La prestazione di collaboratore scolastico, anche se ottenuta con un diploma falso, ha prodotto un’utilità per la scuola. Il danno erariale viene “sterilizzato” dal vantaggio ricevuto dall’Amministrazione.

Un dipendente scolastico assunto con un titolo di studio poi rivelatosi falso è stato prosciolto dalla Corte dei Conti. I giudici hanno accolto il suo appello e annullato la condanna al pagamento di oltre 12 mila euro che gli era stata inflitta in primo grado.

La decisione si basa su un principio interessante: il lavoro effettivamente svolto, anche se frutto di un’irregolarità iniziale, ha comunque portato un beneficio alla scuola. E questo beneficio può compensare il danno subito dall’Amministrazione.

La Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei Conti, con la sentenza n. 152/2026, ha così ribaltato completamente la decisione del Tribunale regionale della Toscana. L’appellante, un collaboratore scolastico della provincia di Arezzo, era stato condannato a risarcire il Ministero dell’Istruzione per aver lavorato con un diploma considerato falso.

Il caso

La vicenda ha origine da un’informativa della Guardia di Finanza del novembre 2019. Le indagini, condotte sul territorio nazionale, riguardavano false attestazioni presentate da candidati per l’inserimento nelle graduatorie del personale ATA di terza fascia. Tra questi figurava anche il collaboratore scolastico in questione, che aveva partecipato al bando triennale per le supplenze presentando un diploma ottenuto un istituto scolastico in Campania

L’accusa mossa nei suoi confronti era duplice. Da un lato, il falso ideologico per aver attestato il possesso di un titolo di studio non valido. Dall’altro, la truffa aggravata ai danni dello Stato, per aver percepito uno stipendio pur non essendo in possesso dei requisiti richiesti. Per questi fatti era stato anche processato in sede penale, ma il Tribunale di Arezzo lo aveva assolto con una formula piena: “perché il fatto non sussiste”.

Nonostante l’assoluzione in penale, la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti per la Toscana lo aveva condannato a risarcire il danno erariale. Il giudice contabile di primo grado aveva quantificato il pregiudizio in 12.231 euro, comprensivi di rivalutazione e interessi. La condanna si basava sulla constatazione che il titolo di studio era falso e che quindi il rapporto di lavoro doveva considerarsi illegittimo.

Contro la sentenza, il collaboratore scolastico ha proposto appello alla Corte dei Conti centrale. Il suo avvocato ha sollevato diverse eccezioni. In primo luogo, ha contestato la riqualificazione operata dal giudice di primo grado, che aveva trasformato l’elemento soggettivo da dolo (come contestato dalla Procura) a colpa grave. La modifica, secondo la difesa, avrebbe violato il diritto di difesa e i principi del giusto processo. In secondo luogo, ha sostenuto che l’assoluzione penale dovrebbe fare stato anche nel giudizio contabile, applicando il principio del ne bis in idem e l’articolo 652 del codice di procedura penale.

La difesa ha anche insistito sulla buona fede del proprio assistito. L’uomo avrebbe subito i raggiri dell’istituto scolastico che aveva rilasciato il diploma, senza essere a conoscenza della falsità del titolo. In ogni caso, possedeva un altro titolo di studio che gli avrebbe comunque consentito di svolgere quelle mansioni. Le attività di collaboratore scolastico, per loro natura, non richiedono una preparazione specialistica e il lavoro svolto aveva comunque prodotto un’utilità per l’Amministrazione.

Le motivazioni del giudice

Il collegio della Corte dei Conti ha impostato il ragionamento partendo da una premessa di carattere processuale. La riqualificazione giuridica operata dal giudice di primo grado, che aveva trasformato il dolo in colpa grave, non costituisce difetto di correlazione tra chiesto e pronunciato. I giudici hanno chiarito che il tribunale contabile può sempre ricondurre i fatti a una diversa qualificazione giuridica, purché i fatti materiali restino gli stessi. Nel caso specifico, la derubricazione da dolo a colpa grave ha addirittura favorito l’appellante, consentendo una riduzione del danno al 50%.

Quanto all’efficacia della sentenza penale di assoluzione, il collegio ha richiamato un orientamento consolidato della giurisprudenza contabile. La sentenza del Tribunale di Arezzo, che aveva assolto l’uomo “perché il fatto non sussiste”, può fare stato solo sulla materialità dei fatti accertati. Non esiste un automatismo tra formula assolutoria e assenza di responsabilità contabile.

Le due giurisdizioni rispondono a finalità diverse e l’articolo 652 del codice di procedura penale ha carattere eccezionale, quindi non può essere esteso oltre i casi espressamente previsti.

Il punto decisivo della sentenza, quello che ha portato all’accoglimento del ricorso, riguarda un altro aspetto. Il collegio ha richiamato due pronunce recenti della Seconda Sezione centrale di appello, le sentenze n. 63/2026 e n. 75/2026, relative a fattispecie sovrapponibili a quella in esame.

In quelle decisioni, i giudici avevano assegnato specifica rilevanza alla presenza di un titolo “astrattamente idoneo a supportare lo svolgimento delle mansioni prettamente esecutive”.

La prestazione richiesta al collaboratore scolastico non è di per sé illecita, né contraria a norme imperative, ordine pubblico o buon costume. L’illiceità risiede nella condotta prodromica all’assunzione, non nell’oggetto del rapporto di lavoro.

La Corte ha quindi distinto tra un’illiceità “in senso debole” e un’illiceità “in senso forte”. Solo quest’ultima preclude ogni effetto al lavoro prestato, per contrasto con principi basilari dell’ordinamento.

Nel caso del collaboratore scolastico, non si ravvisa quella incompatibilità tra la prestazione e i valori fondamentali che, ai sensi dell’articolo 2126 del codice civile, giustificherebbe la totale privazione della tutela retributiva garantita dall’articolo 36 della Costituzione. La prestazione è stata comunque eseguita e ha prodotto utilità per l’Amministrazione.

Un elemento decisivo è stato il possesso di un altro titolo di studio, astrattamente idoneo per l’accesso al posto. Le attività richieste non necessitavano di professionalità altamente specialistica, come quelle che richiedono una laurea o una specializzazione definita. Si trattava, piuttosto, di ordinarie mansioni di carattere esecutivo. Lo conferma lo stesso Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istruzione, che definisce il collaboratore scolastico come colui che esegue “attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica”.

I giudici hanno infine richiamato l’articolo 1, comma 1-bis, della legge n. 20 del 1994, che impone al giudice contabile di tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’Amministrazione nella quantificazione del danno. Le Sezioni riunite della Corte dei Conti (sentenza n. 24/2020) hanno chiarito che il bilanciamento tra vantaggio e danno si giustifica quando entrambi derivano dallo stesso fatto generatore del pregiudizio.

Nel caso in esame, l’Amministrazione non ha mai contestato l’idoneità dell’attività svolta. Il danno arrecato dalla condotta dell’appellante deve quindi ritenersi “sterilizzato dall’utilità che la prestazione in via di fatto ha prodotto”, come affermato nelle sentenze n. 63/2026 e n. 75/2026 della Seconda Sezione centrale di appello.

L’atto di appello è stato accolto con integrale riforma della sentenza di primo grado. La condanna al pagamento di 12.231 euro è stata cancellata. Le spese di difesa, liquidate in 1.500 euro, sono state poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del merito.


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 Andrea Carlino

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