Guida completa sull’uso del cortile comune: regole per il parcheggio, apertura di finestre e diritti dei proprietari senza affaccio diretto.
Vivere in un palazzo significa condividere spazi che spesso diventano motivo di discussione tra i vicini. Uno dei dubbi più frequenti riguarda la gestione delle aree aperte tra gli edifici. Ma chi ha diritto di usare il cortile e il parcheggio condominiale? La legge definisce il cortile come l’area che garantisce aria e luce agli appartamenti, ma le sue funzioni sono molteplici. Serve per il passaggio, per la sosta dei veicoli e per il deposito temporaneo di materiali. Anche se la propria casa non affaccia direttamente sullo spiazzo, i diritti dei proprietari rimangono intatti. Comprendere le regole di utilizzo permette di evitare liti e di sfruttare al meglio il patrimonio comune. In questo articolo esploriamo i criteri legali e le maggioranze necessarie per gestire questi spazi in modo trasparente e corretto per tutti i vicini di casa.
Cosa si intende per cortile e chi ne è il proprietario?
Il cortile rappresenta tecnicamente l’area scoperta situata tra i blocchi di un edificio o tra più fabbricati. La sua funzione primaria è quella di fornire luce e aria alle stanze circostanti, ma funge anche da via di accesso pedonale e carrabile. Questa zona rientra tra i beni comuni (art. 1117 c.c.), il che significa che appartiene a tutti i condomini per la sua stessa natura, a meno che un documento ufficiale non stabilisca diversamente.
La nozione di cortile è piuttosto ampia e comprende non solo lo spazio centrale tra le mura, ma anche altre aree esterne. Rientrano in questa categoria:
-
gli spazi verdi e i giardini;
-
le zone di rispetto e le intercapedini;
-
le aree destinate ai parcheggi.
Anche se queste zone non sono tutte citate esplicitamente dalla legge, vanno considerate comuni poiché servono l’intero edificio (Cass. 9.6.2000, n. 7889). Per quanto riguarda i giardini, la loro natura condominiale si stabilisce nel momento in cui nasce il condominio, ovvero quando l’unico proprietario originale vende la prima unità a un acquirente.
Chi non ha affaccio sul cortile può usarlo ugualmente?
Un errore comune è pensare che chi non ha finestre o balconi rivolti verso il cortile non ne sia proprietario o non possa utilizzarlo. La legge chiarisce che non serve dimostrare un’utilità specifica per ogni singolo appartamento per riconoscere il diritto di proprietà. Al contrario, per escludere qualcuno, bisognerebbe dimostrare che quel bene è al servizio esclusivo di altri (Cass. 26.10.2000, n. 14128).
Il fatto che un’abitazione non prenda luce o aria dal cortile non significa che il suo proprietario non possa goderne in altri modi. Ad esempio, il cortile può essere sfruttato per:
-
il parcheggio dei veicoli;
-
il passaggio per accedere alla propria abitazione;
-
il deposito temporaneo di attrezzi o materiali durante i lavori di manutenzione della propria casa.
Queste potenzialità di sfruttamento rendono il cortile un bene di tutti, indipendentemente dalla posizione dell’appartamento all’interno del palazzo.
Come si decide la destinazione a parcheggio del cortile?
L’assemblea ha il potere di disciplinare come i condomini debbano usare lo spazio aperto. Se si decide di destinare il cortile al parcheggio delle autovetture, la delibera è valida se approvata con la maggioranza qualificata dei presenti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio (art. 1136, comma 5 c.c.). In questo caso non serve l’unanimità dei consensi, poiché si sta solo regolando il miglior godimento di un bene che appartiene già a tutti (Cass. 15.6.2012 n. 21287).
Allo stesso modo, l’assemblea può decidere di dividere l’area in più zone, ad esempio destinandone una parte al parcheggio e una parte a parco giochi per i bambini (Cass. 29.12.2004, n. 24146). Se lo spazio è limitato e non bastano i posti per tutti, è possibile individuare e delimitare spazi specifici per i motoveicoli e assegnarli ai singoli condomini. Questo tipo di intervento non è visto come un’innovazione vietata, perché non impedisce agli altri di continuare a usare il cortile e non ne cambia la destinazione originaria (Cass. 5.3.2008, n. 5997).
Si possono aprire nuove finestre sul cortile comune?
Ogni singolo condomino ha la facoltà di aprire nuove finestre o trasformare le luci (le aperture che danno solo luce) in vedute (finestre che permettono di affacciarsi) verso il cortile comune. Questo diritto deriva dalla funzione stessa del cortile, nato per dare aria e luce agli ambienti (Cass. 9.6.2010, n. 13874).
Nell’aprire una nuova finestra sul cortile del palazzo, il proprietario non deve rispettare le distanze minime che la legge impone solitamente tra proprietà private confinanti. Esiste però un limite invalicabile posto dal codice civile:
In sostanza, finché l’apertura della finestra non crea un ingombro fisico che toglie luce agli altri o che impedisce il normale passaggio nel cortile, l’intervento è considerato legittimo e rientra nei diritti di ogni proprietario.
Usi legittimi e illegittimi del parcheggio
È lecita da parte di un condomino l’apertura di un varco di acceso al cortile comune, munito di recinzione, dalla sua proprietà esclusiva purché tale varco non impedisca agli altri condomini di continuare a utilizzare il cortile come in precedenza; tale modificazione non ha bisogno del consenso degli altri condomini (Cass. 5.1.2000, n. 42).
È valida la delibera, adottata a maggioranza, che preveda l’uso a rotazione tra i quattro condomini dei tre posti auto disponibili (Cass. 16.6.2005, n. 12873).
Il condomino può fare uso del cortile, oltre che per immettervi tubi o condutture, anche per scavarvi pozzi o per collocarvi un serbatoio per acqua o per interrarvi un impianto autonomi di riscaldamento o un serbatoio per nafta. L’uso particolare che il condomino faccia del cortile comune interrando nel sottosuolo un serbatoio per il gasolio destinato ad alimentare l’impianto termico del suo appartamento condominiale, è conforme alla destinazione normale del cortile. E ciò a condizione che per le dimensioni del manufatto, in rapporto a quelle del sottosuolo o per altre eventuali ragioni tale uso non alteri l’utilizzazione del cortile praticata da altri condomini, né escluda per gli stessi la possibilità di fare del cortile lo stesso o analogo uso particolare (Cass. 26.2.2007, n. 4386).
La delibera condominiale con la quale si decide di adibire il cortile comune – di ampiezza insufficiente a garantire il parcheggio delle autovetture condominiali – a parcheggio dei motoveicoli, con individuazione degli spazi, delimitazione ed assegnazione degli stessi ai singoli condomini, non dà luogo ad una innovazione vietata dall’art. 1120 c.c., non comportando tale assegnazione una trasformazione della originaria destinazione del bene comune, o l’inservibilità di talune parti dell’edificio all’uso o al godimento anche di un singolo condomino (Cass. 5.3.2008, n. 5997).
La condotta del condomino, consistente nella stabile occupazione – mediante il parcheggio per lunghi periodi di tempo della propria autovettura – di una porzione del cortile comune, configura un abuso, poiché impedisce agli altri condomini di partecipare all’utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l’equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà (Cass. 24.2.2004, n. 3640). L’uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell’art. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto.
Il comproprietario di un cortile destinato al parcheggio degli autoveicoli dei condomini non può utilizzarne una parte per la costruzione di una autorimessa per la propria auto, comportando questa una alterazione sia della consistenza strutturale della cosa comune che della destinazione funzionale della stessa, così utilizzata, oltre che per la sosta della autovettura, per il deposito dei relativi accessori e di altri beni (Cass. 21.5.1994, n. 4996).
Costituisce innovazione,vietata ai sensi dell’art. 1120 comma 2 c.c.,e, come tale, affetta da nullità, l’assegnazione nominativa da parte del condominio a favore di singoli condomini di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio della seconda autovettura, in quanto tale delibera, da un lato, sottrae l’utilizzazione del bene comune a coloro che non posseggono la seconda autovettura e, dall’altro, crea i presupposti per l’acquisto da parte del condomino, della relativa proprietà a titolo di usucapione (Cass.22.1. 2004, n. 1004).
Poiché il diritto di ciascun condomino sulle parti di proprietà comune può trovare limitazioni soltanto in forza del titolo di acquisto o di convenzioni, la delibera assembleare che, nel destinare un’area comune a parcheggio di autovetture, ne disciplini l’uso escludendo uno dei condomini, è nulla se il relativo verbale non è sottoscritto da tutti i condomini, dal momento che la relativa determinazione, modificando il regolamento condominiale, produce vincoli di natura reale su beni immobili ed è, pertanto, soggetta all’onere della forma scritta a pena di nullità (Cass. 17.7.2006, n. 16228).
Lo spazio aereo sovrastante a cortili comuni – la cui funzione è di fornire aria e luce alle unità abitative che vi prospettano – non può essere occupato dai singoli condomini con costruzioni proprie in aggetto, non essendo consentito a terzi, anche se comproprietari insieme ad altri, ai sensi dell’art. 840, comma 3, c.c., l’utilizzazione, ancorché parziale, a proprio vantaggio della colonna d’aria sovrastante ad area comune, quando la destinazione naturale di questa ne risulti compromessa (Cass. 21.03.2016 n. 5551)
I cortili, funzionalmente destinati a fornire aria e luce al fabbricato (destinazione “oggettiva”) ben possono esser destinati (anche) ad un uso soggettivo (sistemazione di serbatoi, deposito merci, parcheggio auto), cosicché, pur costituendo “normalmente” oggetto di trasferimento consequenziale al trasferimento della proprietà del piano o porzione di piano, pur tuttavia possono, per contratto, formare, quanto al relativo godimento soggettivo, oggetto di diversa pattuizione, quale, l’esclusione dal trasferimento della relativa quota di comproprietà dell’uso (soggettivo) come parcheggio auto, specie qualora il cortile stesso non risulti sufficiente ad ospitare le autovetture di tutti i condomini (>Cass. 1.3.2000, n. 2255).
Parcheggi
Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri di costruzione (art. 2 legge n. 122/1989).
Le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi di costruzione dei parcheggi sono approvate dalla assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall’art. 1136, secondo comma del codice civile. Resta fermo quanto disposto dagli artt. 1120, comma 4, e 1121 comma 3 (art. 9 comma 3 legge n. 122/1989).
I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi, ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai ministeri dell’ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni (art. 9 comma 1 legge n. 122/1989).
L’esecuzione delle suddette opere e interventi è soggetta ad autorizzazione gratuita. Qualora si tratti di interventi conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, l’istanza per l’autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il sindaco stesso non si pronunci nel termine di sessanta giorni dalla data della richiesta. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio (art. 9 comma 2 legge n. 122/1989).
A norma dell’art. 9, comma 3, della legge 24 marzo 1989, n. 122, i condomini possono deliberare – con la maggioranza di cui all’art. 1136, comma 2 c.c. – la realizzazione di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo di edifici condominiali, anche in numero inferiore a quello della totalità dei componenti, essendo i dissenzienti tenuti a rispettare la sottrazione dell’uso dell’area comune a seguito della destinazione a parcheggio. Tuttavia, poiché il citato art. 9, comma 3, fa salvo il contenuto degli artt. 1120, comma 2, e 1121, comma 3 c.c., detta sottrazione è consentita solo se è assicurata anche ai condomini dissenzienti la possibilità di realizzare, in futuro, nella zona comune rimasta libera, un analogo parcheggio pertinenziale della propria unità immobiliare di proprietà esclusiva, in modo da garantire a tutti il godimento del sottosuolo secondo la sua normale destinazione (>Cass. 18.9.2009, n. 20254).
Ii parcheggi realizzati a norma dell’art. 2 legge n. 122 24 marzo 1989 non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare dal quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.
Alla nullità del contratto di compravendita di unità immobiliari, nella parte in cui risulti sottratta (mediante riserva al venditore o trasferimento a terzi) la superficie destinata alla inderogabile funzione di parcheggio, consegue la integrazione della convenzione negoziale per legge, con l’attribuzione, in favore dell’acquirente dell’unità immobiliare, del diritto reale d’uso di tale area, e, in favore dell’alienante, del corrispettivo ulteriore (da concordarsi tra le parti, o, in difetto, da determinarsi dal giudice), così ripristinando direttamente l’equilibrio del sinallagma contrattuale (>Cass. 18.4.2000, n. 4977).
Ripartizione delle spese
Le spese di riparazione del cortile o viale di accesso all’edificio condominiale, facente anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, non vanno ripartite in base ai criteri di cui all’art. 1126 c.c., dovendosi applicare analogicamente l’art. 1125 c.c., che, in virtù del generale principio dettato dall’art. 1123, comma 2, c.c., accolla per intero le spese di manutenzione della parte della struttura complessa, identificantesi con il pavimento del piano superiore, a chi, con l’uso esclusivo della stessa, ne rende necessaria la manutenzione (Cass. 31.07.2023 n. 23250).
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Paolo Florio
Source link



