Il lavoro aperto a Bologna riguarda la trasformazione in norma regionale di una procedura che in Emilia-Romagna era già passata da delibera e determinazione amministrativa. La traiettoria indicata dalla maggioranza è un assetto sanitario territoriale per verificare requisiti e modalità di attuazione sotto responsabilità delle strutture pubbliche.
Avvertenza: questo articolo affronta il tema sul piano normativo e sanitario. Non contiene istruzioni per procurarsi sostanze o realizzare condotte autolesive. Se temi per la tua sicurezza o per quella di una persona vicina, chiama subito il 112 oppure rivolgiti a un medico.
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La decisione adottata il 15 giugno
La Commissione Politiche per la salute e Politiche sociali dell’Assemblea legislativa ha aperto il confronto scegliendo il progetto di legge dei gruppi di maggioranza come testo base. La scelta pesa sul calendario politico regionale perché consente di lavorare su un impianto già depositato nella XII legislatura, senza ripartire soltanto dalla proposta popolare arrivata nella legislatura precedente.
Il dato politico più netto riguarda il voto sull’abbinamento: i gruppi di centrosinistra hanno sostenuto l’unione dei testi. Forza Italia si è espressa contro attraverso Valentina Castaldini. Fratelli d’Italia non ha preso parte al voto. Nello stesso atto politico entrano anche le nomine dei relatori: Alice Parma per la maggioranza e Nicola Marcello per la minoranza.
Due proposte dentro lo stesso fascicolo
La Commissione lavora ora su due canali collegati. Il primo è il progetto di legge dei consiglieri di maggioranza, registrato come oggetto 2663 e presentato il 5 giugno 2026. Il secondo è la proposta di iniziativa popolare intitolata alle procedure e ai tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito.
La proposta popolare ha una storia amministrativa più lunga: l’ammissibilità risale alla deliberazione della Consulta di garanzia statutaria n. 12 del 22 febbraio 2023, la validità alla deliberazione n. 14 del 26 luglio 2023. La banca dati regionale consente di seguire questo passaggio tra XI e XII legislatura, con il vecchio oggetto 7229 e il nuovo innesto nel lavoro della Commissione.
Dal percorso amministrativo alla norma regionale
L’Emilia-Romagna non arriva a questa seduta senza precedenti interni. Nel 2024 la Regione aveva già strutturato un percorso attraverso la deliberazione di Giunta n. 194 del 5 febbraio e la determinazione dirigenziale n. 2596 del 9 febbraio, costruendo il ruolo del Comitato regionale per l’etica nella clinica, il COREC e le istruzioni per la verifica delle richieste.
Il progetto ora in Commissione sposta quel materiale su un livello legislativo regionale. Il testo depositato afferma che la sentenza costituzionale 204/2025 non ha travolto la deliberazione emiliano-romagnola. Richiede però un adeguamento della determinazione del 2024 alla luce delle pronunce successive. La mossa regionale serve quindi a trasformare una pratica amministrativa in disciplina assembleare.
Il perimetro sanitario scelto dalla Regione
Il progetto non interviene sull’articolo 580 del codice penale. La Regione si colloca nel campo della tutela della salute, materia di competenza concorrente. Dichiara di disciplinare modalità organizzative uniformi per l’attuazione delle sentenze costituzionali 242/2019 e 135/2024.
Questa impostazione riprende la linea emersa nella sentenza 204/2025 sulla legge toscana. La Corte costituzionale ha riconosciuto spazio regionale per norme di carattere organizzativo e procedurale, purché restino dentro i principi fondamentali ricavati dalla legislazione statale e dalla giurisprudenza della Consulta. L’Emilia-Romagna concentra il testo proprio su quel margine: chi valuta, con quali passaggi interni e sotto quale responsabilità pubblica.
CoVam, la valutazione clinica diventa struttura stabile
Il cuore organizzativo del progetto è la Commissione di valutazione multidisciplinare permanente di Area Vasta, indicata come CoVam. Si tratta di una struttura del Servizio sanitario regionale incaricata di accertare i requisiti clinici e personali per l’accesso alla procedura, oltre alla coerenza delle modalità indicate nel singolo caso.
La composizione prevista allarga il campo rispetto al modello amministrativo del 2024. Entrano medico palliativista, anestesista rianimatore, medico legale, psichiatra, specialista della patologia, farmacologo o farmacista, psicologo e infermiere. La presenza infermieristica non è un dettaglio marginale: introduce nella valutazione la competenza di chi conosce continuità assistenziale, fragilità quotidiana del paziente e gestione concreta del percorso di cura.
La richiesta deve partire dalla persona interessata
Il testo stabilisce che l’istanza sia presentata dall’interessato alla Direzione sanitaria dell’Azienda Usl di residenza o domicilio sanitario. La stessa via vale per l’Azienda ospedaliero-universitaria o per l’IRCCS pubblico in cui la persona risulti ricoverata. La domanda deve essere corredata dal consenso previsto dalla legge 219/2017 e dalla documentazione sanitaria utile alla valutazione.
Il medico di medicina generale o un altro medico di fiducia indicato dalla persona entra soltanto con funzioni di consulenza nei rapporti con la CoVam. Questa scelta limita il rischio di sovrapporre rappresentanza clinica e volontà personale: la decisione deve restare formulata dalla persona interessata, con strumenti comunicativi adeguati quando le condizioni fisiche lo richiedono.
Informazione sanitaria, revoca e supporto psicologico
La verifica non parte dal solo fascicolo clinico. La CoVam accerta la volontà, effettua di norma una prima visita e controlla che la persona abbia ricevuto informazioni chiare sulle alternative disponibili. Nel testo entrano cure palliative, sedazione palliativa profonda continua e terapia del dolore, con valutazione di eventuali motivi di ripensamento.
La persona ha diritto a revocare la richiesta in ogni momento, con interruzione dell’istruttoria già avviata. L’offerta di supporto psicologico non viene presentata come ostacolo alla volontà espressa, bensì come passaggio di protezione in un procedimento in cui capacità decisionale, sofferenza e contesto relazionale devono essere esaminati senza scorciatoie.
COREC, parere obbligatorio senza potere di blocco
Dopo le valutazioni sanitarie la CoVam invia la relazione al COREC, chiamato a esprimere il parere sugli aspetti etici del caso. Il progetto qualifica quel parere come obbligatorio e non vincolante: deve esserci, entra negli atti e accompagna la relazione conclusiva, senza sostituire la decisione della Commissione sanitaria.
Il COREC, se la persona interessata è disponibile, ha facoltà di attivare colloqui con lei e con le persone indicate. L’architettura è significativa perché separa i piani: l’organo clinico verifica requisiti e modalità, l’organo etico illumina i profili di vulnerabilità e autodeterminazione, la relazione conclusiva conserva la traccia di entrambi.
Tempi senza scadenza rigida
La nuova proposta abbandona l’impostazione con termini numerici perentori. La procedura deve svolgersi senza ingiustificati ritardi, formula che affida alla CoVam una valutazione calibrata sulle esigenze cliniche e personali del caso concreto. È una correzione mirata, nata dopo il contenzioso sulle discipline regionali e dopo la sentenza costituzionale sulla Toscana.
La scelta non equivale a lasciare il paziente in attesa indefinita. La relazione del progetto richiama la necessità di tempi congrui con la verifica dei requisiti e con la disponibilità effettiva delle cure palliative. Il punto giuridico è sottile: la legge regionale non cristallizza un cronometro identico per ogni storia clinica. Impone alla struttura pubblica di motivare e condurre l’istruttoria dentro una traiettoria proporzionata.
La relazione conclusiva resta il documento centrale
La CoVam chiude il procedimento con una relazione che attesta la presenza o l’assenza delle condizioni per dare seguito alla richiesta. Il documento deve includere il parere del COREC e deve essere trasmesso alla persona interessata o a un incaricato per la mera ricezione, oltre ai direttori sanitari delle strutture coinvolte.
Questo assetto produce una catena verificabile. La Direzione sanitaria riceve l’istanza, la Commissione accerta i requisiti, il COREC interviene sul versante etico e la relazione finale raccoglie l’esito. La responsabilità non si disperde tra uffici informali: resta ancorata a strutture nominate, atti scritti e ruoli riconoscibili dentro il Servizio sanitario regionale.
Prestazioni senza oneri e copertura da 50mila euro annui
Il progetto stabilisce che le prestazioni rese nel percorso terapeutico-assistenziale siano effettuate dal Servizio sanitario regionale senza oneri a carico dell’interessato. La previsione è coerente con l’idea che la verifica dei requisiti, una volta collocata dentro le strutture pubbliche, non debba trasformarsi in un costo individuale per chi presenta la domanda.
La norma finanziaria indica un limite massimo di 50.000 euro per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028. Per gli anni successivi la spesa confluisce nelle autorizzazioni annuali di bilancio. L’Assemblea conserva una leva di controllo attraverso una relazione triennale della Giunta sui risultati ottenuti in termini di adeguatezza, equità, uniformità territoriale e accessibilità.
Le sentenze che fissano la soglia costituzionale
La sentenza 242/2019 ha escluso la punibilità dell’aiuto al suicidio in un perimetro definito: patologia irreversibile, sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli. La verifica delle condizioni e delle modalità deve passare da strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico competente.
La sentenza 135/2024 ha dichiarato non fondate le questioni sull’articolo 580 del codice penale, conservando il requisito del sostegno vitale. Al tempo stesso ha precisato che questa nozione include anche procedure normalmente svolte da personale sanitario o caregiver quando risultano necessarie per funzioni vitali e la loro interruzione condurrebbe prevedibilmente alla morte in breve tempo. È su questa interpretazione che la Regione calibra il nuovo testo.
Il rapporto con il confronto nazionale
Il lavoro emiliano-romagnolo procede mentre il Parlamento nazionale ha riportato in Commissione il ddl Bazoli sulla morte volontaria medicalmente assistita. Il Senato ha approvato il rinvio il 3 giugno 2026 con 88 voti favorevoli e 59 contrari. Quel voto aiuta a comprendere il motivo per cui le Regioni continuano a muoversi sul piano dell’organizzazione sanitaria.
Sbircia la Notizia Magazine ha seguito quel voto nell’articolo Fine vita, Schlein contro il rinvio del ddl Bazoli e ha poi documentato la posizione del fronte pro life in Gandolfini rilancia il no al ddl fine vita dopo il rinvio al Senato. Il caso emiliano-romagnolo entra quindi in una frattura già aperta: la norma nazionale resta ferma, la sanità regionale prova a definire chi deve rispondere alle richieste già presentate dai cittadini.
La posta istituzionale della scelta emiliano-romagnola
La selezione del testo base non approva ancora la legge. Avvia però un percorso assembleare con un impianto riconoscibile: Commissioni di Area Vasta, COREC, gratuità delle prestazioni, relazione triennale e istruzioni sanitarie da adottare dopo l’entrata in vigore. Ogni elemento è costruito per dimostrare che la Regione non intende sostituirsi al legislatore penale.
Il terreno vero sarà la tenuta del testo durante l’esame emendativo e il voto in Aula. La linea della maggioranza punta a rendere il procedimento omogeneo sul territorio regionale. Le opposizioni avranno spazio per contestare l’impianto finanziario e la compatibilità costituzionale del testo. Il risultato, per i pazienti, dipenderà dalla capacità della norma di trasformare un diritto verificabile in un percorso pubblico accessibile.
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Junior Cristarella
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