Il risarcimento per ingiuria si calcola con le tabelle della diffamazione?


La Cassazione 14139/2026 esclude l’uso automatico delle tabelle milanesi per la diffamazione nei casi di ingiuria. Prevalgono le peculiarità del caso concreto e la valutazione equitativa.

Un avvocato viene insultato durante un’udienza civile, alla presenza di più persone. Chiede il risarcimento del danno non patrimoniale per l’offesa subita. Il Tribunale gli riconosce 1.000 euro. La Corte d’Appello di Roma aumenta il risarcimento a 8.000 euro applicando le tabelle milanesi elaborate per la diffamazione a mezzo stampa — adattate al caso come se si trattasse di una diffamazione di “modesta gravità”. La Cassazione censura questo approccio.

Con l’ordinanza n. 14139/2026, la Terza Sezione Civile della Cassazione stabilisce un principio preciso: il danno da ingiuria non può essere automaticamente liquidato ricorrendo alle tabelle milanesi valide per la diffamazione. Le due fattispecie sono diverse — per gravità, per natura, per conseguenze — e i criteri tabellari elaborati per l’una non possono essere meccanicamente applicati all’altra.

La domanda su se il risarcimento per ingiuria si calcoli con le tabelle della diffamazione richiede di conoscere la differenza tra le due fattispecie, il ruolo dei criteri tabellari nella liquidazione del danno non patrimoniale e i limiti del giudizio equitativo.

Ingiuria e diffamazione: due fattispecie diverse per gravità e natura

Il primo punto chiarito dalla Cassazione è la distinzione tra le due fattispecie. La diffamazione — disciplinata dall’art. 595 cod. pen. — è un reato che si consuma quando si offende la reputazione di qualcuno comunicando con più persone in sua assenza. È una fattispecie penalmente rilevante, strutturalmente caratterizzata dalla diffusione dell’offesa a terzi.

L’ingiuria — che era prevista dall’art. 594 cod. pen. ed è stata depenalizzata con il D.Lgs. n. 7/2016, diventando un illecito civile punito con una sanzione pecuniaria — si consuma quando si offende qualcuno direttamente, alla sua presenza. È oggettivamente meno grave della diffamazione: non c’è la proiezione dell’offesa verso un pubblico ampio, non c’è il danno reputazionale che deriva dalla circolazione della notizia.

Applicare alla liquidazione del danno da ingiuria i criteri elaborati per la diffamazione significa equiparare situazioni strutturalmente diverse per natura e gravità.

Il principio di cautela nell’uso dei criteri tabellari

La Cassazione afferma un principio generale: per l’utilizzazione dei criteri tabellari nella liquidazione del danno non patrimoniale deve valere un principio di cautela.

Le tabelle — come quelle elaborate dal Tribunale di Milano per la diffamazione a mezzo stampa — garantiscono una certa uniformità nelle liquidazioni, ma per loro natura tendono alla rigidità. Questa rigidità è accettabile per le lesioni alla salute e all’integrità fisica — danni che presentano caratteristiche relativamente uniformi e misurabili — ma è difficilmente compatibile con le lesioni all’onore e alla reputazione, che sono caratterizzate da una estrema variabilità, specificità e peculiarità di caso in caso.

L’esigenza di uniformità — pur legittima — non può prevalere sulla necessaria specificità del giudizio equitativo relativo al singolo caso concreto. Il giudice che liquida il danno all’onore e alla reputazione deve valutare le particolarità di quel caso specifico, non applicare meccanicamente un parametro fisso.

Perché le tabelle milanesi non si applicano all’ingiuria

Se già per la diffamazione a mezzo stampa l’utilizzo delle tabelle presenta difficoltà non secondarie, per l’ingiuria l’esclusione è ancora più netta.

Nell’ingiuria prevalgono le peculiarità del caso concreto sotto tre profili: le modalità del fatto — come è avvenuta l’offesa, in quale contesto, con quale intensità; i soggetti interessati — chi è l’offensore e chi è l’offeso, quali sono i loro ruoli e le loro relazioni; la gravità e la diffusività dell’offesa — quante persone erano presenti, quale impatto ha avuto sull’offeso.

Applicare un criterio tabellare fisso a questi elementi significherebbe — secondo la Cassazione — pregiudicare completamente e irrimediabilmente il fondamento del giudizio equitativo per il caso concreto, impedendo anche la verifica in sede di impugnazione.

L’errore della Corte d’Appello: criteri eterogenei e inconferenti

Nel caso esaminato, la Corte d’Appello di Roma aveva equiparato l’ingiuria subita dall’avvocato a una “diffamazione di modesta gravità” e aveva applicato i seguenti parametri delle tabelle milanesi: limitata/modesta notorietà del diffamante; limitata diffusione del mezzo diffamatorio; modesto spazio della notizia diffamatoria; modesta/assente risonanza mediatica; modesta intensità dell’elemento soggettivo.

La Cassazione censura questo ragionamento: tutti questi elementi sono eterogenei rispetto alla fattispecie dell’ingiuria. La “diffusione del mezzo diffamatorio”, la “risonanza mediatica” e lo “spazio della notizia” sono criteri costruiti per misurare l’impatto reputazionale di una pubblicazione giornalistica. Non hanno senso in un caso di offesa verbale diretta durante un’udienza civile. Applicarli non consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice né di verificare la correttezza della liquidazione.

Quando il richiamo alle tabelle è ammissibile: le condizioni

La Cassazione non esclude in assoluto che il giudice possa fare riferimento ai criteri tabellari anche in casi di ingiuria — ma pone condizioni precise.

Se il giudice vuole richiamare parametri tabellari elaborati per la diffamazione, deve: evidenziare esplicitamente le analogie tra le fattispecie che giustificano quel richiamo; dare adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascun elemento; consentire di ricostruire il percorso logico seguito e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento.

In assenza di questa motivazione analitica, il ricorso alle tabelle è illegittimo perché svuota il giudizio equitativo della sua necessaria concretezza.

Le conseguenze pratiche

La pronuncia ha implicazioni dirette per i giudizi di risarcimento del danno da ingiuria. Il giudice non può liquidare il danno semplicemente consultando le tabelle milanesi e scegliendo il parametro che si avvicina di più al caso concreto. Deve compiere un giudizio equitativo genuino, motivato e ancorato alle specificità della situazione esaminata.

Per chi subisce un’ingiuria e chiede il risarcimento, questo significa che la liquidazione del danno deve essere fondata su una descrizione dettagliata delle circostanze — modalità dell’offesa, contesto, numero di presenti, impatto sulla vittima — che consenta al giudice di formulare una valutazione specifica e non standardizzata.




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 Angelo Greco

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