creditore e debitore possono partecipare?


Il debitore esecutato può presentare un’offerta per aggiudicarsi la sua casa pignorata messa in vendita forzata dal creditore procedente?

Il debitore che non adempie spontaneamente alle obbligazioni rischia di subire l’espropriazione dei beni, cioè il pignoramento con successiva vendita forzata. Ciò premesso, con il presente articolo risponderemo a un quesito specifico: il creditore e il debitore possono partecipare all’asta giudiziaria?

Praticamente, si tratta di comprendere se i soggetti direttamente coinvolti nella procedura esecutiva possano prendere parte alla vendita forzata presentando offerte per l’aggiudicazione delle cose messe all’incanto. Cosa stabilisce la legge a tal proposito? Il creditore e il debitore possono partecipare all’asta giudiziaria? Approfondiamo l’argomento.

Asta giudiziaria: che cos’è?

L’asta giudiziaria è il procedimento attraverso il quale vengono venduti forzatamente i beni del debitore che non provvede spontaneamente al pagamento di quanto dovuto.

In pratica, l’asta giudiziaria ha lo scopo di trasformare i beni pignorati in denaro liquido.

Questa procedura può riguardare sia gli immobili – come case, appartamenti, terreni o locali commerciali – che i mobili – automobili, attrezzature o altri oggetti di valore.

La vendita si svolge nell’ambito di una procedura esecutiva disposta dall’autorità giudiziaria e rappresenta uno degli strumenti previsti dalla legge per consentire al creditore di recuperare il proprio credito.

Per arrivare all’asta è necessario che il creditore sia in possesso di un titolo esecutivo, vale a dire un documento che accerta in modo definitivo il suo diritto a ricevere una determinata somma di denaro.

Costituiscono titolo esecutivo una sentenza del giudice, un decreto ingiuntivo non opposto oppure una cambiale.

Una volta ottenuto il titolo, il creditore può avviare l’espropriazione forzata dei beni appartenenti al debitore.

Come funziona la vendita forzata?

La legge prevede due diverse modalità di vendita forzata.

La prima è la vendita con incanto, che corrisponde all’immagine tradizionale dell’asta pubblica: i partecipanti formulano le proprie offerte e il bene viene aggiudicato a chi presenta il prezzo più elevato. Si tratta quindi di una vera e propria gara al rialzo tra gli offerenti.

Si immagini un immobile messo in vendita con un determinato prezzo base: se più persone sono interessate all’acquisto, ciascuna può rilanciare rispetto all’offerta precedente fino a quando non rimane un solo offerente disposto a pagare il prezzo più alto.

La seconda modalità è la vendita senza incanto. In questo caso non vi è una gara pubblica immediata tra i partecipanti: chi desidera acquistare il bene presenta infatti un’offerta segreta, generalmente inserita in una busta chiusa, senza conoscere l’importo offerto dagli altri concorrenti. Questo sistema consente di formulare la propria proposta economica in maniera riservata e senza essere influenzati dalle offerte altrui.

Chi può partecipare all’asta giudiziaria?

Per quanto riguarda la partecipazione all’asta giudiziaria, la legge (artt. 571 e 579 c.p.c.) stabilisce che chiunque può presentare un’offerta per acquistare il bene pignorato, ad eccezione del debitore.

Scopo della regola è evitare che il soggetto sottoposto all’esecuzione possa riacquistare il bene attraverso la procedura destinata alla soddisfazione dei creditori.

Nel caso della vendita con incanto, la presentazione dell’offerta è normalmente subordinata al versamento di una cauzione. Si tratta di una somma di denaro richiesta come garanzia della serietà dell’offerta presentata. L’importo viene determinato dal giudice nel provvedimento che dispone la vendita e non può superare un decimo del prezzo base dell’asta.

Se il prezzo base di un immobile è pari a 100.000 euro, la cauzione non potrà essere superiore a 10.000 euro.

Se il partecipante non si aggiudica il bene, la cauzione viene restituita subito dopo la conclusione dell’asta.

Esiste però un’importante eccezione: quando l’offerente, pur avendo presentato l’offerta e versato la cauzione, non si presenta all’incanto personalmente o tramite un procuratore speciale e non fornisce una valida giustificazione documentata per la propria assenza.

In questa situazione la legge prevede una penalizzazione economica: l’interessato riceve infatti la restituzione soltanto dei nove decimi della cauzione versata, mentre la parte restante viene trattenuta nell’ambito della procedura esecutiva (art. 580 c.p.c.).

Il creditore può partecipare all’asta giudiziaria?

Come ricordato, la legge consente al creditore di partecipare all’asta giudiziaria per l’aggiudicazione dei beni del debitore.

Partecipando all’asta tramite offerta, il creditore agisce come un normale offerente per cercare di aggiudicarsi il bene al prezzo più conveniente possibile.

Il creditore non ha alcun diritto prelazione rispetto all’immobile messo in vendita; la legge non riconosce alla figura del creditore alcuna posizione privilegiata, per cui prenderà parte all’asta come tutti gli altri offerenti e si aggiudicherà il bene soltanto se presenterà l’offerta più alta.

La partecipazione del creditore all’asta giudiziaria può costituire anche una strategia finalizzata a impedire che il bene sia ceduto a un prezzo eccessivamente basso: va infatti ricordato che il ricavato spetta al creditore, il quale quindi ha interesse acché il bene non sia svenduto.

Il debitore può partecipare all’asta giudiziaria?

Il debitore è l’unico soggetto che non può partecipare all’asta giudiziaria; se, nonostante il divieto, presenta un’offerta, deve considerarsi nulla; allo stesso modo, è nulla la vendita nel caso in cui il debitore, non rispettando tale divieto, divenga aggiudicatario dell’immobile pignorato.

Il debitore non può partecipare nemmeno per interposta persona, cioè mediante rappresentante o avvocato.

Il divieto si estende quindi anche all’eventuale accordo tra il debitore ed il terzo incaricato dal debitore stesso di acquistare per suo conto l’immobile, poiché tale intesa configura un negozio diretto ad aggirare il divieto gravante sul debitore di effettuare offerte all’incanto.

Così la giurisprudenza: «la norma esclude la persona del debitore dal novero dei soggetti ammessi a partecipare all’incanto avente ad oggetto beni di sua proprietà; trattasi di una norma imperativa destinata ad evitare che l’asta pubblica possa essere oggetto di collusioni in frode ai creditori ed alla stessa procedura esecutiva; ne consegue che un eventuale accordo, destinato ad eludere tale disposizione di legge, deve essere considerato come radicalmente nullo» (Trib. Monza, 16 febbraio 2006).

E ancora: «nel caso di vendita con incanto nel procedimento di espropriazione forzata immobiliare, l’accordo tra il debitore esecutato ed un terzo, che dal primo sia stato incaricato di acquistare per suo conto l’immobile, configurando un negozio diretto ad eludere il divieto ex art. 579 c.p.c. gravante sul debitore di effettuare offerte all’incanto, è nullo anche con riguardo all’eventuale patto con cui il terzo, prima dell’aggiudicazione, si obblighi a retrocedere l’immobile espropriato al debitore, salvo che si sia in presenza di un mero impegno ad una eventuale retrocessione del bene al debitore nel caso in cui, successivamente, le condizioni economiche di questo ne consentano il riacquisto» (Cass., n. 3952/1988).

Secondo la giurisprudenza (Cass., 23 luglio 1979, n. 4407), tuttavia, il divieto di partecipazione all’asta pubblica del debitore esecutato non si estende al soggetto, nella qualità di persona interposta del coniuge del debitore esecutato, non integra violazione del predetto divieto ove manchi la prova che all’accordo abbia partecipato anche il debitore.

In altre parole, i familiari del debitore possono partecipare all’asta, purché agiscano per proprio interesse e non per quello del debitore.

È dunque fondamentale che i familiari partecipanti non risiedano nello stesso nucleo familiare del debitore e non abbiano l’intenzione di restituire l’immobile allo stesso.


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