cos’è e come funziona contro la violenza sulle donne?


L’ammonimento del questore è una misura preventiva amministrativa che consente di fermare comportamenti persecutori o violenti prima che degenerino. Non è una condanna penale ma un avvertimento formale con effetti concreti: se la persona ammonita continua, le pene aumentano e il reato diventa perseguibile d’ufficio. In dieci anni gli ammonimenti sono passati da 400 a oltre 6.000 l’anno.

Una donna riceve messaggi minacciosi dall’ex compagno. Un’altra viene pedinata ogni giorno sotto casa. Una terza scopre che il partner ha diffuso sue foto intime. Non hanno ancora presentato querela, ma la situazione è già intollerabile. Cosa possono fare subito, senza aspettare i tempi di un procedimento penale?

La risposta alla domanda su cos’è e come funziona l’ammonimento del questore è che si tratta di uno strumento di prevenzione amministrativa — non una condanna, non una misura cautelare penale, ma un avvertimento formale e ufficiale che lo Stato rivolge a chi tiene comportamenti pericolosi, intimandogli di smettere. Uno strumento che negli ultimi anni è diventato sempre più usato: dai 400 provvedimenti del 2015 ai oltre 6.000 del 2025, con un balzo che riflette sia la crescita delle denunce sia il rafforzamento normativo operato dal Codice Rosso del 2019 e dalla L. n. 168/2023.

Cos’è l’ammonimento: un avvertimento formale, non una condanna

L’ammonimento del questore è una misura di prevenzione amministrativa: non è un procedimento penale, non lascia precedenti nel casellario giudiziario, non è una sanzione in senso stretto. È un atto con cui il questore — massima autorità di pubblica sicurezza della provincia — intima formalmente a una persona di cessare immediatamente comportamenti pericolosi nei confronti di un’altra.

Nasce come strumento contro lo stalking e nel 2013, con il D.L. n. 93, è stato esteso alla violenza domestica. Il Codice Rosso — L. n. 69/2019 — e la legge Roccella — L. n. 168/2023 — ne hanno ampliato il campo di applicazione e rafforzato gli effetti, includendo anche minacce, violazioni di domicilio e revenge porn (diffusione illecita di immagini intime).

In quali casi si può richiedere

L’ammonimento è lo strumento giusto in presenza di comportamenti ripetuti e persecutori che non hanno ancora portato a una querela formale, oppure quando la vittima vuole una protezione immediata senza necessariamente avviare un procedimento penale.

I casi tipici riguardano: atti persecutori — stalking — con telefonate continue, messaggi ossessivi, pedinamenti, appostamenti sotto casa o al lavoro, campagne di molestie online; diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite— il cosiddetto revenge porn; violenza domestica con percosse, minacce, lesioni, violazioni di domicilio; minacce graviripetute nel tempo.

Non servono “prove perfette”. Bastano elementi seri e documentati — messaggi, email, screenshot, certificati medici, testimoni, referti del pronto soccorso — che consentano al questore di valutare che la condotta è ripetuta e potenzialmente pericolosa.

L’ammonimento non è invece lo strumento adatto se la vittima ha già presentato querela per gli stessi fatti: in quel caso il procedimento penale è già avviato e la tutela si sposta in quella sede.

Come funziona la procedura

La vittima si rivolge alla polizia di Stato o ai carabinieri e presenta una richiesta scritta al questore — oppure può farlo il suo avvocato. La richiesta deve descrivere cronologicamente gli episodi, indicare date, luoghi ed eventuali testimoni, allegare tutta la documentazione disponibile.

La novità introdotta dalla legge Roccella è importante: l’ammonimento può essere disposto anche su segnalazione di terzi— vicini di casa, sanitari, operatori sociali — senza necessità che sia la vittima a chiederlo direttamente. Questo consente di intervenire anche quando la vittima è in una situazione di dipendenza psicologica o economica che le impedisce di agire autonomamente.

L’ufficio del questore raccoglie informazioni, può sentire la persona segnalata e altre persone informate sui fatti, e valuta se la condotta è effettivamente pericolosa. Il procedimento è rapido: per ragioni di urgenza, spesso l’interessato non viene avvisato in anticipo. L’ammonimento gli viene notificato per iscritto, con una motivazione che spiega quali condotte sono ritenute gravi e gli intima di cessarle immediatamente.

Gli effetti concreti: cosa cambia dopo l’ammonimento

Per la persona ammonita, gli effetti sono significativi anche se non si tratta di una condanna.

Riceve un ordine formale di cessare ogni comportamento molesto, minaccioso o persecutorio. Se nonostante l’ammonimento continua con gli stessi comportamenti, le conseguenze penali diventano più severe: le pene previste per stalking e revenge porn aumentano, e soprattutto il reato diventa perseguibile d’ufficio — la procura può procedere anche senza querela della vittima, o anche se la vittima ritira la querela già presentata. L’ammonimento, insomma, toglie alla persona violenta la leva del condizionamento sulla vittima: non può più minacciarla di farle del male se lei ritira la denuncia, perché lo Stato può comunque procedere.

Per la vittima, l’ammonimento crea un “precedente” ufficiale che sarà valutato se in futuro si renderanno necessarie misure più incisive. Può scoraggiare l’autore dal proseguire. Documenta che il comportamento era noto alle autorità. E accelera l’eventuale adozione di misure cautelari penali — divieto di avvicinamento, allontanamento dalla casa familiare — se la situazione dovesse aggravarsi.

Il rapporto con la denuncia-querela e le misure cautelari

L’ammonimento e la querela non si escludono: sono due strumenti paralleli che possono essere usati insieme o in sequenza.

L’ammonimento è più rapido e non richiede l’avvio di un procedimento penale. La querela apre un procedimento penale formale e consente al giudice di disporre misure cautelari — divieto di avvicinamento, obbligo di allontanamento dalla casa familiare, arresti domiciliari nei casi più gravi — previste dal codice di procedura penale per la violenza domestica e di genere.

Se i comportamenti sono già molto gravi — violenza fisica, violenza sessuale, lesioni — o se l’ammonimento non è sufficiente a fermare la persona, è opportuno presentare querela e rivolgersi a un avvocato o a un centro antiviolenza, che possono assistere la vittima nella richiesta di misure urgenti.

I numeri: dieci anni di ammonimenti

Il dato quantitativo restituisce la portata del fenomeno. Dai 400 ammonimenti del 2015 ai 2.584 del 2023, fino ai 5.986 del 2024 — quasi raddoppiati in un solo anno per effetto della legge Roccella — e all’ulteriore aumento del 5% nel 2025.

La curva ascendente riflette due fenomeni paralleli: da un lato, la maggiore capacità del sistema di intervenire tempestivamente; dall’altro, una crescente propensione delle donne a denunciare situazioni di violenza che in passato venivano taciute. Non è ancora possibile stabilire con certezza se ci sia stato un aumento reale della violenza o una maggiore emersione del “sommerso”.

Un dato è però chiaro: intercettare i “reati spia” — stalking, percosse, minacce, lesioni — aiuta a prevenire l’escalation verso forme di violenza più gravi. Gli omicidi di donne in Italia sono diminuiti del 33% negli ultimi dieci anni: nel 2025 le vittime di genere femminile sono scese da 119 a 97, con un calo del 18,5%. La maggior parte degli omicidi di donne — 85 su 97 nel 2025 — avviene per mano di partner, ex partner o in ambito familiare. Intervenire prima che si arrivi a quel punto è esattamente la funzione dell’ammonimento.




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 Angelo Greco

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