La raccolta delle risposte ad interpello pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel mese di aprile 2026 offre un quadro selezionato di chiarimenti di immediato interesse per professionisti, imprese e intermediari fiscali.
Le risposte raccolte affrontano temi eterogenei ma centrali nella pratica tributaria: territorialità IVA nei servizi resi a committenti esteri, deducibilità IRAP del costo del personale impiegato all’estero, trattamento fiscale delle somme percepite in sede transattiva, regime Pex, concordato preventivo biennale, credito d’imposta ZLS, borse di studio, Nuovo Patent Box e cumulo con il credito ricerca e sviluppo.
Nel loro insieme, i documenti consentono di cogliere l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria su fattispecie applicative complesse, nelle quali la corretta qualificazione giuridico-tributaria incide direttamente su imponibilità, deducibilità, accesso alle agevolazioni e gestione degli adempimenti dichiarativi.
Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di aprile 2026.
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 94 del 1° aprile 2026 – Oggetto: Attività atte ad agevolare la partecipazione di clienti soggetti passivi non residenti a eventi in Italia – Territorialità IVA – Esclusione dell’articolo 7-quinquies per assenza di commercializzazione del diritto di accesso – Riaddebito delle singole prestazioni secondo la territorialità propria – Fee organizzativa fuori campo IVA.
La risposta chiarisce che le prestazioni rese da una società italiana per organizzare e agevolare la partecipazione di un cliente soggetto passivo extra-UE a eventi in Italia non rientrano nell’articolo 7-quinquies, comma 1, lettera b), del decreto IVA quando non hanno per oggetto la commercializzazione del diritto di accesso alla manifestazione. In presenza di mandato senza rappresentanza, le prestazioni acquistate presso fornitori italiani e riaddebitate al mandante conservano la territorialità propria di ciascun servizio, mentre il mark-up destinato a remunerare l’attività organizzativa e di coordinamento costituisce fee autonoma fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del decreto IVA.
Il documento è rilevante per operatori che prestano servizi logistici, organizzativi e di supporto in occasione di eventi in Italia per committenti esteri. La risposta esclude l’applicazione automatica della territorialità italiana ex articolo 7-quinquies per il solo collegamento funzionale con una manifestazione svolta in Italia e impone una scomposizione analitica dei riaddebiti in base alla natura propria di ciascuna prestazione.
Riferimenti normativi e documentali
- Articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
- Articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
- Articolo 7-quater, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
- Articolo 7-quinquies, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
- Articoli 32 e 33 del regolamento di esecuzione UE 15 marzo 2011, n. 282.
- Articolo 53 della direttiva 2006/112/CE.
- Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 13 marzo 2019, causa C-647/17.
- Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 23 novembre 2023, causa C-532/22.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 37/E del 29 luglio 2011.
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 95 del 1° aprile 2026 – Oggetto: IRAP – Società residente – Costo del personale assunto in Italia e impiegato all’estero – Assenza di stabile organizzazione all’estero – Deducibilità ai fini IRAP – Condizioni – Articoli 5 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
La risposta afferma che, in assenza di una stabile organizzazione all’estero, il soggetto residente che svolge attività anche fuori dal territorio nazionale resta assoggettato a IRAP sull’intero valore della produzione netta ovunque realizzato. In tale quadro, il costo complessivo del personale dipendente assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato e impiegato all’estero è deducibile ai sensi dell’articolo 11, comma 4-octies, del decreto IRAP, ferma la verifica dell’inerenza e degli altri presupposti fattuali.
Riferimenti normativi e documentali
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 96 del 1° aprile 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IRAP – Concordato preventivo in continuità aziendale indiretta – Accordo transattivo – Somme ottenute destinate a soddisfare i creditori sociali – Imponibilità IRES e IRAP – Articolo 88 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Le somme percepite da una società in concordato preventivo in continuità aziendale indiretta in forza di un accordo transattivo novativo, stipulato per definire un’azione di responsabilità verso precedenti organi sociali, costituiscono componente positivo imponibile ai fini IRES, qualificabile come sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88 del TUIR, e rilevano anche ai fini IRAP se iscrivibili nella voce A.5 del conto economico. La destinazione delle somme al soddisfacimento dei creditori concordatari non esclude l’autonoma rilevanza fiscale in capo alla società, in assenza di una specifica disposizione di non imponibilità.
Nella risposta evidenziato che “stante la natura novativa dell’Accordo transattivo e il contenuto dello stesso volto a definire l’Azione di responsabilità e ogni reciproca pretesa tra le parti coinvolte, si ritiene che la somma di […] euro ivi indicata (somma a cui viene, peraltro, espressamente riconosciuta, in sede di Accordo transattivo, anche l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto) rappresenti un componente positivo di reddito derivante dalle rinunce ad ogni pretesa nei confronti delle Controparti effettuata dall’Istante e alla definizione dell’Azione di risarcimento, qualificabile fiscalmente come sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (”Tuir”).
Per quanto concerne il trattamento di detta somma ai fini dell’IRAP, si rileva che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la base imponibile delle società di capitali è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai nn. 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), e dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria (plusvalenze e minusvalenze) derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, come risultanti dal conto economico dell’esercizio. La determinazione della base imponibile è, quindi, fondata sul principio di presa diretta dal bilancio con conseguente sganciamento dalle regole di determinazione dell’IRES. Il medesimo articolo 5 prevede, al comma 4, che «[i] componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi» e, al comma 5, che «[i]ndipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa». Alla luce di quanto sopra evidenziato, fermo restando che nel presente parere non viene espressa alcuna valutazione sul comportamento contabile adottato dall’Istante, si ritiene che, nel caso in esame l’importo ricevuto dall’Istante in base all’Accordo transattivo (euro […]) assuma piena rilevanza ai fini IRAP in quanto iscrivibile tra le sopravvenienze attive nella voce A.5 del conto economico (voce rilevante ai fini del tributo regionale).
Da ultimo, va rilevato che il presente parere è limitato all’individuazione del trattamento ai fini IRES e IRAP dell’importo di euro […] (oltre IVA) ricevuto dall’Istante in base all’Accordo transattivo nei termini sopra indicati; resta inteso che ulteriori importi o prestazioni in genere previsti dal medesimo Accordo transattivo in aggiunta al versamento del suddetto importo (”[…] per effetto della presente transazione, assumono ulteriori impegni, anche di rinuncia a determinati crediti […]” così l’articolo 2 dell’Accordo transattivo), concorreranno alla formazione, in capo all’Istante, del reddito imponibile ai fini IRES e del valore della produzione netta ai fini IRAP al ricorrere dei relativi presupposti impositivi”.
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 97 del 1° aprile 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Regime PEX – Cessione di partecipazioni in società di costruzione di impianti di produzione elettrica – Participation exemption – Requisito della commercialità – Verifica della sussistenza – Articolo 87 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Ai fini della participation exemption, il requisito della commercialità di cui all’articolo 87, comma 1, lettera d), del TUIR richiede che la partecipata disponga di una struttura operativa idonea, anche solo potenzialmente, alla produzione o commercializzazione di beni o servizi in tempi ragionevoli. Per società operanti nel settore energetico, le attività preliminari possono integrare l’oggetto sociale solo se considerate nel loro complesso e se riconducibili alla realizzazione, anche parziale, dell’attività d’impresa. In difetto di tali elementi, la plusvalenza da cessione delle partecipazioni non beneficia del regime PEX.
Riferimenti normativi e documentali
Artt. 55 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 29 marzo 2013; Circolare n. 36/E del 4 agosto 2004.
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 98 del 1° aprile 2026 – Oggetto: ADEMPIMENTI – Concordato preventivo biennale – Eventi straordinari – Cessazione degli effetti – Riduzione dei redditi effettivi o del valore della produzione netta oltre il 30 per cento – Articolo 19 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 – Articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 giugno 2024.
Nel concordato preventivo biennale, il blocco dell’attività edilizia presso il cantiere dell’unico committente può integrare una circostanza eccezionale rilevante ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 13 del 2024 e dell’articolo 4 del decreto ministeriale 14 giugno 2024, se determina l’impossibilità di accesso al cantiere e una riduzione dei redditi effettivi o del valore della produzione netta superiore al 30 per cento rispetto a quelli concordati. Per il 2024 l’interpello è inammissibile se presentato oltre il termine ordinario di dichiarazione; per il 2025 la cessazione opera al ricorrere dei presupposti sostanziali.
Riferimenti normativi e documentali
Articolo 19 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; Articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 giugno 2024; Articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212; Articolo 5 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 99 del 2 aprile 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Zone logistiche semplificate (ZLS) – Credito d’imposta – Ammodernamento dei mezzi marittimi – Investimenti agevolabili – Articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 – Decreto del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 30 agosto 2024.
Il credito d’imposta per le Zone logistiche semplificate spetta per investimenti realizzati all’interno del perimetro della ZLS e destinati a strutture produttive ivi esistenti o impiantate. La verifica fattuale della qualificazione dei mezzi marittimi come strutture produttive e della loro collocazione nel perimetro agevolato non è valutabile in sede di interpello. In ogni caso, l’ammodernamento di mezzi marittimi già posseduti non rientra tra gli investimenti agevolabili, limitati all’acquisto, anche in leasing, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie. In particolare, nella risposta chiarito che “in relazione alla tipologia di investimento che l’Istante intende effettuare, si ritiene che l’ammodernamento dei (quattro) mezzi marittimi di cui la stessa è proprietaria, non rientri negli investimenti che beneficiano dell’agevolazione in commento, atteso che risulta agevolabile, con il credito d’imposta ZLS, esclusivamente l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie (cfr. l’articolo 3, comma 1, del D.M. 30 agosto 2024)”.
Riferimenti normativi e documentali
Articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito dalla legge 4 luglio 2024, n. 95; Decreto del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 30 agosto 2024; Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40; Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2022.
Risposta n. 100 del 02/04/2026
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 100 del 2 aprile 2026 – Oggetto: ADEMPIMENTI – Concordato preventivo biennale – Associazione professionale – Modifica della compagine associativa – Disallineamento dei bienni di adesione tra studio e soci – Cause di esclusione – Articolo 11, comma 1, lettere b-quater) e b-sexies), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.
Per le associazioni professionali, la modifica della compagine associativa non integra la causa di esclusione dal concordato preventivo biennale di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b-quater), del decreto legislativo n. 13 del 2024 quando recesso e subentro producono effetti dalla medesima data e il numero degli associati resta invariato. Il disallineamento dei bienni di adesione tra studio e soci non costituisce, di per sé, causa di esclusione se tutti hanno aderito al CPB; il mancato rinnovo da parte del socio per il successivo biennio può invece determinare la cessazione per lo studio.
Riferimenti normativi e documentali
Articolo 11, comma 1, lettere b-quater) e b-sexies), e articolo 21 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 24 giugno 2025; FAQ Agenzia delle Entrate n. 3 del 25 settembre 2025.
Risposta n. 101 del 02/04/2026
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 101 del 2 aprile 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – Borse di studio in favore di figli e orfani di dipendenti o pensionati iscritti a gestioni previdenziali e assistenziali – Imponibilità IRPEF e rilevanza IRAP – Articolo 50, comma 1, lettera c), e articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Le borse di studio erogate in favore di figli e orfani di dipendenti o pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione Assistenza Magistrale e al Fondo ex Ipost sono imponibili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR, quando il beneficiario non è legato da rapporto di lavoro dipendente con l’ente erogatore. Non opera l’esclusione prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR. Le somme concorrono inoltre alla base imponibile IRAP dell’ente erogatore ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Risposta n. 102 del 02/04/2026
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 102 del 2 aprile 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Nuovo Patent Box – Cumulo con credito d’imposta ricerca e sviluppo – Software registrato presso la SIAE – Meccanismo premiale – Restituzione del credito R&S – Modalità e termini – Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – Articolo 1, commi da 198 a 209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
In caso di cumulo tra Nuovo Patent Box e credito d’imposta ricerca e sviluppo sui medesimi costi, il credito R&S già fruito deve essere rideterminato mediante nettizzazione della base di calcolo alla luce dell’agevolazione Patent Box. La restituzione avviene tramite modello F24, con lo stesso codice tributo e lo stesso anno di riferimento utilizzati in compensazione, indicando l’importo tra quelli a debito. L’obbligo sorge dal periodo in cui è applicato il meccanismo premiale, ossia, per il software, dal periodo di registrazione presso il Pubblico Registro Software SIAE, anche se la variazione in diminuzione determina una perdita IRES o non produce concreta fruizione IRAP. Più nel dettaglio, “ai fini IRAP, le disposizioni relative alla determinazione del valore della produzione netta non ammettono la possibilità di determinare un valore ”negativo” da poter riportare negli esercizi successivi a scomputo di eventuali (futuri) valori ”positivi” (a differenza di quanto previsto dall’articolo 84 del TUIR per l’IRES). Pur non essendo consentito il carry forward del valore negativo della produzione netta IRAP, coerentemente a quanto affermato in relazione all’IRES, l’Istante deve procedere alla restituzione del credito d’imposta secondo quanto sopra detto, anche per la componente di agevolazione del Nuovo Patent Box inerente alla variazione in diminuzione della base imponibile IRAP a prescindere dalla concreta fruizione”.
Riferimenti normativi e documentali
Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215; Articolo 1, commi da 198 a 209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; Articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2022; Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 24 febbraio 2023.
Risposta n. 103 del 02/04/2026
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 103 del 2 aprile 2026 – Oggetto: ADEMPIMENTI – Concordato preventivo biennale – Imprenditore individuale – Acquisto d’azienda – Causa di cessazione – Non sussistenza – Articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.
L’acquisto d’azienda da parte di un imprenditore individuale che ha aderito al concordato preventivo biennale non integra la causa di cessazione di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo n. 13 del 2024. La disposizione, secondo il suo tenore letterale, riguarda operazioni straordinarie effettuate da società o enti e non si estende alle imprese individuali. Restano ferme le verifiche sulle altre cause di esclusione, cessazione o decadenza e sulle condizioni di eventuale rinnovo del CPB. Nel documento di prassi evidenziato “che, tenendo conto della disposizione normativa richiamata, la citata lettera bter) fa riferimento a operazioni (straordinarie) realizzate da società o enti, senza estendere esplicitamente il suo ambito applicativo nei confronti dell’imprenditore (individuale) o al ”soggetto giuridico” che ha aderito al CPB; pertanto, stando al tenore letterale della stessa, sono escluse dall’ambito soggettivo di applicazione della norma in esame le imprese individuali (cfr. la FAQ n. 2 del 25 settembre 2025, pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate).
Riferimenti normativi e documentali
Articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; Articolo 7-quinquies, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189; Articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81; FAQ Agenzia delle Entrate n. 2 del 25 settembre 2025.
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Redazione fiscale
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