Versamenti ripetuti sotto soglia, importi sproporzionati al reddito dichiarato o ricorso frequente al contante attivano gli obblighi antiriciclaggio dell’intermediario, con possibile segnalazione alla UIF. Il rischio non è nell’operazione in sé, ma nel modo in cui viene effettuata.
Qualcuno versa ogni settimana 200 euro in contanti sulla propria carta prepagata. Un altro carica 900 euro alla volta, sempre sotto i mille euro, con cadenza regolare. Un terzo versa una cifra consistente in un’unica operazione, ma non ha un reddito dichiarato che lo giustifichi. Nessuno di questi ha fatto nulla di illegale — o forse sì?
La risposta alla domanda su se versare contanti su una carta prepagata possa creare problemi non è legata all’operazione in sé, ma al contesto in cui avviene, alla frequenza, all’importo e alla coerenza con il profilo economico del titolare.
La normativa antiriciclaggio — principalmente il D.Lgs. n. 231/2007 — impone agli intermediari finanziari di valutare ogni operazione e di segnalare quelle sospette. E le carte prepagate, in questo quadro, sono strumenti che la giurisprudenza considera a rischio elevato.
Perché le carte prepagate sono considerate a rischio
La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 305/2025, ha messo in chiaro il punto: le carte prepagate non sono strumenti a rischio zero. Al contrario — a differenza di un conto corrente tradizionale — consentono movimentazioni continue di denaro sottoposte a minori controlli, facilitando potenzialmente operazioni di riciclaggio.
Questo non significa che usare una prepagata sia sospetto in sé. Significa che gli intermediari — banche, Poste, istituti di pagamento — sono tenuti a monitorare l’operatività su questi strumenti con particolare attenzione.
Il frazionamento: la trappola più comune
Il comportamento che più frequentemente attira l’attenzione degli intermediari è il frazionamento degli importi: versare più volte somme contenute, sempre sotto le soglie di legge, per accumulare un totale significativo senza mai superare il limite che imporrebbe controlli più stringenti.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 3868 del 12 marzo 2026, ha considerato palesemente anomali versamenti ripetuti a cadenza regolare, per importi singolarmente sotto soglia ma complessivamente rilevanti. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha addirittura sanzionato un dipendente bancario che aveva ammesso di aver effettuato operazioni frammentate per eludere i controlli antiriciclaggio.
Marco versa ogni lunedì 490 euro sulla sua prepagata. Singolarmente ogni operazione è modesta. Ma in un mese accumula circa 2.000 euro in contanti, e in un anno quasi 25.000. Se il suo reddito dichiarato è uno stipendio di 1.200 euro mensili, la banca ha tutti i motivi per chiedersi da dove vengano quei contanti — e l’obbligo di segnalare l’anomalia.
L’incoerenza con il profilo economico: il vero campanello d’allarme
Il secondo grande indicatore di anomalia è la sproporzione tra le operazioni e il profilo economico del cliente. La norma è esplicita: il sospetto si desume dalle caratteristiche dell’operazione tenendo conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal titolare.
Uno studente senza reddito che versa regolarmente contanti sulla prepagata è anomalo. Un lavoratore dipendente con uno stipendio modesto che carica somme sproporzionate è anomalo. Un’anziana pensionata che si presenta allo sportello con una cifra ingente in contanti è anomala.
In tutti questi casi l’intermediario ha l’obbligo di approfondire — chiedendo al cliente spiegazioni e documentazione sull’origine dei fondi — e se i dubbi non si dissolvono, di segnalare l’operazione alla Unità di Informazione Finanziaria— la UIF.
La segnalazione alla UIF: cosa significa per il cliente
La segnalazione di operazione sospetta alla UIF non è una denuncia penale. È un atto preventivo che serve a consentire alla UIF di effettuare approfondimenti. La segnalazione è riservata — il cliente non ne viene informato — e ha la funzione di un filtro preliminare.
Se la UIF ritiene che ci siano elementi significativi, può trasmettere gli atti all’autorità giudiziaria. Solo a quel punto si apre un procedimento penale. La stragrande maggioranza delle segnalazioni si conclude senza conseguenze per il cliente.
Ma attenzione: la valutazione del sospetto è oggettiva e prescinde dalla reale liceità dei fondi. L’intermediario non sa — e non deve sapere — se quei soldi sono puliti o no. Deve solo valutare se l’operazione presenta caratteristiche anomale. Questo significa che anche chi ha fondi assolutamente leciti ma li gestisce in modo anomalo può finire segnalato.
Il limite europeo in arrivo: 10.000 euro in contanti
Il Regolamento UE n. 2024/1624 che sarà efficace in tutti gli Stati membri dal 10 luglio 2027, salvo deroghe, introduce a livello europeo un limite di 10.000 euro per i pagamenti in contanti. Introduce anche misure di adeguata verifica per operazioni occasionali in contanti pari o superiori a 3.000 euro. Questo quadro europeo rafforza ulteriormente gli obblighi degli intermediari e riduce i margini di operatività in contante senza adeguati controlli.
Come comportarsi senza creare problemi
Chi usa regolarmente contanti e vuole evitare di finire nel mirino degli obblighi antiriciclaggio dovrebbe tenere a mente alcune regole pratiche.
Non frazionare artificialmente gli importi: versare meno per evitare controlli è esattamente il comportamento che i sistemi di monitoraggio sono progettati per rilevare. È meglio fare un versamento più consistente e trasparente che dieci piccoli versamenti regolari.
Essere in grado di giustificare l’origine dei fondi: se l’intermediario chiede chiarimenti — e ha tutto il diritto di farlo — avere una risposta documentata è essenziale. Vendite occasionali, lavori saltuari, eredità, regali: qualsiasi fonte legittima può essere dichiarata e documentata.
Mantenere coerenza tra operatività e reddito dichiarato: se il profilo economico non giustifica i flussi di contante, il rischio di segnalazione aumenta significativamente, indipendentemente dalla liceità effettiva dei fondi.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Paolo Florio
Source link


