Come funziona la NASpI anticipata per chi apre partita IVA nel 2026?


Guida completa alle regole INPS sulla disoccupazione in un’unica soluzione. Requisiti, rate, scadenze e obbligo di restituzione aggiornati al 2026.

Il mondo del lavoro autonomo attrae molte persone senza un’occupazione fissa. Lo Stato italiano mette a disposizione uno strumento economico di grande utilità per finanziare i nuovi progetti imprenditoriali dei cittadini. In questo articolo analizzeremo il seguente problema: come funziona la NASpI anticipata per chi apre partita IVA nel 2026? La normativa in materia di sussidi statali ha subito profonde modifiche che cambiano del tutto le vecchie modalità di erogazione del capitale. Fino all’anno scorso l’Istituto previdenziale versava l’intero importo residuo in una sola soluzione liquida. Oggi le regole di bilancio impongono un pagamento scaglionato in due rate distinte, con verifiche rigorose per scongiurare abusi o lavori fittizi. Spiegheremo i requisiti formali per ottenere il bonus, le scadenze tassative da rispettare e i casi in cui l’INPS pretende la restituzione delle somme versate, alla luce delle recenti sentenze della giurisprudenza sull’autoimprenditorialità.

Quali sono le regole generali per ottenere l’anticipo dall’INPS?

La regola impone che il lavoratore disoccupato, con il diritto già maturato alla normale indennità mensile, possa chiedere la liquidazione del complessivo importo residuo per avviare una propria attività lavorativa autonoma. L’obiettivo della normativa italiana consiste nell’incentivare la fondazione di nuove imprese a tutti i livelli. Il cittadino riceve un capitale prezioso per sostenere le difficili spese di partenza della sua nuova sfida professionale.

La misura spetta in via esclusiva a chi intende finanziare specifiche forme di lavoro. Il legislatore concede la facoltà di utilizzare la somma statale per i seguenti scopi:

  • avviare un lavoro autonomo come libero professionista con partita IVA;

  • aprire una nuova impresa individuale di natura commerciale, artigiana o agricola;

  • fondare o fare ingresso in una società di capitali oppure di persone (S.n.c. e S.a.s.);

  • costituire in via autonoma una società a responsabilità limitata unipersonale (S.r.l.s. o S.p.A.);

  • sottoscrivere una quota di capitale in una cooperativa al fine di instaurare un vero e proprio rapporto mutualistico di lavoro al suo interno.

La legge esclude in modo tassativo le collaborazioni coordinate e continuative. Chi firma un semplice contratto di collaborazione non ha alcun diritto di ricevere la NASpI anticipata. Il beneficio statale vale anche per il lavoratore che intende sviluppare a tempo pieno un progetto autonomo iniziato in precedenza, per esempio durante il vecchio rapporto di lavoro dipendente.

Come e quando si presenta la formale istanza telematica all’ente?

Il cittadino deve rispettare scadenze perentorie molto rigide, altrimenti perde il diritto ai soldi in via definitiva e irreversibile. Il disoccupato deve trasmettere la richiesta telematica all’INPS entro trenta giorni esatti dalla data di effettivo inizio dell’attività autonoma o dell’apertura della nuova impresa. Lo stesso limite temporale di un mese vale per la formale sottoscrizione della quota di capitale all’interno di una cooperativa.

Se invece l’attività lavorativa autonoma preesisteva al licenziamento, il termine stringente di trenta giorni decorre dalla data di presentazione della normale domanda per la prestazione di disoccupazione originaria. L’ordinamento non ammette alcuna deroga sulle forme di invio. L’unica via consentita per l’inoltro della pratica è il portale web dell’Istituto di previdenza, senza alcuna possibilità di presentare documenti cartacei agli sportelli.

Cosa cambia con il pagamento in due rate fissato dalla legge 2026?

La recente manovra finanziaria (art. 1 L. 199/2025) ha stravolto il meccanismo di pagamento per tutte le istanze presentate a partire dal primo gennaio 2026. In passato l’ente previdenziale versava il cento per cento della somma spettante in un colpo solo sul conto corrente del beneficiario. Questa impostazione appartiene ormai al passato. Oggi la nuova regola applicabile impone l’erogazione dei soldi in due rate separate.

Il disoccupato riceve subito una prima rata pari al 70 per cento dell’importo totale teorico. Il restante 30 per cento del capitale rimane bloccato nelle casse statali. L’INPS versa questa seconda tranche solo al termine della durata teorica della disoccupazione originaria, e comunque mai oltre il limite di sei mesi dalla data della domanda di anticipo. Prima di procedere con il bonifico del saldo finale, i funzionari dell’Istituto verificano due condizioni indispensabili. Il beneficiario non deve avere contratti di lavoro subordinato in corso di validità e non deve percepire una pensione diretta dal sistema previdenziale nazionale. In caso di nuova occupazione o di pensionamento antecedente al saldo, il pagamento finale salta in via definitiva.

Quando scatta il severo obbligo di restituire il capitale incassato?

Chi riceve il capitale statale accetta un vincolo normativo molto severo. Se il neo imprenditore decide di farsi assumere con un normale contratto subordinato prima della scadenza del periodo originario di disoccupazione, subisce un contraccolpo economico immediato. La legge prevede l’obbligo di restituire per intero l’anticipazione ottenuta fino a quel momento. Il legislatore concede una sola eccezione a questa direttiva. Il lavoratore non restituisce la somma se la nuova assunzione avviene da parte della medesima cooperativa in cui egli ha investito i propri fondi.

La giurisprudenza di rango costituzionale ha però ammorbidito questa eccessiva rigidità. Una importante vicenda giudiziaria ha coinvolto un cittadino costretto a chiudere l’attività di impresa a causa delle ferree restrizioni sanitarie per la pandemia da Covid. Dopo il fallimento del progetto, causato da eventi esterni ingestibili, l’uomo aveva trovato una occupazione come dipendente per poter sopravvivere. L’INPS pretendeva la restituzione totale e immediata di tutto il sussidio erogato.

La Corte Costituzionale (sentenza 90/2024) ha dichiarato illegittima questa pretesa statale. La nuova regola giuridica stabilisce che, se l’impresa fallisce per cause oggettive non imputabili alla negligenza del lavoratore, l’obbligo di restituzione si limita in modo parziale solo alla quota di incentivo che si sovrappone al nuovo contratto subordinato. I vertici INPS hanno recepito questa saggia pronuncia per mezzo di una recente direttiva ufficiale e vincolante (Circ. INPS 36/2025).

Al contrario, la sanzione rimane implacabile per i comportamenti elusivi. Un’altra pronuncia costituzionale (sentenza 194/2021) ha confermato la totale restituzione delle somme per chi apre una finta partita IVA al solo scopo di incassare i soldi, per poi prestare la propria opera di fatto come impiegato subordinato con retribuzioni modeste. L’incentivo finanzia il reale autoimpiego, non tollera i raggiri formali.

Riflessi su contributi figurativi e pignoramento: quali sono?

La trasformazione della normale indennità mensile in un premio immediato per l’azienda comporta la rinuncia ad alcune garanzie previdenziali. Il cittadino percettore della prestazione anticipata non matura alcun diritto alla normale contribuzione figurativa per tutti i mesi coperti dal sussidio teorico. Si azzera in via contestuale anche il diritto a ricevere l’assegno per il nucleo familiare.

Un altro aspetto molto delicato riguarda l’esposizione ai debiti personali del beneficiario. Le normali rate mensili della disoccupazione godono dei solidi limiti di pignorabilità previsti dalla legge per i redditi da lavoro dipendente. Il capitale erogato sotto forma di anticipazione in blocco perde invece questo prezioso scudo protettivo. In base a un preciso documento esplicativo dell’Istituto (Circ. INPS 130/2025), le somme versate per stimolare l’autoimprenditorialità diventano interamente pignorabili dai creditori, fino a coprire l’intero importo del debito accumulato dal titolare.

Come funzionano le rigide regole per invalidi e pensionati?

L’accesso al normale pensionamento o a particolari prestazioni di invalidità interferisce in modo diretto con il pagamento delle quote del sussidio. L’INPS blocca in automatico l’erogazione del 30 per cento residuo se l’interessato raggiunge i traguardi contributivi per la pensione anticipata. Ricordiamo che le soglie anagrafiche e contributive restano cristallizzate per l’intero anno 2026. L’ordinamento esige 42 anni e 10 mesi di contributi per i lavoratori di sesso maschile e 41 anni e 10 mesi per le lavoratrici.

Meccanismi molto articolati governano anche la convivenza tra l’indennità imprenditoriale e i gravi problemi di salute. Se una persona incassa la prima rata del 70 per cento e in un secondo momento si ammala, con conseguente istanza formale per l’assegno ordinario di invalidità, si trova costretta a prendere una decisione irrevocabile (Mess. INPS 1215/2026). Il cittadino deve effettuare una opzione formale.

Se sceglie di percepire la prestazione per l’invalidità, perde il diritto al restante 30 per cento del capitale statale. Se invece il lavoratore sceglie di restare nel progetto imprenditoriale legato all’anticipazione, incassa regolarmente la seconda rata a saldo, ma l’assegno di invalidità resta congelato e sospeso per l’intero periodo teorico della disoccupazione.

La normativa impone chiarezza anche sul versante delle collaborazioni lavorative atipiche. Se il cittadino chiude la propria partita IVA e in seguito firma un diverso contratto di collaborazione coordinata, potrà in un secondo tempo domandare la prestazione assistenziale specifica per i collaboratori. Questa seconda copertura di welfare pagherà in ogni caso le indennità solo per i mesi liberi da alcuna sovrapposizione con i periodi del precedente sussidio (Mess. INPS 4658/2019).




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 Raffaella Mari

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