riferisce ai casi di condannati ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata).

Il giudice a quo illustra anche le scansioni del procedimento di revoca delle misure alternative alla detenzione, rammentando che, ai sensi dell’art. 51-ter ordin. penit., in presenza di comportamenti che appaiono incompatibili con la prosecuzione della misura, il magistrato di sorveglianza ne dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza, affinché decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura stessa.

Per il rimettente, dunque, la revoca «è da intendersi quale sanzione massima per quelle condotte colpevoli della persona che abbiano evidenziato il condannato come soggetto non più meritevole di fruire della misura alternativa».

Proprio a questo «giudizio negativo e colpevole» sarebbe correlata «l’ulteriore sanzione della preclusione triennale di accesso ai benefici», prevista dalla disposizione censurata.

4.2.- Il rimettente è consapevole del fatto che questa Corte ha già ritenuto la previsione normativa in esame «particolarmente severa, ma, quantomeno sinora, non assolutamente incompatibile con i principi costituzionali», in quanto collegata a una revoca di misura alternativa non certo automatica, bensì adottata in forza di una valutazione «in concreto e caso per caso» operata dalla magistratura di sorveglianza, la quale, sulle condotte tenute, effettua un giudizio individualizzato che contempla anche opzioni diverse dalla revoca (sono richiamate la sentenza n. 173 del 2021 e l’ordinanza n. 87 del 2004).

Tuttavia, evidenzia che, nella sentenza n. 173 del 2021, questa Corte avrebbe «invitato il legislatore a ripensare la disciplina» proprio sotto il profilo della durata della preclusione censurata, che, pur potendo essere temperata dagli effetti della liberazione anticipata, «finisce per coprire, in un elevato numero di casi, la totalità o quasi della pena residua».

5.- Per il giudice a quo, le «ragioni di frizione» con i parametri costituzionali evocati sarebbero radicate nella «durata fissa della preclusione» e nello «spettro amplissimo di benefici che questa copre», potendo così «esaurire in via definitiva le chances di reinserimento sociale del condannato».

Il rimettente riconosce che, anche al lume della giurisprudenza costituzionale, effetti ulteriori alla sola revoca della misura, «tesi a sanzionare il fallimento colpevole di un’esperienza extramuraria con un congruo periodo di regressione del trattamento insuscettibile di deroghe», presentano «una propria ragionevolezza».

Tuttavia, rinviene una sproporzione nella misura «fissa e generalizzata» di tale periodo, che elimina «qualsiasi spazio di valutazione» di eventuali «mutamenti significativi che potrebbero riguardare la personalità del condannato» successivamente alla revoca, «ove la pena residua sia inferiore ai tre anni ovvero riguardi esecuzioni successive».

Quello della durata immutabile, del resto, sarebbe proprio il profilo che questa Corte avrebbe «già indicato al legislatore come un possibile terreno di intervento normativo», con un invito «rimasto, sinora, del tutto inascoltato».

5.1.- In primo luogo, in violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., il meccanismo censurato, «pur se non sorretto da un automatismo applicativo, in una gran parte di casi risulta irragionevole nella misura in cui finisce per sacrificare del tutto il principio di emenda»; nella sua dimensione temporale assoluta, infatti, ove la pena residua sia di durata inferiore al triennio, non farebbe seguire alla regressione del trattamento «alcuno spiraglio di evoluzione in termini risocializzanti», disincentivando il condannato «a qualsiasi impegno nel trattamento».

5.2.- In secondo luogo, la preclusione in esame non sarebbe coerente «con il principio di minimo sacrificio necessario della libertà personale», di cui all’art. 13 Cost.

In particolare, dopo la revoca della misura alternativa, anche qualora venga a cessare «il rischio di recidiva», la persona continuerebbe a essere sottoposta per un periodo immutabile o, comunque, «sino al termine della pena, laddove questa sia inferiore ai tre anni, ad esecuzione inderogabilmente inframuraria, massimamente restrittiva della sua libertà personale», senza che a ciò corrisponda «una reale esigenza di difesa sociale».

5.3.- Infine, vi sarebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina – assunta quale tertium comparationis – dettata per la revoca delle pene sostitutive della pena detentiva. Queste ultime rappresenterebbero un significativo «elemento di novità» ai fini della riproposizione di censure di legittimità costituzionale già ritenute non fondate da questa Corte rispetto ai parametri indicati, anche perché la relativa normativa sarebbe utile per individuare «una soluzione costituzionalmente adeguata a eliminare il vulnus creato dall’art. 58-quater O.P. nella sua attuale formulazione», alla luce della «chiara omogeneità sostanziale tra pene sostitutive e pene detentive espiate in forma di misura alternativa».

A tale proposito, il rimettente ricorda che il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) ha introdotto le seguenti pene sostitutive delle pene detentive brevi: semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo e pena pecuniaria sostitutiva, disciplinate in un apposito Capo, il terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Queste pene sarebbero «più orientate al favor libertatis ed al principio di emenda», potendo essere applicate dallo stesso giudice della cognizione che pronuncia la sentenza di condanna. La loro disciplina, inoltre, sarebbe stata «in gran parte mutuata e ricalcata» su quella delle misure alternative alla detenzione previste dall’ordinamento penitenziario, trattandosi di istituti caratterizzati, a parere del giudice a quo, da «un’evidente comunanza assiologica, teleologica e funzionale».

In particolare, comune sarebbe il canone di giudizio che governa la scelta discrezionale, rispettivamente, del giudice della cognizione e di quello della sorveglianza, costituito dalla valutazione di maggiore idoneità ad assicurare la rieducazione del condannato e la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.

Il giudice a quo segnala, ancora, che l’art. 76 della legge n. 689 del 1981 estende alle pene sostitutive l’applicazione, nei limiti della compatibilità, di diverse disposizioni dell’ordinamento penitenziario, «a riprova della comune radice dei due sistemi normativi».

Nonostante ciò, il rimettente, «proprio in punto di revoca delle pene sostitutive e di meccanismi preclusivi ad essa susseguenti», rileva «una chiara deviazione del legislatore delegato dal modello rappresentato dall’art. 58-quater O.P.».

In particolare, per il caso di revoca delle pene sostitutive per inosservanza delle prescrizioni imposte, l’art. 66 della legge n. 689 del 1981 prevede che il giudice competente, qualora ritenga sussistenti le condizioni per l’aggravamento o la revoca della misura, provvede nelle forme del procedimento di esecuzione, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen.

Il successivo art. 72, dal suo canto, disciplina una serie di ipotesi in cui la revoca consegue alla condanna per fatti di reato commessi in costanza di esecuzione della pena sostitutiva, ma mai in via automatica: per alcuni di essi è, infatti, possibile la valutazione di lieve entità e, per il resto dei delitti non colposi, è richiesto uno scrutinio di incompatibilità della condotta tenuta con la prosecuzione della pena sostitutiva.

Dunque, per il rimettente, «anche la revoca delle pene sostitutive pare postulare un giudizio che valuti la necessità di una regressione del trattamento del condannato», in presenza di un rischio di recidiva «non arginabile» mediante la prosecuzione della misura o con la sostituzione con altra «più contenitiva, in termini non dissimili da quanto avviene nel giudizio di cui all’art. 51 ter O.P.».

Ciò posto, si osserva ancora, il provvedimento di revoca produce «effetti preclusivi per l’accesso ad ulteriori benefici, che guardano tanto al sistema delle pene sostitutive, quanto alle misure alternative alla detenzione».

Con particolare riferimento al profilo del rapporto tra la revoca di una pena sostitutiva e l’accesso a misure alternative alla detenzione, il rimettente scorge differenze significative che pone a sostegno delle censure avanzate.

Viene in rilievo, a tal proposito, l’art. 67, secondo comma, della legge n. 689 del 1981.

Tale disposizione, per i maggiori di età che siano incorsi nella revoca di una pena sostitutiva (e, di conseguenza, stiano espiando la pena detentiva determinata a seguito di conversione operata ai sensi degli artt. 66 e 72 della medesima legge), prevede che le misure alternative alla detenzione «non si applicano altresì, prima dell’avvenuta espiazione di metà della pena residua».

Dunque, salva la valutazione di meritevolezza in concreto, la revoca della pena sostitutiva non impedisce, nonostante l’avvio dell’espiazione della pena detentiva risultante dalla conversione, l’accesso ai permessi premio e al lavoro all’esterno di cui agli artt. 30-ter e 21 ordin. penit., nonché alle ulteriori misure alternative alla detenzione, pur richiedendo l’espiazione di metà della pena residua.

Per il rimettente, sebbene «l’elemento negativo rappresentato dalla revoca della pena sostitutiva sarà difficilmente superabile in un breve spazio di tempo», la disciplina della revoca delle pene sostitutive non contrasta con i parametri evocati, perché consente al magistrato di sorveglianza di «vagliare nel merito la posizione del richiedente, individualizzando il giudizio e dando rilievo alle vicende successive, senza frustrare in via definitiva le chances di accesso a nuove forme esecutive extramurarie meno incidenti sulla libertà personale e più orientate al reinserimento sociale».

La richiamata differenza di disciplina risulterebbe non giustificabile al lume del principio di eguaglianza, perché, in entrambi i casi, i condannati avrebbero «dato prova di non adeguatezza nel corso dell’esecuzione extramoenia», venendo «parimenti giudicati meritevoli di regredire nel trattamento, incorrendo nel ripristino della pena detentiva e nella carcerazione».

Il diverso trattamento tra le due fattispecie di revoca sarebbe ancora più stridente al solo considerare che il condannato incorso in revoca di misura alternativa «per gravi violazioni delle prescrizioni non integranti condotte delittuose» si trova a subire una preclusione ingiustificatamente più rigida rispetto al condannato che sia incorso nella più grave fattispecie di revoca della pena sostitutiva «per la commissione di un fatto di reato non colposo nel corso della stessa».

Per il rimettente, la difformità di disciplina non potrebbe basarsi su «un elemento formalistico», qual è «la tipologia di pena su cui il giudizio di revoca si appunta», al cospetto della necessità di operare il medesimo «bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco» per situazioni sostanzialmente omogenee.

6.- Il Magistrato di sorveglianza di Bologna individua proprio nell’opzione normativa consacrata nell’art. 67, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 la soluzione costituzionalmente adeguata a rimuovere i denunciati vulnera ai parametri costituzionali evocati.

Tale disposizione, introducendo una preclusione all’accesso «alle altre forme di espiazione extramuraria previste dall’ordinamento penitenziario» in caso di revoca di una pena sostitutiva, realizzerebbe «effetti omologhi a quanto previsto dall’art. 58 quater O.P.».

Tuttavia, per il rimettente, essa detterebbe una disciplina «certamente più idonea» di quella censurata, dal momento che, nell’imporre una regressione temporanea del trattamento, non esaurirebbe la pena in espiazione, consentendo al condannato «di avere innanzi a sé un orizzonte possibile entro cui orientare i propri sforzi e le proprie energie» in un’ottica risocializzante.

Si tratterebbe, in sostanza, di mutuare – adattandole – le previsioni dell’art. 67, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 e dunque di modificare esclusivamente la durata della preclusione, ancorandola «ad una porzione della pena residua, mantenendo, comunque, fermo il limite massimo di tre anni».

Tale ultima precisazione s’imporrebbe in quanto, sebbene la maggior parte delle misure alternative alla detenzione presentino «un limite di pena di accesso omologo a quanto previsto in materia di pene sostitutive e contenuto entro gli anni quattro», ve ne sono alcune, come la semilibertà, «che possono essere fruite anche ove la pena residua sia di molto superiore». Se non si mantenesse questa clausola finale, potrebbe derivarne una disciplina addirittura più aspra di quella attuale, con un effetto in malam partem nella materia dell’accesso alle misure alternative alla detenzione, che per il rimettente sarebbe «ormai pacificamente rientrante nel diritto penale sostanziale» (è citata la sentenza di questa Corte n. 32 del 2020).

Tale soluzione individuerebbe «un punto di equilibrio tra le istanze de libertate e di rieducazione del condannato e quelle di sicurezza sociale cristallizzate nella pronuncia di revoca», sacrificando le prime solo per il periodo strettamente necessario a consentire, attraverso il ripristino dell’osservazione e del trattamento intramurario, una ulteriore valutazione, in ordine non solo alla perdurante attualità del concreto rischio di recidiva individuato in sede di revoca, ma anche alla «possibile costruzione di una nuova prospettiva trattamentale e rieducativa»; obiettivo, quest’ultimo, che la normativa attuale sacrificherebbe in toto, «ove la pena si esaurisca entro il triennio, senza consentire al Tribunale di Sorveglianza di graduare gli effetti della propria pronuncia».

7.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o, comunque, non fondate.

7.1.- Per l’interveniente, l’addizione auspicata dal rimettente, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, si risolverebbe in una richiesta di sindacato sulla discrezionalità politica del legislatore, eccedente i poteri di intervento di questa Corte.

7.2.- Nel merito, citando la sentenza n. 173 del 2021 e l’ordinanza n. 87 del 2004, l’Avvocatura ricorda che questa Corte ha già escluso il contrasto della disciplina oggi nuovamente censurata con gli artt. 3 e 27 Cost.

Quanto alla prospettata lesione del principio di parità di trattamento, aggiunge che non sarebbe possibile estendere alle misure alternative alla detenzione la disciplina applicabile alle pene sostitutive, «trattandosi di istituti che hanno una diversa natura giuridica», come sarebbe già stato riconosciuto nella sentenza n. 84 del 2024 di questa Corte.

8.- Con altra ordinanza del 15 luglio 2025 (reg. ord. n. 181 del 2025), il Magistrato di sorveglianza di Bologna ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 58-quater, comma 3, della legge n. 354 del 1975, identiche a quelle prospettate con l’ordinanza iscritta al n. 180 reg. ord. del 2025 ed esaminate nei precedenti punti da 3 a 7, trattandosi della medesima vicenda sostanziale – illustrata al precedente punto 2 – che concerne il condannato S. B., il quale, nel procedimento a quo, ha avanzato la diversa domanda di detenzione domiciliare in via provvisoria, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-quater, della legge n. 354 del 1975, presso il domicilio della medesima terza persona indicata nel procedimento da cui origina il giudizio iscritto al n. 180 reg. ord. del 2025.

9.- La motivazione sulla rilevanza ricalca quella spesa nell’ordinanza iscritta al n. 180 reg. ord. del 2025, e qui illustrata al precedente punto 3; il rimettente aggiunge, però, che, «anche in un procedimento cautelare» come quello di cui si tratta, l’ammissibilità della domanda proposta involge una questione preliminare «alla valutazione della decidibilità nel merito che, invero, preclude tale ulteriore vaglio», sicché la pregiudizialità della questione di legittimità costituzionale «sussiste anche in un procedimento monitorio».

Inoltre, il rimettente evidenzia che la sospensione del giudizio in sede cautelare, per effetto della sollevazione delle questioni di legittimità costituzionale, determinerà «una stasi dell’attuale procedura, senza trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna», sicché non potrebbe neppure ipotizzarsi una sopravvenuta carenza di potestas iudicandi sull’istanza che ha dato origine al giudizio a quo.

10.- La motivazione in punto di non manifesta infondatezza delle questioni sollevate riproduce alla lettera quella illustrata ai precedenti punti da 4 a 6, ai quali è quindi sufficiente operare un mero rinvio.

11.- Anche nel giudizio iscritto al n. 181 reg. ord. del 2025 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o, comunque, non fondate, sulla base dei medesimi argomenti esposti nell’atto di intervento relativo al giudizio iscritto al n. 180 reg. ord. del 2025, che sono stati illustrati al precedente punto 7.

CONSIDERATO IN DIRITTO

12.- Con due ordinanze di analogo tenore, iscritte ai numeri 180 e 181 reg. ord. del 2025, il Magistrato di sorveglianza di Bologna, prospettandone il contrasto con gli artt. 3, 13 e 27, terzo comma, Cost., solleva questioni di legittimità costituzionale dell’art. 58-quater, comma 3, ordin. penit., nella parte in cui prevede che, in caso di revoca di una misura alternativa alla detenzione, il divieto di concessione di nuovi benefici «opera per un periodo di tre anni dal momento della ripresa dell’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca di cui al comma 2» anziché «per un periodo pari alla metà della pena residua e, comunque, non oltre tre anni, e decorre dal momento della ripresa dell’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca di cui al comma 2».

13.- L’art. 58-quater ordin. penit. dispone, al comma 1, che «[l]’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio, l’affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall’articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell’articolo 385 del codice penale».

Il comma 2 del medesimo articolo estende tale disciplina al «condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell’articolo 47, comma 11, dell’articolo 47-ter, comma 6, o dell’articolo 51, primo comma».

Il successivo comma 3 stabilisce che «[i]l divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2».

Ne deriva – come evidenziato dal giudice a quo – che il condannato al quale siano stati revocati l’affidamento in prova, la detenzione domiciliare o la semilibertà ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma 2 non può ottenere alcuno dei benefici o delle misure alternative indicati nel comma 1 prima che siano trascorsi tre anni dalla revoca della misura alternativa precedentemente ottenuta.

Sulla durata di questa preclusione triennale si appuntano le odierne censure.

14.- I due giudizi a quibus originano da una vicenda unitaria concernente un detenuto che, in espiazione della pena di un anno di reclusione, ha avanzato due istanze: nel giudizio iscritto al n. 181 reg. ord. del 2025, la domanda è volta alla concessione in via provvisoria della detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-quater, ordin. penit.; nel giudizio iscritto al n. 180 reg. ord. del 2025, la richiesta è, invece, quella di essere ammesso, in via definitiva, all’esecuzione della pena presso il domicilio, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 199 del 2010.

Il Magistrato di sorveglianza di Bologna dovrebbe dichiarare inammissibili entrambe le istanze, poiché, in corso di esecuzione presso il domicilio di un precedente titolo detentivo, il condannato ha subìto la revoca di tale misura alternativa «per condotte incongrue», con conseguente reingresso in istituto.

In forza della disposizione censurata, questa revoca, pur intervenuta nell’ambito di un distinto procedimento di esecuzione, impedisce la concessione di ulteriori benefici per un triennio (decorrente dal momento della revoca stessa), che non risulta ancora trascorso alla data della presentazione delle istanze nei giudizi a quibus.

15.- In punto di rilevanza, il rimettente evidenzia che, ove venissero accolte le questioni nei termini prospettati, gli effetti della revoca in cui è incorso l’istante «sarebbero ad oggi esauriti», essendo decorsi più di sei mesi (pari alla metà della pena ancora da scontare) dalla data del provvedimento di revoca della precedente misura alternativa, sicché le relative domande potrebbero essere vagliate nel merito.

16.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo ricostruisce compiutamente il quadro normativo pertinente, con riguardo alle misure alternative alla detenzione e ai meccanismi ostativi alla concessione delle stesse.

In particolare, rammenta che, ai sensi dell’art. 51-ter ordin. penit., in presenza di comportamenti che appaiono incompatibili con la prosecuzione della misura, il magistrato di sorveglianza ne dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza, il quale può discrezionalmente decidere, vagliando le circostanze del caso concreto, se disporne la prosecuzione, la sostituzione oppure, come ultima ratio, la revoca.

A tal proposito, il rimettente è consapevole che questa Corte ha già dichiarato non fondate questioni analoghe, escludendo l’esistenza di automatismi incompatibili con i parametri evocati (sentenza n. 173 del 2021).

Ritiene, tuttavia, che la pronuncia appena citata avrebbe «invitato il legislatore a ripensare la disciplina» proprio sotto il profilo della durata della preclusione successiva alla revoca.

Per il rimettente, le «ragioni di frizione» con i parametri costituzionali evocati sarebbero radicate nella «durata fissa della preclusione» e nello «spettro amplissimo di benefici che questa copre», potendo così «esaurire in via definitiva le chances di reinserimento sociale del condannato», soprattutto «ove la pena residua sia inferiore ai tre anni ovvero riguardi esecuzioni successive».

In primo luogo, il meccanismo censurato risulterebbe «irragionevole nella misura in cui finisce per sacrificare del tutto il principio di emenda», in violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

Inoltre, l’immutabilità della durata della preclusione, insensibile anche all’eventuale cessazione in concreto del «rischio di recidiva», non sarebbe coerente «con il principio di minimo sacrificio necessario della libertà personale» presidiato dall’art. 13 Cost.

Infine, vi sarebbe una ingiustificata disparità di trattamento, lesiva dell’art. 3 Cost., rispetto alla normativa introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, che ha innovato la legge n. 689 del 1981 anche quanto alla disciplina della revoca delle pene sostitutive delle pene detentive brevi: disciplina che, alla luce della «chiara omogeneità sostanziale tra pene sostitutive e pene detentive espiate in forma di misura alternativa», rappresenterebbe un significativo «elemento di novità» ai fini della riproposizione di censure di legittimità costituzionale già ritenute non fondate da questa Corte.

Con particolare riferimento agli «effetti preclusivi per l’accesso […] alle misure alternative alla detenzione», il giudice a quo rileva che il novellato art. 67, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 prevede, per i maggiori di età incorsi nella revoca di una pena sostitutiva (e che, di conseguenza, stiano espiando la pena detentiva determinata a seguito di conversione operata ai sensi degli artt. 66 e 72 della medesima legge), che le misure alternative alla detenzione «non si applicano altresì […] prima dell’avvenuta espiazione di metà della pena residua».

In tal modo, la previsione normativa assunta quale tertium comparationis consente al magistrato di dare rilievo anche alle vicende successive alla revoca, «senza frustrare in via definitiva le chances di accesso a nuove forme esecutive extramurarie meno incidenti sulla libertà personale e più orientate al reinserimento sociale».

Il rimettente individua proprio in questo meccanismo più flessibile la soluzione costituzionalmente adeguata a rimuovere i denunciati vulnera ai parametri costituzionali evocati.

17.- In via preliminare, deve essere disposta la riunione dei giudizi affinché essi siano decisi con unica sentenza, in quanto le relative questioni di legittimità costituzionale riguardano la medesima disposizione e prospettano questioni identiche, evocando parametri coincidenti.

18.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nei giudizi, ha eccepito l’inammissibilità delle questioni, in quanto sarebbe stata richiesta una pronuncia manipolativa in assenza di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata.

L’eccezione non è fondata, atteso che l’ormai costante giurisprudenza costituzionale ritiene che «”l’assenza di una soluzione a rime obbligate non è preclusiva di per sé sola dell’esame nel merito delle censure” (sentenza n. 48 del 2021)» (sentenza n. 138 del 2025). È in questa sede che, in osservanza dell’art. 28 della legge n. 87 del 1953, occorrerà valutare, piuttosto, se la soluzione prospettata dal rimettente, o altre comunque rinvenibili nel sistema, siano costituzionalmente adeguate.

19.- In ordine al thema decidendum, il rimettente sollecita la declaratoria d’illegittimità costituzionale del divieto triennale di concessione di nuovi benefici anche nella parte in cui esso opera dal momento «della ripresa dell’esecuzione della custodia o della pena», in tal modo coinvolgendo nel petitum pure la porzione della disposizione censurata che si riferisce al caso contemplato dal comma 1 del medesimo art. 58-quater ordin. penit., relativo al «condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell’articolo 385 del codice penale».

Limitatamente a questo profilo, le questioni di legittimità costituzionale sollevate devono essere dichiarate inammissibili, per l’assorbente ragione che non è questa la situazione in cui versa il condannato nei giudizi a quibus, al quale, invece, una precedente misura alternativa alla detenzione è stata revocata ai sensi dell’art. 47-ter, comma 6, ordin. penit. – richiamato dall’art. 1, comma 8, della legge n. 199 del 2010 – ossia con uno dei provvedimenti indicati nel comma 2 dell’art. 58-quater ordin. penit., adottato per «condotte incongrue avvenute nel corso della misura».

Peraltro, è appena il caso di evidenziare che, sull’art. 58-quater, comma 1, ordin. penit., questa Corte si è pronunciata con la sentenza n. 189 del 2010, cui si è uniformata, come già rilevato dalla sentenza n. 173 del 2021, la giurisprudenza di legittimità successiva (tra le ultime, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 4 novembre-3 dicembre 2025, n. 39128), determinando esiti in sintonia con il verso della pronuncia sollecitata dall’odierno rimettente.

20.- Così delimitato il thema decidendum, la motivazione dell’ordinanza di rimessione in punto di ammissibilità appare nient’affatto implausibile, posto che la giurisprudenza di legittimità (tra le più recenti, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenze 12 settembre 2024-9 gennaio 2025, n. 808; 9 marzo-23 giugno 2022, n. 24204; 19 febbraio-13 maggio 2020, n. 14860) ritiene la preclusione triennale in esame applicabile anche nell’ipotesi in cui il detenuto si trovi a scontare una condanna diversa da quella che ha dato luogo al procedimento esecutivo nel cui ambito è intervenuta la revoca, così come accade nel caso all’origine dei giudizi a quibus.

Corretta risulta, inoltre, la conclusione che solo l’accoglimento delle questioni consentirebbe di scrutinare nel merito le istanze, dovendo altrimenti il rimettente limitarsi a dichiararne l’inammissibilità per non essere ancora decorso il triennio dalla revoca della precedente misura alternativa. La pronuncia di questa Corte, quindi, influirebbe di certo sul percorso logico-argomentativo da seguire per decidere sulle richieste del detenuto, quand’anche l’esito dei giudizi principali non volgesse in favore dell’istante (sentenze n. 23 del 2026 e n. 135 del 2024).

Del resto, come esattamente osserva il giudice a quo, neppure l’eventuale scadenza del fine pena prima della decisione di questa Corte potrebbe incidere in senso ostativo all’ammissibilità: «[p]er l’autonomia che lo caratterizza, il giudizio incidentale di legittimità costituzionale non risente delle vicende di fatto successive all’ordinanza di rimessione, sicché la rilevanza delle questioni deve essere vagliata ex ante, con riferimento al tempo della prospettazione (da ultimo, sentenze n. 22 e n. 7 del 2022, n. 127 del 2021, n. 270, n. 244 e n. 85 del 2020)» (sentenza n. 30 del 2022; nello stesso senso, sentenze n. 211 e n. 120 del 2024).

21.- Venendo al merito, il giudice a quo chiede, in sostanza, di rimeditare l’approdo cui – su questioni sovrapponibili a quelle odierne – questa Corte è pervenuta con la sentenza n. 173 del 2021, la quale, a sua volta, costituisce conferma e sviluppo della precedente ordinanza n. 87 del 2004.

Dall’esame di tali precedenti pronunce di non fondatezza conviene, quindi, prendere le mosse, per valutare la persuasività degli argomenti offerti a sostegno delle odierne censure.

21.1.- L’ordinanza n. 87 del 2004 dichiarò la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., dell’art. 58-quater, commi 2 e 3, ordin. penit., osservando che la preclusione triennale in esame consegue a una revoca delle misure alternative «che non è “automatica”, bensì basata su di una valutazione in concreto e caso per caso delle situazioni in cui il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni, risulti incompatibile con la prosecuzione dell’affidamento in prova (art. 47, comma 11, dell’ordinamento penitenziario) o della detenzione domiciliare (art. 47-ter, comma 6, dell’ordinamento penitenziario), ovvero delle situazioni in cui il soggetto non si palesi idoneo al trattamento in semilibertà (art. 51, comma 1, dell’ordinamento penitenziario)».

21.2.- A distanza di poco più di quindici anni da quella prima pronuncia, questa Corte è stata nuovamente investita di questioni analoghe, decise ancora nel senso della non fondatezza con la sentenza n. 173 del 2021.

Anche in quella seconda occasione, in cui il rimettente aveva censurato i primi tre commi dell’art. 58-quater ordin. penit., questa Corte ha dichiarato non fondate le questioni allora sollevate, affermando che la preclusione censurata, «pur indubbiamente severa e opinabile dal punto di vista delle scelte di politica penitenziaria», costituisce espressione della discrezionalità legislativa, «non in contrasto con il principio costituzionale di finalizzazione rieducativa della pena (art. 27, primo e terzo comma, Cost.), e non irragionevole al punto da integrare una lesione ex art. 3 Cost.».

In primo luogo, ha osservato che la preclusione triennale esaminata «non stabilisce un automatismo ostativo fondato sul titolo di reato, come invece altre preclusioni giudicate costituzionalmente illegittime per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., tra le quali segnatamente quelle oggetto delle sentenze n. 149 del 2018 e n. 253 del 2019».

Ha poi evidenziato che la medesima preclusione non dipende «da un giudizio di maggiore pericolosità espresso dal giudice della cognizione attraverso il riconoscimento dell’aggravante della recidiva, come invece accadeva rispetto al divieto di concessione della detenzione domiciliare al condannato ultrasettantenne recidivo stabilito dall’art. 47-ter, comma 01, ordin. penit.», per questo motivo ritenuto costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 56 del 2021.

Inoltre, ha escluso che gli argomenti utilizzati dalla giurisprudenza costituzionale per le precedenti declaratorie di illegittimità costituzionale del meccanismo censurato, risalenti alle sentenze n. 436 del 1999 e n. 187 del 2019, potessero essere utilizzati per la decisione delle questioni sollevate, essendo calibrati sulla situazione dei condannati minorenni o sulla sola detenzione domiciliare (ordinaria o speciale) funzionale alla cura di figli minori di dieci anni (in cui l’interesse primario da tutelare è quello del bambino a essere accudito da almeno uno dei genitori).

La sentenza n. 173 del 2021 ha ribadito che il divieto in esame si fonda «sul puntuale riscontro da parte dello stesso tribunale di sorveglianza di specifiche violazioni commesse dal condannato durante il godimento della misura medesima» e ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 51-ter, comma 1, ordin. penit., il tribunale di sorveglianza ha la possibilità «di reagire alla commissione di comportamenti suscettibili di determinare la revoca della misura alternativa attraverso una pluralità di risposte», tra le quali la revoca è riservata ai soli casi più gravi.

Si è quindi rimarcato che la magistratura di sorveglianza, nell’esercitare la sua discrezionalità valutativa, deve «tenere conto anche delle conseguenze particolarmente gravose associate alla revoca, e in particolare della preclusione – nell’arco di un intero triennio – relativa alla concessione di ogni altra misura alternativa o beneficio penitenziario, diversi dalla liberazione anticipata».

Non si è mancato di sottolineare, tuttavia, che restava affidata «alla discrezionalità del legislatore la valutazione se e in che misura il rigore della disciplina censurata [potesse] essere attenuato, anche in relazione al rischio che la preclusione triennale da essa stabilita conduc[esse], nella pratica, a rendere improbabile non solo un secondo accesso alle misure alternative, ma anche il godimento dei più limitati benefici del permesso premio e del lavoro all’esterno del carcere durante la successiva esecuzione della pena», aggiungendo che, «tenuto conto degli stringenti limiti di pena inflitta o residua che condizionano oggi l’accesso alle singole misure (quattro anni, nelle ipotesi ordinarie di detenzione domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale), oltre che dei tempi tecnici necessari per l’esame delle istanze del condannato da parte del giudice di sorveglianza, la preclusione triennale successiva alla revoca, pur potenzialmente temperata dagli effetti della liberazione anticipata, finisce per coprire, in un elevato numero di casi, la totalità o quasi della pena residua».

22.- Le odierne ordinanze di rimessione manifestano insoddisfazione per l’assetto risultante dagli illustrati precedenti e, proprio nell’ottica della valorizzazione delle considerazioni espresse nella parte finale della sentenza n. 173 del 2021, invitano questa Corte a compiere un passo ulteriore verso la necessaria individualizzazione del trattamento penitenziario al cospetto dell’inerzia dimostrata dal legislatore, che pure, nel settore attiguo delle pene sostitutive, ha privilegiato, in caso di revoca delle stesse, una maggiore flessibilità in tema di accesso successivo alle misure esecutive extramurarie.

23.- Ciò premesso, per poter valutare se, nel caso in esame, sussistono le condizioni per un superamento delle soluzioni precedentemente adottate da questa Corte, è bene ribadire quanto al riguardo affermato nella sentenza n. 203 del 2024, secondo cui «il tendenziale rispetto dei propri precedenti – unitamente alla coerenza dell’interpretazione con il testo delle norme interpretate e alla persuasività delle motivazioni – è, per le giurisdizioni superiori, condizione essenziale dell’autorevolezza delle loro decisioni, assicurando che i criteri di giudizio utilizzati restino almeno relativamente stabili nel tempo, e non mutino costantemente in relazione alla variabile composizione della corte».

Sia nel precedente da ultimo citato sia in pronunce successive, l’appena richiamato principio-guida è stato, però, accompagnato dall’affermazione che «[è] ovviamente ben possibile per questa Corte rimeditare i propri orientamenti e, se del caso, modificarli allorché sussistano “ragioni di particolare cogenza che rendano non più sostenibili le soluzioni precedentemente adottate: ad esempio, l’inconciliabilità dei precedenti con il successivo sviluppo della stessa giurisprudenza di questa Corte o di quella delle Corti europee; il mutato contesto sociale o ordinamentale nel quale si colloca la nuova decisione o – comunque – il sopravvenire di circostanze, di natura fattuale o normativa, non considerate in precedenza; la maturata consapevolezza sulle conseguenze indesiderabili prodotte dalla giurisprudenza pregressa” (sentenza n. 203 del 2024, punto 4.5. del Considerato in diritto; nello stesso senso sentenza n. 24 del 2025, punto 3 del Considerato in diritto)» (sentenza n. 2 del 2026; nello stesso senso, sentenza n. 202 del 2025).

24.- Nel caso di specie, questa Corte ritiene che il pregresso indirizzo debba essere riconsiderato, alla luce dell’evoluzione della propria giurisprudenza e del mutamento del generale contesto normativo. Tali scenari nuovi conducono, infatti, a prendere atto che le differenti conclusioni in precedenza raggiunte sulla preclusione qui scrutinata, pur poggiate su solidi fondamenti normativi, non sono oggi sufficienti a evitare l’irragionevole compressione del finalismo rieducativo della pena nuovamente denunciato dall’odierno rimettente.

25.- Preliminarmente, vanno senz’altro riaffermate alcune considerazioni svolte nella sentenza n. 173 del 2021. Innanzitutto, che le disposizioni oggi censurate assicurano, almeno nella decisione che determina il successivo effetto preclusivo, un margine significativo di discrezionalità in capo al giudice della sorveglianza, al di fuori di ogni automatismo incompatibile con l’art. 27, terzo comma, Cost. Inoltre, che il meccanismo legislativo in esame è «evidentemente pensato dal legislatore in chiave di deterrenza contro eventuali violazioni delle prescrizioni inerenti alla misura» già concessa, commesse deliberatamente, «nella consapevolezza delle gravose conseguenze che l’ordinamento riconnette a tale violazione», avvenuta durante il percorso rieducativo «che il condannato deve compiere per reinserirsi gradualmente nel tessuto sociale: un percorso che passa anche per la responsabilizzazione del condannato in ordine alla necessità di rispettare le prescrizioni inerenti alle misure alternative già concessegli».

26.- Al contempo, va registrato il consolidamento, nella giurisprudenza costituzionale, della particolare attenzione riservata alla naturale evoluzione della personalità di ogni individuo, declinata nell’affermazione della necessità di non inibire per periodi eccessivamente prolungati la valutazione degli esiti del percorso intramurario, ai fini della concessione di benefici penitenziari, nell’ottica del rispetto del principio cardine della progressività trattamentale.

26.1.- Espressione di tale crescente sensibilità è la sentenza n. 24 del 2025, non a caso richiamata dall’odierno rimettente, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30-ter, comma 5, ordin. penit., secondo cui «[n]ei confronti dei soggetti che durante l’espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l’espiazione della pena o l’esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione [dei permessi premio] è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto». La richiamata pronuncia – pur operando un distinguishing rispetto alla normativa oggi scrutinata, sul rilievo centrale che quest’ultima comunque assicura un rilevante ambito di discrezionalità alla magistratura di sorveglianza nella fase decisionale che conduce alla successiva preclusione – ha, infatti, censurato l’azzeramento di «ogni margine valutativo in capo al magistrato di sorveglianza sul percorso trattamentale intrapreso dal detenuto e sulla sua residua pericolosità sociale» per due anni dalla commissione di un fatto di reato, ritenendo tale lasso di tempo – peraltro più ridotto rispetto al triennio in questa sede esaminato – «tutt’altro che trascurabile, per chi trascorre la propria vita in un carcere».

26.2.- Ancora più di recente, la sentenza n. 68 del 2026, nello scrutinare gli artt. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. e 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit., il quale prevede la concedibilità di alcuni benefici penitenziari ai detenuti per taluni delitti ostativi solo in caso di valutazione positiva «dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno», ha dichiarato tale seconda disposizione costituzionalmente illegittima nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all’art. 609-quater cod. pen. cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al sesto comma del medesimo art. 609-quater cod. pen. Per giungere a tale conclusione, è stato osservato, tra l’altro, che, nel caso in cui la pena concretamente irrogata sia di poco superiore all’anno, «le norme censurate possono comportare che il detenuto non abbia possibilità di accedere a misure alternative sostanzialmente per l’intero tempo della condanna, con ovvie ricadute sul processo di rieducazione».

26.3.- Le suddette pronunce sono sintomatiche di uno sviluppo giurisprudenziale che legittima, oggi, una valutazione d’intollerabilità, alla stregua dei principi presidiati dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., del rischio – già segnalato in chiave critica dalla sentenza n. 173 del 2021 – che la preclusione triennale in esame «conduca, nella pratica, a rendere improbabile non solo un secondo accesso alle misure alternative, ma anche il godimento dei più limitati benefici del permesso premio e del lavoro all’esterno del carcere» durante l’esecuzione della pena successiva alla revoca di una precedente misura alternativa.

Neppure l’odierno rimettente disconosce che alla base del meccanismo preclusivo in esame vi sia, come evidenziato dai precedenti specifici in materia (sentenza n. 173 del 2021 e ordinanza n. 87 del 2004), una presunzione di inaffidabilità giustificata dal fallimento, imputabile al condannato, del percorso alternativo alla detenzione, che impone una temporanea regressione trattamentale.

Tuttavia, a fronte di una preclusione che, per un periodo indefettibilmente triennale, coinvolge un numero elevato di istituti eterogenei (permessi premio, lavoro all’esterno e misure alternative alla detenzione), la concentrazione dello spazio prognostico riservato al giudice di sorveglianza nel solo momento dell’adozione del provvedimento di revoca mal si concilia con i fisiologici cambiamenti della personalità umana: personalità che la disposizione in esame presume invece immutabile per un lasso temporale da ritenere eccessivo, alla luce delle recenti pronunce di questa Corte.

La rigidità di una così prolungata preclusione all’accesso a nuovi benefici penitenziari può arrivare, infatti, a escludere qualsiasi nuovo vaglio giudiziale di meritevolezza degli stessi per tutta la durata della residua pena da espiare (come pure della diversa pena determinata da un nuovo ordine di esecuzione, secondo la già richiamata giurisprudenza di legittimità formatasi sull’attuale formulazione della disposizione censurata e applicata nel caso oggetto dei giudizi a quibus).

Nella fase di esecuzione della pena, invece, «assume […] ruolo centrale il trascorrere del tempo, che può comportare trasformazioni rilevanti» nella personalità di ogni individuo (sentenza n. 253 del 2019).

È ben possibile, infatti, immaginare una positiva evoluzione della persona, anticipata rispetto al decorso dei tre anni, fosse anche solo con riguardo alla concedibilità di alcuni tra i diversi benefici attualmente coinvolti nel divieto, che richiedono valutazioni diversificate da condurre, in concreto, sulla base di tutte le circostanze risultanti al momento della decisione sulle relative istanze (in tal senso, sentenze n. 56 del 2021, n. 253 del 2019 e n. 291 del 2010; ordinanza n. 97 del 2021).

Escludere la possibilità di una tale trasformazione significa, quindi, irragionevolmente tradire «la logica gradualistica sottesa al principio della “progressività trattamentale e flessibilità della pena”, già enucleato da numerose pronunce di questa Corte (sentenze n. 257 del 2006, n. 255 del 2006, n. 445 del 1997 e n. 504 del 1995) come corollario del mandato costituzionale secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato» (sentenza n. 229 del 2019, pronunciata sul diverso meccanismo preclusivo di cui al comma 4 dell’art. 58-quater ordin. penit.).

In altri termini, il meccanismo attuale frustra il fine stesso dell’osservazione intramuraria che si è ritenuta (nuovamente) necessaria: anch’essa deve, infatti, favorire la costruzione di percorsi risocializzanti. Questa Corte, del resto, ha già affermato che la funzione rieducativa della pena deve essere declinata nella fase esecutiva «come necessità di costante valorizzazione, da parte del legislatore prima e del giudice poi, dei progressi compiuti dal singolo condannato durante l’intero arco dell’espiazione della pena» (sentenza n. 149 del 2018), ivi inclusa, dunque, la porzione scontata successivamente alla revoca di una precedente misura alternativa.

27.- Anche l’evoluzione del contesto normativo agevola questa Corte nella decisione di mutare l’indirizzo espresso con la sentenza n. 173 del 2021.

27.1.- Il rimettente evoca la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 in tema di pene sostitutive, con particolare riferimento alla novellata disposizione – l’art. 67, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 – che regola gli effetti della revoca delle stesse, in caso di violazione delle prescrizioni imposte. Segnala, in particolare, che tale normativa in astratto non preclude, a chi si trova in espiazione di pena detentiva, convertita a seguito di revoca dell’originaria pena sostitutiva, l’accesso alle misure alternative, richiedendo la sola espiazione di metà della pena residua.

Questo nuovo meccanismo, seppure in relazione al ben diverso istituto della revoca delle pene sostitutive (rispetto alle quali questa Corte ha già escluso la possibilità di operare confronti, al metro del principio di eguaglianza: sentenze n. 139 del 2025, n. 176 e n. 84 del 2024), governa anch’esso una fase “patologica”, connessa alla violazione di prescrizioni imposte in fase esecutiva, contemperando esigenze del tutto simili a quelle poste alla base del congegno preclusivo conseguente alla revoca delle misure alternative.

Si può convenire, infatti, con il rimettente, quando afferma che, «in termini non dissimili da quanto avviene nel giudizio di cui all’art. 51 ter O.P.» per le misure alternative alla detenzione, l’inosservanza delle prescrizioni inerenti a una pena sostitutiva è soggetta allo scrutinio discrezionale del giudice competente, il quale, all’esito dei sommari accertamenti disposti, può graduare gli effetti di tali condotte, non avendo l’obbligo di revocare la misura («qualora ritenga doversi disporre la revoca», recita, infatti, l’art. 66, terzo comma, della legge n. 689 del 1981).

Una volta che la revoca sia stata disposta, e la pena sostitutiva convertita, l’art. 67, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 prevede uno sbarramento temporale di durata pari alla «metà della pena residua» per l’accesso alle misure alternative, consentendo al giudice di valorizzare sempre anche gli eventuali progressi conseguiti durante il temporaneo ripristino della condizione detentiva.

Tale meccanismo, quindi, a prescindere dall’attitudine a svolgere il ruolo di valido termine di paragone ai fini di un accoglimento “obbligato” al lume del principio di eguaglianza, costituisce una soluzione già rintracciabile nell’ordinamento (e, allo stato, anche l’unica), adeguata in rapporto ai parametri di riferimento e capace di porre rimedio immediato ai vulnera riscontrati rispetto a differenti principi.

A tal proposito, la giurisprudenza costituzionale, sin dalla sentenza n. 236 del 2016, ritiene possibile, per scongiurare l’accertata violazione di un principio o di un diritto riconosciuti dalla Costituzione, individuare «precisi punti di riferimento», da utilizzare come soluzioni già esistenti nell’ordinamento, anche se riferite a istituti diversi (sentenza n. 31 del 2025). Tanto più quando viene in rilievo la tutela di diritti fondamentali, proprio in mancanza di «un’unica soluzione costituzionalmente vincolata in grado di sostituirsi a quella dichiarata illegittima, come quella prevista per una norma avente identica struttura e ratio, idonea a essere assunta come tertium comparationis», diviene praticabile la ricerca di “rime adeguate” (sentenza n. 222 del 2018; nello stesso senso, sentenza n. 40 del 2019).

In coerenza con questi principi, il bilanciamento tra finalità rieducativa della pena e salvaguardia della difesa della collettività, per come concretizzato dall’art. 67, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 nel diverso campo delle pene sostitutive, consente di introdurre, almeno in attesa di un intervento legislativo, un rimedio agli accertati vizi di legittimità costituzionale della disposizione censurata, assicurando al contempo la perdurante operatività della preclusione, sebbene entro limiti costituzionalmente tollerabili, nel rispetto della logica ispiratrice della scelta del legislatore (sentenze n. 128 del 2024, n. 28 del 2022 e n. 63 del 2021).

Non erra, infine, il rimettente quando afferma che l’inevitabile depotenziamento dell’effetto di deterrenza della preclusione «all’avvicinarsi del fine pena» – conseguente all’accoglimento, nei termini prospettati, delle questioni sollevate – non esclude che le esigenze di sicurezza sociale possano essere adeguatamente tutelate «nel giudizio di merito innanzi alla magistratura di sorveglianza». In tale giudizio, infatti, la precedente revoca della misura alternativa alla detenzione potrà comunque costituire un elemento fattuale «altamente negativo in chiave prognostica, per vincere il quale il condannato dovrà fornire adeguati indici di sviluppo del trattamento successivo».

Naturalmente, è sempre fatto salvo un possibile intervento del legislatore (tra le ultime, sentenza n. 116 del 2025), che, comunque nel rispetto dei principi costituzionali in questa sede enunciati, potrà individuare un rimedio diverso, operando le distinzioni eventualmente ritenute opportune in relazione alle differenti misure e ai diversi benefici coinvolti, anche alla luce degli orientamenti di legittimità maturati sulla disposizione censurata nell’attuale formulazione.

28.- In conclusione, l’art. 58-quater, comma 3, ordin. penit., deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dispone che il divieto di concessione dei benefici ivi previsto opera per un periodo di tre anni dal momento in cui «è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2», anziché «per un periodo pari alla metà della pena residua e, comunque, non superiore a tre anni, decorrente dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2», per contrasto con i principi di ragionevolezza e di finalizzazione rieducativa della pena di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

Il mantenimento del limite del triennio si impone, come pure evidenziato dal rimettente, in quanto, sebbene la maggior parte delle misure alternative alla detenzione presentino, ai fini della loro concessione, limiti di pena inflitta o residua contenuti entro quattro anni, ve ne sono alcune, come la semilibertà, «che possono essere fruite anche ove la pena residua sia di molto superiore»: sicché, se non si mantenesse questa clausola finale, potrebbe derivarne una disciplina addirittura più aspra di quella attuale, con un inammissibile effetto in malam partem.

29.- Restano assorbite le questioni sollevate in riferimento ai restanti parametri e profili evocati.

P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 58-quater, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui dispone che il divieto di concessione dei benefici ivi previsto opera per un periodo di tre anni dal momento in cui «è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2», anziché «per un periodo pari alla metà della pena residua e, comunque, non superiore a tre anni, decorrente dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2»;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 58-quater, comma 3, ordin. penit., nella parte in cui dispone che il divieto di concessione dei benefici ivi previsto opera dal momento «in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Bologna, con le ordinanze indicate in epigrafe.


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