Presidente: Tridico – Estensore: Madeo
FATTO
Con atto di citazione, depositato in data 23 settembre 2025, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha esercitato l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti dei signor G. Francesco per un presunto danno erariale, pari a complessivi euro 1.406,38, cagionato alla Provincia di Teramo, cui deve aggiungersi la rivalutazione monetaria, dalla data dell’evento lesivo, gli interessi legali, dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, e le spese di giustizia.
Ad avviso del Pubblico Ministero, sussistono tutti i presupposti della responsabilità amministrativa del convenuto (danno all’erario cagionato da una condotta posta in essere in violazione di doveri di servizio, caratterizzata da antigiuridicità e da colpa grave).
Allo stesso viene addebitata dalla Procura la condotta illecita consistita nell’abuso di contratti di lavoro flessibile e, in particolare, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) con prestazione lavorativa di fatto equiparabile al lavoro subordinato.
In concreto, ad avviso della Procura, il dirigente G. Francesco avrebbe stipulato uno dei diversi contratti di collaborazione coordinata e continuativa tra la Provincia di Teramo e il sig. [omissis] e precisamente quello per il periodo 3 ottobre 2007-2 marzo 2008 (5 mesi), al fine di fargli svolgere attività lavorativa nelle forme e nei contenuti propri di un lavoratore subordinato, violando così la normativa all’epoca vigente e nello specifico l’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e l’art. 110, comma 6, del d.lgs. 267/2000 che consentivano il ricorso al conferimento di incarichi individuali solo nell’ipotesi in cui gli stessi avessero un alto contenuto di professionalità, ad esperti di comprovata competenza per esigenze cui l’amministrazione non era in grado di far fronte con il personale in servizio.
Tale condotta illecita avrebbe determinato a carico della Provincia un danno erariale in quanto, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, il sig. [omissis] ricorreva innanzi al Tribunale di Teramo al fine di vedere riconosciuta, tra l’altro, l’illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa succedutisi nel tempo prima di essere assunto a tempo determinato. Tale contenzioso, nonostante una sentenza sfavorevole al ricorrente sul punto, veniva definito con un accordo transattivo, considerato l’orientamento opposto palesato dalla Corte di appello in giudizi identici, prevedendo il pagamento di euro 13.886,12, di cui riconducibili alla condotta di G. per euro 1.406,38 al netto di un parziale rimborso da parte dell’assicurazione dell’ente.
A parere della Procura il pagamento di tali somme ha rappresentato un danno erariale per la Provincia di Teramo, riconducibile con un nesso di causalità diretta alla condotta illecita tenuta dal dirigente Francesco G.
La condotta contestata avrebbe concorso alla causazione del danno sotto il profilo soggettivo a titolo di colpa grave, danno che, sempre ad avviso della Procura, si sarebbe potuto evitare se fosse stata usata la diligenza minima richiesta per la funzione. Infatti, la condotta illecita sarebbe stata caratterizzata da violazioni di legge palesi, che il dirigente non poteva non conoscere. La Procura sostiene che l’assenza dei presupposti per il ricorso al contratto di collaborazione coordinata e continuativa sarebbe stata evidente e facilmente rilevabile prima di tutto perché la continuità del rapporto (7 contratti per una durata di oltre 3 anni) sarebbe chiaramente incompatibile con il lavoro autonomo legato normalmente ad un obiettivo specifico con un orizzonte temporale ben individuato e anche in quanto le modalità di gestione del rapporto sarebbero state caratterizzate proprio dal rispetto dell’orario di lavoro, dal potere di direzione del dirigente, dalla gestione dei permessi e ferie, tutti indici tipici del lavoro subordinato. A ciò si aggiungerebbe la circostanza che il contenuto delle attività affidate al lavoratore sarebbe consistito in compiti amministrativi di rilevazione dati tra gli enti d’ambito e trasmissione dati all’Osservatorio regionale, assolutamente compatibili con le mansioni svolte normalmente dai dipendenti dell’ente, ma non con un incarico di alta specializzazione. Pertanto, ad avviso della Procura, la violazione reiterata delle norme relative all’accesso e alla costituzione del rapporto di lavoro, la conoscenza delle numerose circolari della Funzione pubblica che potevano efficacemente orientare l’azione amministrativa e la durata ed il numero dei rapporti di collaborazione integrerebbero pienamente i presupposti della colpa grave.
Con memoria depositata il 16 dicembre 2025, si è costituito in giudizio il convenuto Francesco G. ed ha chiesto il rigetto delle domande attoree, eccependo che la propria condotta non sarebbe stata connotata da colpa grave, in quanto il contratto di collaborazione da lui stipulato sarebbe la mera proroga di un rapporto di collaborazione già esistente e per il quale risultavano permanere le stesse condizioni e, in particolare, le specifiche finalità ed esigenze organizzative, che avevano giustificato la stipula del primo contratto di lavoro autonomo e della successiva prima proroga. Dunque, non avrebbe posto in essere alcuna condotta illecita connotata da colpa grave.
Ulteriormente il convenuto contesta il quantum della richiesta risarcitoria sul presupposto che il danno erariale sarebbe a lui riconducibile al massimo nella misura del 50%, considerato che le sue determinazioni sarebbero state condizionate dalla stipula del primo contratto e della successiva proroga.
Il convenuto G. ha altresì formulato, in via preliminare, istanza di giudizio abbreviato e proponendo la definizione delle proprie pendenze mediante il versamento di una somma di euro 422,00, pari al trenta per cento della richiesta risarcitoria formulata dal Pubblico Ministero nei suoi confronti.
3. Il Pubblico Ministero, in data 11 dicembre 2025, ha depositato in Sezione il proprio prescritto parere. Nella considerazione che nella fattispecie sottoposta all’esame non ricorrono circostanze ostative all’accoglimento dell’istanza, non ravvisandosi, in particolare, il doloso arricchimento dei danneggianti ed essendo contenuta la somma da pagare nel limite del 30% della pretesa risarcitoria, l’attore pubblico ha espresso parere favorevole sull’istanza di rito abbreviato come formulata dal convenuto.
4. Con decreto del 17 dicembre 2025 il Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo ha fissato l’udienza in camera di consiglio del 10 febbraio 2026 per la discussione sull’istanza di rito abbreviato.
5. A seguito dell’udienza camerale del 10 febbraio 2026, con decreto n. 4/2026 questa Sezione ha accolto l’istanza di applicazione di rito abbreviato e, pertanto, il convenuto sig. G. Francesco è stato ammesso a definire la propria posizione previo pagamento, in unica soluzione, della somma di euro 422,00 (euro quattrocentoventidue/00) in favore della Provincia di Teramo, inviandone prova alla segreteria della Sezione.
6. Il giudizio veniva conseguentemente rinviato, ex art. 130, comma 7, d.lgs. n. 174/2016, all’udienza camerale del 28 aprile 2026 per consentire l’acquisizione in giudizio della prova dell’avvenuto pagamento.
7. All’udienza camerale del 28 aprile 2026, il Collegio ha preso atto del pagamento effettuato ed introitato dall’ente danneggiato (cfr. PEC in data 18 febbraio 2026 della Provincia di Teramo, con la quale si comunica il ricevimento dell’accredito dell’importo di euro 422,00 dettaglio bonifico eseguito il 16 febbraio 2026, contabile della Tesoreria, depositati presso la segreteria della Sezione giurisdizionale il 23 febbraio 2026).
DIRITTO
L’art. 130, comma 1, del codice della giustizia contabile prevede che “In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l’incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all’erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione”. I successivi commi 6 e 7 prevedono inoltre che “Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell’entità del danno… In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l’udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata”. Il comma 8 statuisce infine che “il collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese”. Il comma 9 definisce espressamente “non impugnabile” la sentenza pronunciata in primo grado. Nel caso di specie, l’intervenuta ammissione del convenuto al rito abbreviato è stata puntualmente seguita dal tempestivo pagamento della somma agevolata fissata nel decreto n. 4/2026. Deve essere pertanto dichiarata la definizione del giudizio abbreviato nei confronti del convenuto sig. Francesco G., ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. Si ritiene, all’esito del giudizio, di poter dichiarare la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l’Abruzzo, definitivamente pronunciando, dichiara definito, ex art. 130, comma 8, c.g.c., il giudizio abbreviato nei confronti di Francesco G.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, a tutela della riservatezza dei soggetti terzi indicati nella presente sentenza, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi dei predetti soggetti.
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