Le plusvalenze su bitcoin degli anni scorsi dovevano essere dichiarate?


La Cassazione afferma che non esiste un vuoto normativo pre-2023 sui bitcoin: le plusvalenze erano già imponibili come redditi diversi. La mancata dichiarazione può integrare il reato di dichiarazione infedele.

Avete guadagnato comprando e rivendendo bitcoin nel 2021. Non avete dichiarato quelle plusvalenze, convinti che per quell’anno non ci fosse ancora una norma che le rendesse imponibili. La legge di bilancio 2023 ha introdotto una disciplina specifica sulle criptovalute, e sembrava ragionevole pensare che prima di quella legge ci fosse un vuoto normativo.

Le plusvalenze su bitcoin degli anni scorsi dovevano essere dichiarate? Con la sentenza n. 20740 del 5 giugno 2026, la terza sezione penale della Cassazione risponde sì, in modo netto. Non esisteva nessun vuoto normativo. Le plusvalenze realizzate su criptovalute detenute a fini speculativi e di investimento erano già imponibili prima del 2023, rientrando nell’art. 67, lettera c-quinquies), del TUIR. La legge di bilancio 2023 non ha introdotto un obbligo nuovo: ha solo disciplinato con maggiore dettaglio qualcosa che era già lì. E la mancata dichiarazione può integrare, almeno in astratto, il reato di dichiarazione infedele ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

La vicenda: sequestro da 138 mila euro e plusvalenze da 531 mila

Il caso nasce da un’indagine della Guardia di finanza su un soggetto indicato come titolare di rapporti in cryptoasset presso vari exchange. Secondo l’accusa, le plusvalenze non dichiarate supererebbero i 531 mila euro.

La Procura chiede il sequestro preventivo di oltre 138 mila euro — importo corrispondente all’imposta evasa — come misura cautelare reale funzionale alla futura confisca. Il GIP rigetta la richiesta sostenendo che per gli anni d’imposta anteriori alla legge di bilancio 2023 esisterebbe un vuoto normativo: se non c’era norma, non c’era obbligo, e se non c’era obbligo, non c’era evasione.

Il Tribunale del Riesame ribalta la decisione del GIP. La Cassazione conferma il Riesame: il sequestro è legittimo.

La struttura del TUIR prima del 2023: le lettere c-quater e c-quinquies

Per capire il ragionamento della Cassazione occorre fare un passo indietro nel testo del TUIR.

L’art. 67 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 elenca i “redditi diversi”, cioè i proventi tassabili che non rientrano nelle categorie reddituali principali — reddito da lavoro, d’impresa, di capitale. Tra questi, la lettera c-quater) e la lettera c-quinquies) riguardano le plusvalenze e i proventi derivanti da operazioni su strumenti finanziari.

La lettera c-quinquies), in particolare, si applica ai “redditi diversi” derivanti da operazioni con finalità speculative che non rientrano nelle categorie precedenti. Prima che la legge di bilancio 2023 introducesse la lettera c-sexies) espressamente dedicata ai cripto-attività, la Cassazione ritiene che le plusvalenze su bitcoin a fini di investimento o speculativi rientrassero già nell’ambito di questa lettera.

Il ragionamento è questo: nel sistema del TUIR, ogni reddito è imponibile salvo esenzione esplicita. Non esiste una regola per cui ciò che non è espressamente nominato è esente: è il contrario. Se le plusvalenze su bitcoin erano redditi derivanti da operazioni speculative, rientravano nell’art. 67 lett. c-quinquies) indipendentemente dal fatto che bitcoin non fosse nominato esplicitamente.

La legge di bilancio 2023: una norma di dettaglio, non costitutiva

L’art. 1, comma 127, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha introdotto la lettera c-sexies) nell’art. 67 TUIR, dedicata espressamente alle plusvalenze e agli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate.

La difesa dell’indagato sosteneva che applicare questa norma a fatti del 2021 significasse applicarla retroattivamente, in violazione del divieto di retroattività sfavorevole in materia penale sancito dall’art. 25, comma 2, della Costituzione. Se la norma che rende imponibili le plusvalenze su bitcoin è entrata in vigore nel 2023, applicarla al 2021 sarebbe illegittimo.

La Cassazione respinge questa tesi. La norma del 2023 non ha introdotto un obbligo impositivo che non esisteva prima: ha solo disciplinato con maggiore dettaglio — includendo le minusvalenze e la permuta tra cripto-valute — un obbligo che era già contenuto nell’art. 67 lett. c-quinquies) del TUIR. Il comma 127 della legge di bilancio è qualificato dalla Corte come “norma transitoria di raccordo”, non come norma costitutiva di un nuovo obbligo.

Di conseguenza, non c’è applicazione retroattiva di una norma sfavorevole: la norma sfavorevole — l’obbligo di dichiarare le plusvalenze su cripto-attività speculative — esisteva già nel 2021. Non c’è quindi motivo di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 25, comma 2, della Costituzione.

Il reato di dichiarazione infedele e il sequestro preventivo

La mancata dichiarazione delle plusvalenze su criptovalute, se integra le soglie previste dalla legge, può configurare il reato di dichiarazione infedele ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Questo reato punisce chi, nella dichiarazione dei redditi, indica elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, o elementi passivi fittizi, quando l’imposta evasa supera 150 mila euro e gli elementi attivi sottratti all’imposizione superano il 10% di quelli dichiarati o, comunque, 3 milioni di euro. Le soglie e le modalità di calcolo devono essere verificate caso per caso.

Il sequestro preventivo di 138 mila euro — corrispondente all’imposta evasa calcolata sulle plusvalenze di 531 mila euro — è lo strumento cautelare reale che consente di bloccare i beni dell’indagato in funzione della futura confisca in caso di condanna. La Cassazione lo considera legittimo perché il presupposto del fumus commissi delicti — la ragionevole ipotesi che il reato sia stato commesso — è integrato: c’era l’obbligo di dichiarare, e la dichiarazione è stata omessa.

Il messaggio pratico per i detentori di criptovalute

La sentenza ha conseguenze dirette per chiunque abbia realizzato plusvalenze su criptovalute in anni precedenti al 2023 senza dichiararle, convinto che non ci fosse obbligo.

L’argomento del vuoto normativo non regge davanti alla Cassazione. Chi ha guadagnato comprando e vendendo bitcoin, ethereum o altre criptovalute con finalità speculative o di investimento era già tenuto a dichiarare quelle plusvalenze ai sensi dell’art. 67 lett. c-quinquies) TUIR, anche per gli anni d’imposta 2020, 2021 e 2022.

Chi non lo ha fatto può valutare l’opportunità di ricorrere al ravvedimento operoso, che consente di regolarizzare le omissioni dichiarative con sanzioni ridotte rispetto a quelle applicabili in caso di accertamento d’ufficio. Il ravvedimento è possibile fino a quando non siano iniziati controlli formali da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di finanza. Passata quella soglia, la regolarizzazione spontanea non è più ammessa e il contribuente si espone all’accertamento e, sopra le soglie di rilevanza penale, alla segnalazione per dichiarazione infedele.




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 Angelo Greco

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