ha diritto al posto auto riservato?


Quando il giudice ordina l’assegnazione di uno stallo nel cortile a chi ha ridotta capacità motoria, superando il parere dell’assemblea anche negli edifici più datati.

Trovare parcheggio sotto casa è spesso un’impresa, ma per alcune persone non è solo una questione di stress, bensì di accessibilità e dignità. La vita in condominio è fatta di regole e spazi condivisi, ma cosa succede quando un condomino ha oggettive difficoltà motorie? La domanda che molti si pongono è: Disabile in condominio: ha diritto al posto auto riservato? La risposta non è scontata e spesso accende dibattiti feroci nelle riunioni di condominio. Da una parte c’è la proprietà comune, che appartiene a tutti in egual misura; dall’altra c’è il diritto alla mobilità e all’autonomia di chi vive una condizione di svantaggio fisico. Recentemente, i tribunali hanno iniziato a riscrivere queste regole, mettendo al centro la persona. Non basta più dire “gli spazi sono di tutti”, bisogna garantire che tutti possano usarli davvero. Anche se il palazzo è vecchio e non rispetta le norme più recenti sulle barriere architettoniche, i giudici stanno applicando una lettura delle norme che guarda alla Costituzione. In questo articolo vi spiegheremo come il principio di solidarietà stia cambiando la gestione dei cortili, permettendo l’assegnazione di posti esclusivi a chi ne ha reale bisogno, anche contro la volontà della maggioranza.

L’assemblea può negare il posto auto al disabile?

Spesso accade che l’assemblea condominiale respinga la richiesta di un condomino disabile di avere uno spazio riservato nel cortile comune, appellandosi al fatto che gli spazi sono di tutti o che il richiedente possiede già un garage. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che un simile rifiuto può essere considerato illegittimo. Il giudice può ordinare al condominio di assegnare uno degli stalli disponibili, come quelli ricavati nel cortile, alla vettura del condomino invalido [Tribunale di Verbania, sentenza n. 513/2020].

Questo diritto scatta quando la persona presenta una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ed è titolare dello specifico permesso di circolazione e sosta per disabili. Un aspetto molto interessante riguarda la valutazione delle condizioni di salute: non è necessario che la persona sia totalmente immobile. Anche in casi in cui la patologia, come ad esempio una laringectomia totale, consenta comunque l’utilizzo di mezzi come uno scooterone o una bicicletta oltre alla macchina, il diritto al parcheggio riservato rimane valido se la deambulazione è comunque compromessa [Tribunale di Verbania, sentenza n. 513/2020]. Inoltre, il fatto che il disabile possieda un box auto all’interno del fabbricato, esattamente come gli altri proprietari, non è un motivo sufficiente per negargli il posto nel cortile, se questo gli permette di raggiungere l’ingresso dell’edificio con minore fatica.

Quali leggi tutelano il diritto al parcheggio vicino all’ingresso?

La base giuridica che permette di superare le resistenze degli altri condòmini non risiede solo nelle leggi speciali sulla disabilità, ma in una lettura moderna del Codice civile. Il punto di riferimento è l’articolo 1102 (C.c. art. 1102), che regola l’uso della cosa comune. Secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, è possibile limitare l’utilizzo delle parti comuni da parte degli altri condòmini per favorire chi si trova in una condizione di svantaggio fisico [Tribunale di Verbania, sentenza n. 513/2020].

Il principio guida è quello della solidarietà, sancito dall’articolo 2 della Costituzione. Questo principio è talmente forte da poter porre dei limiti al diritto di proprietà degli altri abitanti. La Costituzione, infatti, mira a garantire il pieno sviluppo della persona umana rimuovendo gli ostacoli che ne impediscono la partecipazione e l’autonomia. Di conseguenza, deve essere consentito al richiedente un uso più intenso della cosa comune(in questo caso, l’uso esclusivo di una porzione di cortile) per permettergli di raggiungere la propria abitazione in modo più agevole [Tribunale di Verbania, sentenza n. 513/2020]. In sintesi: la solidarietà batte la proprietà quando serve a tutelare la salute e la mobilità.

Cosa succede se il palazzo è vecchio e senza barriere a norma?

Un dubbio frequente riguarda l’età dell’edificio. Molti pensano che se il palazzo è stato costruito prima dell’entrata in vigore delle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche (Legge n. 13/1989), il condominio non sia tenuto ad adeguarsi. Questa convinzione è errata quando si parla di assegnazione di parcheggi.

Il giudice può ordinare la riserva del posto auto anche se il fabbricato risulta costruito in epoca anteriore all’approvazione della legge 13/1989 [Tribunale di Verbania, sentenza n. 513/2020]. In questo specifico caso, infatti, non si applica l’articolo 2 della citata legge, perché il disabile non sta chiedendo la realizzazione di opere in senso tecnico o l’installazione di strutture aggiunte (come rampe o ascensori), ma richiede soltanto la riserva di uno spazio esistente in quanto portatore di handicap. Non servono lavori edili, ma solo una diversa organizzazione degli spazi che tenga conto dei diritti della persona.

Come si bilanciano i diritti degli altri condòmini?

Assegnare un posto fisso a una persona significa toglierlo alla disponibilità degli altri. Come si giustifica questa disparità? Il tribunale afferma che il diritto del singolo condomino portatore di handicap deve essere considerato preminente rispetto all’interesse degli altri condòmini, specialmente se questi ultimi non hanno dedotto analoghe difficoltà motorie [Tribunale di Verbania, sentenza n. 513/2020].

Bisogna operare un contemperamento degli interessi:

  1. da un lato c’è il diritto di tutti all’utilizzo delle parti comuni;

  2. dall’altro c’è il diritto di chi ha bisogno di strutture o servizi per entrare agevolmente nell’edificio e fruire degli spazi in condizioni di adeguata autonomia.

Se gli altri condòmini sono normodotati, possono tranquillamente parcheggiare nelle loro autorimesse di proprietà o nel vicino posteggio pubblico, sopportando un disagio minimo rispetto alla fatica che farebbe il disabile senza quel posto riservato [Tribunale di Verbania, sentenza n. 513/2020]. L’assegnazione dello stallo dura fino a quando parmarra la condizione di invalidità. Infine, è bene sapere che opporsi senza validi motivi può costare caro: nel caso preso ad esempio, il condominio è stato condannato a pagare le spese di lite per le fasi istruttoria e decisoria.




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 Raffaella Mari

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