La Cassazione con l’ordinanza n. 12638/2026 chiarisce che i pagamenti di beni e servizi sono esenti dalla revoca solo se effettuati nei “termini d’uso” — cioè rispettando una prassi condivisa tra le parti. Il ritardo sistematico non crea automaticamente nuovi termini d’uso: serve una vera modifica concordata del rapporto commerciale.
Un fornitore ha sempre aspettato tre mesi per essere pagato dall’impresa che poi è fallita. I ritardi erano sistematici, i solleciti frequenti. Quando arriva il curatore fallimentare, il fornitore sostiene che quei pagamenti tardivi erano ormai la prassi consolidata — i “termini d’uso” del rapporto — e quindi non possono essere revocati. Ha ragione?
La risposta alla domanda su se i pagamenti in ritardo di beni e servizi possano essere revocati dal curatore è sì — a meno che non si dimostri che il ritardo non era un inadempimento ma una prassi condivisa e accettata da entrambe le parti come nuova scadenza contrattuale. La Cassazione, con l’ordinanza n. 12638 del 5 maggio 2026, fissa il confine con precisione e lo applica con rigore.
La norma: l’esenzione per i pagamenti nei “termini d’uso”
L’art. 67, comma 3, lettera a) della legge fallimentare prevede che non siano soggetti all’azione revocatoria “i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso”. È una delle esenzioni oggettive dalla revocatoria: quando le condizioni sono rispettate, l’esonero opera a prescindere dalla conoscenza dello stato di insolvenza del debitore.
Ma cosa significa “nei termini d’uso”? È su questo punto che si concentra la sentenza.
La tesi dei creditori e perché è stata respinta
I creditori dell’impresa fallita sostenevano una tesi apparentemente logica: i ritardi nei pagamenti erano sistematici, i solleciti erano frequenti e regolari, e questo schema ripetuto aveva creato una prassi commerciale che definiva i termini effettivi del rapporto. In altri termini, se tutti sapevano che si pagava con tre mesi di ritardo, quel ritardo era diventato il nuovo “termine d’uso” e i pagamenti dovevano ritenersi esenti dalla revocatoria.
La Cassazione respinge questa tesi con un ragionamento preciso che parte dalla distinzione tra inadempimento e modifica condivisa del rapporto.
Il pagamento effettuato in ritardo rispetto alla scadenza contrattuale è un inadempimento — non un esatto adempimento, e non può corrispondere ai termini d’uso. Il fatto che i ritardi siano reiterati e sistematici non li trasforma automaticamente in una prassi legittima. La reiterazione di un comportamento scorretto non lo rende corretto.
Quando scatta l’esenzione: la prassi condivisa
Perché il pagamento tardivo rientri nell’esenzione, è necessario qualcosa di più di una semplice tolleranza del creditore. Occorre che sia sopravvenuta una prassi condivisa nell’esecuzione del rapporto commerciale — una modifica di fatto, ma effettiva e consensuale, dei termini originari — tale per cui si possa affermare che i pagamenti non erano “in ritardo” rispetto ai nuovi termini concordati, ma “tempestivi” rispetto a una scadenza diversa da quella contrattuale originaria.
In pratica: se le parti, nel corso del rapporto, hanno esplicitamente o implicitamente concordato che il pagamento avviene a novanta giorni invece che a trenta, e questa modifica è riconoscibile come accordo condiviso e non come mera tolleranza unilaterale del creditore, allora il pagamento a novanta giorni è puntuale — e l’esenzione opera.
Se invece il creditore sollecitava continuamente il pagamento, protestava i ritardi, inviava diffide — anche solo formalmente — non si può dire che avesse accettato i nuovi termini come propria scadenza contrattuale. La tolleranza passiva non equivale a modifica del contratto.
La coerenza con il carattere oggettivo dell’esonero
La Cassazione sottolinea che questa interpretazione è coerente con la natura oggettiva dell’esenzione. Quando i presupposti della lettera a) sono soddisfatti — pagamento nell’esercizio dell’attività d’impresa, nei termini d’uso — l’esonero opera automaticamente, senza necessità di verificare se il creditore conoscesse o meno lo stato di insolvenza del debitore. La conoscenza dell’insolvenza è irrilevante.
Proprio per questo i presupposti vanno verificati con rigore: l’esonero è un’eccezione alla revocatoria, e le eccezioni — come afferma la Cassazione richiamando il principio già espresso per le retribuzioni — si applicano secondo la loro lettera, senza estensioni analogiche.
Se l’esonero non opera: la revocatoria ordinaria rimane possibile
Quando il pagamento tardivo non rientra nell’esenzione della lettera a) — perché il ritardo era un inadempimento e non una prassi condivisa — il curatore può comunque valutare se proporre l’azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 67, comma 1 e 2, della legge fallimentare.
In questo caso, però, le regole cambiano: la revocatoria non è più oggettiva. Il curatore deve dimostrare la consapevolezza del creditore dello stato di insolvenza del debitore, oppure il creditore deve dimostrare di non averla avuta.
In questo contesto, la storia dei ritardi sistematici e della tolleranza del creditore non è più irrilevante: diventa un elemento probatorio che il giudice può valutare per stabilire se il creditore sapesse o dovesse sapere che il debitore era insolvente. Un fornitore che incassava sempre in ritardo, sollecitava continuamente e riceveva risposte evasive ha elementi per sapere che qualcosa non andava — e questo può incidere sull’esito dell’azione revocatoria ordinaria.
Il contrasto con la sentenza sulle retribuzioni: due regimi a confronto
Letta insieme alla sentenza n. 12715/2026 sulle retribuzioni dei lavoratori, la sentenza n. 12638/2026 chiarisce la logica complessiva del sistema.
Per i pagamenti ai lavoratori — lettera f) dell’art. 67, comma 3 — l’esenzione è assoluta: nessuna condizione, nessun limite temporale, nessuna verifica. Il diritto alla retribuzione ha rango costituzionale e prevale senza condizioni.
Per i pagamenti di beni e servizi — lettera a) dello stesso comma — l’esenzione esiste ma è condizionata: richiede il rispetto dei termini d’uso, che devono corrispondere a una prassi commerciale reale e condivisa, non a una mera tolleranza unilaterale dei ritardi. Quando il legislatore ha voluto introdurre condizioni, le ha scritte — e vanno applicate con rigore.
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Angelo Greco
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