Presidente: Amoroso – Redattrice: San Giorgio
[…] nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 45 del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale ordinario di Piacenza, sezione civile, in composizione monocratica, nel procedimento vertente tra S. e A. spa, V. A. spa e G. D.G., con ordinanza del 17 marzo 2025, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udita nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;
deliberato nella camera di consiglio del 12 marzo 2026.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con ordinanza del 17 marzo 2025, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Piacenza, sezione civile, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, 97 e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 45 del codice di procedura civile, nell’interpretazione fornitane dal diritto vivente che scaturisce dalla sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 18 gennaio 2018, n. 1202, secondo la quale, per esplicita e insindacabile scelta di merito legislativo, il giudice davanti al quale la causa è riassunta in seguito alla declinatoria di competenza del giudice originariamente adito può elevare il conflitto di competenza, e richiedere il regolamento d’ufficio, soltanto ove si ritenga incompetente per materia o per territorio inderogabile e non anche qualora reputi che la competenza sia regolata ratione valoris.
1.1.- In punto di fatto, il giudice a quo riferisce di essere chiamato a decidere sulla domanda di pagamento del corrispettivo per la pulizia stradale effettuata dopo un sinistro, avanzata da S. e A. spa, quale affidataria di tale servizio in forza di concessione pubblica, nell’ambito di un giudizio riassunto in seguito alla pronuncia con cui il Giudice di pace di Piacenza si era dichiarato incompetente per valore.
Il primo giudice aveva ritenuto che la controversia, involgendo l’accertamento della responsabilità per un sinistro stradale e avendo a oggetto la condanna al pagamento «di una somma quale risarcimento del danno, o quella minore o maggiore che si sarebbe accertata in corso di causa a mezzo CTU», fosse di valore indeterminato.
Secondo il rimettente, il provvedimento del Giudice di pace contrasterebbe in modo manifesto con le norme sulla competenza e con gli atti di causa, dai quali emergerebbe che il valore della controversia è stato «correttamente fissato in Euro 1.862,62», importo corrispondente all’ammontare del compenso richiesto dalla società attrice, non avendo alcuna delle parti proposto domanda di risarcimento del danno né sollecitato una consulenza tecnica d’ufficio «né ulteriori accertamenti».
A sostegno di tale assunto, il giudice a quo richiama la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, ai fini dell’individuazione del giudice competente per valore, la domanda avente a oggetto il pagamento di una somma determinata ovvero, in alternativa, di quella «maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia», si risolve nella mancata indicazione della somma stessa, dovendosi conseguentemente presumere rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell’art. 14, primo comma, cod. proc. civ. (vengono citate le ordinanze della Corte di cassazione, sezione sesta civile, 2 febbraio 2023, n. 3142 e sezione seconda civile, 25 agosto 2021, n. 23434).
Il rimettente ritiene, pertanto, di essere incompetente, in quanto nella controversia di cui è investito, che verte sull’accertamento dell’esistenza e dell’esigibilità di un credito pecuniario azionato da un concessionario di pubblico servizio in base a una convenzione e «nei confronti del soggetto che quella convenzione individua come obbligato» – e non del sinistro stradale che ne costituisce soltanto un «antecedente in fatto» – la competenza si determinerebbe «solo e soltanto per valore».
Osserva, tuttavia, il giudice a quo che l’abnorme provvedimento declinatorio del Giudice di pace di Piacenza «appare, allo stato, irrimediabile», in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, assurta a diritto vivente, il regolamento di competenza, che il giudice davanti al quale la causa è riassunta può richiedere d’ufficio ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., è limitato ai soli casi di conflitto di competenza per materia o per territorio inderogabile (viene ancora citata, tra le altre, Cass., sez. un. civ., n. 1202 del 2018).
Secondo il rimettente, tale interpretazione strettamente letterale fornita dal diritto vivente consentirebbe al giudice naturale di affermare dolosamente o con colpa grave (ignorantia legis) la propria incompetenza per valore e di radicare definitivamente la competenza davanti a un altro giudice senza che ne ricorrano i presupposti.
1.2.- Tanto premesso, in punto di rilevanza, l’ordinanza di rimessione evidenzia che i dubbi di legittimità costituzionale investono una disposizione che, per il suo carattere «ictu oculi pregiudiziale», deve necessariamente trovare applicazione nel giudizio a quo.
1.3.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene che l’art. 45 cod. proc. civ., nell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, «nella parte in cui, in caso di declaratoria di incompetenza per valore manifestamente erronea, precludendo al giudice ad quem di sollevare d’ufficio il regolamento di competenza, consente al giudice naturale di spogliarsi della competenza a decidere cause non gradite, in violazione delle regole di ripartizione verticale della competenza», confligga anzitutto con l’art. 25 Cost. «sia isolatamente, sia in combinato disposto con l’art. 111 Cost.».
La disposizione sottoposta a scrutinio permetterebbe, infatti, al giudice adito di distogliere le parti dal loro giudice naturale, arbitrariamente e illegittimamente spogliatosi della controversia, attribuita senza rimedio a un altro giudice, ancorché superiore.
Sarebbe, inoltre, violato l’art. 3 Cost., in quanto la disposizione censurata, non offrendo alcun rimedio avverso un provvedimento di declinazione della competenza abnorme, determinerebbe una disparità di trattamento tra casi identici, che «avrebbero giudici diversi – e rito diverso, per la diversità strutturale tra rito ordinario di primo grado e procedimento davanti al giudice di pace – in ragione della casuale inclinazione etica o psichica del singolo giudice di pace».
Il rimettente ravvisa, altresì, una lesione della riserva di legge ex art. 111 Cost., giacché, in forza della disposizione in scrutinio, il processo – per quanto riguarda la competenza e il rito applicabile – non risulterebbe regolato dalla legge, ma sarebbe rimesso alla «mutevole, ondivaga ed imprevedibile» volontà del singolo magistrato.
Da ultimo, la disciplina censurata sarebbe incompatibile, sotto diversi profili, con l’art. 97 Cost.
Anzitutto, l’amministrazione della giustizia non sarebbe conforme ai canoni di buon andamento, efficienza e imparzialità, in quanto le regole della giurisdizione non possono essere affidate al caso, ma devono essere stabilite dalla legge.
Inoltre, l’illegittima traslazione del procedimento (nella specie, dal giudice di pace al tribunale) si risolverebbe in un indebito aggravio del carico di lavoro dell’ufficio giudiziario al quale viene rimessa la causa e dei singoli magistrati, «specie laddove – come nel caso presente – emerga la natura non episodica od occasionale, bensì volutamente seriale, di tale “spoliazione” da parte del giudice a quo».
In aggiunta, le stesse parti del giudizio non potrebbero che «patire disorientamento e disagio» di fronte all’assegnazione ex officio di controversie bagatellari e seriali a un giudice diverso e senza la possibilità di «ritornare avanti al giudice naturale», ciò che lederebbe il legittimo affidamento sulla buona fede, correttezza, efficienza, efficacia ed effettività dell’attività amministrativa «rilevante anche sotto il diverso profilo della prevedibilità delle decisioni giudiziarie».
Da ultimo, l’interpretazione dell’art. 45 cod. proc. civ. fornita dalla giurisprudenza di legittimità, consentendo di ritenere «cristallizzata la riqualificazione della domanda come di valore indeterminabile», avallerebbe l’imposizione di una prestazione tributaria indebita, quale è quella che deriva dall’incremento del contributo unificato senza che ne ricorrano i presupposti di legge.
2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate non fondate.
2.1.- Sarebbe, in primo luogo, da escludere la lesione dell’art. 25 Cost.
Il principio sancito da tale parametro costituzionale – osserva l’interveniente -assicura la precostituzione per legge dei criteri e del procedimento di individuazione del giudice.
Pur tuttavia, perché tale garanzia possa ritenersi attuata, non sarebbe richiesta la possibilità che sia corretto d’ufficio ogni errore sul riparto di competenza, ma, piuttosto, la prevedibilità dei criteri, la tipizzazione dei rimedi e la stabilità assicurata dalle preclusioni.
Ad avviso della difesa statale, solo quello della materia e quello del territorio inderogabile sono criteri necessari, per i quali l’art. 45 cod. proc. civ. prevede «il correttivo officioso in caso di conflitto negativo».
Di contro, la competenza ratione valoris opererebbe «su un piano meramente distributivo tra uffici in qualche modo paritetici, comunque idonei per materia e territorio», con la conseguenza che l’eventuale erroneità della statuizione sulla correlata questione non incide sulla qualità dell’organo giudicante. Ed è per tale ragione che il controllo di un errore siffatto sarebbe ragionevolmente rimesso alla iniziativa di parte nei termini fissati dall’art. 38 cod. proc. civ.
Per quanto concerne il giudizio dinanzi al giudice di pace, il rimedio all’erroneità della statuizione sulla competenza è costituito dall’appello al tribunale e, ove detto organo giurisdizionale si pronunci soltanto sulla competenza, la decisione è impugnabile con regolamento necessario.
Secondo l’interveniente, non sarebbe, pertanto, ravvisabile un vuoto di tutela, avendo il legislatore approntato un percorso rimediale tipizzato, non eccezionale e, quindi, conforme al principio del giudice naturale precostituito di cui all’art. 25 Cost.
Né la presenza di «prassi non virtuose» di alcuni giudici potrebbe valere a «convertire singoli episodi patologici in un vizio strutturale della disciplina».
2.2.- La difesa statale esclude, altresì, la violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., osservando che le regole sulla competenza per materia, per territorio inderogabile e per valore, rispondendo a funzioni differenti, non sono comparabili.
I primi due criteri giustificano, si osserva nella memoria, il «correttivo d’ufficio» in caso di conflitto negativo.
Il parametro del valore, invece, come già sottolineato, ha la funzione di distribuire le controversie tra uffici giudiziari comunque idonei per materia.
Secondo la difesa statale, la limitazione del conflitto di competenza ai casi di incompetenza per materia sarebbe ragionevole, posto che soltanto la violazione di tale criterio potrebbe attribuire la decisione a un ufficio privo della specializzazione adeguata alla controversia.
Sarebbe «[p]arimenti razionale» la scelta legislativa di rafforzare la tutela rispetto agli errori di competenza territoriale inderogabile, posto che in tal caso il legame con il territorio è funzionale alla efficace ed effettiva praticabilità delle attività giurisdizionali.
2.3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri reputa non fondata anche la censura formulata in riferimento all’art. 111 Cost.
La disciplina in scrutinio rispetterebbe, infatti, la riserva di legge istituita da tale precetto costituzionale, predeterminando sia i criteri di competenza e i tempi e le modalità del rilievo dell’incompetenza, sia l’ambito del regolamento di competenza d’ufficio, sia i rimedi di parte.
L’interveniente ritiene che il giudice a quo confonda la patologia applicativa delle norme processuali con l’inadeguatezza dello stesso disegno normativo.
Aggiunge che il principio del giusto processo regolato dalla legge non richiede che ogni errore processuale sia emendabile. L’errore sul valore, a differenza di quello relativo alla competenza per materia e per territorio inderogabile, non intaccherebbe l’idoneità funzionale dell’ufficio giudiziario. Questa sarebbe la ragione per la quale il legislatore ha escluso che in tale ultimo caso operi il regolamento d’ufficio.
Siffatta scelta risponderebbe, peraltro, alla esigenza di garantire la ragionevole durata del processo ed eviterebbe di moltiplicare i regolamenti d’ufficio per controversie che «restano comunque davanti a giudici competenti per materia e territorio».
2.4.- Da ultimo, l’Avvocatura generale reputa non persuasive le ragioni addotte dal rimettente a sostegno delle censure ex art. 97 Cost.
L’interveniente ribadisce che la disciplina della competenza è tipizzata dalla legge mediante la previsione dei criteri di collegamento, dei termini per compiere le attività processuali, delle preclusioni, dell’ambito di operatività del regolamento d’ufficio e dei rimedi di parte.
Di conseguenza, eventuali episodi patologici come quelli stigmatizzati dal rimettente «trovano rimedio nel processo».
Non coglierebbe nel segno neppure l’argomento dell’aggravio tabellare per l’ufficio giudiziario ad quem.
Ad avviso della difesa statale, il parametro ex art. 97 Cost. rileverebbe, infatti, sul piano dell’assetto organizzativo complessivo della giurisdizione e non in relazione al singolo ufficio giudiziario o al singolo magistrato.
Le norme sulla competenza sarebbero destinate a realizzare la precostituzione del giudice e l’individuazione, in astratto, dell’ufficio giudiziario ritenuto più adeguato sotto il profilo della specializzazione rispetto a determinati affari.
Secondaria e consequenziale sarebbe, invece, la finalità di equa distribuzione dei carichi tra i magistrati, garantita mediante provvedimenti organizzativi.
Inoltre, eventuali violazioni di legge determinate da ignoranza o negligenza inescusabile sarebbero sanzionate in sede disciplinare.
Non sarebbe, infine, condivisibile l’argomento che fa leva sull’incremento del contributo unificato che può conseguire alla «riqualificazione» del valore della causa da parte del giudice che declini erroneamente la competenza ratione valoris.
L’asserita imposizione di un tributo indebito non sarebbe comunque riconducibile all’art. 45 cod. proc. civ., essendo la tassazione del processo soggetta ad apposite norme.
2.5.- In data 19 febbraio 2026, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria illustrativa nella quale ha ribadito le argomentazioni svolte a sostegno delle conclusioni rassegnate nell’atto di intervento, aggiungendo che le questioni sollevate tendono, in definitiva, a ottenere l’introduzione di un «diverso modello rimediale in materia di competenza per valore». Tuttavia, tale scelta non sarebbe «costituzionalmente imposta», ma riservata alla discrezionalità del legislatore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.- Il Tribunale di Piacenza, sezione civile, in composizione monocratica, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 45 cod. proc. civ., nella interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, che costituisce diritto vivente, secondo cui, per esplicita e insindacabile scelta discrezionale del legislatore, il regolamento di competenza d’ufficio può essere richiesto nei soli casi di conflitto negativo di competenza per materia o per territorio inderogabile e non anche per valore.
3.1.- La disposizione censurata, «nella parte in cui, in caso di declaratoria di incompetenza per valore manifestamente erronea, precludendo al giudice ad quem di sollevare d’ufficio il regolamento di competenza, consente al giudice naturale di spogliarsi della competenza a decidere cause non gradite, in violazione delle regole di ripartizione verticale della competenza», contrasterebbe, anzitutto, con l’art. 25 Cost., «sia isolatamente, sia in combinato disposto con l’art. 111 Cost.», in quanto permetterebbe al giudice adito di devolvere arbitrariamente la cognizione della controversia a un giudice «non naturale, cioè non precostituito per legge», mediante una statuizione insindacabile.
3.2.- Sarebbe, inoltre, violato l’art. 3 Cost., in quanto la norma in scrutinio, non offrendo alcun rimedio avverso un provvedimento declinatorio della competenza che risulti abnorme, consentirebbe che casi identici vengano trattati dal giudice naturale o dal giudice erroneamente investito della controversia non in ragione di un criterio legale, ma della correttezza e buona fede «della persona fisica designata come giudice naturale».
3.3.- Il rimettente ravvisa, altresì, una lesione dell’art. 111 Cost., in quanto, alla stregua della disposizione censurata, il processo – con riferimento alla competenza e al rito applicabile – non sarebbe regolato dalla legge, ma rimesso alla «mutevole, ondivaga ed imprevedibile» volontà del singolo magistrato.
3.4.- L’art. 45 cod. proc. civ., come interpretato dal diritto vivente, confliggerebbe, infine, con l’art. 97 Cost., in quanto, affinché l’amministrazione della giustizia sia conforme ai canoni di buon andamento, efficienza e imparzialità, «le regole della giurisdizione non possono essere affidate al caso, ma devono essere stabilite dalla legge». Inoltre, la disposizione censurata, rendendo possibile la traslazione illegittima, da un lato, determinerebbe un indebito aggravio del carico di lavoro dell’ufficio giudiziario ad quem e dei singoli magistrati, con «disorientamento e disagio» delle stesse parti; dall’altro, avallerebbe l’imposizione di una prestazione tributaria indebita, quale è quella che deriva dall’incremento del contributo unificato, senza che ne ricorrano i presupposti di legge.
4.- Preliminare all’esame del merito delle questioni è la ricostruzione della ratio della disposizione censurata, oltre che dei tratti essenziali del sistema normativo nel quale essa si inserisce.
4.1.- L’art. 45 cod. proc. civ., rubricato «Conflitto di competenza», prevede che «[q]uando, in seguito alla ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all’articolo 28, la causa nei termini di cui all’articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza».
Al fine di scongiurare il rischio di una doppia declinatoria di competenza – da parte, cioè, sia del giudice a quo sia del giudice ad quem -, la disposizione in esame consente al giudice la cui competenza sia stata affermata dal magistrato adito per primo, ma che dissenta dall’indicazione operata in suo favore, di elevare il conflitto, senza, però, che possa provvedere egli stesso con una nuova statuizione di incompetenza – alla quale potrebbero seguirne altre a opera dei giudici via via indicati come competenti -, ma chiedendo un riesame definitivo alla Corte di cassazione.
4.2.- L’istituto in esame si colloca nel medesimo contesto normativo del regolamento di competenza a istanza di parte ex artt. 42 e 43 cod. proc. civ. e, al pari di questo, assolve la funzione tipica di devolvere immediatamente la questione di competenza alla Corte di cassazione, che – quale organo regolatore della giurisdizione e della competenza ai sensi dell’art. 65, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) – statuisce con efficacia panprocessuale (Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 15 dicembre 2017, n. 30200) ossia vincolante per ogni altro giudice e illimitata nel tempo (art. 310, secondo comma, cod. proc. civ.).
A differenza del regolamento d’ufficio, quello volontario costituisce, però, un mezzo di impugnazione e può investire sia l’ordinanza che pronuncia unicamente sulla competenza – oltre che sulla litispendenza e sulla continenza (art. 39 cod. proc. civ.) – sia la sentenza o l’ordinanza che decide anche nel merito.
Nel primo caso, trova applicazione il regolamento necessario disciplinato dall’art. 42 cod. proc. civ., mentre nel secondo, ove sia impugnata la sola statuizione sulla competenza, può essere esperito il regolamento facoltativo previsto dall’art. 43 Cost.
Se, invece, viene impugnato anche il merito, il mezzo di impugnazione va individuato nell’appello.
Il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ. è denominato «necessario» in quanto costituisce l’unico rimedio attraverso il quale è possibile censurare la statuizione sulla sola competenza ed eventualmente ottenerne la caducazione.
La ratio della unicità e necessarietà dello strumento va individuata nell’esigenza di evitare il protrarsi dello stato di incertezza sulla questione di competenza e di indurre la parte interessata a proporre senza indugio istanza di regolamento, onde ottenere in modo immediato un accertamento definitivamente vincolante sulla competenza che ponga fine al contrasto insorto in conseguenza dell’eccezione di parte o del rilievo d’ufficio e del successivo provvedimento.
Il regolamento di competenza d’ufficio non ha, invece, natura impugnatoria, sostanziandosi in un provvedimento avente forma di ordinanza con il quale il giudice avanti al quale la causa venga tempestivamente riassunta rimette la decisione della questione alla Corte regolatrice (Corte di cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 22 novembre 2025, n. 30761).
4.2.1.- Come espressamente sancito dall’art. 46 cod. proc. civ., il regolamento a istanza di parte non può essere esperito avverso le pronunce sulla competenza adottate dal giudice di pace (ex multis, Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 18 gennaio 2021, n. 711).
Ciò non significa, tuttavia, che le suddette decisioni siano insindacabili, giacché, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, esse possono essere impugnate con l’appello (ex aliis, Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 28 maggio 2014, n. 12010), il quale, proprio in quanto è precluso il regolamento di competenza, costituisce «impugnazione […] necessaria» (Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 17 dicembre 2019, n. 33456).
Resta, in ogni caso ferma, per il giudice di pace, la possibilità, ove ricorrano le condizioni indicate dall’art. 45 cod. proc. civ., di sollevare il conflitto di competenza e di richiedere il regolamento d’ufficio (ex aliis, Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 13 settembre 2012, n. 15382).
4.3.- Strettamente correlato alla disposizione sottoposta a scrutinio è poi l’art. 44 cod. proc. civ., ai sensi del quale «[l]a ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l’incompetenza del giudice che l’ha pronunciata, se non è impugnata con l’istanza di regolamento, rende incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all’articolo 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell’articolo 28».
Il mancato esperimento del regolamento avverso la pronuncia che dichiara l’incompetenza in ragione dei criteri cosiddetti deboli (valore e territorio semplice) fa, dunque, scattare il meccanismo insito nella necessarietà del mezzo: la decisione declinatoria diviene incontestabile e, al contempo, resta definitivamente ferma la competenza del giudice con essa designato.
4.3.1.- Al pari della disposizione oggetto di censura, l’art. 44 cod. proc. civ. tende a evitare che, nel caso in cui il giudice adito si reputi incompetente e, così, anche quello da quest’ultimo designato, l’esercizio della tutela giurisdizionale sia ostacolato dal passaggio della causa da un giudice a un altro, in attesa di una pronuncia definitiva sulla questione di competenza.
Il codice di procedura civile del 1865 aveva inteso scongiurare tale rischio attraverso una disciplina delle statuizioni sulla competenza – contenuta nell’art. 115 – ispirata al principio, di ascendenza germanica, della Kompetenz-Kompetenz, in base al quale ogni giudice è giudice della propria competenza, così che, rispetto alla controversia di cui è investito, egli è sovrano nel determinare il perimetro della sua potestas iudicandi, senza che altri giudici possano interferire con tale valutazione.
Tra i compilatori del codice del 1940 si era, invece, registrato un contrasto tra un orientamento incline a eliminare la regola sopra richiamata e una tendenza favorevole alla sua conservazione. Ne è derivata una soluzione di compromesso, in forza della quale, per i titoli di competenza “deboli” (valore e territorio semplice), è stata scelta la via della incontestabilità della statuizione declinatoria non impugnata con il regolamento, mentre, per i criteri “forti” (materia e territorio inderogabile), si è previsto che il giudice ad quem, ove non intenda sottostare alla designazione effettuata dal primo giudice, può dissentire, ma non decidendo egli stesso sulla questione, bensì investendo direttamente la Corte di cassazione.
L’opzione per un modello siffatto è stata così giustificata: «[p]er evitare le eccezioni di incompetenza proposte a scopo puramente dilatorio, e la riproposizione della stessa questione di competenza di fronte a giudici diversi, si è notevolmente ristretto l’ambito del principio tradizionale e risalente a una concezione patrimoniale, oggi tramontata, della giurisdizione, secondo il quale ad ogni giudice dovrebbe essere riservata in maniera esclusiva la competenza a decidere sulla propria competenza; e si è adottato […] il principio, accolto in altre legislazioni e meglio rispondente all’idea moderna dell’unità della giurisdizione, secondo il quale la decisione passata in giudicato con cui il giudice primo adito si dichiara incompetente e designa come competente un altro giudice, è, in certi casi, vincolante per il giudice dinanzi al quale le parti sono rimesse per la continuazione del processo» (Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi presentata nell’udienza del 28 ottobre 1940 per l’approvazione del testo del codice di procedura civile, n. 26).
4.4.- Il legislatore ha così delineato un duplice regime delle statuizioni sulla competenza valevole, rispettivamente, per i titoli di competenza “deboli” e per quelli “forti”.
Ove il giudice adito per primo declini la competenza per valore o per territorio semplice, se le parti non promuovono il regolamento (o, nel giudizio dinanzi al giudice di pace, l’appello), il giudice ad quem non può in alcun modo contestare la designazione in suo favore, in quanto su di essa, così come sulla pronuncia di incompetenza, si forma il giudicato, sia pure soltanto formale ed endoprocessuale (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 18 luglio 2019, n. 19472), e la questione di competenza non può più essere rimessa in discussione, né dalle parti né dal giudice procedente, nei successivi gradi del procedimento (Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenze 15 settembre 2025, n. 25245 e 27 febbraio 2012, n. 2973).
Per converso, nell’ipotesi in cui il giudice adito si dichiari incompetente per materia o per territorio inderogabile, se le parti non propongono il regolamento di competenza (o, nel giudizio dinanzi al giudice di pace, l’appello), il giudice davanti al quale la causa venga tempestivamente riassunta non è vincolato alla indicazione operata dal primo giudice, ma eccezionalmente può dissentire da essa. Tuttavia, egli non può decidere sulla propria incompetenza, ma deve elevare il conflitto negativo richiedendone, d’ufficio, il regolamento da parte della Corte di cassazione.
4.5.- Tale regolamento, per le sue peculiarità strutturali, costituisce un istituto di carattere speciale (Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 1° aprile 2011, n. 7596).
La sua finalità è quella di impedire in radice l’insorgenza del conflitto negativo vietando allo stesso giudice ad quem che si ritenga, a propria volta, incompetente (per materia o per territorio inderogabile) di rendere una pronuncia declinatoria della competenza e imponendogli di instaurare una nuova fase procedimentale volta a risolvere preventivamente la questione di competenza mediante una statuizione della Corte di cassazione.
La giurisprudenza di legittimità ha individuato il fondamento dell’art. 45 cod. proc. civ. nella esigenza dell’ordinamento di garantire il rispetto del minimo irrinunciabile delle regole di riparto della competenza che attengono alla qualità della domanda, accettando, per converso, anche nell’ottica della ragionevole durata del processo, che una determinata controversia possa essere decisa da un giudice preposto a conoscerne altre di differente valore (Cass., sez. un. civ., n. 1202 del 2018).
La sentenza citata ha, inoltre, evidenziato che, per una non casuale scelta di merito legislativo, «in quanto tale non sindacabile innanzi alla Corte cost.», la norma in scrutinio ha limitato il regolamento di competenza d’ufficio alle pronunce di incompetenza per materia e per territorio inderogabile.
La mancata estensione dell’istituto anche alle questioni di competenza per valore e per territorio semplice rivela la preoccupazione del legislatore di assicurare un controllo compiuto della questione preliminare solo quando siano in discussione i titoli di competenza che, concernendo la qualità della controversia, involgano l’attitudine del giudice a rendere una decisione più corretta.
La finalità dell’art. 45 cod. proc. civ. è, infatti, soltanto quella «di evitare che un giudice conosca d’una controversia di cui la legge percepisce una qualità tale da meritare di essere riservata esclusivamente ad altro giudice» (ancora, Cass., sez. un. civ., n. 1202 del 2018).
5.- Poste tali premesse, le questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate non fondate.
5.1.- In primo luogo, l’art. 45 cod. proc. civ., come interpretato dal diritto vivente, nella parte in cui non ammette il regolamento di competenza d’ufficio anche per le pronunce di incompetenza ratione valoris, non contrasta con il principio del giudice naturale precostituito per legge.
5.1.1.- Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’espressione «giudice naturale precostituito per legge» contenuta nell’art. 25, primo comma, Cost. indica il giudice istituito in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie (da ultimo, sentenza n. 205 del 2025).
Il principio costituzionale evocato garantisce il diritto del cittadino a una previa non dubbia conoscenza del giudice competente a decidere o, ancor più nettamente, il diritto alla certezza che quest’ultimo non sia un giudice creato a posteriori in relazione ad un fatto già verificatosi (sentenza n. 88 del 1962).
Esso mira «non solo a tutelare il consociato contro la prospettiva di un giudice non imparziale, ma anche ad assicurare l’indipendenza del giudice investito della cognizione di una causa, ponendolo al riparo dalla possibilità che il legislatore o altri giudici lo privino arbitrariamente dei procedimenti già incardinati innanzi a sé» (sentenza n. 38 del 2025).
La garanzia ex art. 25, primo comma, Cost. può, pertanto, considerarsi rispettata quando l’organo giudicante sia stato istituito dalla legge e la sua competenza sia definita sulla base di criteri generali fissati in anticipo, nel rispetto della riserva di legge (ancora, sentenza n. 205 del 2025).
Si verifica, per contro, una illegittima sottrazione della causa al giudice naturale tutte le volte in cui lo stesso giudice venga designato a posteriori in relazione a una determinata controversia o direttamente dal legislatore, in via di eccezione singolare alle regole generali, ovvero attraverso atti di altri soggetti, ai quali la legge attribuisca tale potere al di là dei limiti che la riserva ex art. 25 Cost. impone.
5.1.2.- Ciò premesso, diversamente da quanto ritenuto dal giudice rimettente, la mancata estensione del regolamento di competenza d’ufficio anche all’ipotesi, qui in esame, in cui venga declinata la competenza ratione valoris, non si risolve nell’attribuzione al giudice adito per primo della possibilità di decidere arbitrariamente, in spregio alle regole sulla competenza dirette ad assicurare il rispetto della garanzia del giudice naturale precostituito per legge, senza che la sua valutazione possa essere sottoposta a controllo.
Di contro, come questa Corte ha già osservato nel dichiarare la manifesta infondatezza di una questione analoga a quella ora in scrutinio, il sistema delineato dall’art. 45 cod. proc. civ. «risponde ad una scelta organizzativa del legislatore, il quale, in ossequio a ragionevoli criteri di economia processuale, ha ritenuto di limitare la possibilità di conflitto di competenza ai soli casi in cui il contrasto concerna la competenza per materia o quella territoriale inderogabile, senza che ciò implichi violazione del principio del “giudice naturale” in quanto la preclusione al riesame di ufficio da parte del giudice della riassunzione consegue pur sempre ad un giudizio sulla competenza reso dal primo giudice in applicazione […] di specifiche regole di diritto e suscettibile di impugnazione per l’eventuale violazione delle medesime» (ordinanza n. 361 del 1989).
Non si ravvisano ragioni per rimeditare la soluzione adottata nel precedente appena richiamato, avendo, anzi, le argomentazioni che la sorreggono ricevuto conferma dal successivo sviluppo della giurisprudenza di legittimità.
Come ricordato, la sentenza delle Sezioni unite civili n. 1202 del 2018 ha, infatti, chiarito che la disposizione in esame si presta a una lettura «minimalista», in quanto rivela la preoccupazione del legislatore non già di garantire, attraverso lo strumento del conflitto di competenza, l’esatto rispetto «sempre e comunque» delle regole che disciplinano il riparto della potestas iudicandi, ma di assicurare l’osservanza del «minimo irrinunciabile» dei soli specifici precetti concernenti la «qualità» della domanda, accettando, per converso, anche in nome della ragionevole durata del processo, che una determinata controversia possa essere decisa da un giudice preposto a conoscerne altre di differente valore.
Ciò non significa, peraltro, che nelle ipotesi non “coperte” dall’art. 45 cod. proc. civ. la statuizione declinatoria della competenza non possa essere contestata e, quindi – come supposto dal giudice a quo -, sia «insindacabile» e «irrimediabile», né che per mezzo di essa il giudice adito, declinando la competenza, possa, a suo arbitrio, distogliere le parti dal giudice naturale precostituito per legge.
Al contrario, come ricordato, l’ordinamento garantisce che anche la statuizione di incompetenza per valore e per territorio semplice sia sottoposta a revisione attraverso il regolamento di competenza a istanza di parte oppure, nel giudizio dinanzi al giudice di pace, mediante l’appello.
Pertanto, quando, come nella controversia oggetto del giudizio a quo, opera il criterio di ripartizione per valore, venendo in considerazione non la qualità della domanda, ma un profilo meramente quantitativo – quale è l’entità del valore economico del bene o del rapporto dedotto in giudizio -, senza che le caratteristiche qualitative della fattispecie esigano una particolare attitudine dell’organo giurisdizionale chiamato a conoscerne, non è essenziale che la controversia sia decisa «sempre e comunque» (Cass., sez. un. civ., n. 1202 del 2018) dal giudice individuato secondo la corretta applicazione dei criteri indicati dalla legge.
Nella ipotesi suddetta il legislatore reputa il regolamento a istanza di parte – o, per il giudizio davanti al giudice di pace, l’appello – un rimedio sufficiente ad assicurare un controllo minimo sulla competenza, senza che il suo mancato esperimento, e la conseguente cristallizzazione della pur erronea designazione del giudice ad quem, si risolva in un pregiudizio per la effettività della tutela giurisdizionale.
Una volta che, per effetto del meccanismo delineato dall’art. 44 cod. proc. civ., la mancata impugnazione renda la pronuncia di incompetenza per valore (o per territorio semplice) incontestabile, per l’ordinamento il giudice competente va individuato in quello, indicato nel provvedimento declinatorio, davanti al quale la causa sia stata tempestivamente riassunta.
Ciò in quanto, ove la parte interessata presti acquiescenza alla erronea declinatoria di competenza, l’interesse alla corretta applicazione dei criteri di riparto della potestas iudicandi recede rispetto all’esigenza di ragionevole durata del processo.
Tuttavia, anche in tale evenienza, la competenza viene determinata alla stregua di una, pur sussidiaria, regola di fonte legale – desumibile dall’art. 44 cod. proc. civ. -, che non rimette alla discrezionalità del giudice adito l’individuazione dell’ufficio giudiziario competente, ma delinea, in via generale e astratta, un iter per la relativa determinazione alternativo al sistema di riparto delle controversie regolato dagli artt. 6 e seguenti cod. proc. civ.
Un assetto normativo siffatto è compatibile con la garanzia ex art. 25 Cost. giacché, come questa Corte ha, anche di recente, sottolineato, il principio del giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si sostanzia anche di tutte quelle disposizioni che derogano a tale competenza sulla base di criteri che, razionalmente, valutano i disparati interessi posti in gioco dal processo (ancora, sentenza n. 205 del 2025).
D’altronde, la precostituzione del giudice naturale «non può venire esasperata sino ad implicare una sorta di ibernazione dei criteri dettati per la competenza e per la giurisdizione; è essenziale soltanto che la eventuale mutazione non resti affidata alla mera discrezionalità del giudice» (sentenza n. 268 del 1987).
Ciò in quanto, come questa Corte ha avuto modo di evidenziare «[a]l principio per cui le disposizioni processuali non sono fini a se stesse, ma funzionali alla miglior qualità della decisione di merito, si ispira pressoché costantemente – nel regolare questioni di rito – il vigente codice di procedura civile, ed in particolare vi si ispira la disciplina che all’individuazione del giudice competente – volta ad assicurare, da un lato, il rispetto della garanzia costituzionale del giudice naturale e, dall’altro lato, l’idoneità (nella valutazione del legislatore) a rendere la migliore decisione di merito – non sacrifica il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al “bene della vita” oggetto della loro contesa» (sentenza n. 77 del 2007).
Alla luce delle considerazioni che precedono, costituisce un mero elemento di fatto – ininfluente ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale della norma censurata – la possibilità che il provvedimento sulla competenza divenga incontestabile anche nel caso in cui risulti gravemente inosservante delle regole sulla competenza o, addirittura, intenzionalmente volto a spostare una controversia “sgradita” su un diverso ufficio giudiziario.
Gli abusi applicativi, pur astrattamente prospettati nell’ordinanza di rimessione, trovano rimedio all’interno della stessa disciplina processuale, potendo, come già detto, essere censurati attraverso il regolamento di competenza a istanza di parte o, nel giudizio dinanzi al giudice di pace, con l’appello.
Anche qualora le parti omettano di attivare i mezzi di impugnazione loro riconosciuti, le strumentalizzazioni paventate non incidono sulla legittimità costituzionale della disciplina in esame, potendo, in tal caso, essere sanzionate alla stregua delle norme sulla responsabilità, anche disciplinare, del magistrato.
5.2.- Neanche è ravvisabile la disparità di trattamento che, secondo il rimettente, deriverebbe dalla possibilità che casi identici siano trattati dal giudice naturale o dal giudice erroneamente investito, non sulla base di un criterio legale, ma a seconda della «correttezza e buona fede della persona fisica designata come giudice naturale».
Anche tale censura si fonda sull’erronea premessa ermeneutica della non sindacabilità del provvedimento dichiarativo dell’incompetenza ratione valoris.
Come rilevato da questa Corte nella ricordata ordinanza n. 361 del 1989, in caso di declinatoria della competenza per valore, la impossibilità, per il giudice della riassunzione, di richiedere il regolamento d’ufficio consegue pur sempre a una statuizione sulla competenza del primo giudice, che può essere sottoposta a revisione attraverso il regolamento di competenza a istanza di parte o, nel procedimento dinanzi al giudice di pace, mediante l’appello.
Nel caso in cui le parti non intendano reagire alla statuizione del primo giudice, si cristallizza una competenza che, pur potendo divergere dai criteri di ripartizione delle controversie ratione valoris, trova pur sempre fondamento in una regola sulla competenza – quale è quella dettata dall’art. 44 cod. proc. civ. – avente i caratteri della predeterminazione e dell’astrattezza.
La lesione del principio di eguaglianza prospettata dal rimettente è, pertanto, da escludere perché nelle situazioni poste a raffronto l’ordinamento reputa i giudici investiti della controversia egualmente muniti di potestas iudicandi.
5.3.- La disposizione oggetto di censura non confligge, poi, con la riserva di legge ex art. 111, primo comma, Cost. dal momento che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, nella fattispecie in scrutinio il consolidamento della competenza ratione valoris in capo al giudice indicato come competente non è frutto della volontà insindacabile del giudice dichiaratosi incompetente, ma effetto della mancata impugnazione della relativa statuizione mediante i rimedi di cui agli artt. 44 e 339 cod. proc. civ.; effetto che, come già evidenziato, è contemplato – e tollerato – dall’ordinamento, nonostante scaturisca da una erronea applicazione dei criteri statici di determinazione della competenza.
5.4.- Non meritevoli di accoglimento sono, infine, le censure di violazione dell’art. 97 Cost.
Nella giurisprudenza di questa Corte è, infatti, costante l’affermazione secondo la quale il principio di buon andamento, «pur essendo riferibile anche agli organi dell’amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l’ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l’aspetto amministrativo; mentre tale principio è estraneo all’esercizio della funzione giurisdizionale» (sentenze n. 14 del 2019 e n. 174 del 2005; nello stesso senso sentenze n. 172 del 2021, n. 80 e n. 34 del 2020), funzione che viene in rilievo nelle questioni sollevate dal giudice a quo.
Si rileva incidentalmente, peraltro, come nessuna delle ricadute applicative indicate dal giudice rimettente incida sulla legittimità costituzionale della disposizione censurata.
Il denunciato incremento del carico di lavoro per i magistrati dell’ufficio giudiziario davanti al quale trasmigra la causa per effetto di una erronea declinatoria di competenza ratione valoris costituisce, infatti, conseguenza dell’applicazione di una diversa disciplina della competenza prevista e accettata dall’ordinamento anche «in nome della ragionevole durata del processo» (ancora, Cass., sez. un. civ., n. 1202 del 2018).
Analoghe considerazioni valgono per il «disagio» e il «disorientamento» che, secondo la prospettazione del rimettente, subirebbero le parti per effetto dell’erronea declinatoria di competenza per valore.
Non può, infatti, trascurarsi che, nell’ipotesi in scrutinio, il consolidamento della competenza in capo al giudice ad quem e la susseguente riassunzione della causa scaturiscono dall’acquiescenza delle stesse parti alla declinatoria del giudice adito per primo.
Anche il denunciato incremento del contributo unificato è una conseguenza della incontestabilità della determinazione del valore della controversia a opera del giudice che ha declinato la competenza e della translatio iudicii davanti al giudice dichiarato competente (Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 11 aprile 2018, n. 8912).
6.- Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 45 cod. proc. civ. devono, pertanto, essere dichiarate non fondate.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 45 del codice di procedura civile sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 97 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Piacenza, sezione civile, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
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