Tassazione TFR 2026: azienda o fondo pensione


Il TFR lasciato in azienda è soggetto a tassazione separata IRPEF, con un’aliquota media che per la generalità dei lavoratori dipendenti si colloca tra il 23% e il 30% circa. Conferito a un fondo pensione, lo stesso capitale sconta una ritenuta compresa tra il 15% e il 9% in funzione degli anni di iscrizione.

La differenza di aliquota è il dato più immediato, ma non esaurisce la decisione. Il conferimento del TFR alla previdenza complementare è irreversibile e incide sulla liquidità disponibile alla cessazione del rapporto, sui presupposti delle anticipazioni e sul profilo di rischio complessivo del patrimonio.

Sono variabili che appartengono alla pianificazione, non al singolo strumento. Il peso del TFR va letto insieme al resto: riserva di liquidità già accantonata, orizzonte che manca alla pensione, altri strumenti previdenziali attivi e aliquota marginale a cui si colloca oggi il reddito.

Come viene tassato il TFR che resta in azienda

Se il lavoratore non aderisce a una forma di previdenza complementare, il TFR resta accantonato presso il datore di lavoro oppure confluisce nel Fondo di Tesoreria INPS, che lo amministra per conto dello Stato.

Dal 2026 l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria dipende dal numero medio di dipendenti dell’anno precedente: almeno 60 nel biennio 2026-2027, 50 dal 2028 al 2031 e 40 dal 2032. Per il lavoratore il regime fiscale non cambia: muta soltanto il soggetto che amministra l’accantonamento.

La tassazione separata alla liquidazione

Alla cessazione del rapporto, per dimissioni, licenziamento o pensionamento, il TFR è assoggettato a tassazione separata ai sensi degli articoli 17 e 19 del TUIR. Il calcolo si svolge in due fasi distinte, a distanza di anni l’una dall’altra.

Fase 1 — la ritenuta del datore di lavoro, provvisoria.

  1. Si determina il TFR imponibile, escludendo le rivalutazioni già tassate anno per anno al 17%.
  2. Si calcola il reddito di riferimento: TFR imponibile diviso gli anni di servizio, moltiplicato per dodici.
  3. Sul reddito di riferimento si applicano gli scaglioni IRPEF vigenti, ottenendo l’imposta teorica.
  4. L’aliquota media, data dall’imposta teorica divisa per il reddito di riferimento, si applica all’intero TFR imponibile.

Fase 2 — la riliquidazione dell’Agenzia delle Entrate, definitiva. Sulla quota maturata dal 2001 l’Agenzia ricalcola l’imposta applicando l’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, e chiede la differenza o rimborsa quanto trattenuto in più.

Gli scaglioni applicabili al 2026 sono tre. La Legge di Bilancio 2026 ha ridotto l’aliquota del secondo scaglione dal 35% al 33%.

Scaglione di reddito Aliquota IRPEF 2026
Fino a 28.000 € 23%
Da 28.001 € a 50.000 € 33%
Oltre 50.000 € 43%

Poiché il primo scaglione è al 23%, la ritenuta del datore di lavoro non scende sotto questa soglia. Per la maggior parte dei lavoratori dipendenti l’aliquota effettiva si colloca tra il 23% e il 30% circa; valori superiori riguardano TFR elevati in rapporto agli anni di servizio.

L’imposta del 17% sulla rivalutazione annua

Il TFR che resta in azienda si rivaluta secondo una misura stabilita dall’articolo 2120 del Codice Civile: 1,5% in misura fissa più il 75% dell’inflazione FOI rilevata dall’ISTAT.

Su questa quota di rendimento si applica ogni anno un’imposta sostitutiva del 17%, trattenuta e versata direttamente dal datore di lavoro. Proprio perché già tassate, le rivalutazioni non rientrano nella base imponibile al momento della liquidazione.

Come viene tassato il TFR conferito al fondo pensione

Destinare il TFR a una forma pensionistica complementare, fondo negoziale di categoria o fondo aperto, cambia il regime applicabile: l’accantonamento diventa una posizione previdenziale individuale, con una disciplina fiscale propria stabilita dal D.Lgs. 252/2005.

La ritenuta sulla prestazione: dal 15% al 9%

Al momento della prestazione, la parte di montante derivante dal TFR conferito e dai contributi dedotti è soggetta a una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota decrescente.

  • Aliquota base del 15% nei primi quindici anni di partecipazione alla previdenza complementare.
  • Riduzione dello 0,30% per ogni anno successivo al quindicesimo, a titolo di sconto di longevità.
  • Aliquota minima del 9%, raggiunta dopo trentacinque anni di partecipazione. Per gli anni di iscrizione anteriori al 2007 sono computabili al massimo quindici anni.

Essendo una ritenuta a titolo d’imposta, la prestazione non concorre a formare il reddito complessivo e non è soggetta a riliquidazione successiva: il prelievo si chiude al momento dell’erogazione.

I rendimenti: imposta sostitutiva al 20%

I rendimenti maturati all’interno del fondo sono tassati annualmente con un’imposta sostitutiva del 20%, inferiore all’aliquota ordinaria del 26% applicata alla generalità delle rendite finanziarie. La componente investita in titoli di Stato ed equiparati conserva l’aliquota del 12,5%.

Il prelievo avviene per competenza sul risultato di gestione, riducendo il valore della quota: per questo i rendimenti non entrano nella base della ritenuta finale.

La deducibilità fino a 5.300 euro

Dal 2026 il tetto annuo di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare è stato elevato da 5.164,57 euro a 5.300 euro. Il plafond comprende i versamenti volontari del lavoratore e il contributo del datore di lavoro.

Il TFR conferito resta fuori da questa soglia, perché non concorre a formare il reddito imponibile. Il lavoratore può quindi destinare al fondo il 100% del TFR e utilizzare separatamente la deduzione fino a 5.300 euro con i versamenti aggiuntivi. Il meccanismo è analizzato nell’articolo sul vantaggio fiscale del fondo pensione.

Le altre novità della Legge di Bilancio 2026

La L. 199/2025 è intervenuta anche sulle modalità di adesione e di erogazione, con effetti che riguardano sia i nuovi iscritti sia chi ha già una posizione aperta.

  • Adesione automatica per i neoassunti del settore privato dal 1° luglio 2026, con 60 giorni di tempo per rinunciare o scegliere diversamente.
  • Quota in capitale più alta: la parte di montante liquidabile in capitale sale dal 50% al 60%.
  • Rendita a durata definita, nuova modalità di erogazione affiancata alla rendita vitalizia.
  • Portabilità del contributo datoriale in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica.

Il confronto sintetico tra le due destinazioni

Caratteristica TFR in azienda o Tesoreria INPS Fondo pensione
Tassazione della prestazione Separata IRPEF, di norma tra il 23% e il 30% circa, con riliquidazione dell’Agenzia delle Entrate Ritenuta a titolo d’imposta dal 15% al 9% secondo gli anni di iscrizione
Tassazione dei rendimenti Imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione annua 20%, con il 12,5% sulla quota in titoli di Stato
Rendimento lordo atteso Misura di legge: 1,5% più il 75% dell’inflazione FOI Variabile secondo il comparto: garantito, obbligazionario, bilanciato o azionario
Contributo del datore di lavoro Non previsto Previsto nei fondi negoziali, se stabilito dal CCNL e versando la contribuzione minima a proprio carico
Deducibilità dei versamenti Non applicabile Fino a 5.300 € l’anno dal reddito imponibile IRPEF
Disponibilità del capitale Integrale alla cessazione del rapporto di lavoro Al pensionamento, con anticipazioni e riscatti nei casi previsti

Simulazione: l’effetto fiscale su trent’anni

Per isolare il solo effetto del prelievo, l’esempio ipotizza lo stesso montante nei due scenari. Nella realtà il montante del fondo dipende dal comparto scelto e, nei fondi negoziali, si aggiunge il contributo del datore di lavoro.

Il caso è quello di Marco, lavoratore dipendente con RAL di 32.000 euro e 30 anni di servizio: quote accantonate di circa 2.370 euro l’anno, pari a 71.100 euro, rendimenti netti per 18.900 euro e montante complessivo di 90.000 euro.

Scenario A: TFR lasciato in azienda

Le rivalutazioni, 18.900 euro, sono già state tassate anno per anno al 17%: la base imponibile è costituita dalle sole quote accantonate.

  • Reddito di riferimento: 71.100 € ÷ 30 × 12 = 28.440 €
  • Imposta teorica: 28.000 € × 23% + 440 € × 33% = 6.585,20 €
  • Aliquota media: 6.585,20 € ÷ 28.440 € = 23,15% circa
  • Imposta sul TFR: 71.100 € × 23,15% = 16.463 € circa
  • Netto percepito: 90.000 € − 16.463 € = 73.537 € circa

L’importo può variare dopo la riliquidazione dell’Agenzia delle Entrate, che applica l’aliquota media dei cinque anni precedenti.

Scenario B: TFR destinato al fondo pensione

I rendimenti, 18.900 euro, sono già stati tassati anno per anno al 20%, con il 12,5% sulla quota in titoli di Stato: la ritenuta finale si applica alla sola quota di TFR.

  • Aliquota base, primi quindici anni: 15%
  • Anni eccedenti: 30 − 15 = 15
  • Riduzione maturata: 15 × 0,30% = 4,5%
  • Aliquota finale: 15% − 4,5% = 10,5%
  • Imposta: 71.100 € × 10,5% = 7.466 € circa
  • Netto percepito: 90.000 € − 7.466 € = 82.534 € circa

A parità di montante, la differenza è di circa 9.000 euro netti e deriva dal solo regime della prestazione. Il divario si amplia per i redditi più elevati, dove l’aliquota media sul TFR supera il 23%, e con l’eventuale contributo del datore di lavoro e la deduzione dei versamenti aggiuntivi.

Anticipazioni e disponibilità del capitale

L’obiezione più frequente riguarda l’accesso alla somma prima dell’età pensionabile. Le regole non coincidono, e la differenza non va in una sola direzione.

Spese sanitarie straordinarie, per terapie e interventi riconosciuti dalle strutture pubbliche competenti.

  • In azienda: dopo 8 anni di servizio, fino al 70% del TFR maturato.
  • Nel fondo pensione: in qualsiasi momento, fino al 75% della posizione, con tassazione tra il 15% e il 9%.

Acquisto o ristrutturazione della prima casa, per sé o per i figli.

  • In azienda: dopo 8 anni di servizio, fino al 70% per l’acquisto; la ristrutturazione solo se prevista da accordi o contratti collettivi.
  • Nel fondo pensione: dopo 8 anni di iscrizione, fino al 75%, con tassazione al 23%.

Esigenze personali senza causale: non previste per legge sul TFR in azienda, salvo accordi migliorativi; ammesse nel fondo pensione dopo 8 anni di iscrizione, fino al 30% della posizione e con tassazione al 23%.

Va considerato anche il contingentamento: l’anticipazione del TFR in azienda si ottiene una sola volta nel corso del rapporto e ogni anno può essere concessa al massimo al 10% dei dipendenti aventi diritto e comunque al 4% del totale. Nel fondo pensione le anticipazioni sono reiterabili, nel limite complessivo del 75% della posizione.

Resta però una differenza sostanziale alla fine del rapporto di lavoro: il TFR in azienda viene liquidato per intero, mentre la posizione previdenziale prosegue fino ai requisiti di pensionamento. I tempi di erogazione del TFR sono trattati nell’articolo su quando viene pagato il TFR.

Cosa il confronto fiscale non misura

Il vantaggio di aliquota è stabilito dalla legge ed è certo nel suo meccanismo. Altri tre elementi non lo sono, e appartengono alla valutazione individuale.

  • Il rischio del comparto. La rivalutazione del TFR in azienda è una misura di legge; il rendimento del fondo dipende dalla linea scelta e può essere negativo in alcuni esercizi. La coerenza tra comparto e anni che mancano alla pensione è il punto decisivo.
  • L’irreversibilità. Il conferimento riguarda i flussi futuri e non si annulla: chi resta in azienda conserva invece la facoltà di aderire in un momento successivo.
  • I costi della forma scelta. L’Indicatore Sintetico di Costo incide in misura proporzionale all’orizzonte temporale e differenzia tra loro fondi negoziali, fondi aperti e PIP, come illustrato nel confronto tra le tre tipologie.

Domande frequenti (FAQ)

Come si calcola la tassazione del TFR lasciato in azienda nel 2026?

Il TFR liquidato alla cessazione del rapporto è soggetto a tassazione separata ai sensi degli articoli 17 e 19 del TUIR. Il datore di lavoro determina il reddito di riferimento dividendo il TFR imponibile per gli anni di servizio e moltiplicando per dodici, applica a quel reddito gli scaglioni IRPEF e ottiene un’aliquota media, che viene poi applicata all’intero imponibile. Sulla quota maturata dal 2001 l’Agenzia delle Entrate riliquida l’imposta usando l’aliquota media dei cinque anni precedenti, chiedendo la differenza o rimborsando quanto trattenuto in più. Le rivalutazioni annue non rientrano nella base imponibile perché già tassate al 17%.

Qual è l’aliquota sul TFR destinato al fondo pensione?

Sulla prestazione del fondo pensione si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino a un minimo del 9% dopo trentacinque anni di iscrizione. Per gli anni di iscrizione anteriori al 2007 sono computabili al massimo quindici anni. L’aliquota si applica alla quota di montante corrispondente al TFR conferito e ai contributi dedotti, non ai rendimenti, che sono già stati tassati anno per anno.

Cos’è l’adesione automatica al fondo pensione introdotta nel 2026?

Dal 1° luglio 2026 la Legge di Bilancio 2026 ha sostituito il silenzio-assenso con un meccanismo di adesione automatica per i lavoratori neoassunti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici. Il lavoratore viene iscritto alla forma pensionistica prevista dagli accordi collettivi, quella con il maggior numero di iscritti in azienda in presenza di più forme, e ha 60 giorni per rinunciare o scegliere una destinazione diversa, compreso il mantenimento del TFR in azienda. Per chi è stato assunto fino al 30 giugno 2026 il termine di scelta era di sei mesi dall’assunzione, trascorsi i quali, in assenza di scelta esplicita, il TFR veniva conferito alla forma pensionistica collettiva di riferimento.

È possibile riportare il TFR dal fondo pensione all’azienda?

No. Il conferimento del TFR a una forma di previdenza complementare è irreversibile e riguarda i flussi futuri fino alla cessazione del rapporto. Il percorso inverso è invece sempre possibile: chi sceglie inizialmente di mantenere il TFR in azienda può decidere in qualsiasi momento successivo di destinarlo a un fondo pensione, con effetto sulle quote che matureranno da quel momento.

Il TFR versato al fondo pensione rientra nel limite di 5.300 euro?

No. Il TFR conferito non concorre a formare il reddito imponibile e quindi non consuma il plafond di deducibilità, elevato dalla Legge di Bilancio 2026 da 5.164,57 a 5.300 euro annui. Il lavoratore può destinare al fondo il 100% del TFR e utilizzare integralmente la deduzione con i versamenti volontari e con l’eventuale contributo del datore di lavoro, che rientrano invece nel limite.

Sintesi tecnica

Le due destinazioni del TFR seguono regimi distinti. In azienda si applica la tassazione separata, con aliquota media calcolata sul reddito di riferimento e riliquidata dall’Agenzia delle Entrate sull’aliquota media dei cinque anni precedenti: per la generalità dei dipendenti si colloca tra il 23% e il 30% circa, mentre la rivalutazione di legge sconta il 17% annuo. Nel fondo pensione la prestazione sconta una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno oltre il quindicesimo fino al 9%, con rendimenti tassati al 20% e al 12,5% sulla quota in titoli di Stato. Sull’esempio di un montante di 90.000 euro maturato in trent’anni la differenza è di circa 9.000 euro netti. Restano fuori dal confronto fiscale tre elementi: il rischio del comparto scelto, l’irreversibilità del conferimento e i costi della forma pensionistica, ai quali si aggiunge, nei fondi negoziali, il contributo del datore di lavoro.

Matteo Fonti – Personal Financial Advisor (EFPA / ESG® Certified)
Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede per FinecoBank a Roma, Frascati e ai Castelli Romani. Pianificazione patrimoniale, gestione del rischio e analisi di portafoglio per privati, professionisti e imprenditori. Iscritto all’Albo OCF. — www.matteofonti.com

Questo contenuto ha carattere puramente divulgativo e informativo, rivolto al pubblico indistinto: non costituisce consulenza finanziaria o fiscale personalizzata, né una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di alcuno strumento finanziario ai sensi del D.Lgs. 58/1998 (TUF). Gli importi e le percentuali riportati hanno finalità esclusivamente illustrativa del meccanismo esposto e non costituiscono una previsione: il risultato effettivo dipende dalla retribuzione, dagli anni di servizio, dall’andamento dell’inflazione FOI e dal comparto di investimento prescelto. La simulazione ipotizza per semplicità il medesimo montante nei due scenari. Le aliquote e i limiti citati sono aggiornati alla normativa vigente alla data di pubblicazione e vanno riverificati prima di ogni decisione. La determinazione dell’imposta dovuta e la verifica della posizione contributiva vanno valutate sulla singola posizione con il proprio consulente del lavoro o commercialista. Prima di aderire si raccomanda di leggere la Nota informativa e il documento sui costi della forma pensionistica. Investire comporta rischi: il valore degli investimenti può scendere oltre che salire e il capitale investito può non essere integralmente recuperato. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Fonti principali:
Codice Civile, art. 2120 — disciplina del trattamento di fine rapporto e misura della rivalutazione annua
D.P.R. 917/1986 (TUIR), artt. 17 e 19 — tassazione separata del TFR, reddito di riferimento e riliquidazione dell’imposta
D.Lgs. 252/2005, art. 8 — conferimento del TFR, contribuzione e limite annuo di deducibilità
D.Lgs. 252/2005, art. 11 — regime delle prestazioni: imposta sostitutiva del 15% ridotta fino al 9%, anticipazioni e riscatti
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 — istituzione del Fondo di Tesoreria INPS e soglie dimensionali
Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) — aliquota del secondo scaglione IRPEF al 33%, plafond di deducibilità a 5.300 euro, adesione automatica dal 1° luglio 2026, quota in capitale al 60% e rendita a durata definita
COVIP — documentazione sulle forme pensionistiche complementari, comparti e Indicatore Sintetico di Costo


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