Entro quanti anni il fisco può fare un controllo fiscale?


Per IRPEF e IVA il termine è 5 anni se la dichiarazione è stata presentata, 7 se è omessa. Per il registro dipende dal tipo di atto. Per IMU e tributi locali vale la prescrizione quinquennale. Guida pratica aggiornata al 2025.

Un contribuente riceve un avviso di accertamento per l’anno 2018. Si chiede se il fisco potesse ancora farlo, oppure se fossero passati troppi anni. Un imprenditore si chiede fino a quando deve conservare i documenti fiscali. Un proprietario che ha venduto casa con agevolazione prima casa vuole sapere entro quando può arrivare una contestazione.

La risposta alla domanda su entro quanti anni il fisco possa fare un controllo non è una cifra unica: dipende dal tipo di imposta, dall’anno d’imposta e dal fatto che la dichiarazione sia stata presentata o meno. I termini sono perentori — passati quelli, l’accertamento è nullo — ma la nullità non scatta automaticamente: deve essere eccepita dal contribuente nel ricorso.

IRPEF, IRES e IVA: la regola dei 5 e dei 7 anni

Per le imposte sui redditi e per l’IVA, i termini ordinari sono:

  • 5 anni quando la dichiarazione è stata presentata. Il termine decorre dall’anno di presentazione: l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo. Se la dichiarazione per il 2020 è stata presentata nel 2021, il fisco può accertare fino al 31 dicembre 2026.
  • 7 anni quando la dichiarazione è omessa o nulla. Il termine decorre dall’anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Chi non ha presentato la dichiarazione per il 2020 può ricevere un accertamento fino al 31 dicembre 2027.

Queste regole si applicano ai periodi d’imposta dal 2016 in poi. Per gli anni precedenti valevano termini più brevi — 4 anni con dichiarazione presentata, 5 con omessa — ormai in gran parte già decorsi.

Un dettaglio da ricordare: la nullità dell’accertamento emesso oltre i termini non scatta da sola. Il contribuente deve eccepirla nel ricorso introduttivo. Se non lo fa, l’accertamento diventa definitivo.

Le dichiarazioni integrative e i crediti pluriennali

Se si presenta una dichiarazione integrativa — per correggere errori a favore o a sfavore — i termini di accertamento ripartono dall’anno di presentazione dell’integrativa, ma solo per gli elementi oggetto di integrazione. Il resto rimane soggetto ai termini originari.

Per le componenti reddituali pluriennali — perdite pregresse, ammortamenti, sopravvenienze rateizzate, crediti d’imposta rateizzati — il fisco può verificare la correttezza in ciascun periodo in cui la posta produce effetti, anche se l’anno di origine è ormai prescritto. I termini si valutano anno per anno, riferiti al periodo controllato, non all’anno in cui la componente è sorta.

Imposta di registro, ipotecaria e catastale

Per il registro i termini variano a seconda del tipo di imposta e della situazione.

Atti presentati alla registrazione: tre anni per l’imposta principale, tre anni per l’imposta complementare, tre anni per l’imposta suppletiva — tutti dalla registrazione o dalla denuncia dell’evento successivo.

Omessa registrazione: cinque anni dal fatto che avrebbe legittimato la registrazione d’ufficio.

Accertamento di valore di immobili o aziende — la cosiddetta imposta complementare da rettifica di valore: due anni dalla registrazione o dal pagamento dell’imposta principale, regola in vigore dal 1° gennaio 2025.

Per la decadenza dall’agevolazione prima casa esistono termini specifici con punti di partenza diversi a seconda della causa di decadenza. Se il requisito mancava già alla data dell’atto — immobile di lusso, possesso di altri immobili — il termine è tre anni dalla registrazione. Se il requisito viene meno in seguito — mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi — il termine è tre anni dalla scadenza dei 18 mesi, quindi di fatto tre anni e mezzo dalla data dell’atto. Se si rivende l’immobile entro cinque anni senza riacquistare entro un anno, il termine è tre anni dallo spirare dell’anno successivo alla cessione.

IMU, TARI e tributi locali

Per i tributi locali la disciplina è meno uniforme, ma nella pratica vale la prescrizione quinquennale dei tributi periodici. I Comuni devono emettere gli avvisi di accertamento entro cinque anni, pena la prescrizione del credito. Dal 1° gennaio 2020 si applica il sistema dell’accertamento esecutivo anche per i tributi locali.

Se interviene una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione diventa decennale.

Dopo l’accertamento: la prescrizione del credito

Una volta notificato l’accertamento o la cartella esattoriale, cambia il problema: non si tratta più di decadenza dal potere di accertamento, ma di prescrizione del credito già accertato.

Per i tributi erariali — IRPEF, IVA, IRES, registro, imposte ipotecaria e catastale — la prescrizione è di dieci anni dalla scadenza del termine di pagamento della cartella (60 giorni) o dal passaggio in giudicato della sentenza. Le sanzioni si prescrivono in cinque anni, salvo giudicato. Per i tributi locali periodici la prescrizione è di cinque anni, dieci con giudicato.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può interrompere la prescrizione con nuovi atti: notifica di cartella, intimazione di pagamento, pignoramento.

Quanto conservare i documenti fiscali

Dalla durata dei termini di accertamento dipende anche il periodo di conservazione obbligatoria dei documenti. Per IRPEF e IVA con dichiarazione presentata, conservare per sei anni dalla presentazione è sufficiente a coprire il termine quinquennale più un margine di sicurezza. Chi non ha presentato la dichiarazione deve conservare per otto anni. Per i documenti relativi all’agevolazione prima casa è prudente conservare tutto fino a che non siano decorsi i termini di decadenza applicabili alla propria situazione specifica.




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 Angelo Greco

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