In condominio l’uso di telecamere Wi-Fi, smart assistant e serrature app deve rispettare il Gdpr. Se i dati coinvolgono i vicini scattano sanzioni e divieti.
La rivoluzione tecnologica delle abitazioni non può ignorare i confini della convivenza negli edifici comuni. In condominio, l’installazione di una smart home dotata di videosorveglianza, serrature gestite via app o assistenti vocali non gode di una libertà assoluta. La regola generale che emerge dall’attuale quadro normativo e giurisprudenziale è chiara: il diritto all’automazione e alla sicurezza finisce esattamente dove inizia il diritto dei vicini a non essere monitorati. Il Gdpr (Regolamento europeo sulla protezione dei dati) stabilisce infatti che il trattamento dei dati personali è libero solo se effettuato per scopi esclusivamente privati. Se l’angolo visuale di una lente o la sensibilità di un microfono intercettano spazi comuni, la tutela della privacy prevale sulla comodità tecnologica del singolo proprietario.
L’illusione dell’uso domestico nel diritto europeo
Il cuore della questione risiede nell’articolo 2, paragrafo 2, lettera c) del Gdpr. La norma esclude l’applicazione del regolamento per le attività a carattere esclusivamente personale o domestico. Tuttavia, la presenza dell’avverbio “esclusivamente” agisce come un setaccio giuridico molto stretto. Quando un dispositivo, pur installato all’interno di una proprietà privata, raccoglie informazioni che riguardano terzi, l’eccezione domestica decade.
In un contesto di condominio, ciò significa che:
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la telecamera Wi-Fi non deve inquadrare il pianerottolo o la porta del vicino;
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i sensori di movimento non devono tracciare il passaggio di soggetti estranei nelle aree comuni;
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le serrature smart non devono memorizzare gli orari di entrata e uscita degli altri residenti;
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il raggio d’azione dei dispositivi deve restare confinato entro il perimetro della soglia di casa.
Le restrizioni tecniche imposte dal Garante della Privacy
Il Garante della Privacy, attraverso le Faq pubblicate nel 2020, ha fissato paletti molto rigidi. La videosorveglianzaprivata deve essere limitata agli spazi di propria esclusiva pertinenza. È fatto esplicito divieto di riprendere aree pubbliche o di pubblico passaggio, così come le zone comuni quali scale, cortili e ingressi delle autorimesse. Non è ammessa la ripresa di immagini, anche se prive di registrazione, se queste riguardano la sfera di soggetti terzi.
Il principio cardine è quello della minimizzazione dei dati, previsto dall’articolo 5 del Gdpr. I trattamenti devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità perseguite. Il provvedimento del 13 marzo 2025 ha ulteriormente ribadito che le modalità di ripresa devono limitare l’angolo visuale all’area da proteggere, evitando dettagli non rilevanti. La semplice motivazione della “sicurezza” non giustifica un’invasione della sfera altrui se l’obiettivo può essere raggiunto con strumenti meno invasivi.
Il rischio degli smart assistant e l’ascolto passivo
Un capitolo a parte riguarda gli smart assistant. Questi strumenti, come evidenziato dal Garante nel marzo 2021, sono potenzialmente in grado di “sentire” e “vedere” non solo il proprietario, ma chiunque si trovi nelle vicinanze dell’abitazione durante il cosiddetto passive listening. Se un assistente digitale è posizionato vicino alla porta di ingresso, potrebbe captare conversazioni private che avvengono sul pianerottolo.
L’integrazione di questi sistemi con citofoni e serrature trasforma la porta in un hub di raccolta dati. Il vicino che attraversa le scale non viene solo visto, ma può essere identificato, associato a orari precisi e abitudini comportamentali. Questo tipo di trattamento, se non strettamente limitato, risulta illecito per violazione degli articoli 5 e 6 del Gdpr, poiché manca un presupposto di necessità e proporzionalità.
Gli orientamenti della Corte di Giustizia Ue
La giurisprudenza europea ha più volte confermato la rigidità di questi limiti. Con la sentenza dell’11 dicembre 2014 (causa C-212/13), è stato stabilito che la videosorveglianza con registrazione continua costituisce a tutti gli effetti un trattamento di dati personali. Successivamente, nella sentenza dell’11 dicembre 2019 (causa C-708/18), la Corte ha precisato che la sicurezza è un “legittimo interesse”, ma il trattamento deve essere verificato alla luce di mezzi meno pregiudizievoli per la vita privata.
In sostanza, prima di installare un sistema di monitoraggio che sconfina negli spazi comuni, il proprietario deve dimostrare che:
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non esistono alternative meno invasive per proteggere la proprietà;
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l’angolo di ripresa è ridotto al minimo indispensabile;
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la conservazione dei dati è limitata nel tempo;
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non vi è una lesione sproporzionata dei diritti fondamentali dei vicini.
La distinzione tra illecito amministrativo e penale
Un errore comune è pensare che l’assenza di un reato equivalga alla liceità del comportamento. La Cassazione, con la sentenza n. 34151/2017, ha escluso che riprendere scale o pianerottoli configuri le interferenze illecite nella vita privata ex articolo 615-bis del Codice penale. Questo perché tali spazi sono considerati privi di quella protezione che isola la vita privata dagli sguardi indiscreti.
Tuttavia, ciò che non è un crimine per il Codice penale può essere un illecito civile e amministrativo gravissimo per la normativa sulla privacy. La mancata conformità al Gdpr espone il proprietario della smart home a:
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richieste di risarcimento del danno da parte dei vicini;
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ordini di rimozione dei dispositivi da parte del tribunale;
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pesanti sanzioni pecuniarie irrogate dal Garante;
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inibitoria definitiva al trattamento dei dati raccolti.
In conclusione, la tecnologia in condominio non gode di zone franche. La casa intelligente è un diritto legittimo finché rimane funzionale a chi la abita, senza trasformarsi in uno strumento di sorveglianza per chi, legittimamente, occupa gli spazi comuni dell’edificio.
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