Presidente: Burzichelli – Estensore: Cumin
FATTO E DIRITTO
Con determinazione del Segretario comunale del Comune di Gagliano Castelferrato n. 10 del 9 ottobre 2025 è stato emanato il bando per la progressione verticale ordinaria di una unità di personale proveniente dall’area contrattuale degli Operatori specializzati e da inquadrare nell’area contrattuale degli Istruttori, per riempire il posto vacante dell’Area vigilanza, Servizio 1 (Polizia Municipale), ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001. La sig.ra Annunziata C. – dipendente del Comune di Gagliano Castelferrato (EN), nella categoria contrattuale Area Operatori Esperti “B3”, profilo professionale Ausiliario del traffico con contratto a tempo indeterminato e pieno dal 30 novembre 2021 (precedentemente con contrato a tempo determinato e parziale) – ha partecipato ad una tale procedure inviando, in data 5 novembre 2025, mediante il portale INPA la documentazione afferente il riepilogo professionale ed i verbali delle performances di servizio degli ultimi tre anni, mentre in data 6 novembre 2025 il marito della ricorrente ha presentato in plico chiuso, protocollato dal Comune di Gagliano Castelferrato, tutta la documentazione necessaria per la partecipazione al concorso de quo: specificamente il curriculum vitae ed i titoli conseguiti.
Con determina n. 69 del 24 novembre 2025, notificata in pari data, il Comune di Gagliano Castelferrato – Area Vigilanza – ha approvato la graduatoria finale di merito del concorso de quo dichiarando la sig.ra Annunziata C. idonea ma non vincitrice del suddetto concorso con un punteggio totale di 45,67 con collocazione in posizione non utile al conseguimento del passaggio di area, decretando, invece, vincitore il sig. Angelo F. con il punteggio totale di 50,66. La sig.ra Annunziata C., con istanza di accesso agli atti amministrativi del 25 novembre 2025 ha richiesto copia del verbale della Commissione giudicatrice e dei documenti presentati dal controinteressato per la partecipazione al suddetto concorso. In data 11 dicembre 2025 l’amministrazione resistente ha trasmesso quanto richiesto, ossia, il verbale della Commissione giudicatrice in uno ai titoli del sig. Angelo F. ed alle valutazioni delle sue performance negli ultimi tre anni. In data 22 dicembre 2025 l’Area Amministrativa del Comune di Gagliano Castelferrato ha emesso, pubblicandolo sull’albo pretorio del Comune, la determinazione n. 334 del 22 dicembre 2025 di nuovo inquadramento del dipendente F. Angelo nell’area degli Istruttori (ex cat. C) e nel profilo professionale di “agente di polizia municipale” a seguito di progressione verticale ed ha contestualmente approvato lo schema di contratto individuale di lavoro. In data 22 dicembre 2025 il Comune di Gagliano Castelferrato ha stipulato con sig. Angelo F. il contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato con cui è stato collocato, a far data dal 1° gennaio 2026, con rapporto a tempo indeterminato e pieno nella categoria degli Istruttori (ex cat. C), posizione economica iniziale C1, con il profilo professionale di Agente di Polizia municipale.
La sig.ra Annunziata C. ha impugnato la determina n. 69 del 24 novembre 2025 del Responsabile dell’Area Vigilanza Comune di Gagliano Castelferrato, in uno con gli ulteriori atti indicati in epigrafe, con un ricorso notificato in data 23 dicembre 2025 al Comune di Gagliano Castelferrato ed il 12 gennaio 2026 al controinteressato sig. Angelo F., ivi postulando il ricorrere di vizi di:
1) violazione del bando di concorso, della l. n. 241/1990 sotto il profilo del divieto di discriminazione, degli artt. 3, 51 e 97 Cost. sotto il profilo della violazione dei principi di eguaglianza, pari opportunità nell’accesso ai pubblici uffici e buon andamento ed imparzialità della P.A., nonché di eccesso di potere sotto il profilo dell’ingiustizia manifesta, della discriminazione, della irragionevolezza, della illogicità e dell’omessa motivazione;
2) violazione della l. n. 241/1990 sotto il profilo del divieto di discriminazione, degli artt. 3, 51 e 97 Cost. sotto il profilo della violazione dei principi di eguaglianza, pari opportunità nell’accesso ai pubblici uffici e buon andamento ed imparzialità della P.A., nonché di eccesso di potere sotto il profilo dell’ingiustizia manifesta, della discriminazione, della irragionevolezza, della illogicità e dell’omessa motivazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Gagliano Castelferrato, con atto di mera forma cui ha fatto seguito il deposito di memoria in segreteria il 20 gennaio 2026, al cui interno per la prima volta esso ha formulato argomentazioni a difesa del proprio pregresso operato.
La domanda cautelare incidentalmente proposta con il ricorso in epigrafe veniva ritirata in occasione della camera di consiglio del 29 gennaio 2026, a fronte della contestuale fissazione della data dell’udienza pubblica per la integrale definizione della controversia per il giorno 28 maggio 2026.
Il giorno 28 maggio 2026 si svolgeva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.
I. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha stigmatizzato l’operato del Comune intimato perché sono stati attribuiti “5 punti per aver eseguito ordini di servizio di particolare complessità o responsabilità nella categoria contrattuale di provenienza” al controinteressato sig. Angelo F., per aver lo stesso svolto l’attività di messo notificatore – come da verbale n. 1 del 14 novembre 2025 “considerata unanimemente dalla Commissione come un ordine di servizio di particolare responsabilità cui il candidato è stato preposto a decorrere dal settembre 2024 alla data odierna” -, senza tuttavia che fossero state rispettate le prescrizioni del bando adottato con determinazione del Segretario comunale del Comune di Gagliano Castelferrato n. 10 del 9 ottobre 2025. Infatti per l’attribuzione di n. 5 punti per “avere eseguito ordini di servizio di particolare complessità o responsabilità nella categoria contrattuale di provenienza” l’avviso richiedeva la “Attestazione del Responsabile concernente il numero di giornate di servizio prestato in esecuzione di mansioni superiori, le specifiche responsabilità attribuite, l’esecuzione completa ed eccellente di ordini di servizio di particolare complessità o responsabilità”.
La mancanza del possesso di una tale attestazione da parte del sig. Angelo F. non è contestata in punto di fatto dal Comune intimato, che nelle proprie difese evidenzia piuttosto come “non de(bba) trascurarsi che la finalità propria di ogni procedura concorsuale è quella di selezionare i migliori candidati a posti pubblici e, pertanto, tale finalità non può essere compromessa, nei suoi esiti, da meri errori formali come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione e ciò, peraltro, tenuto conto che il sig. F. aveva correttamente allegato alla propria istanza di partecipazione anche l’attestato di avvenuto superamento del corso di formazione per messo notificatore”.
Il punto però è che, a giudizio del Collegio, la mancanza della “Attestazione del Responsabile” non si risolve in un “mer(o) error(e) formal(e)”. Non basta infatti l’attribuzione formale dell’incarico per meritare al dipendente una miglior valutazione delle proprie performances. L’ordine di servizio con il quale sarebbero state attribuite al sig. Angelo F. le funzioni di messo notificatore – che oltretutto il Comune intimato nelle proprie afferma esistente senza tuttavia mai specificarne gli estremi quale atto formale positivamente adottato… – poteva costituire (soltanto) il presupposto per l’attribuzione di un maggior punteggio al controinteressato: al quale doveva necessariamente accompagnarsi la attestazione del responsabile circa la “esecuzione completa ed eccellente” di tali funzioni, onde evitare il rischio che un non meritorio assolvimento dei compiti attribuiti potesse risultare comunque di premio a chi pur era stato formale destinatario dei relativi atti organizzativi. E quindi proprio a garanzia di quella “finalità propria di ogni procedura concorsuale (, che) è quella di selezionare i migliori candidati a posti pubblici”, per la quale il Comune intimato ha – ma erroneamente nel caso di specie, a giudizio del Collegio – dequotato a vizio meramente formale quello della mancanza della attestazione del responsabile.
Non senza ancor mancare di considerare come lo stesso presupposto della attribuzione delle funzioni di messo notificatore al controinteressato, secondo la Commissione “sin dal settembre 2024”, non trova alcuna conferma dall’esame degli atti prodotti in giudizio: e semmai da quello una severa smentita, se è vero che il controinteressato ha prodotto un attestato di superamento del “Corso di abilitazione e aggiornamento per messi notificatori” che data al 9 ottobre 2024 – e quindi, ad un momento successivo rispetto a quando sarebbe avvenuta la concreta attribuzione allo stesso delle funzioni di messo notificatore; attribuendo così indubbio valore alla considerazione della ricorrente, secondo la quale “la Commissione giudicatrice av(rebbe) formato il proprio erroneo convincimento sulla base di qualche attestato di servizio di qualifica (che certifica un percorso formativo o le mansioni svolte), che in ogni caso non può essere considerato come un ordine di servizio”.
Risulta quindi fondato il primo motivo di ricorso, il Comune intimato avendo operato in modo non rispettoso dei vincoli che esso aveva posto a sé stesso con l’avviso di cui alla determinazione del Segretario comunale del Comune di Gagliano Castelferrato n. 10 del 9 ottobre 2025.
II. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, appaiono invece persuasive le argomentazioni di cui alle difese del Comune intimato.
Qui la ricorrente ha lamentato il fatto che “dal semplice confronto dei titoli prodotti dalle parti è evidente come la ricorrente avesse prodotto una maggiore quantità di titoli attinenti alla mansione svolta, rispetto a quelli prodotti dal sig. F. Tuttavia lo scarto di punteggio è stato solamente di 1 punto: specificamente 10 punti attribuiti alla sig.ra C. Annunziata; 9 punti attribuiti al sig. F. Angelo. Non si comprende, pertanto, quale criterio di giudizio avrebbe seguito la Commissione giudicatrice in ordine alla valutazione dei titoli di entrambi i candidati; quali titoli sono stati valutati e quali, invece, espunti dalla valutazione della Commissione giudicatrice”.
Ma come ha fondatamente replicato il Comune intimato, “l’eccezione così formulata è inammissibile proprio per la sua genericità non riuscendosi a comprendere su cosa esattamente si dovrebbe pronunciare il Giudice adito, non essendogli consentito sostituirsi alla parte nella definizione del maggiore scarto di punteggio che alla stessa avrebbe dovuto essere attribuito. La ricorrente, peraltro, non precisa quale dei due punteggi dovrebbe essere modificato: se bisognasse maggiorare quello della sig.ra C. (ma per quale titolo non valutato?) oppure diminuire quello del F. (ma per quale titolo indebitamente valutato?). In ogni caso, si evidenzia che l’eccezione formulata dall’odierna ricorrente, secondo la quale la Commissione esaminatrice avrebbe operato “senza tuttavia specificare quali titoli avesse tenuto in considerazione, quale il punteggio attribuito a ciascun titolo e quali fossero stati, invece, i titoli espunti/scartati”, riguarda i titoli di entrambi i candidati e il suo eventuale accoglimento comporterebbe inevitabilmente l’azzeramento del punteggio così attribuito ad entrambi, con ulteriore aumento dello scarto di punteggio a favore del F.”.
Il Collegio ritiene pertanto inammissibile il secondo motivo di ricorso in base al combinato disposto del comma 1, lett. d), e comma 2 dell’art. 40 c.p.a., per l’assoluta indeterminatezza dei motivi di ricorso con riferimento a quelli che sarebbero stati gli specifici vizi dei singoli titoli prodotti dalla ricorrente e dal controinteressato, e di come ed in che misura essi avessero determinato la erroneità del punteggio complessivo di 10 punti attribuito alla ricorrente, e di 9 punti attribuito al controinteressato.
III. Il Collegio, conclusivamente pronunciando, in parte dichiara inammissibile ed in parte accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti annulla la determina n. 69 del 24 novembre 2025 del Responsabile dell’Area Vigilanza Comune di Gagliano Castelferrato e tutti gli ulteriori atti amministrativi adottati sullo specifico presupposto della sua legittimità.
Per quanto invece attiene alla richiesta di annullamento del contratto individuale di lavoro stipulato in data 22 dicembre 2025 dal controinteressato con il Comune di Gagliano Castelferrato, essa esorbita dai poteri attribuiti al G.A. dall’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001. Come infatti da costante giurisprudenza “in tema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di pubblico impiego contrattualizzato, la disciplina dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2000 fa rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto tutti gli atti della serie negoziale successiva alla stipulazione del contratto, compresi quelli volti a disporne l’annullamento unilaterale o la caducazione automatica, in conseguenza dell’illegittimità, definitivamente accertata in sede giurisdizionale o in sede di autotutela, della procedura di un concorso per l’accesso agli impieghi presso un’Amministrazione pubblica (C.d.S., Sez. V, 2 agosto 2013, n. 4059; T.A.R. Reggio Calabria, 8 gennaio 2013, n. 1)” (ex plurimis, T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sentenza 2 agosto 2019, n. 494). In tale parte il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile, stavolta per difetto di giurisdizione del giudice adito, salva la facoltà di procedere alla sua riassunzione in parte qua dinnanzi all’organo dell’A.G.O. competente per materia, valore e territorio a norma e per gli effetti di cui all’art. 11, secondo comma, c.p.a.
Sulla refusione delle spese di lite fra le parti statuisce come da soccombenza, con rinvio al dispositivo per la loro liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Seconda):
in parte dichiara inammissibile ed in parte accoglie il ricorso in epigrafe, per gli effetti annullando la determina n. 69 del 24 novembre 2025 del Responsabile dell’Area Vigilanza Comune di Gagliano Castelferrato e tutti gli ulteriori atti amministrativi adottati sullo specifico presupposto della sua legittimità;
declina la propria giurisdizione con riguardo alla richiesta di annullamento del contratto individuale di lavoro stipulato in data 22 dicembre 2025, per tale domanda sussistendo la giurisdizione dell’organo dell’A.G.O. competente per materia, valore e territorio, presso il quale il giudizio potrà essere riassunto a norma e per gli effetti dell’art. 11, secondo comma, c.p.a.
Condanna il Comune intimato alla refusione delle spese di lite, che liquida nell’importo di 2.074,00 (duemilasettantaquattro) euro – oltre accessori così come per legge -, in applicazione delle tariffe per cause di valore indeterminato nei giudizi dinnanzi al T.A.R. ex tabella n. 21 dell’allegato al d.m. n. 55/2014, e con riduzione dell’importo da essa risultante per le fasi processuali di rilievo nella misura massima del 50% in base alle previsioni del suo art. 4, comma 1, stante la ritenuta scarsa “difficoltà dell’affare”.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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