Vannacci e Futuro Nazionale: c’è reato di apologia di fascismo e di odio razziale, o sono solo slogan identitari? Ecco cosa dice la legge.
Le clamorose frasi pronunciate da Roberto Vannacci in occasione dell’assemblea costituente di Futuro Nazionale, con cui è stato “battezzato” questo nascente partito, hanno suscitato un forte dibattito politico, suscitando anche indignazione.
Slogan come “l’Italia agli italiani”, il continuo richiamo alla “remigrazione”, la rivendicazione della “vera destra” (in evidente contrapposizione a quella, ritenuta ormai troppo morbida, di Giorgia Meloni, accusata di seguire fedelmente l’agenda Draghi), i riferimenti alla sovranità nazionale, alla sicurezza, alla famiglia e all’identità italiana – riassunti dal classico slogan “Dio, Patria e Famiglia” – sono stati letti da molti, e specialmente dalle opposizioni di sinistra, come pericolosi segnali di una destra radicale, nazionalista e nostalgica: per alcuni, addirittura neofascista.
Da qui bisogna chiedersi, in una prospettiva giuridica che va ben al di là del clamore mediatico e del giudizio politico: le frasi di Vannacci sono apologia di fascismo? Qui si entra nel campo della valutazione penale della condotta posta in essere dal Generale Vannacci e dai suoi “vannacciani”: dai deputati e senatori che sono passati nella sua formazione al popolo manifestante che in alcune occasioni – come i cortei di sabato scorso – ha inneggiato a simboli tipicamente fascisti, talvolta inneggiando apertamente al “Duce”.
Concentriamoci però sul leader Roberto Vannacci. Perché una frase diventi reato non basta che sia provocatoria, divisiva, identitaria o sgradita a una parte dell’opinione pubblica. Per poter parlare di apologia di fascismo o di tentativo di ricostituzione del partito fascista (condotte perseguibili penalmente in quanto violano la legge Scelba-Mancino) occorrono requisiti precisi: l’esaltazione del fascismo storico, dei suoi metodi antidemocratici, della violenza politica, della soppressione delle libertà costituzionali, oppure – come richiede la giurisprudenza della Cassazione – un «concreto pericolo» di riorganizzazione del disciolto partito fascista.
Vediamo allora cosa dice la legge e la giurisprudenza per capire se, alla luce delle frasi riportate dalla stampa e dagli altri media, si può davvero parlare di reato.
Che cosa ha detto Vannacci?
Roberto Vannacci ha inaugurato la fase costituente di Futuro Nazionale con un linguaggio fortemente identitario e polemico. Dal palco sono rilanciati slogan come “l’Italia agli italiani”, è stato riproposto il motto “Dio, Patria e Famiglia”, si è sottolineato più volte il tema della “remigrazione” degli stranieri irregolarmente presenti in Italia, a partire da coloro che hanno commesso reati, e molto altro ancora (lasciando da parte il discusso tema del femminicidio che non rileva per la nostra disamina).
Vannacci, infatti, ha ostentato la rivendicazione di essere “la feccia”, “lo scarto”, “i figli di nessuno”, si è appoggiato la retorica della “sporca dozzina” (richiamando il celebre film sulle vicende di una pericolosa missione compiuta durante la Seconda Guerra Mondiale), ha recitato la preghiera dei parà, e si è rivolto alla platea dei delegati del partito con il saluto iniziale di dannunziana memoria: “Buongiorno, legionari”.
Oggi Vannacci ha anche scelto la celebre canzone Futura di Lucio Dalla come inno delle sue “avanguardie futuriste” (e gli eredi hanno già parlato di «uso non autorizzato e spiacevole», preannunciando reazioni nelle opportune sedi).
Tutto questo ha alimentato critica politica, discussione pubblica e in alcuni ha destato anche un allarme sociale per la “pericolosità” di questo movimento in una democrazia. Ma il problema giuridico è diverso: queste parole sono sufficienti per configurare un reato?
Apologia di fascismo: che cosa punisce la legge Scelba?
La XII disposizione transitoria e finale della Costituzione vieta «la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista». Quel movimento, dunque, non può più legittimamente rinascere in Italia.
Per dare attuazione a questo divieto esiste la cosiddetta Legge Scelba (n. 645 del 1952), che, all’articolo 1, stabilisce quando si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista. Occorre un’associazione, un movimento o un gruppo di almeno cinque persone che persegua finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, ad esempio:
- esaltando, minacciando o usando la violenza come metodo di lotta politica;
- propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione;
- denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza;
- svolgendo propaganda razzista;
- esaltando esponenti, principi, fatti o metodi propri del fascismo;
- compiendo manifestazioni esteriori di carattere fascista.
La legge Scelba, quindi, non vieta genericamente le idee di destra, il nazionalismo, il conservatorismo, il sovranismo o il richiamo ai valori tradizionali. Vietata è la ricostituzione, anche indiretta, di un movimento che riproponga le finalità antidemocratiche del fascismo.
L’articolo 4 della stessa legge punisce poi l’apologia del fascismo. Commette questo reato chi fa propaganda per la costituzione di un’associazione o movimento con le caratteristiche indicate dall’articolo 1, oppure chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo o le sue finalità antidemocratiche.
Dunque, l’apologia non coincide con qualunque frase nostalgica, identitaria o nazionalista. Serve qualcosa di più: un’esaltazione pubblica del fascismo idonea, per contenuto e contesto, a favorire la riorganizzazione del partito fascista.
La Corte costituzionale ha chiarito da decenni (a partire dalla storica sentenza n. 1 del 1957) che l’apologia di fascismo penalmente rilevante non consiste in una semplice “difesa elogiativa” del fascismo, ma in una esaltazione tale da poter effettivamente condurre alla riorganizzazione del partito fascista.
In altre parole, il reato non punisce il pensiero in sé, ma una condotta che, per modalità e contesto, sia idonea a creare un pericolo per l’ordinamento democratico.
È un passaggio decisivo: il diritto penale interviene non perché un’opinione sia discutibile o riprovevole, ma perché quella manifestazione può contribuire concretamente al ritorno di organizzazioni incompatibili con la Costituzione democratica.
Il precedente sul saluto romano
Il principio è stato ribadito anche dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 16153 del 2024 sul saluto romano.
La Suprema Corte si è occupata della rilevanza penale della condotta consistente nel saluto romano e nella risposta alla “chiamata del presente” durante una manifestazione pubblica. Le Sezioni Unite hanno chiarito che tale condotta può integrare il reato previsto dall’articolo 5 della legge Scelba quando, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, sia idonea a determinare un concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista.
Questo significa che neppure un gesto così eloquente, e fortemente evocativo del fascismo, diventa automaticamente reato in ogni circostanza. Occorre sempre valutare il contesto in cui il braccio teso viene alzato o il grido viene lanciato: il luogo, il numero dei partecipanti, il tipo di manifestazione, il messaggio complessivo, l’effetto propagandistico e il rischio concreto in quell’ambiente di diffusione di ideologie dirette alla ricostituzione di gruppi fascisti.
Tenuto conto di questo orientamento, a maggior ragione, slogan politici come “l’Italia agli italiani” o il generico richiamo alla sovranità nazionale non possono certo essere considerati, da soli, equivalenti a una manifestazione fascista penalmente rilevante.
In sintesi: non basta che una frase sia etichettata o percepita , da qualcuno o da molti, come “di destra”, “nazionalista” o “nostalgica”. Per attribuirle rilevanza penale, serve un collegamento serio con il fascismo storico e con le sue finalità antidemocratiche. Caratteristiche che è arduo riscontrare nel messaggio vannacciano.
Discriminazione e odio razziale: la legge Mancino
Accanto alla legge Scelba va poi considerata la cosiddetta legge Mancino (n. 205 del 1993), che viene in rilievo quando, in pubbliche riunioni, si compiano manifestazioni esteriori o vengano ostentati simboli di organizzazioni che si richiamano alla discriminazione e alla violenza. Tutto ciò va coordinato anche con l’articolo 604-bis del Codice penale entrato in vigore, nella formulazione attuale, dal 2018.
Questa disciplina non riguarda solo il fascismo, ma soprattutto la propaganda, l’istigazione e la violenza fondate sull’odio razziale, etnico, nazionale o religioso. L’articolo 604-bis punisce, tra l’altro, chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, oppure istiga a commettere atti di discriminazione o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Anche qui, però, occorre distinguere. Una frase molto dura sull’immigrazione, una proposta politica restrittiva sui flussi migratori o uno slogan identitario non bastano automaticamente a integrare un reato. Diventa penalmente rilevante il discorso che propagandi apertamente la superiorità razziale o etnica, istighi alla discriminazione o inciti alla violenza contro gruppi individuati per ragioni razziali, etniche, nazionali o religiose. Ma questo attualmente non risulta nella politica intrapresa da Futuro Nazionale.
“L’Italia agli italiani” è reato?
Lo slogan “l’Italia agli italiani” è certamente uno slogan identitario e nazionalista. Può essere considerato politicamente divisivo, può evocare chiusura verso gli stranieri e può essere criticato per il suo messaggio escludente.
Ma, sul piano penale, non basta. Per configurare apologia di fascismo bisognerebbe dimostrare che quello slogan non si limita a esprimere una pur dura posizione politica sovranista o anti-immigrazione, ma costituisca esaltazione del fascismo o dei suoi metodi antidemocratici, oppure sia concretamente idoneo a favorire la riorganizzazione del partito fascista.
Per configurare un reato di discriminazione o odio razziale, invece, bisognerebbe verificare se la frase propagandi idee fondate sulla superiorità razziale o etnica, o istighi a discriminare o usare violenza contro persone per ragioni razziali, etniche, nazionali o religiose.
Detta così, la frase appare più come uno slogan politico identitario che come una condotta penalmente tipica. Questo non significa che sia neutra o immune da critica. Significa soltanto che la critica politica non coincide con la responsabilità penale.
E la “remigrazione”?
Il termine “remigrazione” nel linguaggio della destra radicale europea viene spesso usato per invocare il ritorno, anche forzato, degli immigrati nei Paesi di origine o la riduzione drastica della presenza straniera sui territori nazionali.
Attualmente, la remigrazione è il mainstream del messaggio di Roberto Vannacci, al punto che taluni lo accusano di non avere programmi politici validi in altri ambiti, come l’economia. Sul piano politico è una proposta molto dura, che può sollevare seri problemi costituzionali, europei e internazionali, soprattutto se dovesse tradursi in espulsioni collettive, revoche generalizzate della cittadinanza, discriminazioni o misure contrarie ai diritti fondamentali.
Ma, anche qui, la valutazione penale richiede cautela. Dire di voler ridurre l’immigrazione, modificare le regole sulla cittadinanza, limitare i flussi o favorire il rimpatrio di chi non ha titolo per restare in Italia non costituisce di per sé reato: rientra nel dibattito democratico.
Diventerebbe penalmente rilevante se il discorso si trasforma in propaganda razzista, incitamento alla discriminazione, istigazione alla violenza o proposta di misure incompatibili con i diritti fondamentali delle persone in quanto appartenenti a un gruppo etnico, nazionale o religioso.
La linea di confine, quindi, non passa tra opinione “moderata” e opinione “estrema”, ma tra proposta politica, anche radicale, e incitamento penalmente rilevante.
“Dio, patria e famiglia” è fascismo?
Anche il motto “Dio, patria e famiglia” viene spesso associato alla tradizione della destra conservatrice e, in alcuni contesti, alla retorica fascista. Tuttavia, da solo, non basta a integrare apologia di fascismo.
Si tratta di un’espressione tradizionalista e identitaria, che può essere criticata sul piano politico e culturale, ma che non contiene necessariamente l’esaltazione del regime fascista, dei suoi metodi violenti o delle sue finalità antidemocratiche.
Perché assuma rilevanza penale occorrerebbe un contesto diverso: ad esempio, l’uso congiunto di simboli fascisti, celebrazioni esplicite del regime, richiami apprezzativi o comunque elogiativi a Mussolini, alla Repubblica sociale italiana, alla violenza squadrista o alla soppressione delle libertà democratiche.
Senza questi elementi ulteriori, il motto resta nell’area della comunicazione politica, che a sua volta costituisce una forma di libera manifestazione del pensiero; non rientra nell’ambito del reato.
Si può parlare di ricostituzione del partito fascista?
Alla luce delle frasi riportate dalla stampa in questi giorni, parlare di ricostituzione del partito fascista appare giuridicamente forzato e inappropriato.
Futuro Nazionale si presenta come movimento politico che intende partecipare alla competizione elettorale nel rispetto delle regole democratiche. Il suo programma, per quanto radicale e contestato, viene formulato nel linguaggio della lotta politica: immigrazione, sicurezza, fisco, famiglia, Europa, cittadinanza, lavoro, salute, ambiente e gli altri consueti temi.
Per configurare la ricostituzione del partito fascista servirebbero elementi ulteriori e molto più gravi: una struttura organizzata diretta a riproporre finalità antidemocratiche proprie del fascismo, l’esaltazione sistematica del regime, la propaganda razzista in senso tecnico, l’uso o la minaccia della violenza come metodo di lotta politica, la volontà di sopprimere le libertà costituzionali o di denigrare apertamente la democrazia e le sue istituzioni.
In assenza di questi elementi, la nascita di un partito di destra radicale, sovranista o identitario non coincide automaticamente con la riorganizzazione del partito fascista.
La democrazia costituzionale tollera anche opinioni sgradite, provocatorie e radicali, fino a quando non si trasformano in violenza, discriminazione penalmente rilevante o attacco concreto alle libertà costituzionali.
La soglia penale, dunque, è molto più alta della soglia dell’indignazione pubblica.
Quando, invece, il reato potrebbe esserci?
Diverso sarebbe se emergessero elementi ulteriori e inequivocabili: saluti romani organizzati e rituali, richiami espliciti al fascismo storico o al nazismo, celebrazione di Mussolini, di Hitler o della RSI, creazione di una struttura paramilitare “squadrista”, propaganda razzista in senso tecnico, incitamento popolare alla violenza o alla discriminazione (specialmente contro immigrati, minoranze, gruppi religiosi come gli islamici), oppure un programma diretto a sopprimere le libertà democratiche.
In questi casi potrebbero venire in rilievo la legge Scelba, la legge Mancino, l’articolo 604-bis del Codice penale o altre norme penali come l’art. 270 c.p. parla di associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali o a sopprimere – sempre violentemente – l’ordinamento politico e giuridico dello Stato.
Conclusione
Le frasi di Vannacci possono essere considerate politicamente forti, identitarie, nazionaliste e divisive. Possono essere criticate perché evocano una concezione “chiusa”, e per taluni retriva, della cittadinanza e dell’identità nazionale. Possono legittimamente suscitare allarme in chi teme il ritorno di linguaggi e simboli riconducibili alla destra post-fascista.
Tuttavia, al momento non si può propriamente parlare di apologia di fascismo, ricostituzione del partito fascista o tentativi di sovvertimento dell’ordine democratico.
Per il diritto penale consolidato non basta dire “Italia agli italiani”, parlare di remigrazione o richiamare valori tradizionali e magari in auge proprio in epoca fascista. Per integrare il reato serve un’esaltazione pubblica del fascismo, dei suoi metodi antidemocratici o razzisti, oppure un concreto pericolo di riorganizzazione del partito fascista. Elementi che, nel caso di Vannacci e di Futuro Nazionale, mancano o comunque non appaiono compiutamente ravvisabili.
La conclusione, quindi, è questa: il caso Vannacci appartiene certamente al terreno della critica politica e del dibattito democratico; può avvicinarsi, per linguaggio e simboli, a un immaginario di destra radicale e “nostalgica”; ma la rilevanza penale richiede un salto ulteriore, che allo stato non appare dimostrato dalle frasi finora riportate.
In democrazia ci si può – e talvolta ci si deve – indignare, soprattutto per contestare, criticare e denunciare politicamente un linguaggio ritenuto pericoloso. Ma trasformare ogni slogan identitario in un reato rischia di confondere il piano della responsabilità politica con quello della responsabilità penale: una mossa inefficace.
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Paolo Remer
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