Un creditore, in generale, può rifiutare un pagamento che non corrisponde a quanto preteso. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è obbligata per legge ad accettare pagamenti parziali.
Un contribuente ha un debito con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e può, o vuole, pagare solo una parte di quanto dovuto, anziché l’intero importo. Il creditore può rifiutare quei soldi e pretendere tutto subito? E la risposta cambia se il creditore non è il Fisco ma un privato — un fornitore, una banca, un condominio?
La domanda che molti debitori si pongono quando non riescono a pagare l’intero importo dovuto è se un creditore possa rifiutare un pagamento parziale: la risposta dipende dalla natura del creditore e dal tipo di rapporto obbligatorio. La regola generale del codice civile dà ragione al creditore — può rifiutare. Ma esistono eccezioni importanti: per la riscossione fiscale la legge impone l’obbligo di accettare i pagamenti parziali. E i principi di buona fede e correttezza temperano il diritto di rifiuto anche nei rapporti privati.
La regola generale: il creditore può rifiutare
L’art. 1181 cod. civ. stabilisce che il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile — come una somma di denaro — salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente. La logica è che il creditore ha diritto di ricevere l’intera prestazione a cui ha diritto, e non può essere costretto ad accontentarsi di meno.
Questo significa che, in un rapporto privato ordinario, il fornitore che vanta un credito di 10.000 euro può legittimamente rifiutare un assegno da 3.000 euro e pretendere il pagamento integrale. Il debitore che offre meno del dovuto non può lamentarsi del rifiuto.
L’eccezione per la riscossione fiscale: obbligo di accettare
La legge speciale deroga al principio generale del codice civile. L’art. 31 del Dpr n. 602 del 1973 stabilisce che l’agente della riscossione — oggi l’Agenzia delle Entrate-Riscossione — non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute né pagamenti in acconto per rate non ancora scadute.
Per il Fisco la risposta è quindi netta: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è obbligata ad accettare i versamenti parziali del contribuente. Non può rifiutarli sostenendo di voler ricevere tutto subito.
Lo stesso articolo disciplina anche l’ordine di imputazione dei pagamenti parziali — come il versamento viene distribuito tra imposta, sanzioni e interessi.
La rateizzazione: facoltà del Fisco, non diritto assoluto del contribuente
Diverso è il discorso sulla rateizzazione formalizzata. L’art. 19 del Dpr n. 602 del 1973 — ora trasfuso nell’art. 105 del d.lgs. n. 33 del 2025 — consente al contribuente in temporanea difficoltà economica di chiedere un piano di pagamento dilazionato. Ma la concessione del piano è una facoltà discrezionale dell’ente della riscossione, non un diritto assoluto del contribuente.
Per debiti fino a 120.000 euro la rateizzazione viene concessa in modo semplificato. Per importi superiori occorre documentare la situazione di difficoltà. In ogni caso l’ente deve motivare l’eventuale diniego, e la giurisprudenza ha confermato il carattere discrezionale di questo potere (CGT Benevento n. 1125/2024; CGT Milano n. 1400/2022).
Una volta concesso il piano, il creditore non può pretendere l’intera prestazione prima della scadenza delle singole rate, in applicazione dell’art. 1185 cod. civ. (CGT Salerno n. 6848/2025). La presentazione dell’istanza sospende i termini di prescrizione e impedisce l’avvio di nuove procedure esecutive, ma non rende il credito inesigibile fino all’accoglimento del piano (Tribunale Napoli n. 4308/2024).
Il ravvedimento operoso parziale: un diritto del contribuente
Un istituto diverso è il ravvedimento operoso parziale, introdotto dall’art. 13-bis del d.lgs. n. 472 del 1997 con efficacia retroattiva. La Cassazione ha chiarito che il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalla legge (Cass. civ. n. 26523/2021).
Questo significa che il contribuente può regolarizzare la propria posizione in modo parziale — pagando una quota dell’imposta dovuta con le relative sanzioni e interessi ridotti — senza dover necessariamente saldare tutto in una volta. Il Fisco non può rifiutare questo versamento parziale se effettuato nei termini e nelle modalità previste.
I principi di buona fede: limite al diritto di rifiuto anche nel privato
Anche nei rapporti privati il diritto del creditore di rifiutare un pagamento parziale non è assoluto. I principi di correttezza e buona fede dell’art. 1175 cod. civ. temperano questo diritto. In alcuni casi, pretendere l’adempimento integrale e immediato può configurare un abuso del diritto — quando le modalità di richiesta compromettono le esigenze primarie di vita del debitore o la sua capacità produttiva.
Il TAR Lazio ha evidenziato che la pretesa creditoria di una Pubblica Amministrazione può essere considerata inesigibile se non conforme a buona fede, e che in tali circostanze il creditore potrebbe essere tenuto a concedere una rateizzazione per non ledere interessi di valore preminente (TAR Lazio n. 1085/2024).
Una distinzione importante: il frazionamento del credito da parte del creditore
Non va confusa la facoltà del debitore di pagare in modo parziale con il divieto — per il creditore — di frazionare un credito unitario in più domande giudiziali. La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23726 del 2007, ha stabilito che il creditore non può scindere un unico rapporto obbligatorio in plurime richieste di adempimento per sua esclusiva utilità, perché questo viola i principi di correttezza, buona fede e del giusto processo, traducendosi in un abuso degli strumenti processuali (Cass. civ. n. 24915/2021; n. 3643/2024; Tribunale Lecce n. 825/2025).
I due piani — il diritto del debitore di pagare parzialmente e il divieto del creditore di frazionare la sua pretesa — sono distinti e non interferiscono tra loro (Corte d’Appello Napoli n. 2690/2023).
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Angelo Greco
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