Il debitore può chiedere l’esdebitazione dopo la chiusura del fallimento?


La Corte Costituzionale chiarisce che l’istanza può essere presentata anche dopo la chiusura della liquidazione giudiziale, purché negli organi della procedura siano ancora attivi. Ecco le regole.

Un imprenditore attraversa una liquidazione giudiziale — il nuovo nome del fallimento dopo la riforma del Codice della Crisi d’Impresa. Al termine della procedura, i creditori non sono stati soddisfatti integralmente: rimangono debiti che tecnicamente continuano a gravare sul debitore. Per liberarsene definitivamente esiste l’esdebitazione — la cancellazione dei debiti rimasti insoddisfatti — ma il momento in cui presentare la domanda non era chiaro.

L’art. 281 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) dice che il tribunale dichiara l’esdebitazione “contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura”. Ma cosa succede se il debitore presenta l’istanza dopo la chiusura? La norma lo consente o lo esclude? E quella parola “contestualmente” è incostituzionale perché troppo restrittiva rispetto a quanto previsto dalla legge delega?

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 74/2026, risponde: la norma non è incostituzionale, purché la si interpreti correttamente. “Contestualmente” significa contestualità logica, non cronologica: l’istanza può essere presentata anche dopo la chiusura, purché nella fase di ultrattività degli organi della procedura.

Cos’è l’esdebitazione e a cosa serve

L’esdebitazione è la liberazione del debitore dai crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. In pratica: una volta chiusa la procedura, il debitore onesto che ha cooperato con gli organi della procedura e non ha commesso frodi ottiene la cancellazione definitiva dei debiti che non è stato possibile pagare.

L’istituto è previsto dagli artt. 278 e seguenti del D.Lgs. n. 14/2019 e si inserisce nel solco del diritto dell’Unione europea — in particolare della direttiva 2019/1023/UE (direttiva Insolvency) — che impone agli Stati membri di garantire agli imprenditori onesti insolventi una seconda opportunità attraverso l’esdebitazione entro un periodo ragionevole, comunque non superiore a tre anni dalla chiusura della procedura.

L’obiettivo dichiarato è ricollocare utilmente il debitore all’interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni. Un debitore perennemente gravato da debiti inesigibili non può riprendere un’attività, non può investire, non contribuisce alla ripresa economica.

Il nodo interpretativo: cosa significa “contestualmente”?

L’art. 281, comma 1, del Codice della Crisi prevede che il tribunale dichiari l’esdebitazione “contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura”. La parola “contestualmente” aveva creato un’incertezza interpretativa rilevante.

Un’interpretazione rigidamente cronologica avrebbe significato che l’istanza doveva essere presentata prima della chiusura e che il tribunale provvedesse con lo stesso decreto. Se il debitore non aveva presentato l’istanza in tempo — o se il tribunale aveva già emesso il decreto di chiusura — l’esdebitazione sarebbe preclusa.

Questa interpretazione sembrava però in contrasto con la legge delega n. 155/2017, che impegnava il Governo a prevedere per il debitore la possibilità di presentare l’istanza di esdebitazione “subito dopo la chiusura della procedura” — una formula che implica la possibilità di agire anche dopo, non solo contestualmente.

La soluzione della Corte Costituzionale: contestualità logica

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 74/2026, risolve il nodo interpretativo senza dichiarare l’incostituzionalità della norma: la reinterpreta in modo conforme alla Costituzione.

La parola “contestualmente” — spiega la Corte — va intesa come contestualità logica, non strettamente cronologica. Il requisito è soddisfatto non solo quando il tribunale, avendo ricevuto l’istanza prima della chiusura, provvede all’esdebitazione direttamente con il decreto di chiusura, ma anche quando l’istanza viene presentata “subito dopo” la chiusura e il tribunale provvede con un successivo decreto, nell’ambito di un sub-procedimento svolto pur sempre nell’ambito della liquidazione giudiziale.

Il limite temporale è quello della fase di ultrattività degli organi della procedura concorsuale: finché gli organi della procedura — il curatore, il giudice delegato — sono ancora attivi in qualche misura, l’istanza può essere presentata e il sub-procedimento di esdebitazione può svolgersi.

Il rispetto del diritto europeo e la seconda opportunità

La Corte sottolinea che questa interpretazione è coerente con il diritto dell’Unione europea. La direttiva Insolvency richiede l’esdebitazione “nell’ambito di un’unica procedura” — requisito che sussiste sia quando l’istanza è presentata prima del decreto di chiusura, sia quando è presentata successivamente ma durante la fase di ultrattività degli organi della procedura.

Il risultato pratico garantisce due obiettivi contemporaneamente: la massima tempestività possibile dell’esdebitazione— nell’interesse del debitore che ha tutto l’interesse a liberarsi dei debiti al più presto — e un’adeguata tutela dei creditori, che non rimangono esposti a tempo indeterminato a una situazione di incertezza sulla definitività del loro credito.

Il principio del favor debitoris

La Corte richiama esplicitamente il principio del favor debitoris come fondamento dell’istituto. È questo principio a giustificare sia la regola principale — il debitore che ha presentato l’istanza in corso di procedura ottiene l’esdebitazione già al momento della chiusura — sia la possibilità di presentare l’istanza subito dopo la chiusura.

Il favor debitoris non è un principio assoluto che sacrifica i creditori: è il riconoscimento che un sistema economico sano ha interesse a permettere al debitore onesto di ricominciare, anziché tenerlo perennemente schiacciato da debiti che non potrà mai pagare.

L’invito al legislatore: una disciplina più chiara

La Corte, pur escludendo l’incostituzionalità della norma, conclude con un invito al legislatore. Considerata la delicatezza degli interessi in gioco, un eventuale intervento di riassetto della disciplina potrebbe meglio definire il lasso temporale entro cui l’istanza può essere presentata dopo la chiusura — bilanciando il favor debitoris con la certezza dei creditori.

Si tratta di un monito: la soluzione interpretativa adottata dalla Corte risolve il problema immediato, ma la norma resta ambigua. Il legislatore dovrebbe intervenire per definire con precisione i termini entro cui il debitore può presentare l’istanza dopo la chiusura della procedura.




#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Angelo Greco

Source link

Di