Le regole sul prestito dell’auto ai familiari, le responsabilità del proprietario, la copertura assicurativa e cosa fare in caso di multe.
Condividere l’automobile con i propri familiari è un gesto di generosità quotidiana e una necessità pratica per molte famiglie italiane. Spesso si consegna la chiave al coniuge, al figlio o a un parente stretto senza porsi troppe domande, dando per scontato che sia tutto permesso. Dal punto di vista giuridico, questa pratica è assolutamente lecita e si configura come un contratto di comodato d’uso gratuito. Non esiste alcun divieto generale che impedisca di affidare il proprio mezzo a terzi. Tuttavia, la legge non lascia questa libertà priva di regole. Il proprietario del veicolo mantiene sempre una posizione di garanzia e deve rispettare precisi obblighi di vigilanza per non trovarsi nei guai in caso di incidente o infrazione. Capire se è vietato prestare l’auto a parenti senza rischi è fondamentale per tutelare il patrimonio familiare. Sebbene la legge lo consenta, il proprietario resta il primo responsabile in solido per i danni e le sanzioni, a meno che non dimostri di aver agito con la massima diligenza nel verificare a chi stava affidando il volante. In questo articolo analizzeremo i doveri di controllo sulla patente, le implicazioni assicurative e l’obbligo di comunicare chi guidava per non perdere i punti.
Quali controlli deve fare il proprietario prima di prestare l’auto?
Anche se prestare l’auto è lecito, il proprietario ha dei compiti precisi che non può ignorare. Il Codice della Strada (art. 116, comma 12, D.Lgs. 285/1992) punisce chiunque affidi il veicolo a una persona che non ha la patente di guida o l’abilitazione necessaria.
Da questa norma deriva un obbligo fondamentale: il proprietario deve verificare costantemente l’idoneità alla guida del parente a cui lascia le chiavi (Tribunale di Taranto, sent. n. 650/2024). Non basta fidarsi sulla parola; bisogna essere certi che la patente sia valida e non sospesa, per evitare di mettere in circolazione un conducente che potrebbe rappresentare un pericolo per sé e per gli altri.
Inoltre, esiste un dovere di controllo sulla copertura assicurativa. L’articolo 193 del Codice della Strada stabilisce che il veicolo non può circolare senza l’assicurazione di responsabilità civile (Rca). Anche quando l’auto è nella legittima disponibilità di un’altra persona, come un parente, il proprietario ha l’onere di verificare che il mezzo non venga messo in strada senza la necessaria copertura assicurativa.
Chi paga i danni se il parente causa un incidente?
Il principio cardine che regola la circolazione stradale è la responsabilità solidale. Secondo il Codice civile (art. 2054, comma 3, c.c.), il proprietario del veicolo risponde in solido con il conducente per i danni causati a terzi, a meno che non riesca a provare che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.
Poiché il prestito a un parente avviene volontariamente, è impossibile invocare questa scusante. Di conseguenza, se il familiare causa un sinistro, il danneggiato può chiedere il risarcimento anche al proprietario (Tribunale Ordinario Civitavecchia, sent. n. 436/2015).
Lo stesso meccanismo vale per le sanzioni amministrative. L’articolo 196 del Codice della Strada prevede che il proprietario sia obbligato in solido a pagare le multe prese dal conducente. Quindi, se vostro figlio prende una multa per eccesso di velocità con la vostra auto, l’autorità potrà chiedere il pagamento indifferentemente a lui o a voi.
L’assicurazione copre i danni causati dai familiari?
Generalmente, le polizze Rca coprono i danni causati dalla circolazione del veicolo «da chiunque guidato». Questo significa che se prestate l’auto a un parente e questo causa un incidente, l’assicurazione interverrà per pagare i danni ai terzi (Provvedimento n. 8546 del 28/07/2000).
Bisogna però fare molta attenzione alle clausole di esclusione e rivalsa. L’assicurazione potrebbe prevedere nel contratto che, in certi casi specifici, la copertura non sia operativa o che la compagnia abbia il diritto di chiedere indietro i soldi all’assicurato (diritto di rivalsa).
I casi più comuni in cui scatta la rivalsa sono:
È quindi vitale assicurarsi che il parente a cui si presta l’auto sia in regola e in condizioni psicofisiche idonee.
I parenti sono considerati “terzi” e vengono risarciti?
Un aspetto tecnico ma importante riguarda chi ha diritto a essere risarcito dall’assicurazione. La legge (art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private, D.Lgs. 209/2005) definisce chi è considerato “terzo”.
Il conducente responsabile del sinistro non è mai considerato terzo e non viene risarcito per i suoi danni fisici o materiali.
Per quanto riguarda i parenti del conducente o del proprietario, la regola cambia in base al tipo di danno:
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per i danni alle cose (es. l’auto distrutta, un orologio rotto): non sono considerati terzi e non vengono risarciti il coniuge (non separato legalmente), gli ascendenti e i discendenti conviventi o a carico;
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per i danni alla persona: i parenti trasportati a bordo hanno sempre diritto al risarcimento per le lesioni fisiche subite, indipendentemente dal grado di parentela o dalla convivenza (Corte d’Appello Milano, sent. n. 5798/2018).
Cosa succede se arriva una multa e non ricordo chi guidava?
Se il parente commette un’infrazione che comporta la decurtazione di punti dalla patente e non viene fermato subito (ad esempio una foto dell’autovelox), il verbale arriva al proprietario.
L’articolo 126-bis del Codice della Strada impone al proprietario di comunicare all’organo di polizia, entro 60 giorni, i dati personali e della patente di chi era alla guida.
Se il proprietario non fornisce questi dati senza un “giustificato e documentato motivo”, subirà una seconda sanzione pecuniaria pesante (Tribunale di Taranto, sent. n. 650/2024).
La giurisprudenza è severa: dire “non ricordo chi aveva la macchina” non è una giustificazione valida. Il proprietario ha l’onere di adottare misure idonee per sapere sempre chi utilizza il suo veicolo (Cass. Civ., sent. n. 8771/2022).
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Raffaella Mari
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