Omologazione vs approvazione ministeriale: cosa cambia per le multe degli autovelox e cosa dice davvero la Cassazione nel 2026.
C’è una differenza tra quello che i giornali hanno scritto e quello che la Cassazione ha effettivamente detto. È una differenza piccola nella forma, enorme nelle conseguenze pratiche. A fine marzo 2026, l’ordinanza 7374 della Corte di Cassazione ha fatto il giro delle redazioni con un messaggio preciso: la Corte avrebbe cambiato orientamento sugli autovelox, ritenendo sufficiente la semplice approvazione ministeriale al posto della cosiddetta omologazione. In pratica, si è detto che gli autovelox non omologati potrebbero tornare a fare multe valide. Peccato che quella lettura fosse sbagliata.
In caso di autovelox non omologati la multa è nulla? A ben vedere, la risposta non è cambiata rispetto a quanto la Cassazione ha stabilito a partire dal 2024: no, non dovrebbero. Ma il percorso per arrivare a questa conclusione è più tortuoso di quanto sembri, e vale la pena ricostruirlo con attenzione, perché riguarda diritti concreti e soldi reali.
Il punto di partenza è semplice: il Codice della strada, in vigore dal 1992, prevede che gli apparecchi usati per rilevare le infrazioni stradali siano omologati. L’omologazione è una procedura tecnica e amministrativa più rigorosa della semplice approvazione ministeriale. Per molti anni, lo Stato ha fatto finta che le due cose fossero equivalenti. Non lo sono. E la Cassazione, negli ultimi due anni, lo ha detto con una chiarezza sempre crescente.
Omologazione e approvazione: qual è la differenza?
Partiamo dalla distinzione di fondo, quella che sta al centro di tutto il contenzioso.
L’omologazione è un procedimento attraverso cui un apparecchio viene certificato come conforme a determinati standard tecnici e legali, stabiliti da un apposito regolamento attuativo. In Italia, il Codice della strada del 1992 prevede espressamente che i misuratori di velocità siano omologati. Il problema è che quel regolamento attuativo non è mai stato emanato. Per oltre trent’anni, nessuno lo ha scritto.
L’approvazione ministeriale è qualcosa di diverso e, sul piano formale, di meno garantito. È un via libera amministrativo che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti concede agli apparecchi che superano determinati test tecnici, ma senza una procedura codificata e vincolante come quella dell’omologazione. In sostanza: è come se lo Stato avesse costruito una casa senza le fondamenta, ritenendo che bastasse un’autorizzazione edilizia provvisoria.
Per anni, il Ministero e le pubbliche amministrazioni locali, cioè i Comuni che installano gli autovelox, hanno sostenuto che approvazione e omologazione fossero la stessa cosa, o almeno equivalenti ai fini della validità delle sanzioni. La Cassazione ha detto che non è così.
Cosa ha stabilito davvero la Cassazione dal 2024?
L’orientamento della Corte di Cassazione si è consolidato a partire dall’ordinanza 10505/2024. In quella pronuncia, i giudici hanno stabilito che l’omologazione è un requisito distinto e non sostituibile dalla semplice approvazione ministeriale. Da quel momento, le pronunce successive hanno confermato e rafforzato questa linea.
La Cassazione non si è limitata a dare torto agli enti pubblici sul merito. Ha fatto qualcosa di più significativo: ha applicato il meccanismo della decisione accelerata previsto dall’articolo 380-bis del Codice di procedura civile. Questo strumento processuale viene usato quando un ricorso è ritenuto manifestamente infondato o inammissibile. Applicarlo ai ricorsi dei Comuni che sostenevano l’equivalenza tra approvazione e omologazione equivale, sul piano pratico, a dire che quella tesi non regge nemmeno all’esame preliminare: è inconsistente già in partenza.
Il messaggio è netto: chi continua ad argomentare che approvazione e omologazione siano la stessa cosa non ha argomenti degni di discussione approfondita.
L’ordinanza 7374/2026 ha davvero cambiato tutto?
No. Ed è qui che sta il punto più delicato, quello su cui l’informazione ha fatto confusione.
L’ordinanza 7374/2026, depositata il 27 marzo 2026, è stata presentata da molti come una svolta: la Cassazione avrebbe ritenuto sufficiente la sola approvazione ministeriale, abbandonando il requisito dell’omologazione. Ma leggendo il testo dell’ordinanza con attenzione, emerge un quadro diverso.
Il ricorrente aveva impugnato la multa sostenendo, tra le altre cose, che l’autovelox non fosse omologato. La Corte, invece di rispondere direttamente a questo argomento, ha spostato il ragionamento su un altro piano: ha parlato della necessità di sottoporre periodicamente gli apparecchi a taratura e verifica di funzionalità. Si tratta di un principio già consolidato da oltre dieci anni, reso pacifico dalla Corte Costituzionale (la cosiddetta Consulta) nel 2015.
In pratica, a chi contestava la mancata omologazione, la Cassazione ha risposto citando un’altra possibile causa di invalidità della multa: la mancanza di taratura. Non ha risposto alla domanda sull’omologazione. Non ha detto che l’approvazione basta. Ha semplicemente cambiato argomento.
È come se qualcuno chiedesse se una bilancia è certificata e il giudice rispondesse che quella bilancia non è stata calibrata di recente. Le due questioni sono distinte. La risposta alla seconda non implica alcuna posizione sulla prima.
Perché i Comuni continuano a resistere e cosa rischiano?
La resistenza degli enti locali di fronte ai ricorsi dei cittadini ha un costo che sta diventando concreto anche per le casse pubbliche. Non solo i Comuni perdono le cause, ma in alcuni casi vengono condannati per resistenza temeraria ai sensi dell’articolo 96 del Codice di procedura civile.
Cosa significa resistenza temeraria? Significa che una parte, pur sapendo (o dovendo sapere) che la propria posizione è infondata, continua a sostenere le proprie ragioni in giudizio, facendo perdere tempo e soldi alla controparte. Quando un giudice riconosce questo comportamento, può condannare la parte soccombente a risarcire l’altra parte delle spese processuali in modo più severo del normale.
Questo è già successo: la giurisprudenza di merito, cioè quella dei tribunali ordinari e dei giudici di pace, si è in gran parte uniformata alla linea della Cassazione. E alcuni giudici, di fronte a Comuni che continuavano a insistere con gli stessi argomenti già bocciati dalla Cassazione, hanno applicato la sanzione per resistenza temeraria.
Cosa ha fatto il Ministero delle Infrastrutture?
Per quasi trent’anni, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sostenuto che approvazione e omologazione fossero equivalenti. Non era una posizione difendibile sul piano giuridico, ma era comoda: permetteva agli enti locali di usare gli autovelox senza passare per un procedimento di omologazione che non esisteva nemmeno.
La svolta è arrivata sotto la pressione combinata della giurisprudenza della Cassazione e del contenzioso crescente. Il Ministero ha dovuto preparare un decreto ministeriale che disciplina per la prima volta anche le procedure di omologazione. Il decreto, al momento della stesura di questo articolo, non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma la sua emanazione è imminente.
Una delle anticipazioni circolate riguarda la sua portata retroattiva: il decreto salverebbe gli apparecchi già approvati a partire dal giugno 2017, quando il precedente decreto ministeriale numero 282 aveva fissato nuovi requisiti tecnici per approvazioni e tarature. In pratica, non si ripartirebbe da zero per tutti gli autovelox esistenti, ma si cercherebbe di sanare la posizione di quelli approvati dopo quella data.
Il Dm 282/2017 come spartiacque: cosa cambia?
Il decreto ministeriale 282 del 2017 è il testo che ha ridefinito i requisiti tecnici per l’approvazione e la taratura degli autovelox. Se il nuovo decreto ministeriale in arrivo dovesse davvero “salvare” gli apparecchi approvati dal giugno 2017 in poi, questo creerebbe una linea di demarcazione importante.
Per gli automobilisti multati, il ragionamento pratico è il seguente: se la multa è stata elevata con un autovelox approvato prima del giugno 2017, o con un apparecchio che non ha superato i requisiti del Dm 282, le probabilità di successo di un ricorso restano alte. Se invece l’apparecchio è stato approvato dopo quella data e il nuovo decreto ministeriale dovesse essere ritenuto valido e inattaccabile, il quadro potrebbe cambiare.
Ma c’è un avvertimento importante: nessuno sa ancora se il nuovo decreto sarà davvero inattaccabile sul piano giuridico. Potrebbe essere impugnato. Potrebbe essere ritenuto retroattivo in modo illegittimo. Potrebbe non superare il vaglio dei tribunali. È presto per dirlo.
Chi ha ricevuto una multa ora cosa può fare?
Per chi ha ricevuto una multa rilevata da un autovelox e vuole capire se vale la pena fare ricorso, il quadro attuale è questo.
L’orientamento della Cassazione, al momento, è chiaro e consolidato: i misuratori di velocità devono essere omologati, e nessun apparecchio attualmente in uso lo è nel senso tecnico richiesto dal Codice della strada. Questo apre la strada a ricorsi fondati sul difetto di omologazione.
La giurisprudenza di merito, cioè quella dei giudici di pace e dei tribunali, in larghissima parte si è allineata a questo orientamento. Le probabilità di successo di un ricorso ben fondato sono, allo stato attuale, elevate.
Tuttavia, due variabili restano aperte. La prima è il nuovo decreto ministeriale sull’omologazione: se e quando verrà pubblicato, potrebbe cambiare il quadro normativo per gli apparecchi approvati dal 2017 in poi. La seconda è la stabilità dell’orientamento della Cassazione stessa: fin quando resterà questo orientamento, il contenzioso continuerà a produrre risultati favorevoli agli automobilisti.
Il consiglio pratico: verificare sempre la data di approvazione dell’apparecchio usato per rilevare l’infrazione (indicata nel verbale o richiedibile agli uffici competenti), e consultare un professionista legale per valutare le specificità del singolo caso.
Il problema della sicurezza stradale: chi paga il prezzo?
C’è una dimensione del problema che va al di là del diritto e riguarda la sicurezza pubblica. Se gli automobilisti sanno che le probabilità di vincere un ricorso contro una multa da autovelox sono alte, l’effetto deterrente dei controlli automatizzati si riduce. Meno deterrenza significa, potenzialmente, più infrazioni ai limiti di velocità e più incidenti.
Questo è il paradosso a cui ha portato decenni di inerzia normativa. Lo Stato ha usato strumenti tecnicamente irregolari per fare cassa e per applicare norme di sicurezza stradale. Quando i giudici hanno cominciato a dire che quegli strumenti erano irregolari, il sistema ha iniziato a vacillare. E il prezzo lo paga non solo il bilancio dei Comuni, ma anche la sicurezza delle strade.
La soluzione non è ignorare il problema giuridico per mantenere l’effetto deterrente. La soluzione è dotarsi di strumenti di controllo regolari, omologati, e quindi inattaccabili. Ci sono voluti trent’anni per arrivare a un decreto ministeriale sull’omologazione. Sarebbe grave se anche quel decreto si rivelasse insufficiente.
Glossario dei termini tecnici principali
Per chi non ha familiarità con il linguaggio giuridico, ecco una sintesi dei termini usati in questo articolo.
Omologazione: procedura formale di certificazione tecnica e amministrativa di un apparecchio, prevista da un apposito regolamento. Nel caso degli autovelox, il Codice della strada del 1992 la prevede, ma il regolamento attuativo non era mai stato emanato fino ad oggi.
Approvazione ministeriale: autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dopo verifiche tecniche, ma senza la stessa procedura formale dell’omologazione.
Taratura: verifica periodica della precisione di misura di un apparecchio. Un autovelox non tarato regolarmente può rilevare velocità in modo impreciso e le sue misurazioni possono essere contestate.
Giurisprudenza di merito: insieme delle decisioni dei tribunali ordinari e dei giudici di pace, distinta dalla giurisprudenza della Cassazione (che è il giudice di ultima istanza).
Resistenza temeraria (art. 96 c.p.c.): comportamento di una parte che continua a sostenere in giudizio una posizione palesemente infondata, esponendosi a una condanna al risarcimento dei danni processuali.
Decisione accelerata (art. 380-bis c.p.c.): meccanismo processuale che permette alla Cassazione di decidere in modo rapido i ricorsi manifestamente infondati. La sua applicazione ai ricorsi dei Comuni sulla sovrapposizione approvazione/omologazione equivale a qualificare quella tesi come priva di consistenza.
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Angelo Greco
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