Contratto firmato dal figlio minorenne online: è valido?


Il minore non ha capacità di agire: i contratti online che firma da solo sono annullabili. Ecco le regole, le eccezioni e i poteri dei genitori.

Un ragazzo di quattordici anni apre il laptop, crea un account su una piattaforma di streaming, inserisce i dati della carta di credito dei genitori e attiva un abbonamento annuale. Oppure acquista un videogioco costoso su un sito di e-commerce, spuntando la casella “dichiaro di avere più di diciotto anni”. O ancora, un bambino di sei anni gioca con il tablet e clicca su “Acquista ora” senza capire cosa sta facendo.

Tre situazioni diverse, tre esiti giuridici diversi. Il contratto firmato dal figlio minorenne online è valido? La risposta dipende dall’età del minore, dal valore economico dell’operazione, da come si è svolta la transazione e, soprattutto, da se il minore ha o non ha ingannato la controparte sulla propria età.

Il diritto italiano stabilisce che il minore non ha capacità di agire, cioè non è in grado, dal punto di vista giuridico, di compiere da solo atti che modificano la sua sfera patrimoniale. Questa regola vale per i contratti cartacei e vale esattamente allo stesso modo per quelli online: il mezzo non cambia la sostanza. Ma la regola non è assoluta. Esistono eccezioni per i piccoli acquisti quotidiani, esistono distinzioni tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, e esiste una norma precisa — l’art. 1426 cod. civ. — che protegge chi è stato ingannato da un minore che si spacciava per adulto.

Questo articolo spiega tutto questo in modo chiaro, con esempi concreti tratti dall’esperienza quotidiana di chi acquista o si abbona online.

Cosa significa che il minore non ha capacità di agire?

Nel diritto italiano si distinguono due concetti che spesso si confondono: la capacità giuridica e la capacità di agire.

La capacità giuridica è l’attitudine di una persona a essere titolare di diritti e obblighi. Si acquista alla nascita e tutti la possiedono, anche i neonati. Il minore può essere proprietario di un appartamento, può ricevere un’eredità, può vantare crediti. Nessun problema su questo fronte.

La capacità di agire è invece l’attitudine a compiere da soli atti giuridici che producono effetti sulla propria sfera personale e patrimoniale — firmare contratti, assumere obblighi, vendere o acquistare beni. Questa capacità, in Italia, si acquista con la maggiore età, cioè al compimento dei diciotto anni (art. 2 cod. civ.).

Finché il minore non è maggiorenne, non può compiere da solo questi atti. Lo può fare il suo rappresentante legale — in genere i genitori, nell’ambito della responsabilità genitoriale. I genitori agiscono “in nome e per conto” del figlio minorenne, esattamente come un procuratore agisce per conto del suo cliente.

Se il minore compie un atto negoziale da solo, senza la rappresentanza dei genitori, l’atto è di regola annullabile (art. 1425 cod. civ.): produce effetti fino a quando non viene impugnato, ma può essere eliminato su iniziativa di chi ha il diritto di farlo.

Il fatto che il contratto sia concluso online — cliccando un pulsante su un sito di e-commerce, accettando le condizioni generali di un servizio, inserendo un numero di carta — non modifica questa regola di fondo. Il mezzo telematico non attribuisce al minore una capacità di agire che non ha.

Tutti i contratti del minore sono annullabili?

No. Il diritto riconosce alcune categorie di atti che il minore può compiere validamente, senza bisogno dell’intervento dei genitori.

La prima categoria è quella degli atti di scarsa rilevanza inerenti alla vita quotidiana. Sono considerati normalmente validi i piccoli contratti che rientrano nelle normali esigenze di un ragazzo: comprare un biglietto dell’autobus tramite app, acquistare uno snack, scaricare un’applicazione a basso costo, acquistare un bene di consumo di modico valore. La ratio è semplice: sarebbe sproporzionato e paralizzante richiedere l’intervento dei genitori per ogni minima operazione quotidiana. Se il valore economico è contenuto e l’operazione rientra nei consumi ordinari di un ragazzo della sua età, il contratto è valido.

La seconda categoria è quella degli atti inesistenti. Quando il soggetto che clicca è un bambino così piccolo da non poter esprimere nemmeno una volontà giuridicamente seria — un bambino di tre anni che preme tasti a caso su un tablet — l’atto non è nemmeno annullabile: semplicemente non esiste dal punto di vista giuridico. Non c’è stata una manifestazione di volontà rilevante, e quindi non c’è niente da annullare. I genitori non devono agire in giudizio: possono semplicemente negare che un contratto si sia mai formato.

La terza categoria è quella degli atti compiuti con raggiri: se il minore ha ingannato la controparte facendosi passare per maggiorenne attraverso una vera e propria attività ingannevole, il contratto è valido e non annullabile. Ne parleremo in dettaglio più avanti.

Tutti gli altri contratti — quelli con un valore economico non trascurabile, quelli che comportano obblighi continuativi, quelli che incidono in modo significativo sulla sfera patrimoniale del minore — sono annullabili se conclusi direttamente dal minore senza l’intervento dei genitori.

Cosa cambia tra ordinaria e straordinaria amministrazione?

Quando i genitori agiscono come rappresentanti legali del figlio, non possono fare tutto da soli. La legge distingue tra atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione, e per questi ultimi richiede condizioni più stringenti.

Gli atti di ordinaria amministrazione (art. 320, primo comma, cod. civ.) sono quelli a basso rischio e basso valore economico, utili alla conservazione del patrimonio del minore. I genitori li possono compiere anche singolarmente, senza bisogno di accordarsi tra loro e senza autorizzazioni esterne. In ambito telematico, rientrano verosimilmente in questa categoria i contratti di modico valore, gli abbonamenti a servizi correnti di basso costo, gli acquisti necessari alla vita quotidiana del minore.

Gli atti di straordinaria amministrazione (art. 320, terzo comma, cod. civ.) sono quelli più importanti e rischiosi: acquisto o vendita di beni immobili, accettazione di eredità, stipula di mutui, locazioni di lunga durata, riscossione di capitali. Per questi atti, i genitori devono agire congiuntamente e, in molti casi, devono ottenere l’autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale. Se un minore concludesse online, da solo, un contratto che rientra in questa categoria — per esempio la sottoscrizione telematica di un mutuo, o una locazione pluriennale — si cumulerebbero tre problemi distinti: la mancanza di capacità di agire del minore, la mancanza di rappresentanza genitoriale, e la mancanza dell’autorizzazione giudiziaria richiesta. Il risultato è un atto annullabile in ogni caso, e potenzialmente nullo se la legge richiede una forma o un’autorizzazione specifica a pena di nullità.

Come funziona la conclusione di un contratto online?

Per capire le regole specifiche sui contratti online, è utile avere chiaro come funziona tecnicamente la formazione di questi contratti.

Il modello tipico dell’e-commerce è quello del cosiddetto “point and click”: il sito mostra il prodotto con prezzo e condizioni, l’utente aggiunge al carrello, inserisce i dati, e clicca su un pulsante finale — “Acquista”, “Ordine con obbligo di pagare”, “Conferma l’acquisto”. La legge italiana (d.lgs. 70/2003, che recepisce la direttiva europea sul commercio elettronico) e il Codice del consumo (d.lgs. 206/2005, art. 51) stabiliscono che il contratto si perfeziona nel momento in cui l’utente invia l’ordine cliccando quel pulsante. La email automatica di conferma che arriva subito dopo è un obbligo informativo del venditore, non il momento genetico del contratto.

Il Codice del consumo impone anche che il venditore informi chiaramente il consumatore — immediatamente prima del click finale — che quell’azione comporta un obbligo di pagamento. Se il pulsante non riporta questa indicazione, il consumatore non è vincolato.

Queste regole disciplinano la forma e il contenuto informativo dei contratti a distanza. Ma non cambiano nulla rispetto alla capacità del soggetto che clicca. Se chi clicca è un minore privo di capacità di agire, il regime dell’annullabilità si applica esattamente come per un contratto cartaceo.

Quando il minore si finge maggiorenne: cosa succede?

Molti siti chiedono agli utenti di dichiarare di avere più di diciotto anni, spesso attraverso una semplice spunta su una casella. Un minore che vuole accedere al servizio spunta quella casella senza pensarci due volte.

Questa semplice dichiarazione non è sufficiente a rendere il contratto valido. L’art. 1426 cod. civ. stabilisce che il contratto concluso dal minore non è annullabile solo se il minore ha utilizzato raggiri per far credere alla controparte di essere maggiorenne. Il semplice click su “dichiaro di avere più di diciotto anni” non costituisce un raggiro in senso tecnico: è una dichiarazione unilaterale, facilmente verificabile dal venditore, che non implica alcuna attività ingannevole sofisticata.

Per aversi raggiri rilevanti, occorre qualcosa di più: documenti falsi, manipolazione di dati anagrafici, account creati con identità inventate, comportamenti attivi e deliberati volti a creare nella controparte la falsa convinzione della maggiore età. Se il minore si limita a spuntare una casella sul sito, i genitori conservano il diritto di chiedere l’annullamento del contratto.

Se invece il minore ha effettivamente usato raggiri — per esempio ha inviato una foto di un documento d’identità falsificato — il contratto non è annullabile, e il venditore che voglia opporsi alla domanda di annullamento dovrà provare l’esistenza di quei raggiri. L’onere della prova grava su chi si oppone all’annullamento, non su chi lo chiede.

Cosa possono fare i genitori?

I genitori, come rappresentanti legali del figlio minorenne, hanno due strade davanti a sé quando scoprono che il figlio ha concluso autonomamente un contratto online.

La prima è agire per l’annullamento. I contratti annullabili per incapacità del minore possono essere impugnati dai genitori, in quanto rappresentanti legali, senza bisogno di dimostrare che il contratto abbia arrecato un danno concreto al figlio. È sufficiente l’incapacità legale. L’azione di annullamento è un rimedio posto a tutela del minore, e la controparte non può invocarla a proprio vantaggio.

Se l’annullamento viene pronunciato, il contratto è eliminato retroattivamente: le parti devono restituirsi le prestazioni eventualmente già eseguite. Se il minore aveva già pagato una somma, ha diritto a riaverla indietro.

La seconda strada è mantenere il contratto. Se i genitori ritengono che il contratto concluso dal figlio sia utile o vantaggioso, possono semplicemente lasciarlo in piedi, pagando le rate, utilizzando il servizio, non sollevando contestazioni. Un comportamento del genere equivale di fatto a una convalida implicita degli effetti del contratto nell’interesse del figlio.

Va precisato che anche il minore stesso, una volta diventato maggiorenne, può agire per l’annullamento del contratto che aveva concluso durante la minore età. Il termine di prescrizione per l’azione decorre dalla maggiore età.

E per i contratti di accesso a internet e i servizi digitali?

In questo ambito la legge richiama espressamente la responsabilità dei genitori per l’uso della rete da parte dei figli. Il contratto principale di accesso a internet o di abbonamento a un servizio di comunicazione elettronica è tipicamente concluso tra il provider e il genitore, che è il contraente adulto. Quando il figlio usa quella connessione o quel servizio, lo fa nell’ambito di un rapporto contrattuale che fa capo ai genitori.

L’art. 2048 cod. civ. disciplina la responsabilità dei genitori per i danni causati dai figli minori: questa norma si estende anche all’uso della rete, nel senso che i genitori rispondono dei danni che il figlio provoca online durante la minore età. Se il minore acquista beni o si abbona a servizi usando la connessione di casa o il profilo dei genitori, la responsabilità risale in capo a loro, tanto sul piano contrattuale quanto su quello extracontrattuale.

Riepilogo pratico: come valutare il contratto del figlio minorenne

Per capire se il contratto concluso online dal figlio minorenne è valido, annullabile o inesistente, è necessario rispondere a queste domande nell’ordine.

Primo: quanti anni ha il minore e qual è il suo grado di maturità? Un bambino di quattro anni che clicca a caso non sta concludendo nessun contratto. Un ragazzo di sedici anni che acquista consapevolmente un abbonamento annuale sta invece compiendo un atto negoziale con tutti i crismi.

Secondo: qual è il valore economico e la durata del contratto? Un’app da novantanove centesimi rientra probabilmente tra gli atti di vita quotidiana, validi anche se conclusi dal minore. Un abbonamento annuale a un servizio da duecento euro non rientra in quella categoria: è un atto annullabile.

Terzo: il minore ha usato raggiri veri e propri per fingersi maggiorenne? Se ha solo spuntato una casella sul sito, la risposta è no, e i genitori possono chiedere l’annullamento. Se ha inviato documenti falsi o ha usato metodi più sofisticati per ingannare il venditore, la risposta è sì, e il contratto non è più annullabile.

Quarto: i genitori hanno già mantenuto il contratto, pagando o utilizzando il servizio? In quel caso, anche se il contratto era tecnicamente annullabile, l’azione di annullamento perde forza.

In assenza di raggiri e per contratti di valore non trascurabile, la strada dell’annullamento è percorribile. I genitori possono agire per liberare il figlio dagli obblighi assunti e ottenere la restituzione di quanto già pagato. Il venditore online, dal canto suo, non può invocare la semplice spunta sulla casella dell’età come prova della maggiore età del contraente: quella dichiarazione unilaterale non lo protegge dall’azione di annullamento.




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 Angelo Greco

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