Presidente: Condinanzi – Relatore: Kornezov
«Rinvio pregiudiziale – Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 2009/103/CE – Articolo 1, punto 2, nonché articoli 3, 18 e 28 – Nozione di “persona lesa” – Cessione a un professionista di crediti sorti a titolo di assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli da parte di persone che hanno subito danni alle cose a causa di sinistri stradali – Legittimazione ad agire del cessionario al fine di chiedere il pagamento del credito ceduto alle imprese di assicurazione interessate».
Nella causa C‑277/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy w Gdyni (Tribunale circondariale di Gdynia, Polonia), con decisione del 7 aprile 2025, pervenuta in cancelleria il 10 aprile 2025, nel procedimento Helpfind Funding SARL, GC, NOVA DELTA XALTUM sp. z o.o. sp. k. contro Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ Polska S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.
[…]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, punto 2, nonché degli articoli 3, 18 e 28 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 2009, L 263, pag. 11).
2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di cinque controversie tra, da un lato, la Helpfind Funding SARL, GC e la NOVA DELTA XALTUM sp. z o.o. sp. k e, dall’altro, le imprese di assicurazione Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ Polska S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. e Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A., in merito al risarcimento dei danni alle cose causati da incidenti stradali.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3. I considerando 1, 2, 20 e 30 della direttiva 2009/103 così recitano:
«(1) La direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità [(GU 1972, L 103, pag. 1)], la seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli [(GU 1984, L 8, pag. 17)], la terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli [(GU 1990, L 129, pag. 33)], e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) [(GU 2000, L 181, pag. 65)], hanno subito diverse e sostanziali modificazioni. È opportuno, per motivi di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione di tali quattro direttive, così come della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli [(GU 2005, L 149, pag. 14)].
(2) L’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli (assicurazione autoveicoli) riveste una particolare importanza per i cittadini europei, sia in quanto contraenti sia come parti lese di un sinistro. Essa è anche di fondamentale importanza per le compagnie di assicurazione, in quanto rappresenta una parte consistente dell’attività assicurativa, ramo non vita, nella Comunità [europea], oltre ad avere un impatto sulla libera circolazione di persone e veicoli. Il rafforzamento e il consolidamento del mercato interno dell’assicurazione autoveicoli dovrebbero quindi costituire un obiettivo fondamentale dell’azione comunitaria nel settore dei servizi finanziari.
(…)
(20) Occorre garantire che le vittime di sinistri della circolazione automobilistica ricevano un trattamento comparabile indipendentemente dal luogo della Comunità ove il sinistro è avvenuto.
(…)
(30) Il diritto di invocare il contratto di assicurazione e agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice è estremamente importante per la protezione delle vittime di incidenti automobilistici. Per agevolare la liquidazione rapida ed efficace dei sinistri ed evitare per quanto possibile costosi procedimenti giudiziari, un diritto d’azione diretta contro la compagnia d’assicurazione che copre la responsabilità civile della persona responsabile dovrebbe essere previsto per tutte le vittime di incidenti automobilistici».
4. L’articolo 1 della direttiva 2009/103, intitolato «Definizioni», al punto 2 è così formulato:
«Ai sensi della presente direttiva, si intende per:
(…)
2) “persona lesa” ogni persona avente diritto al risarcimento del danno causato da veicoli;
5. L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Obbligo d’assicurazione dei veicoli», al primo comma dispone quanto segue:
«Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 5, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione».
6. L’articolo 12 di detta direttiva, intitolato «Categorie specifiche di vittime», prevede quanto segue:
«1. Fatto salvo l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, l’assicurazione di cui all’articolo 3 copre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall’uso del veicolo.
2. I membri della famiglia dell’assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona la cui responsabilità civile sia sorta a causa di un sinistro e sia coperta dall’assicurazione di cui all’articolo 3 non possono essere esclusi, a motivo del legame di parentela, dal beneficio dell’assicurazione per quanto riguarda i danni alle persone.
3. L’assicurazione di cui all’articolo 3 copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada che, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto al risarcimento del danno conformemente alla legislazione civile nazionale.
Il presente articolo lascia impregiudicata sia la responsabilità civile sia l’importo dei danni».
7. L’articolo 18 della medesima direttiva, intitolato «Diritto di azione diretta», così dispone:
«Gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro causato da un veicolo assicurato ai sensi dell’articolo 3 possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura la responsabilità civile della persona responsabile del sinistro».
8. L’articolo 28 della direttiva 2009/103, intitolato «Definizioni nazionali», è così formulato:
«1. Gli Stati membri possono, conformemente al trattato, mantenere o mettere in vigore disposizioni più favorevoli alla persona lesa di quelle necessarie a conformarsi alla presente direttiva.
(…)».
Diritto polacco
9. L’articolo 19 dell’ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (legge sull’assicurazione obbligatoria, sul Fondo di garanzia assicurativa e sull’Ufficio polacco degli assicuratori dei rischi relativi alla circolazione automobilistica), del 22 maggio 2003 (Dz. U. del 2023, n. 124, posizione 1152), come modificata, (Dz. U. del 2023, posizione 2500), al paragrafo 1 così dispone:
«Alla persona lesa in relazione a un incidente coperto dal contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile spetta l’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione ne dà immediata comunicazione all’assicurato».
10. L’articolo 58, paragrafo 1, dell’ustawa – Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), nella versione applicabile ai procedimenti principali (in prosieguo: il «codice civile»), prevede quanto segue:
«Gli atti giuridici in contrasto con la legge o aventi lo scopo di eludere la legge sono nulli, salvo che una specifica disposizione preveda un effetto diverso, in particolare, che le disposizioni nulle di un atto giuridico siano sostituite da corrispondenti norme di legge».
11. L’articolo 509 del codice civile così recita:
«1. Il creditore può cedere il credito a un terzo (trasferimento del credito), senza il consenso del debitore, a meno che ciò non sia contrario alla legge, ad una clausola contrattuale o alla natura dell’obbligazione.
2. La cessione del credito si estende a tutti i diritti accessori a quest’ultimo, in particolare a titolo di interessi di mora».
12. L’articolo 822, paragrafi 1 e 4, di tale codice così dispone:
«1. Con il contratto di assicurazione della responsabilità civile, l’assicuratore si impegna a corrispondere il risarcimento previsto nel contratto per i danni causati a terzi di cui sia responsabile il contraente dell’assicurazione o l’assicurato.
(…)
4. Il soggetto avente diritto al risarcimento in relazione a un evento coperto da un contratto di assicurazione della responsabilità civile può esercitare un’azione diretta contro l’impresa di assicurazione».
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
13. A seguito di incidenti stradali che hanno danneggiato cinque autoveicoli, le persone che hanno subito danni alle cose a causa di tali incidenti hanno ricevuto risarcimenti diretti a compensare tali danni, versati dalle imprese di assicurazione presso le quali i responsabili di detti incidenti avevano sottoscritto assicurazioni della responsabilità civile per gli autoveicoli.
14. Ritenendo che tali risarcimenti fossero insufficienti, le persone che hanno subito detti danni hanno concluso, con professionisti la cui attività comprende, in sostanza, l’acquisto e il recupero di crediti, contratti di cessione in forza dei quali tali professionisti hanno acquisito, dietro corrispettivo, i crediti che tali persone ritenevano ancora vantare nei confronti delle imprese di assicurazione interessate. In ogni caso, il credito era, in sostanza, pari alla differenza tra, da un lato, il valore stimato del risarcimento integrale del danno materiale subito e, dall’altro, il risarcimento già versato alla persona che ha subito il danno.
15. A seguito della conclusione di tali contratti, i cessionari hanno proposto dinanzi al Sąd Rejonowy w Gdyni (Tribunale circondariale di Gdynia, Polonia), giudice del rinvio, azioni nei confronti delle imprese di assicurazione interessate aventi ad oggetto la condanna di queste ultime al pagamento dei crediti acquisiti presso i cedenti in forza di detti contratti.
16. A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che, al momento della stipula di questi stessi contratti, i cedenti non erano a conoscenza degli importi del risarcimento supplementari che essi potevano eventualmente pretendere, in quanto i contratti di cessione non precisavano tali importi. Uno dei cedenti ha fatto valere dinanzi a tale giudice che non avrebbe accettato di cedere il suo credito se avesse saputo quale sarebbe stato l’importo supplementare che poteva pretendere, mentre un altro ha indicato che lo avrebbe fatto in ogni caso, al fine di ottenere rapidamente un corrispettivo per la vendita del suo credito.
17. Il giudice del rinvio precisa, inoltre, che gli importi dei crediti rivendicati dai cessionari sulla base dei contratti di cessione superavano, talvolta significativamente, il corrispettivo percepito dai cedenti in forza di tali contratti.
18. Le convenute nei procedimenti principali, che sono le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile delle persone responsabili degli incidenti all’origine delle controversie di cui ai procedimenti principali, sostengono che i risarcimenti da esse già versati ai cedenti corrispondono alla totalità dei risarcimenti ai quali questi ultimi avevano diritto. Inoltre, esse contestano la legittimazione ad agire dei cessionari, facendo valere che, in forza del diritto nazionale applicabile, i contratti di cessione di cui trattasi sono invalidi a causa della sproporzione tra, da un lato, gli importi del risarcimento rivendicati dai cessionari sulla base di tali contratti e, dall’altro, il corrispettivo percepito dai cedenti in forza di detti contratti.
19. Il giudice del rinvio precisa al riguardo che, conformemente al diritto nazionale come interpretato da una giurisprudenza nazionale consolidata, i crediti derivanti da danni alle cose subiti a seguito di incidenti stradali non hanno carattere personale, cosicché la natura di tali crediti non osta alla loro cessione e, pertanto, i contratti di cessione di cui si discute dinanzi ad esso non possono essere considerati invalidi in forza del diritto nazionale.
20. Tuttavia, tale giudice si chiede se il diritto nazionale, come interpretato dalla giurisprudenza nazionale, sia compatibile con l’obiettivo principale della direttiva 2009/103, vale a dire la tutela delle vittime di incidenti stradali, in quanto il corrispettivo dei cedenti convenuto in forza dei contratti di cessione di cui si discute dinanzi ad esso corrisponde a una frazione degli importi del risarcimento rivendicati dai cessionari sulla base di tali contratti nei confronti delle imprese di assicurazione interessate. In particolare, esso si chiede se l’articolo 1, punto 2, nonché gli articoli 3, 18 e 28 di tale direttiva debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che consente a una persona che abbia subito danni alle cose a seguito di un incidente stradale e ritenga di non aver ottenuto un risarcimento integrale di tali danni, di cedere a un terzo la parte del suo credito che ritiene di detenere ancora nei confronti dell’impresa di assicurazione interessata, pari, in sostanza, alla differenza tra, da un lato, il valore stimato di tale risarcimento integrale e, dall’altro, il risarcimento che le è già stato versato da tale impresa di assicurazioni, di modo che tale terzo possa agire in giudizio, in nome e per conto proprio, per chiedere a tale impresa il pagamento di tale credito.
21. Ciò premesso, il Sąd Rejonowy w Gdyni (Tribunale circondariale di Gdynia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se gli articoli 3, 18 e 28 della direttiva [2009/103] debbano essere interpretati nel senso che ostano al riconoscimento della validità e dell’esecutorietà del contratto concluso tra la persona lesa che, pur non avendo ancora ricevuto il risarcimento integrale del danno subito in un incidente, cede ad un soggetto terzo il suo diritto al risarcimento integrale di tale danno da parte dell’impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile della persona responsabile.
2) Se gli articoli sopra citati debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alla qualificazione di un soggetto terzo, descritto nella prima questione, come una persona di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/103, avente diritto al risarcimento del danno causato da veicoli.
3) Se gli articoli della direttiva 2009/103 sopra indicati debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alla qualificazione di un soggetto terzo, descritto nella prima questione, come soggetto legittimato a proporre un’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione ivi menzionata».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
22. Una parte dei ricorrenti nei procedimenti principali fa valere, in sostanza, che non è necessario rispondere alle questioni sollevate per risolvere le controversie di cui ai procedimenti principali, dal momento che nessuna disposizione della direttiva 2009/103 vieta alle persone che hanno subito danni alle cose a seguito di un incidente stradale di cedere a un terzo i crediti sorti a loro favore in forza di un’assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli, cosicché i contratti di cessione di tali crediti sono disciplinati dal diritto nazionale. Pertanto, il presente rinvio pregiudiziale non farebbe che ritardare inutilmente il procedimento dinanzi al giudice del rinvio.
23. A tal riguardo, è sufficiente rilevare che, nei limiti in cui l’argomento dedotto da tali ricorrenti nei procedimenti principali solleva, in realtà, la questione se la direttiva 2009/103 consenta la cessione a un terzo di crediti sorti in forza di un’assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli, cosicché quest’ultimo, in quanto cessionario, può agire in giudizio, in nome e per conto proprio, per chiedere il pagamento dei crediti che gli sono stati ceduti, tale problematica rientra nel merito delle questioni sollevate, e non nella ricevibilità di queste ultime. Di conseguenza, occorre analizzare tale argomento nell’ambito dell’esame nel merito di tali questioni (v., per analogia, sentenza del 19 settembre 2024, Consiglio nazionale delle Ricerche, C‑49/23, EU:C:2024:773, punto 27 e giurisprudenza citata).
24. Le questioni pregiudiziali sono pertanto ricevibili.
Nel merito
25. Con le sue tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, punto 2, nonché gli articoli 3, 18 e 28 della direttiva 2009/103 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che consente a una persona che ha subito danni alle cose a seguito di un incidente stradale e che per questo ha ottenuto, dall’impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile per gli autoveicoli, un risarcimento, ma che ritiene che quest’ultimo non risarcisca integralmente tali danni, di cedere a un terzo, dietro corrispettivo, il suo credito, pari alla differenza tra, da un lato, il valore stimato del risarcimento integrale di detti danni e, dall’altro, il risarcimento che le è già stato versato da tale impresa, di modo che tale terzo possa agire in giudizio, in nome e per conto proprio, per chiedere il pagamento di tale credito a detta impresa.
26. A tal riguardo, occorre constatare, anzitutto, che nessuna disposizione della direttiva 2009/103 disciplina la cessione a un terzo di un credito sorto a titolo di un’assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli da parte di persone che hanno subito danni alle cose a causa di incidenti stradali, né la legittimazione ad agire dei cessionari dinanzi ai giudici nazionali per chiedere il pagamento di tali crediti.
27. Occorre ricordare che l’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103 impone agli Stati membri di adottare tutte le misure appropriate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 5 di tale direttiva, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel loro territorio sia coperta da un’assicurazione.
28. Come enunciato al considerando 1 della direttiva 2009/103, quest’ultima ha codificato la direttiva 72/166, la seconda direttiva 84/5, la terza direttiva 90/232, la direttiva 2000/26 e la direttiva 2005/14. Tali direttive avevano via via precisato gli obblighi degli Stati membri in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. Esse miravano, da un lato, ad assicurare la libera circolazione sia dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio dell’Unione sia delle persone che vi si trovano a bordo e, dall’altro, a garantire che le vittime degli incidenti causati da tali veicoli beneficino di un trattamento comparabile, indipendentemente dal luogo dell’Unione in cui il sinistro è avvenuto (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2024, Matmut, C‑236/23, EU:C:2024:761, punto 29 e giurisprudenza citata).
29. Inoltre, dai considerando 2 e 20 della direttiva 2009/103 risulta che quest’ultima persegue gli stessi obiettivi perseguiti dalle altre direttive menzionate al punto precedente della presente sentenza (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2024, Matmut, C‑236/23, EU:C:2024:761, punto 30 e giurisprudenza citata).
30. Dall’evoluzione della normativa dell’Unione in materia di assicurazione obbligatoria risulta che l’obiettivo di tutela delle vittime di incidenti causati da tali veicoli è stato costantemente perseguito e rafforzato dal legislatore dell’Unione (sentenza del 19 settembre 2024, Matmut, C‑236/23, EU:C:2024:761, punto 30 e giurisprudenza citata).
31. La direttiva 2009/103 impone quindi agli Stati membri di garantire che la responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli che stazionano abitualmente nel loro territorio sia coperta da un’assicurazione e precisa, in particolare, i tipi di danni e i terzi danneggiati che tale assicurazione deve coprire (sentenza del 15 dicembre 2022, HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung, C‑577/21, EU:C:2022:992, punto 34 e giurisprudenza citata).
32. Tuttavia, l’obbligo di copertura, da parte dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, dei danni causati ai terzi da tali autoveicoli è distinto dalla portata del risarcimento di detti danni a titolo di responsabilità civile dell’assicurato. Infatti, mentre il primo è definito e garantito dalla normativa dell’Unione, la seconda è sostanzialmente disciplinata dal diritto nazionale (sentenza del 15 dicembre 2022, HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung, C‑577/21, EU:C:2022:992, punto 35 e giurisprudenza citata).
33. Infatti, dall’oggetto della direttiva 2009/103 e dalla sua formulazione risulta che quest’ultima, al pari delle direttive da essa codificate, non mira ad armonizzare i regimi di responsabilità civile degli Stati membri e che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, questi ultimi restano liberi di determinare il regime di responsabilità civile applicabile ai sinistri derivanti dalla circolazione degli autoveicoli (sentenza del 15 dicembre 2022, HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung, C‑577/21, EU:C:2022:992, punto 36 e giurisprudenza citata).
34. Di conseguenza, e tenuto conto in particolare dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 2009/103, allo stato attuale del diritto dell’Unione, gli Stati membri restano, in linea di principio, liberi di determinare, in particolare, quali danni causati da autoveicoli debbano essere risarciti, la portata del risarcimento degli stessi e le persone aventi diritto a detto risarcimento (sentenza del 15 dicembre 2022, HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung, C‑577/21, EU:C:2022:992, punto 37 e giurisprudenza citata).
35. Tale libertà è tuttavia limitata da tale direttiva in quanto quest’ultima, in primo luogo, rende obbligatoria la copertura di taluni danni a concorrenza di importi minimi dalla stessa determinati (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2022, HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung, C‑577/21, EU:C:2022:992, punto 38 e giurisprudenza citata). Orbene, nel caso di specie, nessun elemento del fascicolo di cui dispone la Corte lascia intendere che i risarcimenti versati dalle imprese di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli alle persone che hanno subito i danni alle cose di cui trattasi nei procedimenti principali fossero inferiori a tali importi.
36. In secondo luogo, detta libertà è parimenti limitata dalla direttiva 2009/103 in quanto, per quanto riguarda le persone legittimate a chiedere il risarcimento dei danni in forza di tale direttiva, quest’ultima individua, da un lato, al suo articolo 12, categorie specifiche di vittime considerate particolarmente vulnerabili e prevede che sia obbligatoria la copertura dei danni alle persone delle categorie di persone individuate ai paragrafi 1 e 2 di tale articolo, nonché la copertura dei danni alle persone e alle cose delle categorie di persone individuate al paragrafo 3 di detto articolo qualora queste ultime abbiano diritto al risarcimento del danno in conformità al diritto civile nazionale (v., in tal senso, sentenza del 10 giugno 2021, Van Ameyde España, C‑923/19, EU:C:2021:475, punto 43 e giurisprudenza citata).
37. In particolare, i paragrafi da 1 a 3 dell’articolo 12 della direttiva 2009/103 riguardano, in primo luogo, qualsiasi passeggero, diverso dal conducente del veicolo di cui trattasi; in secondo luogo, i membri della famiglia dell’assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona la cui responsabilità civile sia sorta a causa di un sinistro e, in terzo luogo, i pedoni, i ciclisti e gli altri utenti non motorizzati della strada. Inoltre, il secondo comma del paragrafo 3 di tale articolo precisa che detto articolo lascia impregiudicata sia la responsabilità civile sia l’importo dei danni. Orbene, è evidente quindi che tali disposizioni non disciplinano la cessione di un credito detenuto da tali vittime.
38. Dall’altro lato, dal combinato disposto dell’articolo 1, punto 2, e dell’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103 risulta che la protezione che deve essere assicurata in forza di quest’ultima si estende a ogni persona avente diritto, in forza del diritto nazionale della responsabilità civile, al risarcimento del danno causato da autoveicoli. Occorre altresì ricordare che nessun elemento di tale direttiva consente di affermare che il legislatore dell’Unione abbia desiderato limitare la tutela assicurata da quest’ultima alle sole persone direttamente coinvolte in un evento dannoso (sentenza del 15 dicembre 2022, HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung, C‑577/21, EU:C:2022:992, punto 41 e giurisprudenza citata).
39. Orbene, dalla decisione di rinvio risulta che i cessionari traggono i loro diritti ai crediti di cui trattasi nei procedimenti principali non dal diritto polacco della responsabilità civile, bensì unicamente dai contratti di cessione che essi hanno stipulato, sulla base del codice civile, con persone che hanno subito un danno alle cose a seguito di un incidente stradale.
40. In tali circostanze, e tenuto conto dell’obiettivo di tutela delle vittime di incidenti stradali, ricordato al punto 30 della presente sentenza, dell’impianto sistematico della direttiva 2009/103 nonché del fatto che quest’ultima non disciplina la cessione dei crediti sorti a titolo dell’assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli, si deve ritenere che un cessionario che abbia acquisito un siffatto credito non possa essere assimilato a una «persona lesa», ai sensi dell’articolo 1, punto 2, di tale direttiva.
41. Pertanto, l’articolo 18 della direttiva 2009/103, il quale prevede che Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro causato da un veicolo assicurato ai sensi dell’articolo 3 di tale direttiva possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura la responsabilità civile della persona responsabile del sinistro, non è applicabile ai ricorsi proposti da tali cessionari.
42. Tale interpretazione è, inoltre, corroborata dal considerando 30 della suddetta direttiva, secondo cui il diritto di invocare il contratto di assicurazione e agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice è estremamente importante per la protezione delle vittime di incidenti automobilistici. Pertanto, tale considerando precisa che, per agevolare la liquidazione rapida ed efficace dei sinistri ed evitare per quanto possibile costosi procedimenti giudiziari, un diritto d’azione diretta contro la compagnia d’assicurazione che copre la responsabilità civile della persona responsabile dovrebbe essere previsto per tutte le vittime di incidenti automobilistici. Orbene, i cessionari non sono vittime di incidenti e non possono essere assimilati a questi ultimi.
43. Quanto all’articolo 28 della direttiva 2009/103, anch’esso menzionato dal giudice del rinvio, ai sensi del quale gli Stati membri possono, conformemente al Trattato, mantenere o mettere in vigore disposizioni più favorevoli alla persona lesa di quelle necessarie a conformarsi a tale direttiva, è sufficiente rilevare che tale articolo ha ad oggetto, anch’esso, i diritti della persona lesa e non riguarda quindi i cessionari di crediti da risarcimento.
44. Ne consegue che nessuna disposizione della direttiva 2009/103 osta alla possibilità per gli Stati membri di prevedere un regime di cessione dei crediti derivanti dal verificarsi di un evento coperto da un contratto di assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli, né alla possibilità per il cessionario di agire in giudizio, in nome e per conto proprio, per far valere il credito che gli è stato ceduto.
45. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 1, punto 2, nonché gli articoli 3, 18 e 28 della direttiva 2009/103 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che consente a una persona che ha subito danni alle cose a seguito di un incidente stradale e che per questo ha ottenuto, dall’impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile per gli autoveicoli, un risarcimento, ma che ritiene che quest’ultimo non risarcisca integralmente tali danni, di cedere a un terzo, dietro corrispettivo, il suo credito, pari alla differenza tra, da un lato, il valore stimato del risarcimento integrale di detti danni e, dall’altro, il risarcimento che le è stato già versato da tale impresa, di modo che tale terzo possa agire in giudizio, in nome e per conto proprio, per chiedere il pagamento di tale credito a detta impresa.
Sulle spese
46. Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Nona Sezione) dichiara:
L’articolo 1, punto 2, nonché gli articoli 3, 18 e 28 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che consente a una persona che ha subito danni alle cose a seguito di un incidente stradale e che per questo ha ottenuto, dall’impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile per gli autoveicoli, un risarcimento, ma che ritiene che quest’ultimo non risarcisca integralmente tali danni, di cedere a un terzo, dietro corrispettivo, il suo credito, pari alla differenza tra, da un lato, il valore stimato del risarcimento integrale di detti danni e, dall’altro, il risarcimento che le è stato già versato da tale impresa, di modo che tale terzo possa agire in giudizio, in nome e per conto proprio, per chiedere il pagamento di tale credito a detta impresa.
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