Multa autovelox nulla se manca il decreto del Prefetto nel verbale?


Ecco perché la sanzione è illegittima se la polizia non indica l’atto del Prefetto che autorizza il controllo elettronico su quella strada.

Ricevere una sanzione per eccesso di velocità a casa, settimane dopo il fatto, è un’esperienza comune a molti automobilisti. Spesso ci limitiamo a controllare la targa nella foto o l’importo da pagare, dando per scontato che l’operato dell’amministrazione sia corretto. Tuttavia, esiste un requisito fondamentale di trasparenza che, se non rispettato, rende l’atto completamente nullo. Ebbene, un quesito ricorrente a riguardo è: la multa con autovelox è nulla se manca il decreto del Prefetto nel verbale? La Corte di Cassazione ha fornito una risposta chiara e favorevole al cittadino: il verbale deve contenere obbligatoriamente gli estremi del provvedimento con cui il Prefetto ha autorizzato l’installazione dell’autovelox su quel tratto di strada provinciale. Senza questo riferimento, la multa è illegittima. Non si tratta di un semplice errore di forma, ma di una mancanza che impedisce all’automobilista di esercitare il proprio diritto di difesa. In questo articolo analizzeremo nel dettaglio la regola stabilita dai giudici supremi, spiegando perché la mancata contestazione immediata deve essere sempre giustificata e come verificare se la multa ricevuta rispetta i requisiti di legge.

Perché la polizia non mi ha fermato subito?

Il Codice della Strada prevede una regola generale molto importante: quando un automobilista commette un’infrazione, gli agenti dovrebbero fermarlo immediatamente per contestargli il fatto. Questo permette al cittadino di difendersi subito e capire cosa è successo. Tuttavia, con l’avvento degli autovelox e dei controlli elettronici, fermare il veicolo non è sempre possibile o sicuro.

L’articolo 201 del Codice della Strada (C.S.) stabilisce le eccezioni a questa regola. La polizia può inviare la multa a casa (contestazione differita) solo in casi specifici. Quando il rilevamento avviene su strade extraurbane o provinciali, non basta la decisione degli agenti: serve un’autorizzazione a monte. È qui che entra in gioco il decreto prefettizio.

Questo documento è l’atto ufficiale con cui il Prefetto individua le strade dove:

  • non è possibile il fermo immediato del veicolo;

  • è consentito l’uso di apparecchiature di rilevamento a distanza senza la presenza della pattuglia.

Se la polizia non ti ha fermato, deve esistere questo decreto che giustifica la loro assenza o la mancata paletta alzata.

Cosa succede se nel verbale non c’è il numero del decreto?

Il verbale che arriva nella cassetta della posta deve essere completo. La Cassazione ha stabilito che la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio all’interno del verbale rende la multa nulla (Cass. sent. 10918/21).

Il ragionamento giuridico è lineare: se nel foglio della multa non c’è scritto quale decreto autorizza l’autovelox su quella strada, l’amministrazione non sta spiegando il motivo per cui l’infrazione non è stata subito contestata.

Facciamo un esempio pratico: se prendi una multa su una strada provinciale e nel verbale c’è scritto solo “rilevamento automatico” senza citare “Decreto Prefettizio n. X del giorno Y”, quell’atto è viziato.

La legittimità dell’accertamento e il potere di fare la multa derivano proprio da quel decreto. Se manca il riferimento, viene meno la giustificazione legale che permette ai vigili di mandarti la sanzione a casa invece di fermarti su strada.

È solo un errore formale o viola i miei diritti?

Spesso le amministrazioni o i giudici di primo grado (come il Tribunale nel caso analizzato) tendono a sminuire questa mancanza, considerandola una violazione soltanto formale. Sostengono cioè che, se l’automobilista correva, la multa vale lo stesso anche se manca un numero sul foglio, a meno che il cittadino non provi di aver subito un danno concreto.

La Suprema Corte ha ribaltato questa visione. L’assenza degli estremi del decreto lede direttamente il diritto di difesa.

Solo leggendo il numero del decreto nel verbale, il cittadino può:

  • accedere alla documentazione amministrativa;

  • verificare se quella strada era davvero autorizzata dal Prefetto;

  • controllare se il decreto è ancora valido o se è scaduto.

Senza quel dato, l’automobilista è al buio e non può difendersi. Pertanto, non spetta al trasgressore provare di essere stato danneggiato: il danno è insito nel fatto che l’amministrazione gli ha nascosto l’informazione fondamentale per verificare la legittimità della sanzione.

Quando il giudice deve annullare la sanzione?

La conseguenza di questa omissione è drastica per il Comune o l’ente che ha emesso la multa, ma salvifica per l’automobilista. Se si presenta ricorso evidenziando che nel verbale mancano i riferimenti al decreto di individuazione della strada, il giudice deve annullare i verbali oggetto di opposizione.

Non è sufficiente che il decreto esista da qualche parte negli uffici pubblici: deve essere citato nel verbale notificato al cittadino.

La sentenza della Cassazione (Cass. sent. 10918/21) accoglie il ricorso proprio perché il rilievo si salda alla previsione normativa dell’articolo 201 C.S., che esige la motivazione sulla mancata contestazione immediata. In sintesi:

allora l’esercizio del potere sanzionatorio è illegittimo e la multa va cancellata.

Giurisprudenza

La mancata indicazione, nel verbale di contestazione, degli estremi del decreto prefettizio con la quale viene autorizzata sia la rilevazione della velocità a mezzo autovelox sia la relativa contestazione differita, integra un vizio del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione.

Corte di cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 17 settembre 2021, n. 25222

In tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante “autovelox”, la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione differita integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione, potendo essere desumibili le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo dal detto decreto, cui è rimesso, per le strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, individuare i tratti ove questa è ammissibile. (Nella specie, la S.C. ha affermato che integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio la contestazione di una infrazione, rilevata su una strada extraurbana secondaria, priva dell’indicazione degli estremi del decreto prefettizio con il quale sono state autorizzate, sulla detta strada, la rilevazione della velocità a mezzo “autovelox” e la contestazione differita).

Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Ordinanza 4 ottobre 2018, n. 24214

In tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante “autovelox”, l’omissione della contestazione immediata è direttamente consentita dall’art. 4, comma 4, del d.l. 20 giugno 2002 n. 121, convertito dalla legge 1 agosto 2002 n. 168, sicché, al fine di garantire il diritto di difesa dell’autore dell’infrazione, è sufficiente che nel verbale di contestazione vengano richiamati gli estremi del decreto prefettizio (di cui non è necessaria l’allegazione) autorizzativo della contestazione differita, potendo il destinatario del verbale ottenere ogni utile informazione con l’esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa garantito dall’art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 13 gennaio 2015, n. 331

L’indicazione, nel verbale di contestazione, di una delle ragioni che rendono ammissibile, ex lege, la contestazione differita dell’infrazione, quale il riferimento al decreto prefettizio che autorizza l’installazione di autovelox su strade extraurbane o tratti di strada, ove specificamente individuati, in ragione del tasso d’incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti e dei soggetti controllati, non costituisce una mera motivazione di stile, ma il richiamo ad una specifica disposizione normativa per la quale si rendono ipso facto legittimi il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine d’apprezzamento da parte del giudice

Corte di cassazione, sezione 2 civile, sentenza 30 gennaio 2008, n. 2243




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 Paolo Florio

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