Una rassegna delle pronunce più recenti su controversie agrarie, consulenza tecnica preventiva, mediazione obbligatoria, arbitrato rituale e irrituale: principi operativi per avvocati e parti su quando la procedura è valida e quando produce conseguenze processuali gravi.
Chi solleva l’eccezione di mancata mediazione in un’opposizione a decreto ingiuntivo e poi non partecipa alla procedura che ha costretto l’altra parte ad attivare, commette un abuso del processo sanzionabile con una condanna aggiuntiva. Chi comunica la domanda di mediazione al difensore dell’altra parte invece che alla parte personalmente non ha validamente esperito la procedura, e il giudizio diventa improcedibile. Chi non sa se la clausola arbitrale del contratto è rituale o irrituale, deve propendere per il primo tipo. Chi contesta l’estraneità del designatore degli arbitri invocando una “neutralità ideologica” non trova accoglimento.
A questo punto la domanda riguarda tutti i professionisti che gestiscono procedimenti ADR — avvocati, mediatori, arbitri, consulenti — e le parti coinvolte in controversie civili: mediazione, arbitrato e ADR: cosa dicono le ultime sentenze dei tribunali italiani? Una selezione delle pronunce più recenti offre un panorama aggiornato sui principi operativi che governano gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.
In materia agraria, serve il tentativo di conciliazione prima della riassunzione davanti al giudice competente?
No. Il Tribunale di Crotone, con l’ordinanza n. 1797 del 26 maggio 2026, riafferma un principio consolidato in materia di contratti agrari: se una domanda è stata inizialmente proposta davanti a un giudice incompetente, non deve essere preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione in sede stragiudiziale nemmeno prima della riassunzione davanti alla sezione specializzata agraria competente.
Il caso riguardava una pronuncia di incompetenza per materia del tribunale ordinario, adottata a seguito dell’eccezione riconvenzionale della parte convenuta, con rinvio alla sezione specializzata agraria. Il giudice ha escluso la necessità di esperire il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 150/2011 prima della riassunzione.
Il fondamento logico è coerente: il tentativo di conciliazione ha senso come condizione di procedibilità della domanda originaria, non come adempimento aggiuntivo che si ripete ogni volta che il giudizio cambia sede per ragioni di competenza. La giurisprudenza di legittimità richiamata dalla pronuncia — Cassazione n. 17011/2015 e Cassazione n. 19056/2003 — conferma questa interpretazione. Riferimenti: legge n. 203/1982, art. 46; D.Lgs. n. 150/2011, art. 11.
Quando è ammissibile la consulenza tecnica preventiva per la composizione della lite?
Il Tribunale di Reggio Emilia, con l’ordinanza n. 1195 del 12 giugno 2026, chiarisce i presupposti di ammissibilità della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite prevista dall’art. 696-bis cod. proc. civ.
Il criterio decisivo non è la contestazione o meno dell’an debeatur in senso formale — sarebbe troppo facile per la parte resistente rendere inammissibile il procedimento con contestazioni meramente strumentali o dilatorie. Il criterio corretto è una prognosi probabilistica ex ante: occorre valutare se l’accertamento tecnico possa risultare idoneo a offrire validi elementi per la composizione stragiudiziale, attraverso la risoluzione di questioni di fatto di natura tecnica relative sia all’an che al quantum.
La CTU non può invece essere disposta quando l’an debeatur dipenda da complesse questioni giuridiche non demandabili a un consulente tecnico, o da fatti contestati che devono essere provati nel corso del giudizio ordinario.
Nel caso concreto — un appalto di lavori condominiali — il ricorso è stato rigettato perché l’accertamento dei vizi lamentati dal condominio committente investiva entrambe le fatture in contestazione, le questioni di fatto e di diritto erano complesse, e c’era già un giudizio pendente tra le stesse parti. In quelle condizioni, la CTU preventiva non avrebbe potuto facilitare una soluzione conciliativa. Riferimento: art. 696-bis cod. proc. civ.
Chi solleva l’eccezione di mancata mediazione e poi non partecipa alla procedura commette un abuso del processo?
Sì. Il Tribunale di Lodi, con la sentenza n. 255 del 12 giugno 2026, affronta una delle situazioni più scorrette che si verificano nella pratica della mediazione obbligatoria: l’opponente in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che eccepisce il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, costringendo l’opposto ad attivarla, e poi non si presenta alla procedura.
La pronuncia qualifica questa condotta come abuso del processo e la sanziona con una condanna a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. Nel caso concreto — una controversia in materia di contratti bancari — il giudice ha condannato l’opponente soccombente al pagamento di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 12-bis del D.Lgs. 28/2010, più un’ulteriore somma liquidata in via equitativa a favore dell’opposto e della Cassa delle ammende, tenendo conto della gravità dell’abuso e delle ripercussioni sulla durata del giudizio.
Il ragionamento è lineare e merita attenzione: chi solleva l’eccezione di mancata mediazione usa uno strumento processuale legittimo, ma se poi non partecipa alla procedura che ha imposto all’altra parte di attivare, usa quello stesso strumento in modo contrario alla sua funzione. La mediazione non è un adempimento formale da esperire sulla carta: è una procedura che richiede la partecipazione effettiva delle parti. Riferimenti: D.Lgs. n. 28/2010, artt. 5, 5-bis e 12-bis; art. 96 cod. proc. civ.
Come si distingue l’arbitrato rituale dall’irrituale quando la clausola non è chiara?
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 9882 del 12 giugno 2026, riafferma il principio interpretativo da seguire in caso di dubbio sulla natura dell’arbitrato previsto in una clausola contrattuale o statutaria: nel dubbio tra arbitrato rituale e irrituale, si deve propendere per il primo.
La ragione è nel carattere eccezionale dell’arbitrato irrituale: la regola generale del nostro ordinamento è che il lodo abbia efficacia di sentenza giudiziaria — come avviene nell’arbitrato rituale. L’arbitrato irrituale, in cui il lodo ha natura di determinazione contrattuale e non di sentenza, è una deroga a questa regola, e come tale richiede una chiara manifestazione di volontà delle parti.
Nel caso concreto, la clausola statutaria prevedeva testualmente che il Collegio arbitrale avrebbe deciso “in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura anche dall’obbligo del deposito del lodo”. Nonostante la presenza dell’espressione “come arbitro irrituale”, il Tribunale ha ritenuto di indubbia natura irrituale la clausola — concludendo che in quel caso il riferimento era sufficientemente esplicito da escludere il dubbio. Il principio opera quindi quando l’indicazione nella clausola è ambigua, non quando è esplicita. Riferimenti: artt. 808, 808-ter e 838-bis cod. proc. civ.; Cassazione n. 6909/2015.
Chi è il “soggetto estraneo alla società” che può nominare gli arbitri nell’arbitrato societario?
La stessa sentenza n. 9882/2026 del Tribunale di Napoli affronta un secondo profilo rilevante: la portata del requisito di estraneità alla società previsto dall’art. 838-bis, comma 2, cod. proc. civ. per il soggetto a cui viene conferito il potere di nomina degli arbitri nell’arbitrato societario irrituale.
La norma prevede, a pena di nullità della clausola, che il potere di nomina di tutti gli arbitri sia conferito a un “soggetto estraneo alla società”. La ratio è chiara: evitare che soci, amministratori o organi di controllo possano condizionare la scelta degli arbitri, compromettendo l’indipendenza del procedimento.
Il Tribunale chiarisce però che questo concetto di estraneità ha un confine: non può espandersi fino a richiedere una neutralità ideologica del designatore degli arbitri — una condizione “difficilmente riconoscibile ed eccessivamente enfatizzante il ruolo che è pur sempre quello di mero designatore”. Il designatore deve essere estraneo all’organizzazione sociale, non neutro rispetto a qualsiasi interesse economico o professionale.
Nel caso concreto, il Presidente della Camera di Commercio era stato indicato come designatore nella clausola statutaria. L’attore contestava la sua estraneità sostenendo che la Camera di Commercio rappresentasse gli interessi delle imprese iscritte, tra cui la società stessa. Il Tribunale ha respinto l’eccezione: il Presidente della Camera di Commercio è estraneo all’organizzazione sociale nei termini richiesti dalla norma, e la sua eventuale vicinanza agli interessi imprenditoriali in generale non equivale alla mancanza di estraneità rispetto alla specifica società. Riferimento: art. 838-bis cod. proc. civ.; Cassazione n. 22764/2022.
La mediazione è validamente esperita se la comunicazione va al difensore e non alla parte personalmente?
No. Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza n. 1688 del 12 giugno 2026, affronta un problema pratico frequente nella gestione della mediazione obbligatoria esperita in corso di causa: la comunicazione della domanda di mediazione effettuata al difensore costituito invece che alla parte personalmente.
Il principio affermato è netto: il D.Lgs. 28/2010 non contempla in alcuna sua parte la possibilità di notificare la domanda al procuratore legale costituito in giudizio. È necessario che l’atto sia portato a conoscenza del diretto interessato — la parte — perché la mediazione richiede la partecipazione personale delle parti, non dei loro rappresentanti processuali.
Nel caso concreto, la comunicazione era stata inoltrata al solo difensore costituito, il quale era munito di una procura alle liti priva di un’elezione di domicilio anche per la specifica fase stragiudiziale della mediazione. Il Tribunale ha accolto l’eccezione degli opponenti, dichiarato improcedibile il giudizio e revocato il decreto ingiuntivo.
La pronuncia sottolinea anche un principio più ampio: il giudice è chiamato non solo a verificare che le parti abbiano formalmente esperito il tentativo nei termini, ma anche a valutarne il contenuto in relazione all’effettività e alla reale partecipazione al primo incontro delle parti legittimate. L’attivazione della mediazione non può ridursi a un mero adempimento formale: deve essere strumentale a una reale possibilità di risoluzione sostanziale della controversia. Riferimenti: D.Lgs. n. 28/2010, artt. 5 e 8; art. 83 cod. proc. civ.
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Angelo Greco
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