Si può chiedere una perizia psichiatrica su un testimone?


La legge permette di accertare l’idoneità mentale di un testimone, ma solo in presenza di seri dubbi patologici. Decide il giudice, non le parti.

Durante un processo penale, la difesa ritiene che un testimone chiave abbia problemi psichiatrici che ne compromettono la capacità di ricordare i fatti o di riferirli correttamente. Può chiedere una perizia psichiatrica su quel testimone? E se sì, il giudice è obbligato a disporla?

Queste domande emergono più spesso di quanto si pensi, soprattutto nei processi in cui la testimonianza di una singola persona è determinante per l’esito del giudizio. La risposta è articolata: sì, è possibile chiedere un accertamento sull’idoneità mentale di un testimone, ma non è un diritto automatico della parte che lo richiede. Tutto passa attraverso la valutazione discrezionale del giudice, che può disporre l’accertamento o rifiutarlo senza nemmeno spiegarne le ragioni in modo dettagliato.

Il punto di partenza — e ci si chiede spesso se si possa chiedere una perizia psichiatrica su un testimone proprio perché la risposta non è scontata — è l’art. 196 cod. proc. pen., che da un lato sancisce la presunzione generale di capacità a testimoniare per chiunque, e dall’altro consente al giudice di disporre accertamenti specifici quando emergono seri dubbi su quella capacità. Due principi che convivono, ma che definiscono un sistema preciso, con regole chiare su quando e come si può intervenire.

Qual è il principio generale sulla capacità di testimoniare?

Il comma 1 dell’art. 196 cod. proc. pen. stabilisce che ogni persona ha la capacità di testimoniare (Cass. pen., sez. 3, n. 40770 del 18 dicembre 2025). Non esistono categorie di persone automaticamente escluse dall’ufficio di testimone per ragioni di età, condizione psichica o altro. La regola generale è inclusiva: chiunque può essere chiamato a deporre.

Questa presunzione di capacità ha una ragione precisa. Il legislatore ha voluto evitare che la testimonianza di determinate persone — anziani, soggetti con fragilità psicologiche, minori — venisse esclusa a priori, senza che il giudice potesse valutarne concretamente il valore. Ogni dichiarazione, anche quella di chi presenta caratteristiche particolari, può contribuire alla ricostruzione dei fatti.

Il principio, però, non è assoluto. Il comma 2 dello stesso articolo introduce la possibilità di accertare se quella presunzione regge nel caso concreto.

Quando il giudice può disporre un accertamento sull’idoneità del testimone?

L’art. 196, comma 2, cod. proc. pen. prevede che, qualora sia necessario verificare l’idoneità fisica o mentale del testimone a rendere testimonianza, il giudice — anche d’ufficio, senza cioè che nessuna parte lo richieda — possa ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge.

L’obiettivo di questi accertamenti è specifico e delimitato: verificare se il testimone sia in grado di percepire correttamente i fatti, di ricordarli e di narrarli in modo adeguato, e se abbia la consapevolezza di dover riferire la verità (Cass. pen., sez. 2, n. 9947 del 12 marzo 2025; Cass. pen., sez. 3, n. 40770 del 18 dicembre 2025). Non si tratta di stabilire se il testimone stia mentendo: quello è un giudizio di attendibilità che spetta esclusivamente al giudice. Si tratta di verificare se, a monte, il testimone abbia le facoltà psicofisiche necessarie per svolgere quell’ufficio.

Il giudice non è però obbligato a disporre l’accertamento ogni volta che una parte lo richiede. La giurisprudenza ha chiarito che la perizia sull’idoneità del testimone non è un atto dovuto e non è una prova che le parti hanno il diritto di ottenere: è uno strumento che il giudice può utilizzare quando lo ritiene necessario (Cass. pen., sez. 2, n. 9947 del 12 marzo 2025; Cass. pen., sez. 5, n. 17951 del 11 giugno 2020).

Cosa deve emergere perché l’accertamento sia giustificato?

Non bastano contraddizioni nella deposizione, incertezze nel racconto o comportamenti insoliti del testimone durante l’udienza. La giurisprudenza è chiara: per giustificare un accertamento sull’idoneità mentale occorrono elementi concreti e significativi che facciano sorgere un serio dubbio sulla capacità del testimone.

La Cassazione ha indicato due situazioni tipiche in cui quell’accertamento si giustifica: una situazione di abnorme mancanza nell’escutendo di ogni consapevolezza in relazione all’ufficio ricoperto, oppure l’emersione di comprovati elementi patologici che possano far dubitare della sua idoneità (Cass. pen., sez. 2, n. 9947 del 12 marzo 2025; Cass. pen., sez. 3, n. 40770 del 18 dicembre 2025).

In entrambi i casi, il riferimento è a qualcosa di oggettivo e riconoscibile: una patologia accertata o fortemente sospettata, un comportamento che rivela l’incapacità di comprendere il significato del giuramento o delle domande, una condizione clinica documentata. Non è sufficiente la semplice impressione soggettiva di una parte che ritiene il testimone poco affidabile.

Se il giudice rigetta la richiesta, non è nemmeno tenuto a motivarlo in modo specifico e dettagliato: la motivazione può essere implicita, ricavabile dall’insieme delle argomentazioni della sentenza, quando risulta evidente che gli elementi probatori già acquisiti erano sufficienti per decidere (Cass. pen., sez. 3, n. 35806 del 31 ottobre 2025).

Che differenza c’è tra idoneità e attendibilità del testimone?

È una distinzione fondamentale, spesso confusa nella pratica. L’idoneità riguarda la capacità psicofisica del testimone di assumere quell’ufficio: può capire le domande? Può ricordare i fatti? Ha la consapevolezza di dover dire la verità? È il presupposto che viene verificato con gli accertamenti previsti dall’art. 196, comma 2, cod. proc. pen.

L’attendibilità riguarda invece la credibilità delle dichiarazioni rese: il testimone dice la verità? Il suo racconto è coerente? Ci sono riscontri esterni? Questa valutazione spetta esclusivamente al giudice, che la compie alla luce di tutti gli elementi del processo — coerenza interna del racconto, comportamento del testimone durante l’esame, elementi di conferma o smentita provenienti da altre fonti (Cass. civ., sez. 6, n. 98 del 4 gennaio 2019; Cass. civ., sez. 2, n. 3685 del 12 febbraio 2021).

Nessun perito può sostituire il giudice nella valutazione dell’attendibilità. Un accertamento tecnico sull’idoneità può al più fornire un elemento in più al giudice per apprezzare il valore complessivo della testimonianza, ma non decide se il testimone è credibile o meno.

Cosa non può fare l’accertamento sull’idoneità del testimone?

Qui entra in gioco l’art. 220, comma 2, cod. proc. pen., che vieta le perizie volte a stabilire la personalità, il carattere o le qualità psichiche di un soggetto indipendenti da cause patologiche. Quella norma è scritta con riferimento all’imputato, ma la giurisprudenza ne estende l’applicazione anche ai testimoni.

Ne deriva che l’accertamento sull’idoneità del testimone non può trasformarsi in un’indagine generica sulla sua personalità o sul suo profilo psicologico (Cass. pen., sez. 1, n. 2154 del 19 gennaio 2021). Non si può chiedere al perito di stabilire se il testimone sia una persona suggestionabile, ansiosa, manipolabile o con tendenze narcisistiche, se non in quanto questi tratti siano riconducibili a una specifica condizione patologica che ne compromette le facoltà testimoniali.

L’accertamento deve restare focalizzato su un obiettivo preciso: verificare la presenza di patologie o disturbi che possano concretamente inficiare la capacità di percepire, ricordare e narrare i fatti (Cass. pen., sez. 3, n. 40770 del 18 dicembre 2025). Tutto il resto è fuori dal perimetro consentito.

L’esito dell’accertamento esclude la testimonianza?

No. L’art. 196, comma 3, cod. proc. pen. è esplicito: i risultati degli accertamenti disposti prima dell’esame testimoniale non precludono l’assunzione della testimonianza. Anche se l’accertamento ha evidenziato profili problematici, il testimone viene comunque sentito. Quei risultati diventano semplicemente un elemento ulteriore che il giudice utilizzerà nel valutare complessivamente l’attendibilità di ciò che viene riferito.

Questo conferma che il sistema non esclude a priori nessun testimone: lo ascolta sempre, e poi valuta. La perizia sull’idoneità, se disposta, serve ad arricchire il quadro di valutazione, non a silenziare il testimone.

I testimoni minori o vulnerabili hanno regole diverse?

No, nel senso che il principio rimane lo stesso: la perizia non è automatica nemmeno per i minori o per le persone offese in condizione di particolare vulnerabilità. La sua assenza non determina automaticamente l’inattendibilità della testimonianza (Cass. pen., sez. 3, n. 40770 del 18 dicembre 2025).

In un caso esaminato dalla Cassazione, la Corte di merito aveva ritenuto superfluo disporre una perizia psichiatrica sulla capacità di testimoniare di una minore, perché i consulenti tecnici già intervenuti avevano escluso la presenza di fenomeni confabulatori o di suggestione da fonti esterne nel racconto (Cass. pen., sez. 3, n. 35806 del 31 ottobre 2025). La scelta era stata ritenuta corretta: se dal quadro già disponibile non emergevano elementi patologici concreti, la perizia aggiuntiva era superflua.

In questi casi il giudice deve però prestare particolare attenzione nel valutare le modalità di escussione del testimone vulnerabile, le condizioni in cui le dichiarazioni sono state rese e l’eventuale presenza di elementi che possano avere condizionato il racconto. La mancanza di perizia non significa assenza di controllo: significa che il controllo avviene con altri strumenti.

Conclusioni 

In sintesi: la perizia psichiatrica su un testimone è possibile, ma non è un diritto delle parti. La dispone il giudice quando emergono seri elementi patologici che mettono in dubbio la capacità del testimone di percepire, ricordare e narrare i fatti. Non serve per indagare la personalità del testimone, non sostituisce il giudizio di attendibilità e non esclude la testimonianza anche se l’esito è negativo. È uno strumento supplementare, rimesso alla discrezionalità del giudice, con confini precisi che la giurisprudenza ha tracciato con chiarezza.




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 Angelo Greco

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