La raccolta delle risposte ad interpello pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel mese di giugno 2026, aggiornata al 15 giugno, offre un quadro articolato di chiarimenti che incidono su ambiti di immediato rilievo professionale: passaggi generazionali, imposta sulle successioni e donazioni, agevolazioni prima casa, bonus edilizi, IVA, regime dei ricercatori, deducibilità IRES dei componenti da strumenti finanziari derivati e riorganizzazione degli studi professionali.
Le risposte raccolte affrontano fattispecie applicative complesse, nelle quali la corretta qualificazione giuridico-tributaria del caso concreto assume un ruolo determinante: dall’esenzione per il trasferimento di partecipazioni e quote sociali alla disciplina dell’abitazione principale, dalla detrazione per autorimesse e interventi edilizi all’IVA sui servizi resi in ambito condominiale, fino al trattamento fiscale dei derivati non di copertura nei mercati energetici e alla continuità del costo fiscale delle partecipazioni in caso di trasformazione di associazioni professionali in società tra professionisti.
Nel loro insieme, i documenti interpretativi confermano la funzione dell’interpello come strumento di presidio preventivo nelle operazioni caratterizzate da forte incidenza fiscale, nelle quali contribuente e professionista devono misurare l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria con la disciplina positiva, la documentazione disponibile e la concreta struttura dell’operazione.
La raccolta consente quindi di seguire l’evoluzione della prassi dell’Agenzia delle entrate e di tradurre il singolo chiarimento in indicazioni utili per l’attività di consulenza e pianificazione.
Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di giugno 2026, aggiornata al 15 giugno 2026.
Risposta n. 115 del 04/06/2026
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 115 del 4 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IMPOSTE DIRETTE – Imposta sulle successioni e donazioni – Trasferimenti di quote sociali in comunione indivisa che non permettono l’integrazione effettiva del controllo di diritto – Inapplicabilità dell’esenzione – Conferimento di partecipazioni in regime di realizzo controllato preordinato alla donazione delle azioni di NewCo – Abuso del diritto – Minore imposta di donazione – Articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – Articolo 177, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 16, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico – Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
L’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento di partecipazioni non opera se il controllo di diritto è solo formale e risulta compresso da diritti speciali, poteri di veto e prerogative gestorie mantenute dal disponente. Il conferimento preventivo delle partecipazioni in una NewCo, seguito dal patto di famiglia, può integrare abuso del diritto se produce un abbattimento indebito della base imponibile dell’imposta di donazione rispetto al trasferimento diretto delle partecipazioni della holding originaria.
Nella risposta ricordato che con la circolare 17 giugno 2010, n. 33/E, è stato precisato che la disposizione in commento (n.d.r. l’articolo 177, comma 2, del TUIR, in materia di scambi di partecipazioni mediante conferimento) non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d. “regime a realizzo controllato”). In applicazione di tale criterio, le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria. In sostanza, diversamente da quanto avverrebbe attraverso il ricorso al criterio del ”valore normale” di cui all’articolo 9 del TUIR, può non emergere una plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all’ultimo valore fiscale presso ciascun soggetto conferente della partecipazione conferita (c.d. ”neutralità indotta”). Ai fini delle imposte dirette, pertanto, l’operazione di conferimento di una partecipazione di controllo mediante l’utilizzo del regime del realizzo di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR, ove isolatamente considerata, non è di per sé idonea a realizzare alcun vantaggio fiscale indebito, laddove, come previsto dall’articolo 5 della bozza di atto di conferimento allegato in sede di documentazione integrativa, il conferimento delle partecipazioni ”viene fatto ed accettato ai fini civilistici per il valore stabilito in perizia, e recepito in contabilità per un valore pari al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite […] ai fini dell’applicazione del regime di neutralità ex art. 177, comma 2, T.U.I.R.”.
Riferimenti normativi e documentali
Articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – Articolo 177, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 16, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico – Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 – Risposta a interpello 18 febbraio 2026, n. 42
Risposta n. 116 del 04/06/2026
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 116 del 4 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – Imposta sulle successioni e donazioni – Trasferimento della nuda proprietà di quote di società di persone con riserva di usufrutto al dante causa – Inapplicabilità dell’esenzione se la scissione del diritto sulla quota impedisce l’effettivo passaggio generazionale dell’impresa familiare – Articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
Nel trasferimento di quote di società di persone, l’esenzione di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del TUSD può riguardare anche la nuda proprietà solo se il beneficiario acquisisce una posizione idonea a dare concreta attuazione al passaggio generazionale. La riserva di usufrutto e l’allocazione delle prerogative gestorie in capo al dante causa impediscono l’applicazione del beneficio quando il nudo proprietario non subentra effettivamente nella gestione dell’impresa familiare.
Tanto premesso, sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale esposta nella risposta n. 116 del 2026, l’Ufficio “ritiene che l’esenzione dall’imposta di donazione, prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, del citato TUSD, non trovi applicazione con riferimento ai trasferimenti aventi ad oggetto la sola nuda proprietà di una quota di partecipazione in società di persone, con riserva di usufrutto in capo al dante causa, laddove tale scissione del diritto sulla quota non consenta di dare piena ed effettiva attuazione al passaggio generazionale dell’impresa di famiglia, ponendosi in contrasto con la finalità della norma agevolativa. Considerata la peculiarità della fattispecie prospettata ove appare evidente che, all’esito della complessiva riorganizzazione societaria, il beneficiario dei patti di famiglia non risulta avere un’effettiva e piena partecipazione nell’impresa di famiglia, in ragione del mantenimento di ogni controllo e gestione in capo al padre/dante causa si ritiene applicabile l’imposta di donazione in misura ordinaria”.
Risposta n. 117 del 04/06/2026
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 117 del 4 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Agevolazione prima casa – Acquisto di nuova abitazione nello stesso Comune dell’immobile preposseduto risultante da fusione con porzione non agevolata – Obbligo di alienazione entro due anni – Credito d’imposta limitato all’imposta effettivamente versata con aliquota agevolata – Comma 4-bis della Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 – Articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Il contribuente può fruire nuovamente dell’agevolazione prima casa per l’acquisto di un’abitazione nello stesso Comune dell’immobile preposseduto, purché alieni entro due anni l’unica abitazione risultante dalla fusione di una porzione acquistata con beneficio e di una porzione acquistata in regime ordinario. Il credito d’imposta spetta solo con riferimento all’imposta effettivamente versata con aliquota agevolata sul precedente acquisto, restando esclusa la quota assolta in misura ordinaria.
Nella risposta precisato che “a seguito delle modifiche che hanno interessato la normativa in materia di ‘prima casa‘ con l’introduzione del comma 4bis nella Nota II-bis citata, il credito d’imposta spetta anche nelle ipotesi in cui il contribuente proceda all’acquisto, con l’agevolazione in esame, della nuova abitazione, ancor prima di rivendere la casa agevolata preposseduta (cfr. circolare dell’8 aprile 2016, n. 12/E, paragrafo 2.1; risposte n. 197 del 30 luglio 2025 e n. 238 del 10 settembre 2025). Come chiarito con circolare del 1° marzo 2001, n. 19/E, il credito d’imposta non compete, invece, a coloro che abbiano alienato un immobile acquistato con l’aliquota ordinaria, senza fruire della agevolazione ‘prima casa‘ (cfr. anche circolare del 12 agosto 2005, n. 38/E). In sostanza, costituisce presupposto per l’attribuzione del credito d’imposta di cui all’articolo 7, comma 1, della legge n. 448 del 1998 l’avvenuta fruizione dell’aliquota agevolata, a seguito dell’applicazione dell’agevolazione ‘prima casa’, in relazione all’acquisto precedentemente effettuato”. (Vedi anche: ”Guida per l’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali”, ottobre 2025).
Risposta n. 118 del 08/06/2026
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 118 dell’8 giugno 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Detrazione per la costruzione di autorimesse e posti auto pertinenziali – Concessione edilizia priva di indicazione del vincolo di pertinenzialità con l’abitazione – Capanna in legno accatastata in categoria C/2 – Esclusione dell’agevolazione – Articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
La risposta esclude la detrazione per la costruzione di autorimesse e posti auto pertinenziali quando l’opera non è qualificabile, anche catastalmente, come autorimessa o posto auto e quando il vincolo di pertinenzialità non risulta dalla concessione edilizia. La capanna in legno accatastata in categoria C/2, pur destinata in fatto a ricovero dell’auto e dichiarata pertinenziale da un tecnico, non integra il presupposto dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del TUIR, che richiede la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali e la documentazione del relativo vincolo con l’abitazione.
Riferimenti normativi e documentali
Articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63; Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 26 giugno 2023; Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 1° febbraio 2016.
Risposta n. 119 del 08/06/2026
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 119 dell’8 giugno 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio – Aliquota maggiorata del 50 per cento – Abitazione principale – Trasferimento d’autorità del militare e successiva locazione dell’immobile – Condizioni – Articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 – Articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
La risposta chiarisce che l’aliquota maggiorata del 50 per cento per gli interventi di recupero edilizio sostenuti nel 2026 richiede che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale e che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Se tale destinazione non sussiste all’inizio dei lavori, la maggiorazione è ammessa solo se l’immobile è effettivamente destinato ad abitazione principale alla conclusione degli interventi. La successiva perdita della destinazione, anche per trasferimento d’autorità e locazione, non fa venir meno la fruizione delle quote residue, ferma la prova della destinazione iniziale e la corretta imputazione delle spese.
Riferimenti normativi e documentali
Articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63; Legge 30 dicembre 2024, n. 207; Legge 30 dicembre 2025, n. 199; Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19 giugno 2025; Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 26 giugno 2023.
Risposta n. 120 del 08/06/2026
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 120 dell’8 giugno 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Servizio di analisi della qualità e potabilità dell’acqua distribuita negli edifici abitativi – Verifiche su impianti idrici interni e rischio legionella – Esclusione dell’aliquota ridotta del 10 per cento – Articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
La risposta esclude l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento al servizio di analisi della qualità e potabilità dell’acqua erogato da un laboratorio privato per edifici abitativi. Le verifiche periodiche possono rientrare nella manutenzione ordinaria agevolata solo se sono obbligatorie per legge e riguardano l’efficienza e la funzionalità di impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa. Nel caso esaminato, il servizio è diretto alla verifica della salubrità dell’acqua e dei parametri chimici e microbiologici, non alla manutenzione o al controllo funzionale dell’impianto idrico; pertanto, resta applicabile l’aliquota ordinaria.
Riferimenti normativi e documentali
Articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18; Circolare del Ministero delle Finanze n. 57/E del 24 febbraio 1998; Circolare Agenzia delle Entrate n. 71/E del 7 aprile 2000; Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 15/E del 4 marzo 2013; Risposte a consulenza giuridica n. 18 del 2019 e n. 11 del 2020.
Risposta n. 121 del 08/06/2026
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 121 dell’8 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE E IRAP – Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero – Requisito della stabile residenza all’estero – Ricercatore extra-UE presso l’organizzazione internazionale European Molecular Biology Laboratory (EMBL) in Italia – Esclusione del regime agevolativo – Articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
La risposta nega l’applicazione degli incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori quando, in base agli elementi rappresentati, non risulta integrato il requisito della stabile e non occasionale residenza all’estero. La permanenza in Italia del ricercatore extra-UE presso l’EMBL, pur assistita da uno speciale regime di esenzione IRPEF sugli emolumenti corrisposti dall’organizzazione internazionale, non comporta di per sé il mantenimento della residenza fiscale nel Paese di origine. In assenza di una disposizione analoga all’articolo 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, gli emolumenti corrisposti dall’ente italiano dal 2026 restano integralmente imponibili.
Riferimenti normativi e documentali
Articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; Articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 43 del codice civile; decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209; Accordo tra Governo italiano ed European Molecular Biology Laboratory (EMBL) del 4 maggio 2021; Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea; Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 23 maggio 2017; Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 25 maggio 2022; Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 8/E del 23 febbraio 2026.
Risposta n. 122 del 15/06/2026
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 122 del 15 giugno 2026 – Oggetto: Deducibilità ai fini IRES dei componenti negativi da valutazione su derivati non di copertura ai sensi dell’articolo 112 del TUIR e sussistenza del requisito di inerenza rispetto all’attività d’impresa in mercati energetici ad elevata volatilità dei prezzi.
I componenti negativi derivanti dalla valutazione al fair value di strumenti finanziari derivati non di copertura su commodities energetiche, correttamente imputati a conto economico secondo i principi contabili applicabili, sono deducibili ai fini IRES ai sensi dell’articolo 112, commi 2 e 3-bis, del TUIR se risultano inerenti all’attività ordinaria dell’impresa. Nel caso esaminato, futures e commodity swap aventi a oggetto energia elettrica, gas naturale, EUA e altri sottostanti energetici, pur qualificati come speculativi, sono considerati coerenti con l’operatività di una società attiva nella produzione e commercializzazione di energia, con il presidio dei mercati di riferimento e con la gestione dell’elevata volatilità dei prezzi.
Riferimenti normativi e documentali
Articolo 112, commi 2 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); Articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (principio di derivazione rafforzata); Articolo 2426, comma 1, n. 11-bis), del codice civile; Principio contabile OIC 32 – Strumenti finanziari derivati; Articolo 2435-ter del codice civile, per il perimetro soggettivo richiamato dall’articolo 112, comma 3-bis, del TUIR
Risposta n. 123 del 15/06/2026
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 123 del 15 giugno 2026 – Oggetto: Rideterminazione del costo d’acquisto di quote di partecipazione in un’associazione professionale – Costo fiscale riconosciuto a seguito della trasformazione in una società tra professionisti – Articolo 5, comma 1, legge 28 dicembre 2001, n. 448.
I soci di un’associazione professionale possono rideterminare il costo o valore di acquisto delle quote detenute alla data del 1° gennaio 2026 ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge n. 448/2001, ai fini del calcolo delle plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR. In caso di trasformazione dell’associazione in società tra professionisti costituita in forma di S.r.l., fiscalmente neutrale ai sensi dell’articolo 177-bis del TUIR, il principio di continuità dei valori si estende anche alle partecipazioni dei soci: le quote della STP conservano il medesimo costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute nella trasformanda associazione, tenendo conto anche della rivalutazione effettuata con riferimento al 1° gennaio 2026.
Articolo 5, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); Articolo 54, comma 3-ter, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 177-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di società tra professionisti; Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192; Articolo 5, comma 1, lettera f), n. 2.4, della legge 9 agosto 2023, n. 111; Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84.
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Redazione fiscale
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