Il decreto Mit dell’8 giugno 2026 cambia tutto: ecco cosa sapere su fissi, mobili, tutor e ricorsi
Le regole su autovelox e tutor sono cambiate profondamente nel 2026: la Cassazione ha chiarito che fino al 12 luglio di quest’anno nessun apparecchio era davvero omologato in senso tecnico. In questo articolo analizziamo il seguente problema: in materia di autovelox, quali regole valgono oggi per multe e omologazione?. Il decreto Mit dell’8 giugno 2026 ha introdotto una vera procedura di omologazione del prototipo, con requisiti tecnici precisi e un regime transitorio per gli oltre 4mila dispositivi già in uso sul territorio nazionale, mentre restano centrali le regole su posizionamento, distanze, segnalazione e modalità di contestazione già consolidate negli anni.
Che differenza c’è tra apparecchi fissi, mobili e tutor?
Gli apparecchi rilevatori della velocità possono essere fissi o mobili, e possono rilevare la velocità istantanea oppure quella media, come nel caso dei tutor. I dispositivi fissi sono solitamente destinati al funzionamento automatico, senza la presenza dei vigili, e possono essere installati solo su determinate strade, secondo criteri che vedremo più avanti.
Per i dispositivi mobili presidiati o utilizzati direttamente dalla polizia non esistono particolari limitazioni: possono essere impiegati su qualsiasi tipo di strada.
I tutor, che calcolano la velocità media su un tratto, vengono installati su segmenti stradali di una certa lunghezza, normalmente autostrade o superstrade, comunque non inferiore a 1 chilometro se la velocità massima ammessa è di 110 km/h o più. Per questi apparecchi la rilevazione dell’infrazione avviene nel luogo in cui si trova la seconda postazione, quella che calcola il tempo impiegato a percorrere il tratto.
Un automobilista che supera il limite solo per pochi secondi in un punto isolato del tratto controllato dal tutor, ma mantiene una velocità media conforme sull’intero percorso, non riceverà alcuna sanzione, perché il sistema valuta la media e non i picchi istantanei.
Perché nel 2026 si parla di “vera” omologazione degli autovelox?
Fino al 12 luglio 2026, il modello o prototipo di ciascun apparecchio doveva essere “approvato” dal ministero dei Trasporti, che poi doveva approvare anche ogni singolo esemplare. Il testo storico della normativa, come gran parte della prassi amministrativa, usava però il termine “omologazione” per indicare quella che tecnicamente era solo un’approvazione ministeriale del prototipo.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10505/2024 e le successive n. 13996 e 13997/2025, ha chiarito che si tratta di due procedure giuridicamente diverse, e che fino al 12 luglio 2026 nessun autovelox in Italia era davvero “omologato” in senso tecnico, ai sensi dell’articolo 142, comma 6, del Codice della strada. Questo vizio di fondo ha reso annullabili moltissime multe.
Il decreto Mit dell’8 giugno 2026 ha introdotto per la prima volta una vera procedura di omologazione del prototipo, con requisiti tecnici precisi: errore massimo di 3 km/h fino a 100 km/h, e del 3% oltre questa soglia; tasso di rilevamento veicoli almeno del 90%; corretta associazione tra velocità e veicolo almeno nel 95% dei casi; riconoscimento della targa e acquisizione delle immagini con precisione almeno del 95%. Ai produttori viene inoltre richiesta la certificazione di qualità ISO 9001.
I decreti di approvazione fino al 2017 sono ancora validi?
L’elenco storico dei modelli più diffusi comprende decreti di approvazione risalenti fino al 2017: il Velocar Red&Speed Evo (decreto 18/11/2015 n. 6099), il Velocar Red&Speed (decreto 29/7/2013 n. 4614), l’Autovelox 106 (decreto 6/7/2015 n. 3299), il Celeritas Evo 1308L e 1411 (decreto 17/3/2015 n. 1123), il Celeritas Evo 1307 e 1308 (decreto 26/3/2014 n. 1463), il Velomatic 512 D (decreto 17/12/2014 n. 5913), il T-Exspeed V 2.0 (decreti 27/10/2014 n. 5072 e 16/10/2014 n. 4910), il Pasvc (decreto 2/4/2014 n. 1565), lo Scout Speed (decreto 20/1/2014 n. 260), l’Arena 1.5 MB (decreto 21/11/2013 n. 6978), l’Enves Evo Mvd (decreto 29/3/2013 n. 1883), l’Autostop HD (decreto 28/12/2012 n. 7360), il Vizier 2M (decreto 21/11/2012 n. 6511), il Sicve (decreto 6/3/2012 n. 1254), l’Autovelox 105 SE (decreto 30/6/2011 n. 3556), il Truspeed e il Trucam (decreto 13/6/2011 n. 3248), il Traffistar SR520 (decreto 19/4/2011 n. 2217), il Gatso GTC-GS11 (decreto 15/4/2011 n. 2131), il Lasercam II (decreto 4/2/2011 n. 612) e l’Autovelox 104E (decreto 30/12/2010 n. 103757), tra gli altri.
Questi decreti, va precisato, riguardavano una “approvazione” e non una vera omologazione. I dispositivi il cui prototipo è stato approvato dopo il 13 giugno 2017 e figura nell’Allegato B del decreto 2026 si considerano automaticamente equiparati a omologazioni, senza dover ripetere la procedura, salvo l’aggiornamento della targhetta identificativa alla prima taratura utile. I modelli approvati prima di questa data seguono invece una procedura di verifica documentale: il titolare può chiedere l’omologazione presentando la documentazione tecnica già disponibile, con risposta del ministero entro sessanta giorni.
Secondo i dati diffusi dal ministero all’entrata in vigore del decreto, su circa 4.060 dispositivi censiti a livello nazionale circa 3.150 risultano già conformi e quindi operativi, mentre circa 850 sono stati disattivati e restano sospesi fino al completamento della procedura di omologazione.
Un automobilista multato da un apparecchio che rientra tra gli 850 dispositivi sospesi dal 12 luglio 2026, perché privo di omologazione, può far valere questo vizio in un eventuale ricorso, verificando lo stato del dispositivo tramite la piattaforma di censimento nazionale del Mit o richiedendo l’accesso agli atti all’ente accertatore.
Chi può utilizzare gli apparecchi rilevatori di velocità?
Tutti gli apparecchi possono essere utilizzati unicamente dagli organi che svolgono funzione di polizia stradale, in base agli articoli 11 e 12, comma 1, del Codice della strada. Rientrano in questa categoria, in via principale, la Polizia stradale della Polizia di Stato; più in generale la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza; i corpi e i servizi di polizia provinciale e municipale, nell’ambito del territorio di rispettiva competenza; i funzionari del ministero dell’Interno addetti al servizio di polizia stradale; il Corpo di polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato, in relazione ai rispettivi compiti istituzionali.
Questi stessi organi devono anche redigere e sottoscrivere i verbali, oltre a convalidare le foto scattate dagli apparecchi.
Le società private possono gestire gli autovelox?
Alle società private possono essere affidate unicamente attività sussidiarie all’accertamento, come, per esempio, la rimozione dei rullini fotografici, lo sviluppo e la stampa delle foto, alla presenza di un operatore dell’organo di polizia, la memorizzazione dei dati e la predisposizione degli stampati per le procedure di notifica, compresi i verbali. Durante i rilevamenti possono inoltre essere impiegate prestazioni di personale tecnico.
Gli apparecchi possono anche non essere di proprietà dell’organo utilizzatore: possono essere presi in locazione o leasing da società i cui contratti prevedono anche la manutenzione, oppure in comodato da altre amministrazioni o dagli enti proprietari o concessionari delle strade, con contratti che possono includere la manutenzione.
Quale margine di tolleranza si applica alla velocità rilevata?
Alla velocità rilevata va applicata una percentuale di riduzione del 5%, con un minimo di 5 km/h. Questa è la tolleranza a favore del conducente, e va tenuta distinta dai margini di errore tecnico dello strumento, fissati dal decreto 2026 ai fini dell’omologazione in 3 km/h fino a 100 km/h e nel 3% oltre questa soglia: si tratta di due parametri distinti, che rispondono a finalità diverse.
Dove possono essere installati oggi gli autovelox fissi?
Nel 2020, per effetto del decreto semplificazioni 76/2020 convertito in legge, che aveva modificato l’articolo 4 del dl 121/2002, i Comuni avevano ottenuto la possibilità di installare apparecchi fissi automatici su tutte le proprie strade, comprese quelle di quartiere e locali, di tipo E ed F, individuate tramite decreto del Prefetto. In precedenza, oltre che su autostrade e strade extraurbane di tipo A, B e C, questi apparecchi potevano essere installati, a livello urbano, solo sulle strade di scorrimento di tipo D.
Questa liberalizzazione del 2020 è stata in gran parte superata. Il decreto Mit dell’11 aprile 2024, in vigore dal 12 giugno 2025, ha reintrodotto limiti più stringenti, anche in risposta alla diffusione delle cosiddette “Città 30”. L’installazione resta subordinata a un provvedimento del Prefetto, che deve individuare il tratto stradale in presenza di almeno una di queste condizioni: elevata incidentalità da eccesso di velocità nel quinquennio precedente, impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata, oppure velocità media dei veicoli superiore ai limiti previsti.
Sono ora vietati gli autovelox nei centri abitati dove il limite è inferiore a 50 km/h, quindi, di norma, non nelle zone 30, salvo i controlli con pattuglia davanti a scuole e ospedali. Sulle strade extraurbane, l’autovelox è ammesso solo se il limite locale non è inferiore di oltre 20 km/h rispetto al limite ordinario previsto per quel tipo di strada.
Un Comune che intende installare un autovelox fisso in una zona 30 del proprio centro storico non può farlo in base alle regole oggi vigenti, salvo che si tratti di un controllo con pattuglia presente davanti a una scuola o a un ospedale, ipotesi espressamente fatta salva dal decreto 2024.
Restano invece invariate le regole procedurali di base: gli apparecchi a funzionalità automatica a distanza, stante apposita omologazione, non richiedono la presenza degli agenti né la necessità di fermare il veicolo, in deroga a quanto prevede in modo generico il Codice della strada.
Come funzionano gli apparecchi mobili e le regole sul fermo del veicolo?
Stessa disciplina, salvo specifiche, vale per gli apparecchi mobili a funzionalità automatica, che possono essere alloggiati dentro un’auto in sosta fuori dalla carreggiata, oppure su cavalletti o su strutture removibili.
Gli apparecchi mobili utilizzati con la presenza degli agenti, compresi quelli ad uso manuale, continuano a essere utilizzabili su tutte le strade, sia urbane che extraurbane, e sulle autostrade, con una differenza rilevante. Sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali, nonché su strade extraurbane secondarie ed urbane di scorrimento segnalate dal Prefetto, non è necessaria la contestazione immediata né che sul verbale siano precisate le motivazioni del mancato fermo: basta il riferimento all’articolo 201 del Codice della strada o al decreto prefettizio.
Sulle altre strade, quindi quelle urbane, locali e in generale quelle non segnalate dal Prefetto, la contestazione differita è ammessa solo se l’apparecchio, direttamente controllato dall’agente di polizia, consente l’accertamento solo dopo che il veicolo è passato, oppure se sia impossibile fermarlo in tempo utile, nei modi regolamentari e in sicurezza. In questi casi il verbale deve richiamare l’articolo 201, comma 1 bis, lettera e), del Codice della strada, e citare le modalità di controllo che legittimano il mancato fermo.
Le pattuglie, così come le auto sulle quali sono eventualmente posti gli apparecchi, devono in ogni caso risultare ben visibili, oltre che segnalate.
Un agente che utilizza un telelaser manuale su una strada urbana non segnalata dal Prefetto, e che accerta l’infrazione solo quando il veicolo è già a distanza tale da rendere impossibile il fermo in sicurezza, deve indicare sul verbale la motivazione specifica del mancato fermo, richiamando espressamente la lettera e) dell’articolo 201.
In tutti gli altri casi diversi da quelli appena descritti, la contestazione deve essere immediata, quando possibile, e il verbale deve eventualmente indicare con chiarezza le motivazioni dell’eventuale mancato fermo.
Qual è la distanza minima tra il cartello del limite e l’apparecchio?
La legge 120/2010, articolo 25, aveva previsto che gli apparecchi a funzionalità automatica dovessero essere installati, fuori dai centri abitati, ad almeno 1 chilometro dal cartello che impone il limite di velocità. Il dm 13/6/2017, oggi abrogato dal decreto dell’8 giugno 2026, salvo il mantenimento per un anno delle sole disposizioni sulle tarature periodiche, aveva precisato alcuni aspetti applicativi: la distanza minima valeva solo per gli apparecchi automatici e solo quando il limite derivasse da un segnale specifico, e non da un limite generale legato al tipo di strada o a un particolare veicolo; se nel tratto controllato vi fossero intersezioni con ripetizione del segnale, la distanza andava ricalcolata dal segnale ripetuto; la distanza valeva anche per i tutor nei tratti con limite ridotto per cause contingenti, come un cantiere, calcolata rispetto alla seconda stazione di rilevamento; per i dispositivi con accertamento in avvicinamento, come il telelaser, il chilometro andava misurato rispetto al punto di rilevamento dell’infrazione.
Il decreto Mit dell’11 aprile 2024 ha fissato le distanze minime oggi vigenti tra segnale di preavviso e apparecchio: almeno 1 chilometro sulle strade extraurbane, 200 metri sulle strade urbane di scorrimento, 75 metri sulle altre strade urbane. Sono state introdotte anche distanze minime tra due dispositivi consecutivi, per porre fine alle cosiddette “multe in serie”: 500 metri tra postazioni fisse in ambito urbano, e da 500 metri a 4 chilometri tra dispositivi mobili, a seconda del tipo di strada.
Come deve essere segnalata la presenza di un autovelox?
Il Codice della strada prevede che le postazioni di controllo siano preventivamente segnalate e ben visibili. Questo obbligo di visibilità non si estende agli agenti eventualmente presenti, a meno che questi non “facciano parte” della postazione di controllo perché utilizzano manualmente l’attrezzatura, come nel caso del telelaser.
Devono essere segnalati tutti i dispositivi che funzionano da fermi, come autovelox fissi o mobili e telelaser. Sono esclusi i sistemi di rilevamento “a inseguimento”, utilizzati da un’auto o moto in movimento.
La segnalazione può avvenire con cartelli stradali temporanei o permanenti, segnali luminosi a messaggio variabile, oppure dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli. La visibilità può essere assicurata da cartelli con il simbolo dell’autovelox, ma anche, a prescindere dalla loro presenza, dagli agenti accertatori in divisa o da veicoli di servizio muniti di insegne.
I cartelli devono essere di forma rettangolare, con dimensione e colore variabili a seconda del tipo di strada, in conformità con il regolamento attuativo degli articoli 39 e 41 del Codice della strada. Sul pannello deve essere riportata l’iscrizione “controllo elettronico della velocità” oppure “rilevamento elettronico della velocità”, eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia stradale. Non sono più considerati validi i cartelli generici privi dell’indicazione della distanza precisa, secondo l’interpretazione consolidata a seguito del decreto 2024. Non esiste invece alcun obbligo di segnaletica luminosa o intermittente, né di colori particolari per i contenitori o i supporti dei dispositivi.
Le disposizioni ministeriali precisano ulteriori aspetti: quando il rilevamento avviene sul lato opposto al senso di marcia, la postazione va segnalata con un segnale a doppia faccia orientato verso quel lato, oppure con la presenza degli agenti accertatori; se il controllo riguarda entrambi i sensi di marcia, la segnalazione deve avvenire con un segnale a doppia faccia visibile da entrambe le direzioni; le postazioni temporanee vanno presegnalate con segnali temporanei simili a quelli permanenti, oppure con segnali luminosi su veicoli di polizia, mentre i segnali permanenti sono ammessi solo se la postazione è stata oggetto di pianificazione preventiva concordata e il suo impiego su quel tratto non è occasionale, ma frequente e sistematico.
Un Comune che effettua controlli episodici di velocità in una determinata via non può lasciare in quel punto un cartello permanente di segnalazione autovelox: la cartellonistica fissa è ammessa solo quando i controlli su quel tratto sono sistematici e non occasionali.
Nel caso di postazioni che rilevano l’infrazione su veicoli in avvicinamento, come il telelaser, il puntamento deve avvenire entro lo spazio compreso tra il cartello di preavviso e la postazione, e comunque entro uno spazio in cui la postazione sia ben visibile.
Le distanze minime oggi in vigore tra segnale di preavviso e apparecchio sono quelle indicate dal decreto Mit dell’11 aprile 2024: 1 chilometro sulle strade extraurbane, 200 metri sulle urbane di scorrimento, 75 metri sulle altre strade urbane. Le vecchie distanze del regolamento attuativo dell’articolo 39 del Codice della strada, pari a 250 metri su autostrade e strade extraurbane principali, 150 metri su extraurbane secondarie e urbane di scorrimento, 80 metri sulle altre strade, restano di riferimento generale per la segnaletica di prescrizione ordinaria, ma per gli autovelox valgono ora le distanze più ampie fissate dal decreto 2024.
Si dovrebbe evitare che tra il segnale e la postazione vi siano intersezioni che comportino la ripetizione del cartello; se ciò avviene, però, la ripetizione diventa necessaria. Non è invece previsto che vi siano segnali indicanti la “fine” della prescrizione, né la loro ripetizione sul lato sinistro della strada. Per i telelaser, la distanza minima è quella tra il cartello stradale e il punto in cui l’apparecchiatura effettua il rilevamento, a prescindere da dove sia collocata la strumentazione. Sui box che contengono gli apparecchi fissi devono essere collocati cartelli di indicazione; se la postazione è situata sopra il livello della strada, il segnale va apposto sul portale su cui gli apparecchi sono installati.
Su questo tema è rilevante la sentenza della Cassazione penale n. 11131/2009, che ha evidenziato, per alcuni casi calabresi di autovelox nascosti e non segnalati, la possibile rilevanza penale della truffa.
Come funzionano oggi taratura e verifiche di conformità?
Fino al 12 luglio 2026, la sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015 e il decreto ministeriale 13/6/2017 disponevano che gli apparecchi dovessero essere sottoposti a verifiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale, eseguite sulle strade dove erano impiegati, con un certo numero di rilevamenti campione confrontati anche con sistemi ausiliari. Tutta la documentazione, come i verbali di verifica e i certificati di taratura, restava presso gli uffici degli agenti accertatori, mentre sui verbali di contestazione compariva solo un’indicazione sintetica standardizzata.
Il decreto dell’8 giugno 2026, in vigore dal 12 luglio 2026, introduce un sistema strutturato su tre livelli. Il primo riguarda l’omologazione del prototipo: ogni modello deve essere preventivamente verificato dal ministero secondo i requisiti tecnici già descritti, e solo dopo il rilascio del decreto di omologazione il produttore può realizzare gli esemplari da installare su strada.
Il secondo livello riguarda la taratura iniziale e periodica di ogni singolo esemplare: prima della messa in servizio, ciascun apparecchio deve essere tarato da un laboratorio accreditato, e successivamente sottoposto a tarature periodiche almeno annuali. Se la taratura non viene rinnovata entro un anno, il dispositivo va messo fuori servizio; se non viene ripetuta con esito positivo entro tre anni dall’ultima, occorre ripartire da una nuova taratura iniziale completa.
Il terzo livello riguarda i controlli di conformità sulla produzione: i produttori devono possedere la certificazione ISO 9001 per le nuove omologazioni, ed è comunque prevista una verifica a campione, almeno due esemplari e comunque non meno del 5% della produzione annua, con cadenza triennale se il produttore è certificato ISO 9001, altrimenti annuale.
Il decreto impone anche che immagini e rilevazioni siano protette con crittografia e firma digitale, per garantirne autenticità e integrità, e che nelle immagini frontali siano oscurati i volti degli occupanti del veicolo non direttamente interessati dall’infrazione.
Le multe già notificate sono coinvolte da questa riforma?
Il decreto si applica solo alle infrazioni rilevate dal 12 luglio 2026 in poi. Per le infrazioni precedenti, comprese quelle già oggetto di ricorso, resta di riferimento l’orientamento della Cassazione sulla differenza tra approvazione e omologazione: la sanatoria prevista dall’Allegato B non dovrebbe avere effetto retroattivo sui verbali già notificati, anche se non mancano dubbi giuridici, sollevati da alcune associazioni di automobilisti, sulla legittimità stessa di questa equiparazione, dubbi che potrebbero alimentare un nuovo filone di contenzioso.
Un automobilista multato nel 2023 da un apparecchio oggi equiparato a omologato in base all’Allegato B del decreto 2026 può comunque contestare, nell’ambito di un ricorso ancora pendente, che al momento dell’infrazione l’apparecchio non fosse davvero omologato secondo l’interpretazione della Cassazione, poiché la sanatoria non dovrebbe applicarsi retroattivamente.
Chi desidera sapere se l’autovelox nel quale è incappato è regolare può chiedere all’organo che ha emesso il verbale copia della documentazione, come il certificato di omologazione, quello di taratura e i verbali delle verifiche di funzionalità. In alternativa, per gli apparecchi in uso dopo il 12 luglio 2026, si può consultare la piattaforma di censimento nazionale del Mit, attiva dal 2025, che indica se un dispositivo è tra quelli considerati omologati o tra quelli sospesi. Su questa base va poi valutato un eventuale ricorso al giudice di pace o al Prefetto.
Quando la contestazione può essere differita senza obbligo di fermo?
Norme, disposizioni varie e giurisprudenza hanno progressivamente affrancato l’apparecchio autovelox, soprattutto quello omologato per uso automatico, dal generico obbligo di fermo e dalla necessità di presidio da parte delle pattuglie. Questa parte non è stata modificata dai decreti 2024 e 2026, che intervengono su posizionamento, taratura e omologazione, ma non sulle regole procedurali dell’articolo 201 del Codice della strada.
Lo stesso Codice, all’articolo 201, comma 1 bis, elenca i casi in cui la contestazione immediata non è necessaria: la lettera e) riguarda l’accertamento tramite apparecchi direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale, che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari, in pratica gli apparecchi usati manualmente come i telelaser; la lettera f) riguarda l’accertamento con i dispositivi di cui all’articolo 4 del dl 121/2002, in pratica gli autovelox a funzionamento automatico installati su autostrade e strade extraurbane principali, nonché su extraurbane secondarie e urbane segnalate dal Prefetto.
L’articolo 201, comma 1 ter, stabilisce inoltre che per gli apparecchi ad utilizzo automatico non è necessaria la presenza della polizia, stante adeguata omologazione, oggi da intendersi nel senso proprio chiarito dal decreto 2026.
Anche la regola generale secondo cui sul verbale devono essere riportate le motivazioni del mancato fermo conosce alcune deroghe. Nel caso di apparecchio a funzionamento automatico a distanza può bastare la citazione della legge, articolo 201, comma 1 bis, lettera f). Nei casi di utilizzo di apparecchi ad uso manuale, con la presenza dell’agente accertatore, la disciplina dipende dal tipo di strada: per autostrade, strade extraurbane e strade segnalate dal Prefetto non occorre motivare in modo particolare le ragioni del mancato fermo; su altre strade, anche urbane, con la presenza degli accertatori, quando si verifica una delle condizioni previste dall’articolo 201, sul verbale basta l’indicazione delle modalità di effettuazione del servizio di controllo, con frasi riferite all’impossibilità di fermare il veicolo per motivi di sicurezza o in tempo utile, oppure con la citazione dell’articolo 201, comma 1 bis, lettera e), e la descrizione del tipo di controllo effettuato. Nel caso di strade extraurbane secondarie ed urbane segnalate dal Prefetto, la motivazione può anche richiamare il decreto prefettizio che autorizza l’uso del dispositivo su quella strada.
In pratica, la contestazione immediata rimane obbligatoria soltanto per gli autovelox mobili gestiti direttamente dalla polizia sulle strade urbane o locali, e su quelle extraurbane e urbane di scorrimento non segnalate dal Prefetto. In questo caso vale la regola generale per cui sul verbale devono essere riportate le chiare motivazioni dell’eventuale mancato fermo.
Quando avviene il fermo del veicolo e la contestazione immediata, non è necessario sviluppare foto o filmati: questi supporti rappresentano semmai una documentazione ulteriore, ma non indispensabile, ai fini della prova dell’illecito. Il fermo del veicolo può inoltre avvenire da parte di una pattuglia posta successivamente a quella che ha rilevato l’infrazione, con comunicazione via radio delle risultanze dal monitor dell’apparecchiatura; sul verbale devono comunque apparire i nomi degli agenti che hanno effettuato l’accertamento (Cass. n. 15774/2009).
Foto e filmati: quali regole di privacy si applicano?
Le foto o i filmati prodotti dalle apparecchiature non devono mai essere allegati al verbale; se il soggetto multato lo desidera, può comunque visionarli. Queste prove, qualora contengano gli estremi identificativi del veicolo, devono essere conservate dagli organi di polizia stradale secondo le disposizioni sulla privacy, per un periodo coincidente almeno con la definizione dell’accertamento, cioè fino al pagamento della multa o alla conclusione dell’eventuale ricorso o della procedura di riscossione. Queste tutele valgono anche quando le funzioni di sviluppo e stampa sono affidate a ditte private.
Per motivi di privacy, nel caso di rilevazione automatica non si possono effettuare riprese frontali del veicolo che inquadrino il conducente in modo identificabile. Queste riprese sono consentite solo se la rilevazione è effettuata con dispositivi laser e vi è contestazione immediata.
Il decreto dell’8 giugno 2026 ha rafforzato queste tutele, imponendo che, quando riprese frontali sono comunque effettuate, i volti degli occupanti del veicolo non direttamente interessati dall’infrazione vengano oscurati, e che immagini e dati raccolti siano protetti con crittografia e firma digitale per garantirne autenticità e integrità.
A cosa servono i pannelli luminosi che indicano la velocità in tempo reale?
Tra i segnali stradali rientrano anche i pannelli luminosi che rilevano la velocità del veicolo in tempo reale, al momento del transito. Il ministero dell’Interno, con la circolare del 12 agosto 2010, ha chiarito che questi pannelli non possono essere utilizzati come strumento per l’accertamento delle violazioni, ma hanno unicamente uno scopo indicativo, volto a sensibilizzare il conducente sulla propria velocità istantanea.
Come ci si difende da un autovelox irregolare o “indagato”?
Le cronache hanno più volte evidenziato casi di irregolarità legate agli apparecchi autovelox. In alcuni casi si è trattato di indagini per presunte irregolarità negli appalti tra ditte fornitrici e enti comunali; in altri, gli apparecchi sequestrati non erano conformi alle norme o alle autorizzazioni ministeriali, erano installati dove non potevano esserlo, erano usati in maniera irregolare, oppure erano nascosti e non segnalati.
I casi vanno valutati in modo specifico, eventualmente con l’aiuto di comitati o associazioni locali. Come regola generale, se l’apparecchio che ha rilevato l’infrazione rientra tra quelli oggetto di indagine, oppure risulta tra gli 850 dispositivi sospesi dal 12 luglio 2026 perché privi di omologazione, è possibile presentare ricorso al giudice di pace o al Prefetto, se non si è ancora pagato e se non sono decorsi i termini per contestare: 30 giorni per il ricorso al giudice di pace, 60 giorni per quello al Prefetto, dalla data di notifica.
Un automobilista che scopre, consultando la piattaforma di censimento nazionale del Mit, che il dispositivo che lo ha multato risulta tra quelli sospesi per mancanza di omologazione, e che si trova ancora entro i 60 giorni dalla notifica, può presentare ricorso al Prefetto facendo valere questo specifico vizio.
Se i termini sono già decorsi, la contestazione diventa più difficile, perché il verbale non è più impugnabile per legge. In questi casi occorrerebbe attendere la conclusione delle eventuali indagini penali e valutare la costituzione di parte civile nel processo, con lo scopo di ottenere il risarcimento del danno, tenendo nel frattempo sott’occhio le iniziative locali, comprese quelle dell’amministrazione comunale, e la piattaforma di censimento nazionale del Mit.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Angelo Greco
Source link









