Il caso in commento riguarda delle violazioni commesse da un DSGA durante lo svolgimento della propria attività lavorativa che hanno comportato una condanna rilevante da parte della magistratura contabile. Ci soffermiamo su una delle contestazioni effettuate, nello specifico effettuare attività lavorativa durante il congedo per assistere proprio famigliare.
La vicenda
La Procura citava in giudizio un DSGA per sentirlo condannare al pagamento di quasi 200 mila euro per aver appurato nell’ambito di specifiche verifiche in materia di incompatibilità e divieto di cumulo di incarichi ed impieghi. Lo stesso, infatti, in costanza del rapporto di lavoro aveva assunto la qualità di legale rappresentante e presidente di società e sottoscritto, con entrambe le società, plurimi contratti di “allenatore sportivo professionista”, in relazione ai quali aveva percepito compensi. E successivamente si era accertato che aveva ottenuto, dall’Istituto scolastico di appartenenza, il riconoscimento di un periodo di congedo straordinario per assistenza a familiare con handicap grave, ai sensi degli artt. 4, co. 2, legge 53/2000; 80, co. 2, legge 388/2000 e 42 co. 5 e ss., del D.lgs. n. 151/2001, percependo indebitamente dalla scuola emolumenti retributivi nonostante l’incompatibilità tra la fruizione del congedo straordinario e lo svolgimento delle citate attività lavorative extraistituzionali.
Svolgere il ruolo di DSGA comporta una responsabilità maggiore
Per la Corte dei Conti appare di ancor maggiore gravità alla luce del ruolo di Direttore generale dei servizi amministrativi di un’istituzione scolastica e dell’esperienza ventennale di servizio maturata in tale ruolo, che “impegnavano il convenuto alla più scrupolosa conoscenza e alla massima osservanza della normativa” (Sez. Veneto, n. 106/2023). Aspetto che è stato preso in considerazione per la valutazione del grado di responsabilità del dipendente.
Sulla questione dello svolgere attività lavorativa mentre si fruisce del congedo straordinario per assistere genitore
La Procura regionale ha, inoltre, contestato al convenuto il danno erariale derivante dall’aver usufruito del congedo straordinario retribuito previsto dall’art 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 2001 per l’assistenza a familiare portatore di handicap grave. Durante la fruizione del periodo di congedo, infatti, il lavoratore ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L’indennità è a carico dell’Inps, ma viene anticipata dal datore di lavoro e recuperata con conguaglio contributivo (art. 42, comma 5 ter, D.Lgs. n. 151/2001). Ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000, richiamato dal comma 5 dell’art. 42 cit., “durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa”. Nel caso in commento, precisa la Corte dei Conti, il dipendente ha usufruito del congedo ed ha svolto senza soluzione di continuità attività lavorativa retribuita come allenatore sportivo professionista in forza di contratti di lavoro scritti. Non vi è dubbio che, indipendentemente dall’inquadramento del rapporto (se, cioè, si tratti di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo), si tratti di “attività lavorativa”, vietata in senso assoluto dall’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000. La chiarezza del testo normativo non consente alcuna diversa interpretazione. Risulta, pertanto, provata la condotta illecita posta in essere dal lavoratore.
Durante il congedo straordinario per assistere il disabile si possono svolgere altre attività ma non lavorative
Per la Corte dei Conti è principio pacificamente affermato in giurisprudenza, anche di legittimità, che il beneficio – previsto dalla citata disposizione in favore del lavoratore – vada a compensare l’assistenza al disabile la cui cura – pur non potendo intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita – deve comunque garantire al familiare in situazione di gravità di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3, “un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale” (Cass. Sez. Lav. n. 19580/2019). Il congedo, -che “è, dunque, espressione dello Stato sociale che si realizza, piuttosto che con i più noti strumenti dell’erogazione diretta di prestazioni assistenziali o di benefici economici, tramite facilitazioni e incentivi alle manifestazioni di solidarietà fra congiunti (v. Corte Cost. n. 203 del 2013)” (Cass. Sez. Lav. N. 19580/2019) – ha funzione compensativa o di ristoro delle energie impiegate dal dipendente per l’assistenza prestata al disabile e, quindi, “non può essere utilizzato per esigenze diverse (qualsiasi esse siano) rispetto a quelle proprie per la funzione cui la norma è preordinata (il richiamo è anche a Corte Cost. n. 213 del 2016) atteso che il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal lavoratore e dalla coscienza sociale meritevoli di tutela” (Cass. Sez. Lav. n. 28606/2021).
In applicazione di tali principi, conclude la Corte dei Conti, l’aver prestato, attività lavorativa come allenatore di una squadra di calcio militante in un campionato di professionisti, con allenamenti quotidiani, ritiri estivi, trasferte su tutto il territorio nazionale, appare eccedente il concetto di “spazio temporale adeguato alle personali esigenze di vita” che la giurisprudenza riconosce come conciliabile con l’assistenza da prestarsi al familiare disabile in caso di congedo straordinario: di tale istituto il convenuto ha, quindi, abusato, avendo esercitato il relativo diritto per finalità diverse o, comunque, sviate rispetto a quelle per le quali la posizione soggettiva di vantaggio è prevista. Ne consegue che, per quanto finora rappresentato, la percezione dell’indennità di cui all’art. 42, D.lgs. n. 151 del 2001 dev’essere considerata integralmente illegittima e foriera di danno per l’Istituto previdenziale che se ne è fatto carico. Cit. Sentenza n. 2/2026 Corte dei Conti per il Veneto
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Avv. Marco Barone
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