Cresce l’attesa per l’apertura delle domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione. Si tratta di procedure particolarmente importanti per i docenti che non hanno ottenuto un esito favorevole nella mobilità o che hanno necessità di avvicinarsi temporaneamente ai propri familiari. Ne parliamo con Giuseppe Semeraro durante un question time dedicato all’argomento.
L’assegnazione provvisoria consente al docente di prestare servizio, per un solo anno scolastico, in una sede diversa da quella di titolarità. La finalità principale è il ricongiungimento familiare o l’assistenza a soggetti che si trovano in particolari condizioni di bisogno. Non si tratta quindi di un trasferimento definitivo, ma di uno spostamento annuale e temporaneo.
A differenza della mobilità ordinaria, l’assegnazione provvisoria non valorizza titoli culturali o anni di servizio. Il punteggio attribuito è limitato ad alcune condizioni familiari. In particolare, sono previsti 6 punti per il ricongiungimento nel comune di residenza della persona alla quale ci si vuole avvicinare. Sono inoltre attribuiti punteggi per i figli: 5 punti per i figli fino a 6 anni e 4 punti per i figli di età superiore a 6 anni e fino a 18 anni.
La domanda può essere presentata per ricongiungersi ai figli, anche affidati o minori, al coniuge, alla persona con cui vi sia convivenza di fatto, ai genitori o ad altri parenti e affini nei casi previsti. Può inoltre essere richiesta per esigenze legate alla propria disabilità personale o per prestare assistenza a familiari con disabilità.
Per l’anno scolastico di riferimento si attende la definizione del CCNI annuale, cioè del contratto collettivo nazionale integrativo che disciplinerà assegnazioni provvisorie e utilizzazioni. La contrattazione per queste procedure, a differenza della mobilità ordinaria, ha infatti carattere annuale.
Le domande dovrebbero aprirsi presumibilmente all’inizio di luglio, con una finestra temporale di circa 10-15 giorni. È auspicabile che le istanze non si sovrappongano ad altre procedure, come quelle relative alle GPS, per evitare sovraccarichi sia per gli aspiranti sia per chi fornisce assistenza nella compilazione.
Per i docenti assunti a tempo indeterminato prima del 2023 non dovrebbero esserci particolari criticità. Diverso è il caso dei docenti assunti successivamente, per i quali possono operare vincoli. In linea generale, chi è soggetto a vincolo può presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, mentre per quella interprovinciale occorre rientrare in una deroga.
Per i docenti assunti da GPS prima fascia o da procedure PNRR con contratto finalizzato al ruolo, la possibilità di presentare domanda dipende dal superamento dell’anno di prova e, nei casi previsti, dal conseguimento dell’abilitazione. Per alcune categorie di docenti la domanda potrebbe essere ancora cartacea, come avvenuto negli anni precedenti, ma occorre attendere le indicazioni ministeriali definitive.
Sul fronte delle deroghe, allo stato attuale risultano confermate alcune condizioni già note. La deroga per i figli è prevista fino ai 14 anni, mentre è stata chiesta con forza l’estensione fino ai 15 o 16 anni, come avvenuto in passato. È inoltre prevista la deroga per i genitori che compiono 65 anni entro il 31 dicembre 2026. La disciplina definitiva sarà comunque contenuta nel CCNI.
È possibile chiedere assegnazione provvisoria dopo un solo anno di ruolo?
Sì, è possibile chiedere assegnazione provvisoria dopo un anno di ruolo, ma occorre distinguere la posizione giuridica del docente.
Se il docente è già titolare di un contratto a tempo indeterminato, può presentare domanda secondo le regole ordinarie, salvo eventuali vincoli e relative deroghe.
Se invece il docente è stato assunto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, ad esempio da GPS prima fascia o da procedura PNRR, la possibilità di presentare domanda è subordinata al superamento dell’anno di prova. In questi casi non basta essere stati individuati per il ruolo: occorre aver completato positivamente il percorso previsto.
Con una nomina da PNRR2 è necessario aver svolto l’anno di prova per chiedere assegnazione provvisoria?
Dipende dal tipo di contratto e dalla condizione del docente al momento dell’assunzione.
Se il docente è stato assunto a tempo indeterminato perché già in possesso dell’abilitazione, può chiedere assegnazione provvisoria anche se non ha ancora svolto l’anno di prova. In questo caso l’anno di prova potrà essere svolto anche nella sede ottenuta con assegnazione provvisoria.
Se invece il docente è stato assunto a tempo determinato, con contratto finalizzato al ruolo e con obbligo di conseguire l’abilitazione, potrà chiedere assegnazione provvisoria solo dopo il superamento dell’anno di prova e il completamento del percorso previsto.
Sarà possibile presentare domanda di assegnazione provvisoria per figli fino a 16 anni?
Al momento la deroga prevista riguarda i figli fino a 14 anni. È stata avanzata la richiesta di estendere la deroga ai figli fino a 15 o 16 anni, ma occorre attendere il testo definitivo del CCNI.
Fino alla pubblicazione del contratto integrativo non è possibile dare per acquisita l’estensione. Pertanto, allo stato attuale, il riferimento certo resta quello dei figli fino a 14 anni.
Un docente appena trasferito può chiedere assegnazione provvisoria in un’altra scuola della stessa provincia?
Sì. Il docente che ha appena ottenuto un trasferimento può comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria.
È importante distinguere il vincolo derivante dalla mobilità dal diritto a chiedere assegnazione provvisoria. Se nella domanda di mobilità il docente ha indicato una scuola puntuale ed è stato soddisfatto su quella preferenza, può essere soggetto al vincolo triennale per la successiva mobilità. Tuttavia, questo vincolo non impedisce automaticamente la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria, se ricorrono le condizioni previste.
Pertanto, anche chi ha ottenuto mobilità su scuola, comune o provincia può presentare domanda di assegnazione provvisoria, nel rispetto dei requisiti richiesti.
Se un genitore ha ottenuto da poco il riconoscimento della legge 104, articolo 3 comma 3, è possibile avere precedenza nell’assegnazione provvisoria anche senza aver fruito dei permessi durante l’anno scolastico?
Sì, nel caso di assistenza al genitore con riconoscimento della legge 104, articolo 3 comma 3, è sufficiente allegare la relativa certificazione, nella versione con omissis, senza diagnosi sanitaria.
Non è necessario allegare documentazione contenente informazioni cliniche dettagliate. È opportuno presentare solo il verbale con l’indicazione dell’articolo 3, comma 3, oscurando la parte diagnostica.
È consigliabile preparare fin da subito la documentazione necessaria, senza attendere l’apertura delle istanze. In particolare, possono servire il certificato di residenza o l’autocertificazione della persona alla quale ci si intende ricongiungere, la documentazione relativa alla condizione di disabilità e, nei casi di vincolo, l’allegato relativo alla deroga.
La residenza della persona a cui ci si ricongiunge deve risultare nel comune indicato da almeno tre mesi, secondo le regole ordinarie previste per queste procedure.
Con due figli minori di 13 anni è possibile chiedere assegnazione provvisoria anche per un altro grado di scuola, ad esempio per lavorare nella scuola secondaria di secondo grado se si possiede la relativa abilitazione?
Sì, è possibile chiedere assegnazione provvisoria anche per altra classe di concorso o altro grado di scuola, purché il docente possieda il relativo titolo di abilitazione.
Se il docente è soggetto a vincolo, la presenza di almeno un figlio entro i 14 anni può costituire deroga. Se invece non vi sono vincoli, i figli attribuiscono punteggio: per figli di età superiore a 6 anni e fino a 18 anni sono previsti 4 punti.
Nella compilazione della domanda occorre però rispettare l’ordine corretto. Il docente deve indicare prima la classe di concorso o il posto di titolarità. Solo successivamente può inserire altre classi di concorso per le quali possiede l’abilitazione o il sostegno, se in possesso della specializzazione.
Se non è stato possibile svolgere l’anno di prova per malattia del figlio minore, ma si è stati assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, si può chiedere assegnazione provvisoria?
In linea generale, no. Se il docente è stato assunto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria è collegata al superamento dell’anno di prova.
La malattia del figlio minore può certamente costituire una motivazione valida per rinviare l’anno di prova, ma il rinvio non equivale al suo superamento. Pertanto, salvo diverse previsioni del nuovo CCNI, il docente che non ha ancora superato l’anno di prova non dovrebbe poter presentare domanda di assegnazione provvisoria.
È comunque necessario attendere il testo definitivo del contratto integrativo per verificare se saranno previste disposizioni specifiche.
Sarà possibile chiedere assegnazione provvisoria su sostegno senza titolo, ma con almeno un anno di servizio?
Sì, dovrebbe essere confermata la possibilità di chiedere assegnazione provvisoria su sostegno anche in assenza del titolo di specializzazione, purché ricorrano le condizioni previste.
Nella domanda sono generalmente presenti opzioni diverse: una per chi è in possesso del titolo di specializzazione, una per chi sta conseguendo il titolo e una per chi ha almeno un anno di servizio su sostegno.
L’ordine di priorità resta però fondamentale. Prima vengono soddisfatti i docenti specializzati, poi coloro che stanno conseguendo la specializzazione e, solo successivamente, i docenti senza titolo ma con almeno un anno di servizio specifico. L’assegnazione senza titolo è quindi possibile solo in subordine e in presenza di disponibilità residue.
Se si sta completando l’anno di prova su un grado di scuola e si possiede l’abilitazione anche per un altro grado, è possibile chiedere assegnazione provvisoria per entrambi?
Sì, se il docente possiede i titoli richiesti per entrambi i gradi o per entrambe le classi di concorso, può indicare entrambe le possibilità nella domanda.
Anche in questo caso occorre però rispettare l’ordine di compilazione: prima deve essere indicato il posto o la classe di concorso di titolarità o assunzione, poi le altre classi di concorso o gli altri gradi per cui si possiede titolo.
Se il docente è stato assunto da GPS prima fascia o con nomina finalizzata al ruolo, occorre prestare attenzione al requisito del superamento dell’anno di prova. Sulla base delle regole precedenti, per queste tipologie di assunzione la domanda è possibile solo dopo il superamento dell’anno di prova. La conferma definitiva dovrà arrivare dal nuovo CCNI.
Chi non ha i requisiti per l’assegnazione provvisoria e non rientra nei casi di utilizzazione ha altre possibilità per ottenere uno spostamento annuale?
No. Se il docente non ha i requisiti per chiedere assegnazione provvisoria e non rientra in alcuna delle situazioni che consentono l’utilizzazione, non esistono altri strumenti ordinari per ottenere uno spostamento annuale.
L’utilizzazione è prevista per casi specifici, ad esempio per docenti soprannumerari, senza sede, appartenenti a classi di concorso in esubero o per particolari passaggi consentiti dalla contrattazione. Al di fuori di questi casi, l’unico strumento resta la mobilità ordinaria, che però riguarda l’anno successivo e produce effetti definitivi.
È possibile chiedere assegnazione provvisoria su uno spezzone di 9 ore e poi trasformare il rapporto in part-time?
No. L’assegnazione provvisoria riguarda cattedre disponibili sull’organico di fatto, normalmente al 30 giugno, e non singoli spezzoni orari isolati.
È possibile, nei limiti previsti dalla procedura, esprimere disponibilità per cattedre articolate su più scuole o composte da spezzoni che formano una cattedra intera, ad esempio cattedre orario esterne. Non è invece possibile chiedere esclusivamente uno spezzone di 9 ore con l’obiettivo di ottenere poi il part-time.
Occorrerà comunque verificare le opzioni presenti nell’istanza ministeriale, ma la regola generale è che l’assegnazione provvisoria si dispone su cattedra intera, non su singolo spezzone.
Come devono essere indicate le preferenze quando si chiede assegnazione provvisoria per ricongiungimento?
La prima preferenza deve riguardare il comune di residenza della persona alla quale ci si intende ricongiungere. In quel comune il docente beneficia del punteggio di ricongiungimento, pari a 6 punti.
Prima di indicare il comune è possibile inserire una o più scuole situate nello stesso comune, se il docente ha preferenze specifiche. Dopo aver indicato il comune di ricongiungimento, è possibile inserire altri comuni o scuole.
Se nel comune di ricongiungimento non sono presenti scuole utili per la propria classe di concorso o tipologia di posto, si potranno indicare scuole viciniori o scuole che abbiano plessi collegati al comune interessato, secondo le regole previste.
Nel caso di comuni suddivisi in distretti subcomunali, come avviene ad esempio nelle grandi città, occorre indicare correttamente il distretto di residenza della persona a cui ci si ricongiunge. Prima del distretto possono essere indicate scuole appartenenti a quel distretto; successivamente si possono inserire altre preferenze.
Questo ordine è particolarmente importante nei casi di deroga o assistenza. Se il docente soggetto a vincolo indica come prima preferenza un comune diverso da quello che giustifica la deroga, rischia di compromettere la validità della domanda.
Se in una regione esistono poche cattedre disponibili per una classe di concorso, è possibile prevedere le possibilità di ottenere assegnazione provvisoria?
È comprensibile che, per classi di concorso con pochissime cattedre, i docenti provino a ricostruire in anticipo le disponibilità. Tuttavia, non bisogna considerare definitive le cattedre apparentemente libere prima della conclusione di tutte le operazioni.
Occorre infatti tenere conto delle immissioni in ruolo, delle procedure concorsuali ancora in corso, delle eventuali disponibilità derivanti dall’organico di fatto e di altri movimenti che possono modificare il quadro.
Le disponibilità utili per le assegnazioni provvisorie saranno quelle effettivamente risultanti dopo le operazioni previste dall’amministrazione. Per questo motivo è opportuno compilare la domanda in base alle proprie esigenze di ricongiungimento e alle sedi di effettivo interesse, senza fare affidamento su calcoli provvisori.
Se la propria classe di concorso è in esubero, ma si è titolari su scuola, è possibile chiedere utilizzazione interprovinciale?
Sì, nei casi previsti l’utilizzazione può essere richiesta anche in ambito interprovinciale.
L’utilizzazione è uno strumento distinto dall’assegnazione provvisoria. Può riguardare, ad esempio, docenti appartenenti a classi di concorso in esubero o docenti che sono stati coinvolti in situazioni di soprannumerarietà.
Se il docente ha perso posto ed è stato costretto a presentare domanda di mobilità, deve rispettare le condizioni previste, tra cui l’indicazione della scuola di precedente titolarità secondo le regole stabilite. In presenza dei requisiti, l’utilizzazione può essere chiesta anche fuori provincia.
Un docente di sostegno della primaria che ha ottenuto trasferimento interprovinciale, ma non nel comune di residenza, può chiedere assegnazione provvisoria per assistere un genitore con legge 104?
Sì, può chiedere assegnazione provvisoria per avvicinarsi al genitore con disabilità, se ricorrono le condizioni previste dalla normativa e dalla contrattazione.
Nel caso di docente di sostegno della scuola primaria, le possibilità di ottenere assegnazione provvisoria possono essere concrete, perché su sostegno primaria spesso risultano numerose disponibilità. Naturalmente l’esito dipende sempre dai posti effettivamente disponibili e dall’ordine delle operazioni.
Diverso è il discorso dell’utilizzazione su altro grado, ad esempio sull’infanzia. Se il docente è già titolare su sostegno primaria, l’utilizzazione verso sostegno infanzia non è automaticamente consentita solo perché si possiede il titolo. Occorre verificare se il caso rientra esattamente tra quelli previsti dal contratto.
È possibile indicare più di una deroga nella domanda?
Sì, è possibile avere più condizioni che astrattamente consentirebbero una deroga, ma nella pratica ne basta una per superare il vincolo.
La deroga serve a sbloccare la possibilità di presentare domanda. Se, ad esempio, il docente ha un figlio entro i 14 anni, può utilizzare quella condizione, allegando la documentazione richiesta. Se dispone anche di altra condizione, come l’assistenza a un familiare con disabilità, non è necessario utilizzare entrambe.
È consigliabile scegliere la deroga più semplice da documentare e più coerente con il comune per il quale si chiede il ricongiungimento.
Nella domanda è possibile indicare più classi di concorso o scegliere anche il sostegno come ultima opzione?
Sì. Il docente può indicare, dopo la classe di concorso o il posto di titolarità, anche altre classi di concorso per cui possiede l’abilitazione. Può inoltre indicare il sostegno se è in possesso del titolo di specializzazione o se rientra nelle altre condizioni eventualmente previste dal CCNI.
L’ordine è essenziale: prima va indicata la classe di concorso di titolarità o il posto di appartenenza, poi le altre opzioni. L’algoritmo esaminerà la domanda seguendo l’ordine di compilazione e assegnerà la sede se trova disponibilità utile.
Chi ha ottenuto passaggio di ruolo all’infanzia e possiede il titolo di specializzazione sul sostegno primaria può chiedere utilizzazione sulla primaria?
No, se il docente ha ottenuto passaggio di ruolo all’infanzia deve svolgere l’anno di prova nel nuovo ruolo.
Chiedere utilizzazione sul sostegno primaria sarebbe incompatibile con l’esigenza di svolgere l’anno di prova nel ruolo dell’infanzia. Il docente dovrà quindi prestare servizio nel grado in cui ha ottenuto il passaggio di ruolo, eventualmente anche tramite assegnazione provvisoria, purché sempre coerente con il nuovo ruolo.
Per il ricongiungimento a genitori conviventi con meno di 65 anni quanti punti sono attribuiti?
Il ricongiungimento ai genitori attribuisce 6 punti, ma solo nel comune di residenza del genitore a cui ci si ricongiunge.
Il limite dei 65 anni riguarda la deroga al vincolo, non il punteggio di ricongiungimento. Se quindi non si sta parlando di deroga, ma semplicemente di punteggio per il ricongiungimento, il punteggio è pari a 6 punti nel comune interessato.
È prevista una riduzione dei posti per le assegnazioni provvisorie interprovinciali, limitandole solo a chi si ricongiunge a figli o coniuge?
Non risultano elementi che confermino una riduzione di questo tipo. Al contrario, negli ultimi anni l’ambito delle situazioni considerate si è progressivamente ampliato, soprattutto in relazione alle esigenze di assistenza e alle condizioni tutelate dalla legge.
In particolare, rispetto al passato, sono state superate alcune limitazioni che incidevano sulle assegnazioni provvisorie interprovinciali per assistenza ai genitori. Pertanto, allo stato delle informazioni disponibili, non vi è conferma di una restrizione generalizzata dei posti destinati alle assegnazioni provvisorie interprovinciali.
È possibile presentare anche l’istanza GPS per un incarico su altra classe di concorso se si chiede assegnazione provvisoria?
Sì, ma occorre prestare attenzione agli effetti dell’eventuale assegnazione provvisoria.
Se il docente ottiene l’assegnazione provvisoria, l’istanza GPS per l’incarico su altra classe di concorso dovrà essere annullata o comunque non potrà produrre effetti incompatibili con l’assegnazione ottenuta.
Se invece il docente non ottiene assegnazione provvisoria, potrà proseguire l’iter dell’istanza GPS e verificare se sarà possibile ottenere un incarico su altra classe di concorso per la quale non è già di ruolo, nei limiti previsti dalla normativa applicabile.
Se non si rientra in alcuna deroga per assegnazione provvisoria o utilizzazione, è possibile accettare un incarico da GPS su altra classe di concorso per la quale si possiede abilitazione?
Se il docente è soggetto a un vincolo e non rientra in alcuna deroga, non può utilizzare l’incarico da GPS per aggirare il blocco.
In assenza di deroga, il docente vincolato non può presentare domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione e, di conseguenza, non può accedere a una soluzione alternativa da GPS che sia incompatibile con il vincolo previsto.
Un docente di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado su materia può chiedere assegnazione provvisoria su sostegno in un diverso grado, se è specializzato?
Sì, ma solo se ricorrono le condizioni generali per chiedere assegnazione provvisoria, in particolare il ricongiungimento a una persona residente in un comune diverso.
Se il docente è specializzato su sostegno per un altro grado, può indicare anche quella tipologia di posto, rispettando l’ordine di compilazione della domanda e le condizioni previste.
Occorre però distinguere il caso dell’assegnazione provvisoria comunale. Se il docente è già titolare nel comune in cui risiede la persona alla quale vorrebbe ricongiungersi, l’assegnazione provvisoria nello stesso comune non è normalmente consentita. In questo caso potrebbe eventualmente venire in rilievo l’utilizzazione, ad esempio da posto comune a sostegno, se il docente possiede la specializzazione e se il contratto lo consente.
Chi ha un contratto al 31 agosto finalizzato al ruolo e consegue l’abilitazione prima dell’apertura delle istanze può chiedere assegnazione provvisoria e svolgere l’anno di prova nella sede assegnata?
No. Se il contratto è finalizzato al ruolo, il requisito decisivo non è solo il conseguimento dell’abilitazione, ma il superamento dell’anno di prova.
Il docente assunto con incarico finalizzato al ruolo può chiedere assegnazione provvisoria solo dopo aver superato positivamente l’anno di prova. Pertanto, anche se l’abilitazione viene conseguita prima dell’apertura delle istanze, la domanda non dovrebbe essere possibile se l’anno di prova non è stato ancora superato.
Un docente perdente posto ha priorità per rientrare nella scuola di precedente titolarità se si riforma una cattedra?
Sì. Il docente perdente posto gode di una priorità specifica nelle operazioni previste per il rientro o l’utilizzazione nella scuola di precedente titolarità.
Se nella scuola in cui il docente ha perso posto si riforma una cattedra, ad esempio su sostegno, il docente interessato può chiedere utilizzazione indicando come prima preferenza la scuola di precedente titolarità. In questo caso la posizione del perdente posto viene prima di altre precedenze, comprese quelle legate alla legge 104, secondo l’ordine previsto dalle tabelle e dal contratto.
La condizione essenziale è che il docente abbia seguito correttamente la procedura legata alla perdita del posto e abbia indicato la scuola di precedente titolarità secondo le regole richieste.
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