l’ex moglie perde il diritto al 40%?


Dal 1° luglio 2026 il TFR dei neoassunti va automaticamente al fondo pensione. La Cassazione ha già chiarito che in quel caso l’ex coniuge perde il diritto alla quota divorzile.

Dal 1° luglio 2026 i lavoratori neoassunti nel settore privato hanno sessanta giorni di tempo per decidere cosa fare del proprio TFR. Se non scelgono, scatta il silenzio-assenso: il trattamento di fine rapporto viene automaticamente destinato al fondo pensione previsto dal contratto collettivo applicabile. È una modifica introdotta dalla legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, artt. 1, commi 204-205) che accorcia da sei mesi a due mesi il termine entro cui il neoassunto deve esprimersi.

L’impatto sul diritto del lavoro è evidente. Ma il TFR versato al fondo pensione fa perdere all’ex moglie il diritto al 40% che la legge sul divorzio le riconosce? La risposta, secondo la Cassazione, è sì — a condizione che il versamento avvenga prima della domanda di divorzio. Con la sentenza n. 20132 del 18 luglio 2025, la Suprema Corte ha chiarito che quando il TFR cambia natura giuridica e diventa montante previdenziale, l’art. 12-bis della legge sul divorzio non può più applicarsi perché il suo oggetto — l’indennità di fine rapporto — non esiste più. La riforma del silenzio-assenso, combinata con questo principio giurisprudenziale, produce un effetto pratico di grande portata che riguarda milioni di lavoratori e i loro coniugi.

Cos’è il TFR e cosa prevede la legge sul divorzio

Il TFR è la quota di retribuzione che il datore di lavoro accantona ogni anno per il dipendente e liquida al termine del rapporto di lavoro. Finché rimane in azienda o presso il Fondo di Tesoreria INPS, è qualificato giuridicamente come indennità di fine rapporto.

L’art. 12-bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (legge sul divorzio) prevede che il coniuge titolare di assegno divorzile abbia diritto a ricevere una quota pari al 40% del TFR percepito dall’altro coniuge, riferita agli anni di matrimonio. Il diritto sorge nel momento in cui il TFR viene liquidato, cioè quando il lavoratore lascia il posto di lavoro. È un diritto automatico, riconosciuto dalla legge senza necessità di ulteriore accertamento giudiziale.

Questa tutela è nata in un’epoca in cui il TFR era la principale — spesso l’unica — forma di risparmio accantonato dal lavoratore nel corso della vita professionale. La logica era redistribuire equamente un patrimonio costruito durante il matrimonio.

La sentenza della Cassazione: il TFR che cambia natura

La Cassazione, con la sentenza n. 20132 del 18 luglio 2025, ha affrontato il caso di un lavoratore che aveva destinato il proprio TFR a un fondo di previdenza complementare prima che la moglie depositasse la domanda di divorzio. L’ex moglie, titolare di assegno divorzile, rivendicava il diritto al 40% di quelle somme.

La Corte ha negato il diritto. Il ragionamento è preciso: nel momento in cui il TFR viene versato a un fondo pensione, cambia natura giuridica. Non è più indennità di fine rapporto: diventa contribuzione previdenziale, cioè capitale destinato a generare una futura pensione integrativa. L’oggetto su cui si fonda il diritto dell’ex coniuge ai sensi dell’art. 12-bis — l’indennità di fine rapporto — non esiste più. E se l’oggetto non esiste, il diritto non può essere esercitato.

La Cassazione precisa che questo effetto si produce solo se il versamento al fondo pensione avviene prima della proposizione della domanda di divorzio. Se il versamento avviene dopo, l’operazione potrebbe essere contestata come atto finalizzato a sottrarre beni alla controparte.

La riforma del silenzio-assenso: cosa cambia dal 1° luglio 2026

La legge 199/2025 introduce una modifica al meccanismo del silenzio-assenso disciplinato dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Per i lavoratori assunti a partire dal 1° luglio 2026, il termine per esprimere la propria scelta sul TFR si riduce da sei mesi a sessanta giorni dall’assunzione.

Se il neoassunto non si esprime entro questo termine, il TFR maturando viene automaticamente trasferito al fondo pensione di riferimento previsto dall’accordo sindacale aziendale o, in mancanza, dal contratto collettivo nazionale applicabile. In assenza di un fondo collettivo di riferimento, il TFR confluisce nel fondo residuale individuato dalla normativa — attualmente il fondo Cometa, ai sensi del decreto ministeriale 31 marzo 2020, n. 85.

Per i lavoratori assunti prima del 1° luglio 2026 rimane valido il termine di sei mesi.

Il risultato pratico è che dal 1° luglio 2026 la grande maggioranza dei neoassunti vedrà il proprio TFR confluire nel fondo pensione in modo automatico, salvo una scelta esplicita contraria da comunicare entro due mesi dall’assunzione.

L’effetto combinato: perché il diritto divorzile viene eroso

La combinazione tra la riforma del silenzio-assenso e il principio affermato dalla Cassazione produce un effetto che vale la pena comprendere con chiarezza.

Un lavoratore assunto dopo il 1° luglio 2026 che non compie alcuna scelta esplicita vede il proprio TFR versato automaticamente al fondo pensione entro sessanta giorni dall’assunzione. Da quel momento, quel TFR ha cambiato natura giuridica: non è più indennità di fine rapporto, ma montante previdenziale.

Se quel lavoratore divorzia anni dopo, il coniuge titolare di assegno divorzile non potrà rivendicare il 40% di quelle somme ai sensi dell’art. 12-bis della legge sul divorzio. La trasformazione è avvenuta prima del divorzio — anzi, spesso prima che qualsiasi crisi coniugale fosse prevedibile — e quindi il diritto non può essere fatto valere.

Non si tratta di un’abrogazione formale dell’art. 12-bis: quella norma continua ad applicarsi al TFR che rimane in azienda o al Fondo di Tesoreria INPS. Ma per tutti i lavoratori il cui TFR confluisce nel fondo pensione — per scelta o per silenzio-assenso — quella norma diventa inapplicabile nei fatti.

Lo spartiacque temporale: prima o dopo la domanda di divorzio

La sentenza della Cassazione costruisce una distinzione temporale precisa che diventa rilevante in ogni vicenda di crisi coniugale.

Se il TFR viene versato al fondo pensione prima della domanda di divorzio, l’operazione è un legittimo atto di gestione previdenziale. L’ex coniuge non ha diritto a nulla sulla somma trasferita, e non può contestare la scelta.

Se il TFR viene versato al fondo pensione dopo la proposizione della domanda di divorzio, l’operazione è potenzialmente contestabile come atto compiuto in pregiudizio delle ragioni dell’altro coniuge, con possibile applicazione degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento — tra cui l’azione revocatoria.

Questo significa che per i neoassunti dal 1° luglio 2026, la destinazione automatica al fondo pensione avviene quasi sempre in una fase in cui il matrimonio, se c’è, è ancora solido. Il diritto divorzile si erode silenziosamente, anno dopo anno, senza che il coniuge economicamente più debole ne sia consapevole.

La tutela residua: la revisione dell’assegno divorzile

La Cassazione non ha lasciato il coniuge privo di qualsiasi tutela. Ha precisato che le future prestazioni pensionisticheche il lavoratore riceverà grazie al TFR versato nel fondo possono essere prese in considerazione per una revisione al rialzo dell’assegno divorzile.

In concreto: quando l’ex coniuge inizierà a percepire la pensione integrativa, l’altro potrà chiedere al giudice di rivalutare l’assegno tenendo conto di questo reddito aggiuntivo. Se il giudice accerta che la situazione economica è cambiata in modo rilevante, l’assegno può essere aumentato.

Questa tutela è però strutturalmente più debole del diritto originario, per ragioni precise. Il diritto alla quota del TFR sorge nel momento in cui il rapporto di lavoro termina: è un diritto immediato, su una somma di capitale spesso consistente, riscosso in un’unica soluzione. La revisione dell’assegno divorzile, invece, presuppone che la pensione integrativa venga effettivamente percepita — e questo può avvenire decenni dopo il divorzio — e si traduce non in un capitale ma in un incremento di una rendita mensile. Richiede inoltre una nuova causa giudiziaria, con i relativi costi e incertezze.

Un vuoto normativo che il legislatore dovrebbe colmare

La sentenza della Cassazione è giuridicamente corretta: applica le norme vigenti in modo coerente. Ma evidenzia un disallineamento tra la legge sul divorzio del 1970 e la realtà della previdenza complementare di oggi.

L’art. 12-bis è stato concepito in un’epoca in cui il TFR era la principale forma di risparmio lavorativo. La previdenza complementare era marginale. Oggi i fondi pensione raccolgono una quota crescente dei risparmi previdenziali dei lavoratori, e la riforma del silenzio-assenso accelera questo processo.

In molti ordinamenti europei, i fondi pensione accumulati durante il matrimonio sono considerati patrimonio coniugale e vengono divisi in caso di divorzio, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica formale. In Italia, questa equiparazione non esiste, e la lacuna diventa più evidente man mano che il TFR si sposta dall’azienda ai fondi pensione.

Un intervento legislativo che adegui la disciplina del divorzio alla realtà della previdenza complementare sarebbe opportuno. Fino ad allora, il coniuge che non gestisce direttamente le scelte previdenziali del partner è esposto a perdere una tutela significativa senza saperlo.




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 Angelo Greco

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