Come si può togliere una donazione già fatta che danneggia il donante o gli eredi?


Esistono tre strumenti distinti: revoca per ingratitudine, revoca per sopravvenienza di figli e azione di riduzione per lesione di legittima. Presupposti, termini e legittimati sono diversi per ciascuno.

Un genitore dona la casa al figlio. Negli anni successivi il figlio dilapida il patrimonio familiare, o nascono altri figli che non erano previsti, o alla morte del donante emerge che la donazione ha eroso la quota spettante agli eredi. In tutti questi casi qualcuno si chiede se sia possibile “togliere” quella donazione — recuperare il bene o almeno ottenere un risarcimento.

La risposta dipende da chi vuole agire, per quale motivo e in quale momento. Il diritto italiano prevede tre strumenti distinti, con presupposti, legittimati e termini completamente diversi: la revoca per ingratitudine, la revoca per sopravvenienza di figli e l’azione di riduzione per lesione di legittima. Confonderli è l’errore più frequente.

La domanda su come si possa togliere una donazione già fatta che danneggia il donante o gli eredi richiede di conoscere questi tre strumenti, capire quale si applica al caso concreto e agire nei tempi giusti — perché i termini sono perentori e la loro scadenza preclude qualsiasi rimedio.

La revoca per ingratitudine: quando il donatario danneggia il donante

Il primo strumento è la revoca per ingratitudine, disciplinata dall’art. 801 cod. civ. Si applica quando il donatario — dopo aver ricevuto il bene — commette nei confronti del donante uno dei comportamenti previsti dalla legge.

Le ipotesi tassative sono: i comportamenti che coincidono con i casi di indegnità a succedere previsti dall’art. 463 cod. civ. — tra cui l’omicidio o il tentato omicidio del donante; l’ingiuria grave verso il donante; la dolosa provocazione di grave danno al patrimonio del donante; il rifiuto indebito degli alimenti dovuti per legge.

Il “grave danno al patrimonio” è un danno economico rilevante, provocato intenzionalmente dal donatario — non per negligenza o disattenzione — tale da incidere seriamente sulla situazione economica del donante. La giurisprudenza richiede che il comportamento sia espressione di una radicata avversione verso il donante, tale da suscitare ripugnanza nella coscienza sociale.

I presupposti sono: l’esistenza di una donazione valida — non remuneratoria né obnuziale; uno dei fatti previsti dall’art. 801 cod. civ.; la piena consapevolezza del donante del fatto che integra la causa di revoca.

Il soggetto legittimato è il donante. Se il donante è stato interdetto, può agire il tutore con autorizzazione del giudice tutelare. Dopo la morte del donante, gli eredi possono agire solo se il donante aveva già conosciuto la causa di revocazione prima di morire. I creditori del donante non possono surrogarsi in questa scelta.

Il termine è di un anno da quando il donante ha acquisito piena e sicura consapevolezza del fatto che consente la revoca. Si tratta di un termine di decadenza — non di prescrizione — e la sua scadenza preclude definitivamente l’azione. Se l’ingratitudine è data da una pluralità di atti, il termine decorre dal momento in cui l’offesa diventa intollerabile secondo una valutazione di normalità.

Il donante non può rinunciare preventivamente alla revocazione per ingratitudine: l’art. 806 cod. civ. lo vieta espressamente.

La revoca per sopravvenienza di figli: quando arriva un figlio non previsto

Il secondo strumento è la revoca per sopravvenienza di figli, disciplinata dall’art. 803 cod. civ. Si applica quando, al momento della donazione, il donante non aveva figli o discendenti — o ne ignorava l’esistenza — e successivamente si verifica uno dei seguenti eventi: nascita di un figlio o discendente, anche se già concepito al tempo della donazione ma ignorato; scoperta dell’esistenza di un figlio; adozione di un figlio minore; riconoscimento di un figlio.

Due precisazioni importanti. La prima: la revoca è prevista solo per la sopravvenienza del primo figlio — la nascita o scoperta di ulteriori figli è irrilevante. La seconda: è necessaria l’effettiva venuta ad esistenza del figlio, perché solo gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione giustificano la riconsiderazione della liberalità.

Il soggetto legittimato è solo il donante. L’azione non può essere proposta né proseguita dopo la morte del figlio o discendente.

Il termine è di cinque anni dall’evento — nascita, scoperta, adozione o riconoscimento — che giustifica la revoca. Si tratta di un termine di decadenza. Anche in questo caso, il donante non può rinunciare preventivamente alla revocazione.

Il procedimento e gli effetti sono identici a quelli della revoca per ingratitudine.

Gli effetti della revoca: restituzione del bene e tutela dei terzi

Una volta che la sentenza di revocazione — per ingratitudine o per sopravvenienza di figli — è passata in giudicato, gli effetti dipendono dalla situazione del bene al momento della trascrizione della domanda.

Se il bene donato è ancora nel patrimonio del donatario: il donatario deve restituire il bene in natura; deve riconoscere i frutti maturati dal giorno della notifica della domanda; se sul bene sono stati costituiti diritti reali di godimento o di garanzia che ne diminuiscono il valore, il donatario deve indennizzare il donante; il donante, a sua volta, deve riconoscere al donatario un’indennità per i miglioramenti che abbiano aumentato il valore del bene.

Se il bene è stato trasferito a terzi prima della trascrizione della domanda: il donatario deve restituire il valore che il bene aveva al momento della domanda, più i frutti maturati da quel giorno. Il donante non può agire direttamente contro il terzo acquirente che abbia acquistato e trascritto il proprio titolo: la tutela del donante resta di tipo obbligatorio nei confronti del solo donatario.

L’azione di riduzione per lesione di legittima: tutela degli eredi, non del donante

Il terzo strumento è completamente diverso dai precedenti: non tutela il donante, ma i legittimari — coniuge, figli, ascendenti — che vedano compromessa la loro quota di riserva per effetto di donazioni o testamenti del de cuius.

I presupposti sono: l’apertura della successione del donante; la lesione, per effetto di testamento o donazioni, della quota di legittima spettante ai legittimari; il calcolo dell’asse ereditario, delle donazioni effettuate e delle disposizioni testamentarie per verificare la lesione effettiva.

I soggetti legittimati sono solo i legittimari, i loro eredi o aventi causa. I legittimari non possono rinunciare all’azione finché il donante è in vita: possono farlo solo dopo la sua morte.

Il termine è di dieci anni dall’apertura della successione — il termine ordinario di prescrizione previsto dall’art. 2946 cod. civ.

La riforma del 2025: nuove regole sull’azione di riduzione

Dal 18 dicembre 2025, la legge n. 182/2025 ha modificato profondamente la disciplina dell’azione di riduzione per le successioni aperte dopo tale data, con un impatto significativo sui terzi acquirenti degli immobili donati.

Con la vecchia disciplina, i legittimari potevano agire direttamente contro i terzi che avevano acquistato dal donatario per recuperare il bene in natura — entro venti anni dalla trascrizione della donazione. Questo rendeva le donazioni immobiliari molto rischiose per chi acquistava da un donatario.

Con la nuova disciplina, l’azione di restituzione diretta contro i terzi acquirenti a titolo oneroso è stata eliminata. La tutela del legittimario diventa prevalentemente obbligatoria: il legittimario ha un diritto di credito per equivalente nei confronti del donatario e, se quest’ultimo è insolvente, nei confronti dell’avente causa a titolo gratuito — nei limiti del vantaggio conseguito. I terzi acquirenti a titolo oneroso sono protetti, salvo che la domanda di riduzione sia stata trascritta anteriormente al loro acquisto.

Per le successioni aperte prima del 18 dicembre 2025 continuano ad applicarsi le norme previgenti, che consentono l’azione di restituzione anche contro gli aventi causa del donatario entro i termini previsti.

Come scegliere lo strumento giusto

Il donante ancora in vita che subisce un danno grave dal comportamento doloso del donatario deve valutare la revoca per ingratitudine entro un anno dalla consapevolezza del fatto.

Il donante a cui sopravviene un figlio non previsto deve valutare la revoca per sopravvenienza di figli entro cinque anni dall’evento.

L’erede legittimario che, alla morte del donante, si accorge che le donazioni hanno eroso la sua quota deve valutare l’azione di riduzione entro dieci anni dall’apertura della successione, tenendo conto della nuova disciplina che — per le successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025 — protegge i terzi acquirenti a titolo oneroso.




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 Angelo Greco

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