Differenze tra società di persone (in particolare S.n.c. e S.a.s.),. società di capitali (in particolare S.r.l., S.p.A. e S.a.p.A.), impresa artigiana e impresa individuale. Metteremo a confronto, per ciascuna figura: disciplina codicistica di riferimento, soggettività giuridica e titolarità dei rapporti, autonomia patrimoniale e regime di responsabilità per le obbligazioni, modalità di costituzione e pubblicità legale (atto costitutivo, iscrizione nel Registro delle imprese).

Chi decide di avviare un’attività economica in Italia si trova davanti a un bivio che non riguarda solo la forma da compilare in Camera di Commercio, ma il proprio patrimonio personale, i costi di gestione, la possibilità di trovare soci o finanziatori. La scelta tra impresa individuale, società di persone e società di capitali non è mai neutra: cambia chi risponde dei debiti, come si amministra, cosa serve per costituire l’attività e quanto costa mantenerla in vita. L’impresa artigiana, poi, si inserisce trasversalmente in questo schema, senza costituire un tipo autonomo sul piano civilistico.

L’impresa come attività imputata a un soggetto: persona fisica o ente collettivo

Il codice civile imputa l’attività economica organizzata di produzione o scambio di beni o servizi a un soggetto, che può essere una persona fisica o un ente collettivo. Questo è il punto di partenza da cui si dipanano tutte le differenze successive.

L’attività d’impresa può essere svolta in quattro modi: da una persona fisica, e allora si parla di impresa individuale; mediante una società di persone, cioè società semplice, società in nome collettivo o società in accomandita semplice; mediante una società di capitali, cioè società per azioni, società in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata; oppure mediante una cooperativa, forma che qui non viene approfondita.

L’impresa artigiana si colloca in questo schema in modo peculiare. Non costituisce, sul piano del diritto civile, una struttura organizzativa diversa da quelle appena elencate: un’impresa artigiana può essere una persona fisica, una s.n.c., una s.a.s. o, se la disciplina speciale lo consente, una s.r.l. Ciò che la rende “artigiana” non è la forma societaria, ma requisiti soggettivi e dimensionali stabiliti da leggi extra-codicistiche e l’iscrizione in appositi albi. Su questo aspetto, va detto con chiarezza, la disciplina speciale (legge quadro sull’artigianato, requisiti di accesso all’Albo delle imprese artigiane) non risulta tra le fonti disponibili in questa analisi: ogni riferimento all’impresa artigiana, quindi, si limita al suo inquadramento generale nello schema delle forme d’impresa, senza poter scendere nei requisiti specifici previsti dalla normativa di settore.

Società di persone: società in nome collettivo e società in accomandita semplice

La cornice normativa e il rinvio a cascata

Le società di persone comprendono tre tipi: la società semplice, disciplinata dagli artt. 2251-2290 c.c. e utilizzabile solo per attività non commerciali; la società in nome collettivo, disciplinata dagli artt. 2291-2312 c.c.; la società in accomandita semplice, disciplinata dagli artt. 2313-2324 c.c.

La s.n.c. costituisce il modello “base” per l’esercizio in comune di un’impresa commerciale da parte di più persone con responsabilità illimitata. La s.a.s. ne è una variante che introduce due categorie di soci con statuto giuridico diverso: gli accomandatari e gli accomandanti.

La tecnica normativa seguita dal codice è quella del rinvio a cascata. Per la s.n.c., l’art. 2293 c.c. prevede l’applicazione, oltre che delle norme proprie del tipo, anche delle norme dettate per la società semplice, che funge da modello generale per tutte le società di persone. Per la s.a.s., l’art. 2315 c.c. rinvia a sua volta alla disciplina della s.n.c., la quale, come detto, rinvia alla società semplice: la s.a.s. eredita quindi entrambi i corpi normativi, con gli adattamenti resi necessari dalla presenza di soci con un diverso regime di responsabilità e di poteri gestori.

Soggettività giuridica e patrimonio distinto

Le società di persone non hanno personalità giuridica, ma sono comunque considerate un distinto soggetto di diritto e un autonomo centro di imputazione di rapporti, dotato di capacità giuridica e di agire nei limiti dell’oggetto sociale. Questo significa che, pur non essendo “persone giuridiche” in senso tecnico, la società esiste come entità separata dai singoli soci sul piano dei rapporti che intrattiene con i terzi.

Esiste, di conseguenza, un patrimonio sociale distinto da quello dei singoli soci. La società diventa titolare dei beni conferiti dai soci, e le obbligazioni che contrae non sono considerate obbligazioni personali dei soci, pur rimanendo questi ultimi responsabili in via sussidiaria. Per la s.a.s. la giurisprudenza ribadisce questo principio in termini netti: la società è un centro di imputazione distinto dai soci, dotato di autonomia patrimoniale e di capacità processuale propria.

Autonomia patrimoniale imperfetta e responsabilità dei soci

Le società di persone godono di quella che i giuristi chiamano autonomia patrimoniale imperfetta. I creditori sociali possono agire sul patrimonio della società e, in via sussidiaria, sul patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili. I creditori personali dei soci, all’opposto, non possono soddisfarsi direttamente sul patrimonio sociale: possono rivalersi solo sugli utili spettanti al socio o sulla sua quota di liquidazione, con alcune facoltà specifiche, come gli atti conservativi o, in certe ipotesi, la richiesta di liquidazione della quota.

La regola generale di responsabilità si trova nell’art. 2267 c.c., dettato per la società semplice e applicabile per rinvio a s.n.c. e, in parte, a s.a.s. Delle obbligazioni sociali rispondono sia la società sia i soci. I soci che hanno agito in nome e per conto della società rispondono illimitatamente e solidalmente: una responsabilità personale e diretta, seppure sussidiaria rispetto alla preventiva escussione del patrimonio sociale. Per gli altri soci, il contratto sociale può escludere o limitare la responsabilità, ma questo patto è opponibile ai terzi solo se è stato portato alla loro conoscenza con mezzi idonei.

Nella s.n.c., di regola, tutti i soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali, sebbene con beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale: il creditore deve prima rivalersi sui beni della società, e solo se questi non bastano può aggredire il patrimonio personale dei soci.

Nella s.a.s. la responsabilità si sdoppia in base alla categoria di appartenenza. Gli accomandatari sono responsabili come i soci di s.n.c., cioè illimitatamente e solidalmente per i debiti sociali. Gli accomandanti, invece, rispondono solo nei limiti del conferimento: una responsabilità limitata, che non li espone verso i creditori sociali oltre la quota versata. Questa distribuzione del rischio è strettamente legata al potere gestorio: chi amministra, cioè gli accomandatari, assume il rischio illimitato; chi resta escluso dalla gestione, cioè gli accomandanti, rischia solo quanto ha conferito.

Costituzione dell’atto costitutivo e pubblicità legale

L’art. 2295 c.c. elenca il contenuto necessario dell’atto costitutivo di s.n.c., ma non impone una forma ad substantiam per la validità del contratto sociale: il contratto può essere anche orale, salvo che si conferiscano beni per i quali la legge richiede la forma scritta, come gli immobili.

La forma scritta diventa invece necessaria ai soli fini dell’iscrizione nel Registro delle imprese, secondo quanto previsto dall’art. 2296 c.c. Questo produce una conseguenza pratica rilevante: in mancanza di atto scritto, la società non è nulla, ma è considerata irregolare, con una disciplina parzialmente diversa da quella della società regolarmente costituita. Per i conferimenti immobiliari, la mancanza della forma scritta incide sul trasferimento del bene, non necessariamente sulla validità del contratto sociale nel suo complesso, salvo che la proprietà dell’immobile sia essenziale rispetto all’oggetto sociale.

L’atto costitutivo deve indicare la sede sociale, rilevante anche ai fini della competenza del giudice; l’oggetto sociale, che deve essere determinato o determinabile, lecito e possibile, e che costituisce sia un limite ai poteri degli amministratori sia un parametro per l’estensione della rappresentanza; i conferimenti di ciascun socio e il valore ad essi attribuito, con un dibattito dottrinale aperto sulla stessa nozione di “capitale sociale” nelle società di persone, meno rigida rispetto a quella delle società di capitali.

Per s.n.c. e s.a.s., l’iscrizione nel Registro delle imprese ha efficacia dichiarativa e di pubblicità legale, che si traduce nell’opponibilità ai terzi degli atti iscritti. Per la s.a.s. si applicano le stesse regole della s.n.c. in tema di atto costitutivo e pubblicità, con l’aggiunta necessaria dell’indicazione delle due categorie di soci, accomandatari e accomandanti.

Gestione, amministrazione e controllo dei soci

Le società di persone non prevedono organi sociali complessi. Di regola ogni socio illimitatamente responsabile può amministrare la società, salvo diversa pattuizione nell’atto costitutivo. Per modificare l’atto costitutivo è normalmente richiesto il consenso di tutti i soci, salvo che sia prevista una regola diversa.

Nella s.a.s. il riparto dei poteri è più rigido: l’amministrazione spetta esclusivamente agli accomandatari. Gli accomandanti sono esclusi dalla gestione, e ogni loro ingerenza nell’amministrazione può avere conseguenze severe sulla responsabilità, fino a determinare, secondo quanto emerge dalla giurisprudenza richiamata in relazione all’art. 2320 c.c., la responsabilità illimitata dell’accomandante che abbia violato il divieto di amministrare.

Ai soci non amministratori è comunque riconosciuto un diritto di controllo, che comprende ad esempio il diritto al rendiconto, con un’estensione che varia a seconda del tipo societario, come emerge dal richiamo combinato agli artt. 2261 e 2320 c.c.

Profili fiscali: i limiti delle fonti disponibili

Sul piano fiscale, le fonti disponibili non contengono una disciplina dettagliata in materia di IRPEF, IRES o trasparenza fiscale. Dal quadro civilistico ricostruito emerge soltanto che le società di persone sono tipicamente considerate “trasparenti” ai fini fiscali, con imputazione del reddito direttamente ai soci; tuttavia questo dato non è esplicitato nei testi di riferimento e non può quindi essere sviluppato oltre senza uscire dal perimetro delle fonti disponibili.

Società di capitali: società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata

Tipi e caratteri comuni

Le società di capitali comprendono la società per azioni, disciplinata dagli artt. 2325-2451 c.c.; la società in accomandita per azioni, disciplinata dagli artt. 2452-2461 c.c.; la società a responsabilità limitata, disciplinata dagli artt. 2462-2483 c.c.

I tre tipi condividono tre caratteri strutturali: la personalità giuridica; un capitale di riferimento, con un minimo legale per s.p.a. e s.a.p.a., mentre per la s.r.l. è sufficiente anche un capitale di un euro; la responsabilità limitata al patrimonio sociale.

Personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta

L’art. 2325 c.c. definisce la s.p.a. come la società in cui, per le obbligazioni sociali, risponde solo la società con il proprio patrimonio; con l’iscrizione nel Registro delle imprese la società assume personalità giuridica.

Questo schema vale, in generale, per tutte le società di capitali. La società è un soggetto distinto dai soci e gode di autonomia patrimoniale perfetta: i beni sociali non sono riferibili ai soci, neppure quando uno di essi detenga la quasi totalità o la totalità delle partecipazioni. Solo la società è titolare dell’impresa e dei rapporti giuridici ad essa connessi, compreso, ad esempio, il diritto al risarcimento dei danni derivanti da illeciti che colpiscono il patrimonio sociale.

Dalla separazione tra patrimonio sociale e patrimonio dei soci discendono tre conseguenze pratiche: i creditori sociali possono agire solo sul patrimonio della società, salve alcune eccezioni specifiche che riguardano il socio unico non in regola con determinati obblighi e gli accomandatari di s.a.p.a.; i creditori personali dei soci non possono soddisfarsi sui beni sociali; la liquidazione giudiziale o l’estinzione della società non coinvolge automaticamente i soci nel loro patrimonio personale.

Responsabilità: la regola e le eccezioni

Nelle società di capitali, delle obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio. È questa la regola generale che le distingue nettamente dalle società di persone.

Le fonti segnalano tuttavia due eccezioni in cui alcuni soci rispondono in via sussidiaria. La prima riguarda il socio unico di s.p.a. o di s.r.l. che non rispetti determinati obblighi, come l’integrale esecuzione dei conferimenti o la pubblicità dell’unipersonalità: in caso di insolvenza della società, questo socio può rispondere illimitatamente. La seconda riguarda gli accomandatari di s.a.p.a., che sono illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali, in modo del tutto analogo agli accomandatari di s.a.s.

Costituzione e pubblicità: s.r.l.

La s.r.l. si costituisce con atto pubblico notarile, a pena di nullità, anche quando si tratti di s.r.l. unipersonale.

L’atto costitutivo deve contenere, tra l’altro: i dati dei soci; la denominazione, con l’indicazione obbligatoria “società a responsabilità limitata”; la sede; l’oggetto sociale; l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, che può essere anche di un solo euro; i conferimenti e il loro valore; le quote di partecipazione; le regole di funzionamento, amministrazione e rappresentanza; i nominativi degli amministratori e dell’eventuale revisore; la stima delle spese di costituzione.

Per la s.r.l. e per la s.r.l. semplificata è oggi ammesso l’atto pubblico informatico, con la possibilità di partecipare in videoconferenza e di eseguire i conferimenti in denaro tramite bonifico su un conto dedicato, nel rispetto delle regole tecniche fissate dal d.lgs. 183/2021 e dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 luglio 2022, n. 155.

Per le società di capitali, l’iscrizione nel Registro delle imprese ha effetto costitutivo della personalità giuridica: a differenza di quanto avviene per le società di persone, non si tratta di un adempimento con mera efficacia dichiarativa, ma della condizione stessa da cui dipende la nascita del soggetto giuridico distinto dai soci.

Costituzione e pubblicità: s.p.a. e s.a.p.a.

Per s.p.a. e s.a.p.a. valgono, in linea generale, le stesse coordinate: atto costitutivo per atto pubblico; capitale minimo legale; iscrizione nel Registro delle imprese con effetto costitutivo della personalità giuridica; partecipazioni rappresentate da azioni, liberamente trasferibili.

Organi sociali e criterio maggioritario

Le società di capitali sono caratterizzate da una pluralità di organi: assemblea, organo amministrativo, organo di controllo, eventuale revisore. Il funzionamento si basa sul criterio maggioritario, non sull’unanimità tipica delle modifiche dell’atto costitutivo nelle società di persone. I sistemi di controllo interno risultano più articolati.

La disciplina della s.r.l. è comunque improntata a una maggiore flessibilità organizzativa rispetto a s.p.a. e s.a.p.a., pur restando una società di capitali a tutti gli effetti, con personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta.

Profili fiscali: i limiti delle fonti disponibili

Anche per le società di capitali le fonti disponibili si limitano a ricordare che sono dotate di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta, senza entrare nel dettaglio del regime fiscale. È un dato notorio, ma non ricavabile direttamente dai testi qui esaminati, che le società di capitali siano normalmente soggetti passivi IRES: per rispetto del perimetro delle fonti disponibili, questo aspetto non viene sviluppato ulteriormente.

Impresa individuale

Imputazione diretta alla persona fisica

Nell’impresa individuale non esiste alcuna distinzione tra soggetto imprenditore e “socio”: il titolare è l’unico soggetto cui l’attività viene imputata. L’imprenditore individuale è disciplinato dalle norme generali sull’impresa, che la dottrina fa risalire all’art. 2082 c.c. e alle disposizioni seguenti; questi articoli non sono integralmente riportati nelle fonti disponibili, ma resta comunque chiaro il principio di fondo: l’imprenditore è chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, e l’attività è imputata direttamente alla persona fisica che la svolge.

Assenza di un soggetto distinto e patrimonio unico

A differenza di quanto avviene nelle società, nell’impresa individuale non nasce alcun soggetto di diritto distinto dalla persona fisica. Il titolare dell’impresa coincide, senza mediazioni, con l’imprenditore stesso.

Non esiste, di conseguenza, un patrimonio separato “dell’impresa”. I beni utilizzati nell’attività fanno comunque parte del patrimonio generale del titolare, e i creditori dell’impresa possono aggredire l’intero patrimonio dell’imprenditore, senza alcuna limitazione strutturale, salvi eventuali regimi speciali che le fonti disponibili non trattano.

Nascita di fatto, gestione diretta, fiscalità non trattata

L’impresa individuale nasce di fatto con l’inizio dell’attività imprenditoriale. Le fonti non riportano in dettaglio l’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese per questa figura, sebbene la dottrina richiamata evidenzi che, quando l’attività è esercitata tramite società, l’iscrizione ha rilevanza costitutiva o dichiarativa a seconda del tipo societario prescelto.

La gestione è interamente in capo al titolare, che decide direttamente sull’organizzazione dell’impresa, senza organi collegiali: eventuali collaboratori assumono la posizione di ausiliari dell’imprenditore, non di co-decisori.

Sul piano fiscale, le fonti non affrontano il regime dell’imposizione IRPEF sul reddito d’impresa individuale, per cui non è possibile fornire dettagli ulteriori senza superare i limiti documentali disponibili.

Impresa artigiana

Un inquadramento necessariamente parziale

Va detto con la massima chiarezza che le fonti disponibili non contengono riferimenti specifici alla disciplina dell’impresa artigiana: manca qualunque richiamo alla legge quadro sull’artigianato, ai requisiti soggettivi e dimensionali per l’accesso alla qualifica, all’Albo delle imprese artigiane. È quindi possibile solo collocare l’impresa artigiana nel quadro generale delle forme di esercizio dell’impresa e segnalare che può essere svolta sia in forma individuale sia in forma societaria, di persone o di capitali, senza però poter riportare i requisiti normativi specifici che la disciplina speciale prevede.

L’impresa artigiana come qualifica, non come tipo civilistico autonomo

Dal quadro generale ricostruito emerge che l’ordinamento offre diverse forme giuridiche per l’esercizio dell’attività d’impresa: individuale, società di persone, società di capitali. L’impresa artigiana si inserisce in questo schema come un’impresa caratterizzata da specifici requisiti soggettivi e dimensionali, ma la struttura civilistica di base resta sempre quella del tipo scelto, che sia impresa individuale, s.n.c., s.a.s. o s.r.l.

Sul piano teorico, e sempre nei limiti delle fonti disponibili, sono quindi ipotizzabili diverse combinazioni: l’impresa artigiana individuale, esercitata da una persona fisica; l’impresa artigiana in forma di società di persone, come una s.n.c. artigiana o una s.a.s. artigiana; l’impresa artigiana in forma di società di capitali, come una s.r.l. artigiana, se e nella misura in cui la disciplina speciale lo consenta. La scelta del tipo societario, anche per l’impresa artigiana, segue i criteri generali di valutazione richiamati dalla dottrina: scopo, rischio, organizzazione, volume di attività, investimenti.

Confronto sistematico tra le quattro figure

Soggettività giuridica e titolarità dei rapporti

Le società di persone sono soggetti di diritto senza personalità giuridica, ma con autonoma soggettività e capacità processuale, e un patrimonio sociale distinto seppure con autonomia patrimoniale imperfetta.

Le società di capitali sono dotate di personalità giuridica, acquisita con l’iscrizione nel Registro delle imprese, e godono di piena autonomia patrimoniale perfetta, con patrimonio sociale completamente separato da quello dei soci.

L’impresa individuale non genera alcun soggetto distinto: il titolare è la persona fisica imprenditore, e il patrimonio è unico, senza separazione tra beni personali e beni destinati all’impresa, salvi eventuali istituti speciali qui non trattati.

L’impresa artigiana, nelle fonti disponibili, non è un tipo di soggetto autonomo, ma una qualifica dell’attività che può essere svolta da persona fisica o da società: la sua soggettività dipende interamente dalla forma prescelta.

Autonomia patrimoniale e responsabilità

Nelle società di persone l’autonomia patrimoniale è imperfetta. La società risponde con il proprio patrimonio; i soci illimitatamente responsabili, tutti nella s.n.c., solo gli accomandatari nella s.a.s., rispondono illimitatamente e solidalmente, ma in via sussidiaria rispetto all’escussione del patrimonio sociale; i creditori personali dei soci non possono aggredire il patrimonio sociale, ma solo gli utili e la quota di liquidazione spettanti al socio.

Nelle società di capitali l’autonomia patrimoniale è perfetta. Per i debiti sociali risponde solo il patrimonio sociale; i soci, di regola, rischiano soltanto quanto hanno conferito; le eccezioni riguardano il socio unico non in regola con gli obblighi previsti e gli accomandatari di s.a.p.a., che rispondono illimitatamente.

Nell’impresa individuale non esiste alcuna autonomia patrimoniale: i debiti dell’impresa sono debiti personali dell’imprenditore, garantiti dall’intero suo patrimonio.

Nell’impresa artigiana il regime di responsabilità dipende interamente dalla forma adottata: responsabilità illimitata per l’artigiano individuale; responsabilità secondo lo schema della s.n.c. o della s.a.s. per la società artigiana di persone; responsabilità secondo lo schema della s.r.l. o della s.p.a. per la società artigiana di capitali.

Costituzione, atto costitutivo e pubblicità legale

Per le società di persone il contratto sociale può essere anche orale, salvo che si conferiscano beni per i quali è richiesta la forma scritta, come gli immobili; l’atto scritto è comunque necessario per l’iscrizione nel Registro delle imprese, iscrizione che ha funzione dichiarativa e di opponibilità verso i terzi.

Per le società di capitali l’atto costitutivo deve avere la forma dell’atto pubblico notarile, con contenuti minimi obbligatori stabiliti dalla legge; l’iscrizione nel Registro delle imprese ha effetto costitutivo della personalità giuridica; per la s.r.l. è ammesso, in alternativa, l’atto pubblico informatico con partecipazione in videoconferenza.

Per l’impresa individuale non è richiesto alcun atto tipico dal codice civile: l’impresa nasce di fatto con l’inizio dell’attività.

Per l’impresa artigiana, le fonti disponibili non riportano la disciplina dell’Albo delle imprese artigiane né i relativi requisiti di iscrizione; sul piano strettamente civilistico, l’atto costitutivo e la pubblicità seguono comunque le regole della forma prescelta, individuale o societaria che sia.

Gestione e amministrazione

Le società di persone hanno una struttura semplice, senza organi complessi: ogni socio illimitatamente responsabile può amministrare, salvo diversa pattuizione, e le modifiche dell’atto costitutivo richiedono normalmente l’unanimità; nella s.a.s. l’amministrazione è riservata agli accomandatari, con esclusione totale degli accomandanti dalla gestione.

Le società di capitali presentano una pluralità di organi, assemblea, organo amministrativo, organo di controllo, con decisioni assunte di regola a maggioranza e sistemi di controllo interni più strutturati.

Nell’impresa individuale la gestione è in capo al titolare, senza organi collegiali; eventuali collaboratori restano ausiliari dell’imprenditore.

Nell’impresa artigiana la gestione segue il modello proprio della forma prescelta, individuale o societaria.

I criteri che orientano la scelta tra i modelli

La dottrina richiamata segnala alcuni criteri utili a orientare la scelta del modello societario. Lo scopo e il tipo di attività contano: alcune attività, come quella bancaria e quella assicurativa, sono precluse alle società di persone. Il rischio è un fattore decisivo: chi vuole limitare l’esposizione al capitale conferito tende a scegliere una società di capitali, chi accetta una responsabilità illimitata può optare per una società di persone o per l’impresa individuale. L’organizzazione pesa nella decisione: società di persone e impresa individuale hanno una struttura più semplice e costi di gestione inferiori. Il volume di attività e il fabbisogno di investimenti spingono verso le società di capitali quando servono capitali diffusi e dimensioni maggiori. Il profilo contabile, infine, differisce sensibilmente: le società di persone possono avere regimi contabili semplificati, mentre le società di capitali sono tenute alla redazione del bilancio ordinario e a obblighi contabili più stringenti.

L’impresa artigiana può innestarsi su ciascuno di questi modelli, compatibilmente con la disciplina speciale che, come già segnalato, non è riportata nelle fonti disponibili per questa analisi.

Tabella riepilogativa comparata

Profilo Società di persone (s.n.c., s.a.s.) Società di capitali (s.r.l., s.p.a., s.a.p.a.) Impresa individuale Impresa artigiana*
Disciplina codicistica s.n.c.: artt. 2291-2312 c.c.; s.a.s.: artt. 2313-2324 c.c.; rinvio alla società semplice (artt. 2251-2290 c.c.) s.p.a.: artt. 2325-2451 c.c.; s.a.p.a.: artt. 2452-2461 c.c.; s.r.l.: artt. 2462-2483 c.c. Norme generali sull’imprenditore (art. 2082 c.c. e seguenti, richiamati in dottrina) Non presente nelle fonti; si appoggia civilisticamente a impresa individuale o società
Soggettività Soggetto di diritto senza personalità giuridica, con capacità processuale e patrimonio distinto Persona giuridica, soggetto distinto dai soci Nessun soggetto distinto: coincide con la persona fisica Dipende dalla forma prescelta
Autonomia patrimoniale Imperfetta Perfetta, salvo eccezioni (socio unico non in regola, accomandatari s.a.p.a.) Nessuna separazione patrimoniale Come la forma prescelta
Responsabilità S.n.c.: tutti i soci illimitati e solidali, con beneficio di escussione; s.a.s.: accomandatari illimitati, accomandanti limitati al conferimento Soci responsabili nei limiti dei conferimenti, salvo eccezioni Imprenditore responsabile illimitatamente con l’intero patrimonio Variabile secondo la forma
Costituzione Contratto sociale, forma scritta non richiesta ad substantiam salvo conferimenti immobiliari; necessaria per l’iscrizione Atto pubblico notarile (anche informatico per s.r.l.) Nessun atto tipico; nascita di fatto con l’inizio dell’attività Segue la forma adottata; disciplina speciale non riportata
Registro delle imprese Iscrizione con funzione dichiarativa e di opponibilità Iscrizione con effetto costitutivo della personalità giuridica Non descritta nei testi Iscrizione nel Registro imprese; iscrizione nell’Albo artigiano non documentata
Gestione Struttura semplice; amministrazione dei soci illimitatamente responsabili; nella s.a.s. solo gli accomandatari Pluralità di organi, decisioni a maggioranza Gestione diretta del titolare Segue il modello della forma scelta
Profili fiscali Non dettagliati nelle fonti Non dettagliati nelle fonti Non trattati nelle fonti Non trattati nelle fonti

*Per l’impresa artigiana, i riferimenti specifici alla legge quadro, all’Albo e ai requisiti soggettivi non risultano tra le fonti disponibili.

Applicazione pratica dei criteri di scelta

Se l’obiettivo è limitare il rischio patrimoniale personale, la forma più protettiva è la società di capitali: personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta significano che i creditori sociali non possono aggredire i beni personali dei soci, salvo le ipotesi eccezionali del socio unico non in regola e degli accomandatari di s.a.p.a.

Se si privilegia una struttura semplice e poco costosa, con gestione diretta e forte rilevanza personale dell’imprenditore, sono più adatte l’impresa individuale, che però comporta responsabilità illimitata, oppure una società di persone, accettando la responsabilità illimitata dei soci che ne rispondono e l’autonomia patrimoniale imperfetta che la caratterizza.

La s.a.s. rappresenta un compromesso intermedio: gli accomandatari assumono responsabilità illimitata insieme al potere gestorio; gli accomandanti possono investire con responsabilità limitata al conferimento, ma restano esclusi dall’amministrazione.

L’impresa artigiana non costituisce un tipo autonomo sul piano civilistico: può essere organizzata come impresa individuale o come società, di persone o di capitali. La scelta tra queste forme segue gli stessi criteri generali validi per qualunque impresa, rischio, organizzazione, volume di attività, investimenti, rapporti con eventuali finanziatori, fermo restando che l’eventuale necessità di rientrare nella disciplina speciale dell’artigianato si innesta sulla forma prescelta, ma non è illustrata nei documenti qui esaminati.

In sintesi, la scelta tra società di persone, società di capitali, impresa individuale e impresa artigiana organizzata secondo una di queste forme richiede di bilanciare il grado di tutela del patrimonio personale, la complessità organizzativa e i relativi costi, più bassi per impresa individuale e società di persone, più alti per le società di capitali, le esigenze di finanziamento e crescita, più agevoli con le società di capitali, e l’eventuale necessità di rientrare nella disciplina speciale dell’artigianato.




#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Angelo Greco

Source link

Di