Guida ai bonus fiscali per le coppie in regime di comunione legale. Scopri cosa succede se solo uno dei due possiede i requisiti di legge richiesti.

Quando una coppia decide di comprare un immobile, la legge offre importanti sconti sulle tasse, noti come benefici “prima casa”. Tuttavia, la situazione si complica quando marito e moglie si trovano in un particolare regime patrimoniale. La domanda che spesso blocca le trattative è: se la prima casa è in comunione, spetta l’agevolazione se un coniuge non ha requisiti? La normativa fiscale impone condizioni rigide sia sulla tipologia della casa che sulla situazione personale di chi compra. Se i coniugi acquistano insieme, o se uno compra per la famiglia, le regole si intrecciano con il concetto di proprietà comune. Per molto tempo c’è stata incertezza: serve che entrambi abbiano le carte in regola o basta che le abbia uno solo affinché il beneficio si estenda all’altro? La giurisprudenza ha oscillato tra posizioni rigide e aperture favorevoli ai contribuenti. Capire come muoversi è fondamentale per non perdere migliaia di euro o rischiare sanzioni future. In questo articolo analizziamo i requisiti necessari, le recenti sentenze della Cassazione e l’approccio più sicuro da seguire per tutelare i propri risparmi.

Quali requisiti servono per avere le agevolazioni fiscali?

Per accedere agli sconti fiscali, non basta dichiarare che quella sarà la propria casa. La legge (Nota II bis, Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr 131/1986) stabilisce criteri precisi che devono essere dichiarati nell’atto di acquisto. Innanzitutto, i requisiti oggettivi riguardano l’immobile stesso: non deve trattarsi di una casa di lusso. Inoltre, deve trovarsi nel Comune dove l’acquirente ha la residenza (o la stabilisce entro 18 mesi), oppure dove svolge la propria attività lavorativa.

Esistono poi dei requisiti soggettivi molto stringenti. Chi compra non deve essere titolare (né esclusivo né in comunione con il coniuge) di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un’altra casa nello stesso Comune. Inoltre, non deve possedere, su tutto il territorio nazionale, diritti su un altro immobile acquistato usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”. Questa regola vale anche se il precedente acquisto è stato fatto dal coniuge. L’unica eccezione concessa è che la vecchia casa venga venduta entro due anni dal nuovo acquisto.

Cosa succede se solo uno dei due coniugi ha i requisiti?

Quando entrambi i coniugi possiedono i requisiti, l’applicazione dei benefici è pacifica. I dubbi nascono quando solo uno dei due rispetta le condizioni di legge. Si è consolidato nel tempo un indirizzo favorevole alle famiglie. Secondo questa tesi, se si acquista un appartamento in regime di comunione legale, le agevolazioni sono fruibili anche dal coniuge che non ha i requisiti, purché li abbia l’altro.

Il ragionamento giuridico si basa sulla differenza tra comunione legale e comunione ordinaria. Nella comunione ordinaria, ognuno ha la sua quota disponibile. Nella comunione legale, invece, il bene appartiene alla comunione stessa più che ai singoli individui. Nessuno dei due coniugi può disporne autonomamente. Dato che questo regime serve a tutelare la famiglia e a parificare le posizioni dei coniugi, il beneficio fiscale ottenuto da uno dovrebbe estendersi automaticamente all’acquisto nel suo complesso.

È obbligatorio che entrambi facciano le dichiarazioni?

Nonostante l’orientamento favorevole appena descritto, bisogna fare attenzione. La Suprema Corte ha occasionalmente abbandonato questa linea morbida con alcune sentenze (Cass. sent. n. 1988/2015 e n. 14326/2018). I giudici hanno stabilito in passato che le dichiarazioni prescritte dalla legge devono riguardare non solo il coniuge che firma l’atto, ma anche quello che non interviene.

Secondo questa interpretazione restrittiva, le dichiarazioni devono essere necessariamente rese anche dal coniuge non acquirente. Questa impostazione ha creato problemi evidenti:

  • un’incongruenza tra norme civili (l’acquisto va a beneficio della comunione) e fiscali (niente bonus);
  • una ingiustificata disparità di trattamento per le coppie in comunione che non potevano usare le agevolazioni pur avendone diritto civilisticamente.

Basta la residenza della famiglia per avere il bonus?

Fortunatamente, la giurisprudenza più recente ha corretto il tiro, tornando a favore dei cittadini. Con una pronuncia importante (Cass. ord. n. 16604 del 22 giugno 2018), i giudici hanno ricusato l’orientamento restrittivo. È stato stabilito che il requisito della residenza deve essere riferito alla famiglia nel suo insieme.

Quel che conta davvero è che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare. Non assume rilievo il fatto che uno dei due coniugi non abbia la residenza anagrafica in quel Comune. Questo principio vale in ogni caso in cui il bene entra nella comunione (art. 177 c.c.), sia che si tratti di un acquisto separato fatto da uno solo, sia di un acquisto congiunto. La Cassazione sembra aver superato definitivamente la posizione sfavorevole: le agevolazioni sono ammissibili anche se un coniuge è carente di uno dei requisiti.

Come comportarsi per evitare sanzioni dal fisco?

Anche se le ultime sentenze sono positive, esistono pronunce difformi. Per questo motivo, è saggio praticare un approccio cautelativo. Ove possibile, è meglio che l’acquisto con richiesta delle agevolazioni sia effettuato da entrambi i coniugi e che entrambi posseggano i requisiti formali. Questo serve a evitare di incorrere in dolorose decadenze dai benefici e dover pagare differenze d’imposta e sanzioni.

Sul tema è intervenuta anche l’amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 86/E del 20 agosto 2010). È stato chiarito un caso specifico: se un coniuge ha già usato l’agevolazione prima del matrimonio per comprare un’altra casa, l’altro coniuge (che ha i requisiti) può comunque chiedere il bonus per il nuovo acquisto in comunione. Tuttavia, in questo caso il beneficio fiscale si applica solo al 50%, cioè limitatamente alla quota acquistata dal coniuge “in regola”.




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 Angelo Greco

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