nuove regole per etichette e influencer


Approvata in via definitiva la legge sulle vendite solidali. Obbligo di trasparenza su importi e destinatari per aziende e influencer. Multe fino a 50mila euro.

Chiunque venda un prodotto associandolo a una causa solidale ha l’obbligo di dichiarare esattamente quanti soldi andranno in donazione. La legge sulla beneficenza (A.S. 1864), approvata in via definitiva dal Senato il 16 giugno, impone a produttori, venditori e professionisti di abbandonare le diciture generiche. Da un singolo caso giudiziario legato a prodotti dolciari griffati, il legislatore ha tratto un principio universale: la trasparenza commerciale deve essere totale. Il consumatore non può essere indotto all’acquisto da una vaga promessa di aiuto umanitario, ma ha il diritto di conoscere preventivamente l’importo reale destinato alle iniziative solidaristiche.

Gli enti ammessi alle iniziative

L’articolo 1 del provvedimento delimita con esattezza il perimetro dei soggetti meritori che possono beneficiare di queste raccolte fondi collegate agli acquisti. La mappa legislativa ricalca in gran parte le normative fiscali già in vigore (articoli 10 e 100 del Testo unico delle imposte sui redditi). Tra i destinatari figurano organizzazioni non governative, l’Istituto centrale per il sostentamento del clero, confessioni religiose dotate di intesa, università ed enti di ricerca pubblici.

La norma include le fondazioni a tutela del patrimonio artistico, gli enti del Terzo settore e le onlus attive in specifici comparti: ricerca scientifica e sanitaria, spettacolo, tutela ambientale, gestione di parchi, iniziative umanitarie in nazioni extra OCSE e sistema scolastico. Rimangono totalmente esclusi da questa specifica disciplina gli enti non commerciali che non presentano alcuna partecipazione, diretta o indiretta, da parte dei venditori o dei produttori. Questa netta separazione garantisce che le ordinarie raccolte fondi gestite in autonomia dal Terzo settore o dagli enti religiosi continuino a operare sotto le proprie regole originarie, senza subire aggravi burocratici.

Gli obblighi informativi al consumatore

L’architettura della legge, disciplinata all’articolo 2, poggia sul diritto a un’informazione adeguata. Quando una quota del prezzo finanzia uno dei soggetti sopra elencati, l’impresa deve comunicare all’acquirente tre parametri precisi:

  • l’identità esatta del beneficiario dei proventi;

  • la finalità specifica per cui la somma verrà utilizzata;

  • la percentuale del prezzo di vendita, o l’importo per singola unità, che sarà materialmente devoluta;

I dettagli informativi non devono per forza essere stampati in via definitiva sulla confezione del bene. Il legislatore, per evitare una procedura di infrazione europea simile a quella sorta in materia di “shrinkflation” (ritenuta troppo onerosa per le aziende di piccole dimensioni), ha introdotto una flessibilità operativa. Le informazioni possono essere rese note tramite adesivi, targhette cartacee o espositori nei punti vendita, purché il messaggio risulti graficamente evidente, semplice e inequivocabile. La stessa trasparenza è pretesa in ogni forma di pubblicità e comunicazione commerciale, compresa quella veicolata su internet.

La comunicazione preventiva all’antitrust

L’articolo 3 stravolge le normali dinamiche di controllo dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), trasformando il suo intervento da un’azione repressiva a posteriori a un filtro di natura preventiva e documentale. Almeno quindici giorni prima di immettere il prodotto sul mercato, l’operatore economico deve inviare all’Agcm una segnalazione contenente:

  • l’indicazione del soggetto beneficiario;

  • le finalità della donazione;

  • la quota o l’importo esatto da devolvere;

  • il lasso di tempo previsto per eseguire il versamento;

Terminata l’operazione commerciale, l’azienda ha a disposizione tre mesi di tempo dalla scadenza dichiarata per inviare all’Autorità la documentazione che attesti l’effettiva esecuzione del bonifico.

Sanzioni e poteri dell’autorità

L’apparato punitivo, strutturato nell’articolo 4, affida all’Agcm l’intero pacchetto sanzionatorio. Le multe amministrative per chi viola gli obblighi informativi o omette le comunicazioni preventive variano da un minimo di 5.000 a un massimo di 50.000 euro. Il quadro cambia radicalmente se la condotta illecita sfocia in una pratica commerciale scorretta (sanzionabile dal Codice del consumo fino a 10 milioni di euro) o se il fatto costituisce reato, casistiche che attivano normative ben più aspre.

L’Autorità calibra l’entità della multa basandosi sul prezzo di listino del bene e sui volumi di vendita, garantendo proporzionalità rispetto al fatturato generato. I provvedimenti di condanna finiscono nel bollettino settimanale dell’Agcm. Scatta inoltre l’obbligo per il trasgressore di pubblicizzare la sanzione subita a proprie spese, utilizzando testate giornalistiche, siti web o canali social. Ignorare quest’ultimo ordine di pubblicazione genera in automatico una seconda sanzione, sempre compresa tra 5.000 e 50.000 euro.

Il raggio d’azione per gli influencer

Il testo interviene direttamente sulle moderne dinamiche promozionali online. L’obbligo di dichiarare i fini solidali si estende a tutti i soggetti che utilizzano l’influencer marketing sui social media, indipendentemente dalla natura del compenso ricevuto (denaro contante, fornitura di merci, servizi o utilità di altro genere).

Il settore dell’influencer marketing in Italia Dati e riferimenti normativi
Codice Ateco specifico 73.11.03 (in vigore da aprile 2025)
Imprese registrate a fine 2025 334 (prevalentemente ditte individuali)
Operatori stimati (Tagliacarne) Circa 380 unità totali
Quadro regolatorio nazionale Delibera Agcom 197/25/CONS

Nonostante manchi ancora una definizione legislativa granitica della figura dell’influencer, il settore è ormai inquadrato dalla comunicazione europea 2021/C 526/01 e dalle linee guida dell’Agcom. Quest’ultima, supportata da un Tavolo tecnico permanente e dall’Istituto di autodisciplina pubblicitaria, applica a questi professionisti le regole del Testo unico dei servizi di media audiovisivi.

Irretroattività e uso delle sanzioni

Le disposizioni, come sancito dall’articolo 5, non hanno alcun effetto retroattivo e non colpiscono le campagne promozionali o le vendite già in essere al momento dell’entrata in vigore del provvedimento. Dal punto di vista della finanza pubblica (articolo 6), l’Agcm assorbirà le nuove incombenze di controllo sfruttando i fondi e le risorse umane già in dotazione.

Un elemento qualificante della riforma riguarda il reimpiego del denaro incassato tramite l’attività sanzionatoria. La metà esatta degli importi versati dai trasgressori verrà riutilizzata dallo Stato per finanziare altre iniziative solidaristiche. Sarà un apposito decreto interministeriale, per il quale tuttavia non è stata imposta una scadenza perentoria di approvazione, a stabilire i futuri beneficiari e i meccanismi di ripartizione di questo tesoretto.




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 Angelo Greco

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