La creatività richiesta dalla legge sul diritto d’autore non coincide con la novità assoluta. È sufficiente che l’opera esprima l’impronta personale dell’autore, anche in misura minima. Non si tutela l’idea, ma la forma in cui viene espressa. Il plagio scatta quando si riproducono i tratti essenziali dell’opera altrui, non quando si usa la stessa idea di base.
Una canzone che usa tre accordi già sentiti mille volte. Un romanzo che racconta l’ennesima storia d’amore non corrisposta. Un progetto architettonico per ristrutturare un palazzo storico. Tutte queste opere meritano protezione legale? E quando chi le copia commette un illecito?
La risposta alla domanda su quando un’opera sia tutelata dal diritto d’autore anche se non è completamente originale è chiara nel principio affermato dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 6467 del 21 aprile 2026: la creatività richiesta dalla L. n. 633/1941 non è la novità assoluta, ma la presenza dell’impronta personale dell’autore — anche minima. Un atto creativo che rifletta la soggettività di chi ha creato l’opera è sufficiente per ottenere la tutela.
L’idea è libera. La forma in cui viene espressa no
Il primo principio fondamentale del diritto d’autore è questo: la legge non tutela le idee in sé, ma la forma della loro espressione. Le idee appartengono a tutti — nessuno può monopolizzare il concetto di “amore non corrisposto”, di “lotta tra bene e male”, di “viaggio iniziatico”. Ma la forma specifica con cui un autore elabora quell’idea e la traduce in un’opera è sua, e solo sua.
Esempio musicale. Il blues è nato da schemi armonici semplicissimi — la progressione I-IV-V è usata da decenni. Nessun musicista può rivendicare la proprietà di quella sequenza di accordi. Ma le specifiche melodie, i testi, le scelte timbriche, il modo in cui un artista interpreta e trasforma quello schema: questo è tutelato. I Rolling Stones non possono essere accusati di plagio verso Robert Johnson perché usano il blues. Ma se qualcuno copiasse nota per nota “Gimme Shelter”, il discorso sarebbe diverso.
Esempio letterario. La storia di un giovane che deve combattere contro un potere oscuro esiste dalla notte dei tempi. Omero, Shakespeare, Tolkien, Rowling: tutti l’hanno usata. Nessuno di loro ha copiato l’altro sul piano delle idee. Ma se un editore pubblicasse un romanzo con gli stessi personaggi, gli stessi nomi, le stesse scene di Harry Potter cambiando solo qualche dettaglio, siamo nel territorio della contraffazione.
Creatività minima ma necessaria: cosa significa in pratica
La tutela non richiede che l’opera sia un capolavoro. Non richiede che nessuno abbia mai fatto nulla di simile. Richiede solo che l’opera esprima l’impronta individuale dell’autore — anche in misura modesta.
Il Tribunale di Napoli chiarisce che la creatività non può essere esclusa solo perché l’opera consista in idee e nozioni semplici già ricomprese nel patrimonio intellettuale degli esperti della materia. Tradotto: anche un testo scritto con parole comuni, su argomenti già trattati, può essere protetto se riflette le scelte personali dell’autore nella selezione, nell’organizzazione, nel ritmo, nella voce narrativa.
Esempio letterario. Una guida turistica su Napoli usa fatti storici già noti, descrive monumenti già fotografati migliaia di volte, riporta aneddoti circolanti da anni. Eppure il modo in cui l’autore seleziona le informazioni, le organizza, sceglie le parole e costruisce i paragrafi è suo. Quella guida è tutelata. Se un concorrente la copiasse cambiando solo qualche frase, commetterebbe un illecito.
Esempio musicale. Un arrangiamento di una melodia tradizionale — una ninna nanna folk, per esempio — che nessuno possiede in quanto tale. Se un musicista la rielabora con specifiche scelte armoniche, ritmiche e strumentali che riflettono la propria sensibilità artistica, quell’arrangiamento è suo e merita protezione, anche se la melodia di base era di dominio pubblico.
Quando si configura il plagio o la contraffazione
La violazione del diritto d’autore non si limita alla copia integrale — la riproduzione abusiva parola per parola, nota per nota. Esiste anche la contraffazione, che si configura quando i tratti essenziali dell’opera anteriore si ripetono in quella successiva, anche se non c’è una copia letterale.
Ciò che conta è la forma espressiva nella sua soggettività: le scelte dell’autore nella rappresentazione dell’idea, non l’idea in quanto tale. Se un’opera successiva riprende quelle scelte specifiche — la struttura narrativa originale, le soluzioni melodiche caratteristiche, il particolare modo di sviluppare un tema — siamo nel territorio della contraffazione.
Esempio musicale. Il famoso caso “Blurred Lines” di Robin Thicke contro gli eredi di Marvin Gaye ha mostrato come la contraffazione non riguardi necessariamente le note, ma l’atmosfera, il groove, le scelte ritmiche e strumentali che creano una somiglianza sostanziale nell’esperienza dell’ascoltatore. La giuria americana ha ritenuto che i tratti essenziali del sound di Marvin Gaye fossero stati riprodotti. In Italia il ragionamento sarebbe analogo: si guarda all’impronta creativa riprodotta, non solo alle note copiata una per una.
Esempio letterario. Se un autore scrive un thriller in cui un detective solitario con una vita privata distrutta risolve crimini in una città nebbiosa, nessuno può accusarlo di plagio verso Chandler o Simenon: l’idea del detective hard-boiled è di dominio comune. Ma se quel romanzo riproduce la struttura di “Il grande sonno” — le stesse sequenze narrative, gli stessi tipi di colpo di scena nello stesso ordine, i dialoghi costruiti con le stesse tecniche specifiche — siamo oltre la semplice ispirazione.
Al contrario: il tribunale chiarisce che non si può parlare di plagio quando di un’opera originale vengono riprodotti solo singoli motivi narrativi. Un romanzo che usa il motivo della “figura misteriosa che torna da un passato dimenticato” non copia nulla di nessuno, anche se quel motivo è presente in cento opere precedenti.
La stessa idea, opere diverse: tutte protette
Un altro principio importante emerge dalla sentenza: la stessa idea di base può essere utilizzata da diversi autori per creare opere differenti, e ciascuna di quelle opere sarà tutelabile in ragione della specifica soggettività creativa di chi l’ha realizzata.
Esempio musicale. Il tema della perdita di una persona amata è stato trattato da migliaia di compositori. “Lacrimosa” di Mozart, “Yesterday” dei Beatles, “Hallelujah” di Leonard Cohen, “The Show Must Go On” dei Queen: tutte trattano il dolore, la malinconia, la fine. Nessuna di esse copia l’altra, perché ciascuna esprime in modo radicalmente diverso la propria soggettività creativa. Tutte sono protette.
Esempio letterario. “Anna Karenina” e “Madame Bovary” raccontano entrambe la storia di una donna insoddisfatta del matrimonio che cerca l’amore fuori di esso e finisce tragicamente. L’idea è la stessa. Le opere sono radicalmente diverse, entrambe protette, e nessuna ha “copiato” l’altra — anche se Flaubert aveva scritto prima di Tolstoj.
Le manifestazioni sportive e i progetti architettonici: tutela più ampia di quanto si pensi
La sentenza napolitana applica questi principi anche a campi meno intuitivi.
Per le manifestazioni sportive — come le trasmissioni televisive di partite di calcio — la legge riconosce una tutela che si muove nell’ambito del diritto d’autore. Le tecniche di ripresa, la regia televisiva, le scelte di inquadratura: tutto questo può costituire un’opera dell’ingegno. E anche se non lo fosse nel senso stretto, la L. n. 93/2023 ha codificato esplicitamente la tutela dei programmi coperti da diritto di esclusiva.
Per l’architettura, la creatività richiesta è meno rigorosa rispetto a quella necessaria per il riconoscimento del “particolare carattere artistico” ai fini dei vincoli ministeriali. Per il diritto d’autore è sufficiente la semplice impronta individuale del progettista. La tutela spetta non solo alle opere compiute ma anche ai progetti — e può essere riconosciuta anche a un progetto di trasformazione o restauro di un edificio già esistente.
Esempio architettonico. Un architetto elabora un progetto dettagliato per la ristrutturazione di un palazzo storico — sceglie come integrare elementi moderni nel contesto esistente, come distribuire gli spazi, come illuminare gli ambienti. Quel progetto esprime la sua soggettività creativa ed è tutelato. Se un concorrente lo copiasse presentandolo come proprio a un committente diverso, commetterebbe una violazione del diritto d’autore anche se l’edificio da ristrutturare non era “originale” in quanto tale.
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Angelo Greco
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