La Pubblica Amministrazione blocca i pagamenti a dipendenti e professionisti con debiti esattoriali oltre i 5.000 euro. Ecco come funzionano le nuove soglie.
Se un cittadino, un professionista o un’impresa attende un pagamento dalla Pubblica Amministrazione ma ha accumulato cartelle di pagamento non saldate per almeno 5.000 euro, lo Stato blocca l’erogazione del denaro. Le verifiche telematiche previste dall’articolo 48-bis del Dpr 602/1973, in parte attive dal 1° gennaio e in parte dal 15 giugno, introducono procedure differenziate in base alla tipologia del creditore. Il principio generale che regola questa normativa è severo e valido per chiunque: nessun ente pubblico e nessuna società a partecipazione pubblica totale può versare compensi a un proprio fornitore o dipendente se quest’ultimo risulta inadempiente verso il Fisco.
Il ministero della Giustizia, con la circolare del 26 maggio (che segue quella del 17 marzo), ha chiarito un aspetto tecnico: il controllo sul portale acquistinretepa.it deve essere effettuato nel momento esatto in cui si emette l’ordinativo di pagamento, e non durante la fase di liquidazione, quando si calcola solo la somma da erogare.
Come funziona la verifica ordinaria sui pagamenti?
La regola base si applica a imprese, cittadini privati e soggetti generici. Se l’ente pubblico deve pagare una fattura o un corrispettivo superiore a 5.000 euro, ha l’obbligo di interrogare i sistemi dell’agente della Riscossione.
Se emerge un debito fiscale pari o superiore a 5.000 euro, il pagamento viene bloccato. Tuttavia, il creditore non perde subito i propri soldi. La legge gli concede una finestra temporale di 60 giorni. In questo periodo, l’agente della Riscossione notifica il pignoramento presso terzi all’ente pubblico. Il debitore, informato del blocco, ha il tempo materiale per saldare le proprie pendenze fiscali ed evitare così la perdita definitiva del credito atteso.
Quali sono i limiti applicati agli stipendi dei dipendenti?
Per il personale dipendente, la normativa abbassa la soglia di controllo da 5.000 a 2.500 euro. Questo limite si applica esclusivamente ai pagamenti derivanti da rapporti di lavoro subordinato, includendo stipendi, salari, indennità e persino le somme dovute a titolo di licenziamento o Tfr.
Rimangono invece soggetti alla soglia ordinaria (superiore a 5.000 euro) i contratti d’opera, come le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.), e i percettori di borse di studio, siano esse esenti o meno da tassazione.
Se il dipendente risulta avere debiti iscritti a ruolo per oltre 5.000 euro, si attiva il blocco con i medesimi 60 giorni di tempo per rimediare. Se si arriva al pignoramento, l’agente della Riscossione non può prelevare l’intero stipendio, ma deve rispettare i seguenti limiti di legge previsti dall’articolo 72-ter del Dpr 602/73 e dal Codice di procedura civile:
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un decimo per stipendi fino a 2.500 euro;
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un settimo per stipendi compresi tra 2.500 e 5.000 euro;
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un quinto per stipendi netti superiori a 5.000 euro.
I rimborsi spese per i dipendenti concorrono al blocco?
Il blocco si applica alle somme erogate come corrispettivo di prestazioni. Di conseguenza, i rimborsi per spese analiticamente documentate sostenute durante le missioni lavorative sono esclusi dal calcolo della soglia, come confermato anche dalla Corte di Cassazione. Discorso inverso vale per i rimborsi forfettari o non documentati correttamente, che rientrano nel conteggio.
Anche i crediti derivanti dall’assistenza fiscale (come i rimborsi da modello 730) sono attualmente considerati crediti non pignorabili per la loro natura non remunerativa. Questa interpretazione, supportata dall’Inps, potrebbe però cambiare in futuro con l’approvazione del regolamento sulla compensazione forzosa per i crediti da 730 superiori a 500 euro.
Perché i liberi professionisti subiscono regole più rigide?
Le nuove norme in vigore dal 15 giugno colpiscono in modo diretto gli esercenti arti e professioni. In questo caso, le verifiche scattano sui pagamenti fino a 5.000 euro. Questo significa che non esiste una franchigia: ogni pagamento, a prescindere dall’importo, è soggetto a controllo. La disciplina copre anche le prestazioni rese per il patrocinio a spese dello Stato.
La differenza più gravosa rispetto a dipendenti e imprese riguarda le tempistiche. Per i professionisti non esiste il periodo di garanzia di 60 giorni. Se il controllo telematico rileva il debito fiscale, l’amministrazione pubblica non attende alcun atto di pignoramento. Procede immediatamente a versare la somma dovuta all’agente della Riscossione per coprire il debito, erogando al professionista solo l’eventuale somma rimanente.
Come si considerano i rimborsi spese e le anticipazioni per i professionisti?
La legge aggancia i controlli sui professionisti alle somme definite dall’articolo 54 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi). Pertanto, i normali rimborsi spese fatturati dal professionista all’ente pubblico devono essere sottoposti a verifica e potenziale trattenuta, anche se non sono soggetti a ritenuta d’acconto e non fanno cumulo per la base imponibile.
Esiste però un’eccezione netta. Le spese anticipate dal professionista in nome e per conto del cliente (ad esempio, le imposte di registro pagate da un notaio o il contributo unificato versato da un avvocato) non rientrano nell’articolo 54 del Tuir. Queste somme non devono mai essere sottoposte a blocco o verifica.
Qual è il trattamento previsto per il regime forfettario e gli studi associati?
I professionisti che operano nel regime forfettario determinano il proprio reddito in base a regole speciali e non seguono i dettami dell’articolo 54 del Tuir. Per questo motivo, sono esclusi dalle regole più stringenti applicate agli altri professionisti. Per i forfettari si applica la disciplina ordinaria: la verifica scatta solo per pagamenti superiori ai 5.000 euro e con la garanzia dei 60 giorni.
Per quanto riguarda le aggregazioni professionali, occorre distinguere la natura giuridica. Le associazioni tra professionisti (i classici studi associati) e le Società tra professionisti composte solo da avvocati (Stp ex Dlgs 96/2001) producono reddito di lavoro autonomo. Rientrano quindi nelle nuove regole severe senza soglia.
Al contrario, le Società tra professionisti (Stp) e le Società tra avvocati (Sta) costituite sotto forma di società di persone o di capitali producono reddito d’impresa. A queste realtà si applica unicamente la regola generale che prevede la verifica per importi superiori a 5.000 euro.
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Angelo Greco
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