ANAC esclude il divieto post CONI


Il ragionamento dell’Autorità ha due segmenti. La provenienza dal CONI ricade nel regime del 2025 perché il presidente siede di diritto nel Consiglio nazionale e nella Giunta. La destinazione FIGC arresta l’applicazione. La presidenza di un organo collegiale privato appartiene a una figura giuridica diversa dai rapporti nominati dalla legge.

Collegamento editoriale: il testo aggiorna i due articoli precedenti dedicati all’obiezione sul pantouflage e alla scheda federale a due nomi.

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La richiesta di Abodi nasce dall’interrogazione Marti

L’iter istituzionale comincia con l’interrogazione parlamentare n. 4-03036 del 19 maggio 2026, depositata dal senatore Roberto Marti, presidente della 7ª Commissione del Senato. Il quesito collegava i poteri esercitati dal CONI sulle federazioni alla candidatura dell’ex presidente olimpico per la guida della Federcalcio.

Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha investito l’ANAC con la comunicazione acquisita al protocollo n. 54595 del 5 giugno. L’interrogazione richiamava l’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 165/2001. L’Autorità ha applicato il regime introdotto dall’articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 25/2025. Tale disposizione rinvia all’articolo 29-bis della legge 262/2005 e disciplina l’uscita dei componenti di organi collegiali che hanno adottato decisioni obbligatorie destinate a soggetti privati determinati.

Dopo la decisione, Abodi ha ringraziato il presidente ANAC Giuseppe Busia e ha collegato il parere alla «piena legittimità» dell’assemblea di lunedì. Il ministro riferirà al senatore Marti sugli accertamenti svolti presso il CONI e l’Autorità anticorruzione. Le date del 19 maggio e del 5 giugno coincidono nelle pubblicazioni di Adnkronos e ANSA.

L’incarico CONI rientra nel primo segmento della norma

L’ANAC ha incluso la presidenza CONI nel lato di provenienza. L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 242/1999 assegna al presidente un posto di diritto nel Consiglio nazionale. L’articolo 6, comma 1, gli attribuisce la stessa posizione nella Giunta nazionale. Le attribuzioni autonome della carica si sommano alle funzioni esercitate dentro quei collegi.

La provenienza di Malagò dal CONI non ha interrotto l’esame. L’Autorità ha trattato l’ex presidente come gli altri componenti degli organi collegiali per il regime di incompatibilità successiva. L’esito nasce dalla qualificazione della carica federale in arrivo. La sequenza normativa compare nello stesso ordine su RaiNews e Sky Sport.

La presidenza FIGC non coincide con i rapporti vietati

L’articolo 29-bis delimita il divieto ai rapporti di collaborazione, consulenza o impiego. La presidenza FIGC viene attribuita dall’assemblea federale e colloca l’eletto alla guida di un organo collegiale privato. L’ANAC ha escluso che tale carica appartenga alle categorie contrattuali nominate dalla legge.

L’assenza di quel requisito ha reso superfluo l’esame degli altri. Il documento non formula un giudizio sui presupposti residui richiamati dalla disciplina. La catena normativa si è fermata sulla natura dell’ufficio di destinazione. La motivazione coincide nei testi di Repubblica e Corriere dello Sport.

La clausola finale conserva le norme sportive

L’ultima frase del parere circoscrive la decisione alle disposizioni appena applicate. Rimangono affidati alle sedi competenti gli eventuali profili di incompatibilità, inconferibilità, incandidabilità o ineleggibilità previsti da altre norme e dall’ordinamento sportivo.

La clausola preserva competenze estranee al quesito rivolto all’ANAC. Nel testo non compare un secondo impedimento già riferito a Malagò. L’atto esclude l’obiezione fondata sul regime post-carica del 2025 senza trasformarsi in una certificazione universale di ogni requisito federale. La clausola finale compare anche su Italpress e Domani.

Ineleggibilità e incompatibilità successiva non sono sinonimi

La parola ineleggibilità ha riassunto il caso nel dibattito pubblico. Il lessico usato dall’Autorità riguarda invece l’incompatibilità successiva, vale a dire il divieto di assumere determinate posizioni dopo un incarico soggetto alla disciplina.

L’ammissione in scheda deriva dall’atto FIGC del 14 maggio. Il parere del 18 giugno agisce su un’altra sede e rimuove il rilievo statale rivolto alla successiva assunzione della presidenza. La formula «via libera» descrive l’esito politico della pronuncia. Il contenuto giuridico coincide con l’inapplicabilità dell’articolo 3, comma 3-bis.

Il 22 giugno si vota tra Malagò e Abete

L’assemblea elettiva è convocata al Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel. La prima convocazione è fissata alle 8:30 e la seconda alle 11:00. La diretta federale inizierà alle 12 su Vivo Azzurro TV. Nella stessa seduta saranno scelti anche i consiglieri federali.

Giancarlo Abete ha depositato la candidatura con la sottoscrizione della Lega Nazionale Dilettanti. Giovanni Malagò ha ottenuto l’accredito della Lega Calcio Serie A. Il parere ANAC non assegna consensi e non modifica le regole dello scrutinio segreto. I delegati voteranno sui programmi già depositati.

Il quesito del 7 maggio ora ha una risposta formale

Il pezzo pubblicato il 7 maggio registrava l’assenza di uno stop formale e isolava la natura della carica FIGC come questione da risolvere. L’ANAC ha poi adottato proprio quella qualificazione e ha chiuso l’esame.

Il collegamento fra i due testi evita una sovrapposizione cronologica. A maggio esisteva un’obiezione priva di pronuncia. Dal 18 giugno esiste un atto dell’Autorità che esclude l’applicazione della norma invocata.

La scheda federale pubblicata il 15 maggio rimane valida

Il pezzo del 15 maggio documentava l’ammissione di Malagò e Abete dopo il deposito dei programmi. L’intervento dell’ANAC non sostituisce quell’atto federale e non riapre la procedura di ammissione.

La candidatura di Malagò entra nell’assemblea sostenuta dall’atto FIGC di ammissione. A quel presupposto si aggiunge l’esclusione del divieto post CONI pronunciata dall’Autorità anticorruzione. Il voto stabilirà quale programma otterrà la maggioranza richiesta.


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 Junior Cristarella

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